INFORMA DISABILITÀ
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Aggiornamento 5 settembre 2014
Pag. 2. – Inserimento lavorativo
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle rofessioni:
una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Pag. 11. - Aggiungere:
CONGEDO PER CURE
I lavoratori cui sia stata riconosciuta un’invalidità civile superiore al
50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un
congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del
dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico
specialista convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o
appartenente ad una struttura sanitaria pubblica. Dalla richiesta deve
risultare la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante
riconosciuta.
Il periodo di congedo non rientra nel periodo di comporto. Il
dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il
regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a
documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.
In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici
continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche
attestazione cumulativa.
(Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119 – Art. 7)
Pagg. 18 “Permessi per assistere i familiari in situazione di handicap”
Aggiungere dopo il primo paragrafo: “Hanno diritto ai permessi
retribuiti i parenti e gli affini fino al terzo grado, se gli altri parenti più
prossimi (nel’ordine: figli, genitori, fratelli) o il coniuge sono
mancanti, deceduti o anch’essi invalidi” (Corte cost. 203/2013 - Circ.
INPS 159/2013)
Pag. 20 – Se il certificato di handicap tarda ad arrivare…
In seguito alla richiesta di accertamento di handicap le commissioni
medico legali devono esprimersi entro 90 giorni dalla domanda. La
commissione medico legale, a seguito di richiesta da parte
dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un al termine della visita di
accertamento un certificato provvisorio, valido fino al ricevimento del
certificato di handicap definitivo da parte dell’INPS.
Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, il certificato
provvisorio può essere emesso da un medico specialista dell’ASL (per
es. il neuropsichiatra infantile) Il certificato provvisorio è valido per le
seguenti agevolazioni:
− i tre giorni di permesso lavorativo retribuito L. 104/92 art. 33 (Vedi
pagg. 10, 17-24)
− il congedo straordinario di due anni (D. Lgs 151/01 art.42) (Vedi
pagg. 25-26)
Pag . 22 – Assistenza a maggiori di tre anni.
Integrare con: PRIMI OTTO ANNI DI VITA
Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in
alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo
parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo
massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto
la generalità dei lavoratori). La retribuzione è al 30% fino al terzo
anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima
retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali.
Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato
- in giorni diversi - con il congedo biennale retribuito.
Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire
di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino.
L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ammesso la
possibilità di fruire, alternativamente alle due agevolazioni
precedenti, anche dei tre giorni di permesso mensile previsti per gli
altri beneficiari.
I genitori possono fruire, alternativamente fra loro, dei permessi.
Inoltre, la stessa norma, ha ammesso alla fruizione dei tre giorni di
permesso mensile anche i parenti e gli affini del minore di tre anni in
situazione di disabilità grave.
Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e
quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori
domestici (Circolari INPS 24 marzo 1995, n. 80, punto 4, e 15 marzo
2001, n. 64, punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49).
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può
essere concessa una sola ora di permesso.
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