(EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) Oltre al Congedo di maternità (o di paternità), ciascun genitore, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo denominato CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO CIOE’ FINO AL GIORNO, DELL’OTTAVO COMPLEANNO COMPRESO, ANCHE SE L’ALTRO GENITORE NON NE HA DIRITTO ANCHE PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI, E’ PREVISTO UN DIRITTO AUTONOMO ALL’ASTENSIONE FACOLTATIVA A PRESCINDERE DALL’ESISTENZA O MENO DI UN DIRITTO DELLA MADRE. (ES. MADRE NON LAVORATRICE, IL PADRE POTRA’ FRUIRE DEL CONGEDO) La madre lavoratrice può astenersi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un periodo non superiore ai 6 mesi Il padre lavoratore può usufruire del congedo parentale, dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 7 mesi COMPLESSIVAMENTE i genitori non possono godere di più 10 mesi di congedo parentale. Tale limite è però elevato a 11 mesi solo nel caso in cui il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale ed internazionale, nonché di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni (oppure 3 anni se il il bambino ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni) dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’INPS con messaggio n. 569 del 27 giugno 2001, ha precisato che ciascun genitore ha diritto ad usufruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla legge. MADRE MASSIMO 6 MESI PADRE MASSIMO 7 MESI NEL LIMITE DI 10 O 11 MESI FRA ENTRAMBI I GENITORI Il diritto al congedo parentale viene meno in corrispondenza della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro. Pertanto il congedo e la correlativa prestazione economica presuppongono l’esistenza di un rapporto di lavoro che produca pienamente i propri effetti (esclusa nei casi di malattia o infortunio) Per i periodi di congedo parentale le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. La misura dell’indennità giornaliera per i periodi di congedo parentale avviene sulla base degli elementi retributivi già considerati a proposito dell’indennità di maternità spettante nei periodi di astensione obbligatoria, con l’unica rilevante eccezione che i ratei delle mensilità aggiuntive, premi ed altre competenze assimilate, non devono essere considerati nel computo in quanto elementi che non competono per il periodo di congedo parentale. L’indennità giornaliera spetta per tutte le giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza facoltativa dal lavoro. Nello specifico: OPERAI L’indennità compete per le giornate feriali comprese nel periodo di congedo (incluso il sabato in settimana corta) con esclusione delle domeniche e delle festività nazionali ed infrasettimanali. IMPIEGATI e QUADRI L’indennità compete per tutte le giornate di congedo parentale con esclusione delle festività nazionali ed infrasettimanali cadenti di domenica. • Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (compreso il giorno del 3° compleanno) o per i primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; • Fino al compimento degli otto anni di età del bambino, e comunque per gli ulteriori periodi di congedo parentale (10 o 11 mesi), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sIA inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Presupponendo che ne periodo di paga precedente a quello in cui è iniziato il congedo di maternità, la dipendente abbia percepito Euro 1509,84, (1510,00) non si considerano i ratei di 14° e 13° Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando: l’ orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore Per i riposi in oggetto, la legge prevede che sia dovuto alla lavoratrice da parte dell’Ente assicuratore di malattia presso il quale è assicurata, un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi maggiorato dell’incidenza delle mensilità aggiuntive. ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO INFERIORE A 6 ORE SUPERIORE A 6 ORE 1 ORA DI ALLATTAMENTO AL GIORNO 2 ORE DI ALLATTAMENTO AL GIORNO ETA’ DEL BAMBINO NON SUPERIORE A 3 ANNI NON CI SONO LIMITI ALLE ASSENZE DA 3 AD 8 ANNI 5 GG LAVORATIVI ALL’ANNO PER CIASCUN GENITORE LE ASSENZE DAL LAVORO PER MALATTIA DEL BAMBINO NON SONO RETRIBUITE