Ufficio Associato Pari Opportunità Comune di Siena e Comune di Monteriggioni Come conciliare i tempi di vita e di lavoro? Piccola Guida Informativa del Indice Presentazione 1) Perché nasce questa guida pag. 1 Premessa 1) La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (legge 53/2000) 2) La legge 104/92: tutela e integrazione 3) Il telelavoro (L. 191/1998) 3 5 7 Tutela della genitorialità 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Maternità anticipata Controlli prenatali Congedo di maternità Congedo di paternità Congedo parentale Permessi giornalieri Congedo per malattia del bambino 9 10 11 12 13 15 16 Tutela del disabile 1) 2) 3) 4) 5) Prolungamento del congedo parentale Riposi e permessi retribuiti per i figli con handicap grave Permessi retribuiti per grave infermità dei familiari Permessi per lavoratori dipendenti portatori di handicap in stato di gravità Riposi e permessi retribuiti per assistere familiari portatori di handicap in stato di gravità 18 19 21 21 22 Permessi, aspettative e congedi vari 1) Diritto allo studio: 150 ore 2) Diritto allo studio: congedi di formazione continua 3) Permessi per eventi e cause particolari (concorsi e esami, matrimonio, particolari motivi personali o familiari) 4) Permessi brevi 5) Aspettativa per motivi personali 6) Congedo senza assegni per gravi motivi familiari 7) Permessi per lutto 25 26 27 28 29 30 31 Flessibilità lavorativa 1) Part-time 2) Flessibilità oraria 3) Recupero delle ore eccedenti 33 35 36 Presentazione Perché nasce questa guida L’idea di riunire in una piccola guida buona parte della disciplina riguardante i permessi ed i congedi per i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Siena nasce dall’esperienza quotidiana del Comitato di Ente per le Pari Opportunità. All’interno di un’amministrazione come la nostra sono tante le problematiche ed i bisogni che i/le dipendenti esprimono quotidianamente. A volte si tratta di eventi imprevedibili, l’assistenza a persone malate o diversamente abili, una malattia, una visita medica, altre volte si tratta di eventi normali e addirittura felici della vita: la nascita di un figlio, il proseguimento degli studi universitari, il matrimonio. Di fronte a queste necessità spesso non si riesce a distinguere in maniera chiara quali siano le opportunità di risoluzione. A volte ci si affida al sentito dire, oppure ci si immerge, con il rischio di perdersi, tra le tante norme che regolamentano il rapporto di lavoro. A queste persone si rivolge questo vademecum che va ad integrare l’attività di informazione svolta dalla Direzione Risorse Umane su questi stessi temi. Il suo obiettivo è quello infatti di fornire un primo strumento di conoscenza e di risoluzione: - Conoscenza dei diritti che spettano a tutti i lavoratori e le lavoratrici perché soltanto chi conosce i propri diritti, infatti, può rivendicarli e farne in qualche maniera un suo patrimonio inviolabile. - Risoluzione, perché si propone di chiarire dubbi, fornire un servizio alla persona, indirizzare all’individuazione della più idonea tra le soluzioni possibili alla necessità del momento. Nella stesura di questo vademecum si è ritenuto di seguire un criterio fondamentale: quello di un’esplicazione il più possibile chiara e sintetica. Compito certo non semplice, data la complessità della materia ed il bisogno allo stesso tempo di inserire quanti più dati possibile al fine di fornire un’informazione che, non pretendendo di essere esaustiva, fosse il più possibile completa e comprensibile. Il risultato di questo sforzo sono state le schede di seguito riportate, elaborate con la preziosa collaborazione della Dott.ssa Paola Tola, stagista presso l’Ufficio Pari Opportunità, che ha seguito e curato il progetto nel dettaglio, in collaborazione con le colleghe della Direzione Risorse Umane, e a cui va il sincero ringraziamento del Comitato. 1 In ciascuna scheda che troverete di seguito è trattata una tipologia di permesso, congedo o modifica dell’orario contrattuale, con indicazione dei soggetti aventi diritto, le modalità di fruizione, la documentazione da produrre ed eventuali note esplicative. Naturalmente la schematicità del presente lavoro ha imposto di tralasciare dei particolari per i quali può farsi utilmente ricorso alla normativa vigente, all’apparato sindacale e alla Direzione Risorse Umane dell’Ente. Non riteniamo, certo, questo un lavoro concluso. Pensiamo piuttosto a questa guida come ad una prima (speriamo) utile traccia per lavori futuri che ne sviluppino appieno le potenzialità, ad esempio modalità interattive che consentano una consultazione più rapida dei contenuti di questa guida e una altrettanto più rapida formulazione delle istanze e del loro soddisfacimento. Per il momento ci accontentiamo di inserire il testo sul sito internet delle Pari Opportunità, dove verrà regolarmente aggiornato. Speriamo che sfoglierete volentieri questo libricino, e che possa rappresentare, per voi, una galleria di “opportunità” di conciliazione vita lavorativa e vita familiare. Se vi sorprenderete a scoprire permessi a cui avete diritto e di cui non conoscevate l’esistenza, vorrà dire che il nostro lavoro non sarà stato vano. Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Siena e del Comune di Monteriggioni 2 Premessa La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (legge 53/2000) Nelle pagine seguenti si intende fornire una piccola introduzione alle principali caratteristiche della legge n° 53 dell’8 marzo 2000 (ormai confluita nel D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità", a norma dell’articolo15 della legge 8 marzo 2000, n. 53). Il titolo esatto della legge è: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”. Il legislatore ha infatti voluto, con una normativa assolutamente innovativa nel nostro paese, riequilibrare i tempi di vita dei cittadini, facendo in modo che ogni individuo trovasse degli spazi adatti per adempiere ai diversi ruoli della vita sia in ambito familiare che lavorativo, che nell’impegno civile e sociale. Le finalità, che la legge indica nell’art. 1, sono le seguenti: 1 - la presente legge promuove un equilibrio fra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Per quanto riguarda il primo punto, l’importanza di questa legge consiste nell’aver dato un ruolo più attivo anche ai padri, riconoscendo loro pari diritti e coinvolgendoli, così, nella gestione familiare e nel lavoro di cura. Si vedrà in seguito che essi hanno accesso, per esempio, al congedo parentale, ai permessi per allattamento al pari della madre; questo per garantire ai figli una presenza costante di entrambi i genitori e per evitare che la donna continui a svolgere un doppio ruolo come lavoratrice e come madre, senza poter contare sulla condivisione delle responsabilità genitoriali e familiari con il proprio compagno. Viene tutelata maggiormente la componente dell’astensione obbligatoria, introducendo una sorta di flessibilità nella fruizione del congedo di maternità. La donna viene inoltre tutelata anche in caso di parto prematuro. Insomma si è cercato di dotare il lavoratore e la lavoratrice di tutti i mezzi necessari per 3 poter affrontare un periodo complesso come quello della nascita di un figlio, sapendo di poter contare su una gamma di diritti che tutelano sia i genitori che il nascituro. Il lavoro di cura è stato fortemente valorizzato da questa legge: sia i genitori di soggetti con diversa abilità, sia coloro che assistono quotidianamente i propri cari diversamente abili hanno visto ampliare quelle che erano le garanzie della legge 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (approfondita al paragrafo seguente). A questo bisogna aggiungere che la legge ha una visione armonica dei lavoratori e delle lavoratrici visti nella loro interezza e complessità, non solo madri e padri. In questo senso il lavoratore e la lavoratrice vengono incentivati a completare ed ampliare il proprio percorso di studi, con i permessi per la formazione e la formazione continua. Vengono cioè concesse delle agevolazioni per la continuazione, in maniera autonoma, del percorso di studi (es. per il conseguimento di una laurea), e allo stesso tempo, l’ente promuove e organizza momenti di formazione per il personale. Infine, la legge è consapevole che la questione della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro non è solo una questione che riguarda i singoli individui, ma un tema fondamentale per la governance del territorio. Infatti nell’ultima parte della legge 53/2000 viene affidato il compito agli enti locali (regione, provincia, ecc...) di compiere degli studi atti ad armonizzare i tempi delle città. In che modo? Armonizzando i tempi di apertura e chiusura degli uffici pubblici, studiando un piano territoriale insieme ad esperti di analisi sociale, progettisti urbani e tecnici, attuando i progetti delle banche del tempo, promuovendo l’uso del tempo libero per fini di utilità sociale. Grazie a questa legge la società può oggi usufruire di uno strumento utile per il funzionamento dell’apparato amministrativo e insieme venire incontro alle esigenze crescenti dei lavoratori e delle lavoratrici. 4 Legge 104/92: tutela e integrazione Le tabelle seguenti che riguardano le misure nell’area lavorativa a sostegno delle persone diversamente abili e di coloro che ne hanno cura, sono state rese possibili dalla legge 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Con questa legge, infatti, lo stato italiano ha garantito per la prima volta in maniera completa ed efficiente, a chi si trova in condizioni di disabilità, dei diritti che prima non esistevano. La legge è stata in seguito modificata in alcune parti, ma rimane tutt’oggi un caposaldo dell’avanzamento dei diritti per certe categorie di persone. Innanzitutto la legge all’art. 1 detta quali debbano essere le finalità da raggiungere: “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità'88 umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e ne promuove la piene integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti, che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle menomazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; c) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.” Ma chi è il soggetto in condizione di handicap? L’articolo 3 della legge si occupa di stabilire quali siano i soggetti interessati, in quali casi si possa riconoscere una diversa abilità e soprattutto quando questa diversa abilità assuma la connotazione di grave disabilità (situazione che deve essere accertata dalla competente commissione medica). Vedremo analizzando le tabelle ed i permessi che molto spesso la situazione di grave disabilità è condizione essenziale per poter fruire dei permessi e dei congedi per l’assistenza. Proseguendo nell’analisi, vediamo che la norma si occupa in seguito di tutti gli ambiti della vita della persona: la prevenzione e la cura di malattie invalidanti, l’assistenza psicologica e fisica, l’istruzione e la formazione (artt. 12 - 17), l’inserimento lavorativo (artt. 18 - 21), il diritto all’abitazione, le agevolazioni per il trasporto, per le attività sportive e sociali, i compiti delle regioni e dei comuni. 5 In questo ambito ci siamo occupati dello sviluppo dell’articolo 33 della legge, cioè delle agevolazioni che spettano al lavoratore diversamente abile e alle persone che, avendo dei figli o altri familiari in condizioni di disabilità, manifestano il bisogno di prestare loro assistenza. La legge 104/92, combinata con le disposizioni della legge 53/2000, viene incontro ai bisogni di queste persone garantendo una serie di permessi e congedi, cercando di individuare possibili soluzioni all’interno del rapporto di lavoro, senza penalizzare per questo il dipendente dal punto di vista economico e lavorativo. 6 Il telelavoro L. 191/1998 La legge 16 giugno 1998 n. 191 prevede all’art. 4 la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi di forme di lavoro a distanza. L’art. 2 dell’Accordo Quadro nazionale sul telelavoro nelle pubbliche amministrazioni sottolinea che, sul piano sociale ed economico, il telelavoro “… permette al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione di lavoro1, che … salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive …”, assicurando al contempo all’amministrazione una razionalizzazione nell’organizzazione del lavoro e la realizzazione di economie di gestione. Consapevoli dell’utilità di tale strumento nella problematica della conciliazione fra tempi di vita e di lavoro, i Comitati di Ente per le Pari Opportunità UomoDonna dell’amministrazione comunale di Siena, dell’amministrazione provinciale di Siena e della ASL 7 di Siena hanno promosso il progetto “Il telelavoro come miglioramento dell’equilibrio fra vita familiare e vita lavorativa”, finanziato con fonti UE, con l’intento di valutare la possibilità di introdurre un programma di telelavoro all’interno dei tre Enti. L’applicazione di questo strumento implica sia cambiamenti operativi ed organizzativi, sia coinvolgimento delle figure dirigenziali, dei lavoratori e delle lavoratrici e loro rappresentanze sindacali. Sono molteplici le variabili e gli aspetti da prendere in considerazione, dai motivi che hanno portato all’intenzione di utilizzare il telelavoro all’appoggio rivolto verso l’iniziativa da parte del personale, dalle modalità della nuova forma lavorativa alla strumentazione tecnologica necessaria, solo per citarne alcuni. Tutto questo richiede di seguire un percorso a tappe al fine di creare le condizioni che consentano di introdurre la pratica del telelavoro con successo, consapevolezza e soddisfazione di tutti gli attori in gioco. Attualmente si è conclusa la seconda fase di realizzazione del progetto (quella formativa) e speriamo di poter attivare il prima possibile la fase di sperimentazione, che comprende la formalizzazione degli accordi sindacali e delle garanzie di carriera, l’installazione delle postazioni di telelavoro, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni. Gli esiti della sperimentazione condizioneranno la decisione di estendere l’opportunità del telelavoro a tutti coloro, uomini e donne, che ne faranno richiesta, compatibilmente sia con il possesso, da parte dei/delle dipendenti, delle capacità e dei requisiti previsti e sia con le disponibilità di bilancio dell’ente. 1 Infatti, il telelavoro determina una modificazione: - del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile per es. a domicilio con l’ausilio di specifici strumenti telematici; del tempo di adempimento: il lavoratore non è più collegato ad una fascia oraria (salvo i contatti giornalieri con l’ufficio), ciò che deve assicurare è il risultato del progetto di telelavoro; delle modalità di controllo e valutazione del dipendente telelavoratore. 