INFORMA DISABILITÀ Via S. Secondo 29 bis – TORINO Tel. 011.5662039 Aggiornamento 5 settembre 2014 Pag. 2. – Inserimento lavorativo Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle rofessioni: una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. Pag. 11. - Aggiungere: CONGEDO PER CURE I lavoratori cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico specialista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Dalla richiesta deve risultare la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto. Il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. (Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – Art. 7) Pagg. 18 “Permessi per assistere i familiari in situazione di handicap” Aggiungere dopo il primo paragrafo: “Hanno diritto ai permessi retribuiti i parenti e gli affini fino al terzo grado, se gli altri parenti più prossimi (nel’ordine: figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch’essi invalidi” (Corte cost. 203/2013 - Circ. INPS 159/2013) Pag. 20 – Se il certificato di handicap tarda ad arrivare… In seguito alla richiesta di accertamento di handicap le commissioni medico legali devono esprimersi entro 90 giorni dalla domanda. La commissione medico legale, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un al termine della visita di accertamento un certificato provvisorio, valido fino al ricevimento del certificato di handicap definitivo da parte dell’INPS. Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, il certificato provvisorio può essere emesso da un medico specialista dell’ASL (per es. il neuropsichiatra infantile) Il certificato provvisorio è valido per le seguenti agevolazioni: − i tre giorni di permesso lavorativo retribuito L. 104/92 art. 33 (Vedi pagg. 10, 17-24) − il congedo straordinario di due anni (D. Lgs 151/01 art.42) (Vedi pagg. 25-26) Pag . 22 – Assistenza a maggiori di tre anni. Integrare con: PRIMI OTTO ANNI DI VITA Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto la generalità dei lavoratori). La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali. Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato - in giorni diversi - con il congedo biennale retribuito. Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ammesso la possibilità di fruire, alternativamente alle due agevolazioni precedenti, anche dei tre giorni di permesso mensile previsti per gli altri beneficiari. I genitori possono fruire, alternativamente fra loro, dei permessi. Inoltre, la stessa norma, ha ammesso alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile anche i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave. Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici (Circolari INPS 24 marzo 1995, n. 80, punto 4, e 15 marzo 2001, n. 64, punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49). In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.