Congedi parentali: ecco le istruzioni INPS sulla presentazione domande Pubblicato da lentepubblica.it il 13 luglio 2015 PERSONALE E PREVIDENZA Con l’entrata in vigore di uno dei decreti attuativi del Jobs Act è scattata la possibilità di fruire del congedo parentale retribuito fino ai 6 anni del figlio, ma solo per il 2015. A spiegare come presentare domanda, utilizzando il modello cartaceo SR23, è l’INPS con il Messaggio n. 4576/2015. Il riferimento normativo è il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno e in vigore dal giorno successivo. Va però precisato che tale elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni vale solo per i periodi di congedo fruiti nel corso del 2015, ovvero dal 25 giugno, data di entrata in vigore del DL, al 31 dicembre 2015. L’articolo 7 del DL n.183/2015 prevede che il congedo parentale possa essere chiesto non più fino agli 8 anni del bambino, ma fino a 12 anni di età o di ingresso in famiglia in caso di minore adottato o affidato. Il congedo, come stabilito dall’articolo 9 dello stesso DL, viene retribuito con un indennizzo pari al 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito, fino ai 6 anni del bambino, oppure dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, e non più solo fino ai 3 anni come avveniva prima del Jobs Act (entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi). Più in dettaglio, come riporta il Messaggio INPS: “La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015”. Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio (luglio 2015), ovvero in attesa che il sistema informatico venga adeguato, è consentita la presentazione della domanda in modalità cartacea utilizzando il modello SR23. Tale modello è reperibile sul sito internet dell’INPS nella sezione dedicata alla modulistica e digitando nel campo “ricerca modulo” il codice “SR23”. Per comodità, è possibile scaricarlo dal seguente link: Secondo quanto specificato dal messaggio INPS, la domanda cartacea va utilizzata dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno al 31 dicembre 2015 per figli in età compresa tra 8 e 12 anni (o per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’ottavo ed il dodicesimo anno di ingresso in famiglia). La presentazione delle domande cartacee è consentita fino al momento in cui non verrà aggiornata la procedura di presentazione della domanda online. Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda deve essere presentata in via telematica. Il provvedimento non riporta espressamente che il modulo possa essere utilizzato anche per il congedo retribuito dai 3 ai 6 anni di vita del figlio, che tuttavia sembra essere possibile qualora il sistema telematico non consenta tale possibilità. Nessun riferimento al congedo a ore, invece, previsto dall’articolo 7 del D.L. n.80 e non ancora reso attuativo da specifiche direttive o istruzioni INPS. Fonte: PMI (www.pmi.it) - articolo di Francesca Vinciarelli ( da www.lentepubblica.it )