7 Tutela della genitorialità Maternità anticipata trattamento giuridico L’astensione anticipata dal lavoro, per uno o più periodi, prima dell’inizio del congedo di maternità, può essere disposta dal Ministero del Lavoro Direzione Provinciale con specifico provvedimento, sulla base di accertamento medico. L’astensione decorrerà dalla data del suddetto provvedimento che ne è condizione essenziale. iter procedurale La dipendente è tenuta a comunicare immediatamente l’assenza dal servizio. Successivamente dovrà far pervenire copia della ricevuta rilasciata dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro, circa la presentazione della richiesta di astensione anticipata dal lavoro. trattamento economico Intera retribuzione. Tale periodo è inoltre computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie. 9 Controlli prenatali trattamento giuridico Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi orari per i seguenti controlli prenatali, che debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro: - esami prenatali; - accertamenti clinici; - visite mediche specialistiche. iter procedurale La dipendente è tenuta a presentare alla Direzione di appartenenza, apposita istanza e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. trattamento economico Intera retribuzione. 10 Congedo di maternità trattamento giuridico E’ vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi. La madre può posticipare l’astensione, iniziandola un solo mese prima della data presunta del parto e, di conseguenza, facendola proseguire fino al quarto mese successivo al parto. In tal caso la lavoratrice dovrà essere in possesso di: - Certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato; - Certificato del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questi certificati devono attestare che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla sua salute ed a quella del nascituro. In caso di parto prematuro, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Quando, invece, il parto avviene in data posticipata rispetto a quella presunta, i giorni di astensione goduti in eccedenza, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto sono da considerarsi congedo di maternità ante-partum e non riducono il periodo di congedo di maternità successivo al parto, che decorre dalla data effettiva del parto. iter procedurale La dipendente dovrà presentare istanza alla Direzione Risorse Umane prima dell’inizio dell’assenza, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto. La lavoratrice che intende posticipare l’astensione di un mese dovrà far pervenire alla Direzione Risorse Umane, prima dell’inizio del settimo mese di gravidanza, la domanda corredata del certificato rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di poter effettuare la visita presso il Medico del Lavoro competente. Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, nei modi di legge previsti, la nascita del figlio. 11 trattamento economico Il trattamento economico è pari all’intera retribuzione e dà diritto ad una totale copertura previdenziale e completa computabilità nell’anzianità di servizio. Congedo di paternità trattamento giuridico Il diritto di astensione dal lavoro dopo la nascita del figlio spetta anche al padre lavoratore dipendente in alcuni casi: - morte della madre - grave infermità della madre - abbandono del bambino da parte della madre - affidamento esclusivo del bambino al padre iter procedurale Come per la lavoratrice anche il padre deve presentare idonea documentazione a dimostrazione dell’evento. trattamento economico Il trattamento economico è pari all’intera della retribuzione e dà diritto ad una totale copertura previdenziale e completa computabilità nell’anzianità di servizio. 12 Congedo parentale trattamento giuridico Sia la madre che il padre possono assentarsi dal lavoro, nei primi 8 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi. Nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui lo stesso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi (in tal caso anche il limite massimo complessivo viene elevato a 11 mesi); - all’unico genitore, in caso di famiglia monoparentale, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. iter procedurale Il/la lavoratore/lavoratrice devono presentare apposita comunicazione con 15 giorni di anticipo, alla Direzione di appartenenza. Alla comunicazione dovrà essere allegata autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l’indicazione del numero di giorni già usufruiti dall’altro genitore per il medesimo permesso. 13 trattamento economico L’indennità di astensione, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, fino al 3° anno di vita del bambino, è pari a: 1) i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 2) per il restante periodo l’indennità di astensione è pari al 30% della retribuzione e comunque per un periodo massimo complessivo di 5 mesi. Tali periodi non danno diritto alla maturazione delle ferie. Qualora il dipendente non abbia usufruito completamente del periodo di congedo parentale entro il terzo anno di vita del bambino, i giorni residui possono essere utilizzati fino al compimento dell’8° anno di vita. In tale periodo non spetta la retribuzione, ma vengono comunque versati i contributi. I periodi di congedo parentale non danno diritto alla maturazione delle ferie. 14 Permessi giornalieri trattamento giuridico Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto di usufruire di: - 2 ore di riposo giornalieri se l’orario di lavoro è superiore o pari 6 sei ore; - 1 ora di riposo giornaliera se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore. Tale diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore nei seguenti casi: - il bambino sia affidato al solo padre; - la madre lavoratrice non se ne avvalga; - nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. iter procedurale I permessi giornalieri vengono concessi in automatico al momento del rientro lavorativo trattamento economico Intera retribuzione 15 Congedo per la malattia del bambino trattamento giuridico Sia il padre che la madre, alternativamente, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, per periodi corrispondenti alla durata della malattia fino ad un massimo di 30 giorni all’anno. Se il bambino ha un’età compresa fra tre e otto anni, è consentito un congedo nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore alternativamente. iter procedurale Ai fini della fruizione di tali congedi la lavoratrice/il lavoratore, sono tenuti a presentare alla Direzione di appartenenza, una specifica richiesta corredata da: - certificato medico, comprovante la malattia del bambino; - autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l’altro genitore, se anch’esso lavoratore dipendente, non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo e il numero dei giorni totali già usufruiti per il medesimo motivo, oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge. trattamento economico Successivamente al periodo di congedo per maternità/paternità e fino al terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Le stesse non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Dai 3 agli 8 anni di vita del bambino i cinque giorni annui di congedo sono senza stipendio ma sono assicurati i contributi figurativi. 16 Tutela del disabile Prolungamento congedo parentale trattamento giuridico La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104 del 5/2/1992 dalla competente commissione medica, hanno diritto al prolungamento, fino al compimento dei tre anni del bambino, del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori. Il prolungamento inizia a decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario spettante al richiedente. Se un genitore usufruisce del prolungamento del congedo parentale, l’altro genitore non può richiedere i 3 giorni mensili di permessi retribuiti per i figli in situazione di handicap grave previsti dall’art 33 della L. 104/92. (vedi meglio la pagina seguente). iter procedurale Il lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: - certificato dell’A.S.L. attestante che la condizione del minore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 104/1992 autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati - Dichiarazione che l’altro genitore non fruisce dei benefici della citata Legge n. 104/1992 trattamento economico L’indennità dovuta per il periodo di prolungamento del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione. Il suddetto periodo non dà diritto alla maturazione delle ferie. 18 Riposi e permessi retribuiti per i figli con handicap grave trattamento giuridico 1) Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, in alternativa al prolungamento del congedo parentale e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 104 del 05/02/1992, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre può richiedere due ore di riposo giornaliero retribuito. 2) Dopo il compimento del 3° anno di vita del bambino e fino a 18 anni di età, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto a tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità, non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati. A inizio mese il dipendente può optare per trasformare i giorni in 18 ore mensili da utilizzare frazionatamente nell’arco del mese. Per usufruire di questi permessi non è richiesta la convivenza e nemmeno l’assistenza continuativa ed esclusiva. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, la coppia di genitori lavoratori dipendenti può ripartirsi i permessi anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro, anche in coincidenza. Questo tipo di permesso non è cumulabile con il prolungamento del congedo parentale. 3) Per l’assistenza di ogni figlio in situazione di handicap grave spetta un congedo retribuito con un’indennità pari all’ultimo stipendio, per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori ma non può superare la durata complessiva di due anni a bambino. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei 3 giorni di permessi mensili per figli con handicap grave. 19 iter procedurale Il lavoratore/lavoratrice dovrà presentare apposita istanza corredata dalla seguente documentazione: - certificato dell’A.S.L. attestante la condizione del figlio, (handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 104/1992) - autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati - autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il numero dei giorni già usufruiti dall’altro genitore, se anch’esso lavoratore dipendente, per il medesimo permesso, oppure dichiarare la diversa situazione lavorativa del coniuge. trattamento economico Intera retribuzione 20 Permessi retribuiti per grave infermità dei familiari trattamento giuridico I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado (genitori, coniuge, figli, nonno/a e nipote in linea retta). iter procedurale La grave infermità dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico non autocertificabile, rilasciato dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta, dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. trattamento economico Intera retribuzione. Permessi per lavoratori dipendenti portatori di handicap in stato di gravità trattamento giuridico Ai dipendenti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità dall’apposita Commissione Medico-legale costituita ai sensi dell’art. 4 della legge 104/92 presso la ASL di competenza, sono concessi: - 3 giorni mensili di permesso retribuito o, in alternativa: - 2 ore di permesso giornaliero retribuito. Tale permesso è ridotto ad un’ora soltanto quando l’orario giornaliero di lavoro effettivo è inferiore a 6 ore. iter procedurale L’autorizzazione a fruire di detto permesso è subordinata al riconoscimento dello stato di gravità dell’handicap da parte della competente ASL. Il dipendente deve presentare apposita documentazione presso la Direzione Risorse Umane trattamento economico Intera retribuzione. 21 Riposi e permessi retribuiti per assistere familiari portatori di handicap in stato di gravità trattamento giuridico I dipendenti che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado, purché non ricoverato a tempo pieno, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche ad ore per un massimo di 18 ore mensili. Condizione primaria per la fruizione di tali permessi è che la persona da assistere sia stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità da parte dell’apposita Commissione medico-legale costituita presso la ASL competente. Al lavoratore richiedente spetta il permesso a condizione che non siano presenti nella famiglia altri soggetti che possono fornire assistenza. Nel caso esistano altri soggetti non lavoratori, conviventi con la persona handicappata, che però si trovino nell’impossibilità di prestare assistenza alla persona stessa per uno o più dei motivi sotto-indicati, al lavoratore (convivente o meno) può essere concessa la fruizione dei permessi mensili, sempre che risulti essere l’unica persona in famiglia in grado di prestare assistenza: - grave malattia; - presenza in famiglia di più di tre minorenni; - presenza in famiglia di un bambino inferiore a 6 anni; - riconoscimento di pensioni che presuppongano, di per sé, una incapacità al lavoro pari al 100%; - riconoscimento di pensioni che individuino, direttamente o indirettamente, una infermità superiore ai 2/3; - età inferiore ai 18 anni (anche nel caso in cui il familiare non sia studente); - età superiore ai 70 anni, in presenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta; - infermità temporanea per i periodi di ricovero ospedaliero; - mancanza di patente di guida del non lavoratore (motivo valido, peraltro, solo se il lavoratore documenta la necessità di trasportare, nei giorni richiesti, il figlio o parente handicappato per visite mediche, terapie specifiche e simili e dichiara l’impossibilità di far trasportare la persona handicappata da altri soggetti conviventi non lavoratori, in quanto sprovvisti di patente di guida). 22 iter procedurale Il dipendente interessato ai permessi deve presentare istanza alla Direzione Risorse Umane, con l’indicazione del familiare da assistere, unitamente a: - documentazione medico-legale, in originale o copia autentica, che comprovi la gravità dell’handicap del familiare; - dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, attestante il possesso delle condizioni prescritte e che il familiare non è ricoverato a tempo pieno. Si precisa che il dipendente non potrà prescindere, salvo i casi di comprovato impedimento, da un’attività di pianificazione con il proprio dirigente delle assenze relative a tali permessi. trattamento economico Intera retribuzione 23 Permessi, aspettative e congedi vari Diritto allo studio: le 150 ore trattamento giuridico Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dalla Amministrazione - nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. iter procedurale Per la concessione dei permessi suddetti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. Il dipendente nell’utilizzo delle 150 ore non potrà prescindere da una pianificazione con il Direttore dell’Ufficio di appartenenza delle assenze relative a tali permessi. Per sostenere gli esami relativi ai corsi, il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del C.C.N.L. del 6/7/95. (trattati nella scheda relativa a permessi per eventi e cause particolari). trattamento economico Intera retribuzione. 25 Diritto allo studio: congedi per la formazione trattamento giuridico I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa amministrazione, hanno la possibilità di usufruire di una sospensione dal lavoro per congedi particolari, finalizzati alla propria formazione. Il congedo dura undici mesi, continuativi o frazionati nell'arco dell'intera vita lavorativa. Si intende congedo per formazione quello finalizzato: - al completamento della scuola dell'obbligo; al conseguimento del titolo di studio di secondo grado; - al conseguimento del diploma universitario o della laurea; - alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. iter procedurale Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo di formazione, come può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative trattamento economico Durante il periodo di congedo per formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla contribuzione. Il periodo di congedo non è computabile nell'anzianità di servizio (ma può essere riscattato dal lavoratore), non è cumulabile con ferie, malattia e con altri congedi (solo grave e documentata infermità può dare atto all'interruzione del congedo). 26 Permessi per eventi e cause particolari trattamento giuridico Al personale a tempo indeterminato sono concessi, a richiesta, permessi retribuiti per i seguenti motivi debitamente documentati: - partecipazione a concorsi o esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: 8 giorni all’anno; - matrimonio: 15 giorni in occasione dello stesso (l’amministrazione ha interpretato la frase nel senso che la data del matrimonio deve essere compresa nel periodo di permesso matrimoniale); - per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita di figli: 3 giorni lavorativi all’anno, previa autorizzazione del dirigente responsabile. A giustificazione di tali assenze il lavoratore è tenuto a presentare una idonea documentazione. iter procedurale Per fruire del permesso il dipendente dovrà presentare apposita istanza alla Direzione di appartenenza, precisando il motivo del permesso e la decorrenza. Successivamente dovrà presentare la documentazione indicata, affinché venga concesso il permesso retribuito richiesto. trattamento economico Intera retribuzione. 27 Permessi brevi trattamento giuridico Il dipendente a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio, compatibilmente con le esigenze di servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue. iter procedurale La richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente, per consentire a questo di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio. trattamento economico Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 28 Aspettativa per motivi personali trattamento giuridico Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, un’aspettativa per esigenze personali o di famiglia, per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi. Il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa (salvo che non si tratti di proroga), anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. iter procedurale L’istanza, completa del nulla osta del Direttore di riferimento, deve essere presentata alla Direzione Risorse Umane prima dell’inizio dell’assenza ed in tempo utile alla predisposizione degli atti necessari. trattamento economico Durante i periodi di aspettativa non spetta alcuna retribuzione. Gli stessi periodi interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti e non sono utili ai fini della maturazione delle ferie. 29 Congedo senza assegni per gravi motivi familiari trattamento giuridico La lavoratrice e il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono richiedere un periodo di congedo per gravi e documentati motivi attinenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art. 433 del codice civile (“persone obbligate agli alimenti”: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suocero o suocera, fratelli e sorelle), anche se non conviventi, nonché di portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Per gravi motivi si intendono: - le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate; - le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra indicate; - le situazioni di grave disagio personale, a esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. iter procedurale Il dipendente interessato presenta la richiesta di congedo motivata e con la documentazione del caso alla Direzione di appartenenza. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a rientrare in servizio anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione scritta. Gli stessi lavoratori sono tenuti a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo. trattamento economico Il congedo non è retribuito e non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. 30 Permessi per lutto trattamento giuridico Le lavoratrici ed i lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni consecutivi per evento in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), di un parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti in linea retta) o di un affine entro il primo grado (suoceri, generi, nuore), nonché del convivente (a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice sia anagraficamente dimostrabile ed accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente). iter procedurale L’interessato inoltra la richiesta alla Direzione di appartenenza, unitamente al certificato di morte oppure all’autocertificazione del decesso di genitori, coniuge e figli ed alla dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, per il decesso di altri parenti, di affini o del convivente. trattamento economico Intera retribuzione. 31 Flessibilità lavorativa Part-time trattamento giuridico Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato da dipendenti assunti/e a tempo pieno, previa richiesta scritta. Il rapporto part-time può essere: - orizzontale quando la riduzione è riferita all’orario normale giornaliero (es. 5 ore al giorno invece di 6) - verticale quando l’attività lavorativa si svolge a tempo pieno, ma solo in alcuni periodi nel corso della settimana, del mese, dell’anno (es. 3 giorni alla settimana, alcuni mesi dell’anno) - misto quando si combinano i due tipi precedenti. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time al 50% possono svolgere altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione agli albi professionali, previa comunicazione alla Direzione Risorse Umane, che valuterà la compatibilità dell’attività esercitata con il ruolo svolto presso l’Ente. I dipendenti con rapporto part-time hanno il diritto di tornare al tempo pieno alla scadenza dei 2 anni dalla trasformazione. In caso il dipendente voglia anticipare la scadenza, l’Ente potrà dare il consenso solo dopo aver accertato che vi sia il posto in organico. iter procedurale Dietro richiesta scritta del/la dipendente interessato/a, e dopo “nulla osta” scritto del Dirigente della Direzione di appartenenza del/la dipendente, l’ufficio competente valuta la disponibilità di posti part-time, che ai sensi del CCNL, non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria. L’Ente, con decisione motivata (per esempio in caso di pregiudizio sulla funzionalità del servizio), può rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi. Il rapporto part-time non può essere richiesto per una percentuale inferiore al 30% del normale orario di lavoro. 33 trattamento giuridico Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo part-time è proporzionale alla prestazione lavorativa, quindi la retribuzione, l’importo del trattamento economico per malattia, infortunio e maternità, vengono calcolati proporzionalmente al numero di ore lavorate. 34 Flessibilità oraria trattamento giuridico L’orario flessibile consente di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita, oppure di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. L’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001 prevede la priorità nell'impiego flessibile, purché‚ compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. E’ possibile richiedere la flessibilità oraria totale per motivi personali senza indennità, previo parere favorevole del Dirigente responsabile. iter procedurale L’individuazione dei posti a flessibilità oraria dipende dal Dirigente, sulla base delle caratteristiche del lavoro da svolgere. La richiesta di essere assegnato ad un posto con flessibilità oraria deve essere presentata alla Direzione Risorse Umane. trattamento economico Per la flessibilità oraria concessa per motivi personali non è prevista alcuna indennità. 35 Recupero delle ore eccedenti trattamento giuridico I lavoratori possono usufruire, come permessi compensativi, delle ore eccedenti di lavoro effettuato. Su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro eccedenti l’orario ordinario, debitamente autorizzate, possono venire accantonate ed essere richieste da ciascun lavoratore come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari. Le ore eccedenti devono essere utilizzate entro un congruo periodo. iter procedurale L’accantonamento delle ore deve essere debitamente autorizzato dal dirigente dopo aver verificato di rientrare nei limiti della normativa vigente. L'utilizzo come riposi compensativi deve essere preventivamente autorizzato (con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione) dal dirigente, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. trattamento economico I giorni recuperati non danno diritto a retribuzioni variabili legati all’effettuazione del servizio. 36 Pubblicazione a cura di: Daniela Peccianti, Roberta Guerri, Giovanna Belli, Giulietta Franci Ufficio Pari Opportunità e Direzione Risorse Umane del Comune di Siena Si ringrazia, per la collaborazione, Paola Tola e Margaret Natale Ufficio Stampa Roberta Ferri Finito di stampare nel mese di Febbraio 2008 da Vanzi Industria Grafica - Colle di Val d’Elsa-Siena