Area Lavoro e Previdenza “I mercoledì della previdenza” Congedo di maternità e congedi parentali Aggiornate a Settembre 2011 LE TUTELE DELLA SALUTE E SICUREZZA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA E FINO A 7 MESI DI ETA’ DEL BAMBIMO 1. PERMESSI RETRIBUITI: - PER ESAMI PRENATALI, VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI CLINICI, - DA EFFETTUARE DURANTE L’ORARIO DI LAVORO, - PREVIA RICHIESTA CON DOCUMENTAZIONE CLINICA 2. VIETATO ADIBIRE A LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI, INSALUBRI: - DESTINARE LA LAVORATRICE A MANSIONI EQUIVALENTI, INFERIORI, SUPERIORI (con rispetto art. 13 Statuto dei Lavoratori) A SEGUITO DI “VALUTAZIONE RISCHI”, SIA RILEVATO RISCHIO SICUREZZA/SALUTE DELLA LAVORATRICE ED IL DATORE NON POSSA MODIFICARE LE CONDIZIONI/L’ORARIO DI LAVORO. 3. MODIFICARE MANSIONI SE, 2 DIRITTI DELLA LAVORATRICE • DIRITTO AL RIENTRO IN AZIENDA NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA • DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO • DIRITTO AL RICONOSCIMENTO ANZIANITA’ DI SERVIZIO DIVIETI SINO AL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO • DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO NOTTURNO • DIVIETO DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI LAVORO (IL LICENZIAMENTO INTIMATO NEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO E’ NULLO) • DIVIETO DI SOSPENDERE LA LAVORATRICE • DIVIETO DI COLLOCARLA IN MOBILITA’ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI 3 DIMISSIONI SE RASSEGNATE TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA ED IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO. LE DIMISSIONI NON DEVONO ESSERE RESE NEL RISPETTO DEL PREAVVISO IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNQUE PAGARE L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. 4 INTERRUZIONE GRAVIDANZA SPONTANEA / TERAPEUTICA E’ CONSIDERATA ABORTO PRIMA DEL 180° GIORNO Il periodo precedente (in caso di interdizione) = Maternità Il periodo successivo = Malattia E’ CONSIDERATA PARTO OLTRE IL 180° GIORNO Dall’evento decorrono i 3 mesi di congedo di maternità + gli eventuali giorni non goduti prima (limite massimo = 5 mesi) E’ POSSIBILE RIPRENDERE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA: - con preavviso di 10 gg., - se certificato medico SSN e del medico dell’azienda attestano che non vi è pregiudizio per la lavoratrice 5 PARTO PREMATURO I giorni non goduti prima del parto prematuro vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post-partum. ESEMPIO - Data presunta del parto: 10 settembre Parto: 31 luglio In questo caso, il periodo di obbligatoria non goduto prima del parto (1° agosto10 settembre) si aggiunge al trimestre di obbligatoria successivo al parto. Periodo massimo di astensione obbligatoria: 5 mesi. 6 CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: DURATA INDENNITA’ INPS: ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE • 2 MESI PRIMA DEL PARTO • 3 MESI DOPO IL PARTO PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 5 MESI + IL GIORNO DEL PARTO 80% DELLA RETRIBUZIONE 7 FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: POSSIBILITA’ PER LA LAVORATRICE DI POSTICIPARE, NEL LIMITE MASSIMO DI UN MESE, L’INIZIO DEL CONGEDO DI MATERNITA’ LA CONCESSIONE DELLA FLESSIBILITA’ E’ SUBORDINATA A: 1. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio (per la madre e il figlio); 2. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro della DPL; 3. al venir meno della cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza; 4. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro nello svolgimento del lavoro; 5. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. 8 IL PERIODO DI FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE REVOCATO • • Su richiesta della lavoratrice; Per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia. ESEMPIO • • • Data presunta del parto: Congedo di maternità in via ordinaria: Richiesta di differimento del congedo per flessibilità: 10 agosto 10 giugno 10 luglio Malattia della gestante con inizio in data 30 giugno dal 30 giugno inizia la maternità 9 ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ DECORRE: MOTIVI: a) Gravi complicanze della gravidanza. b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. c) Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12 T.U. (lavori faticosi, insalubri, pericolosi) a) Dalla DATA di INIZIO dell’ASTENSIONE dal LAVORO b) Dalla DATA del PROVVEDIMENTO PROCEDURA CHI LA CHIEDE: Istanza alla DPL • La lavoratrice • Il datore di lavoro • Il Servizio Ispettivo d’ufficio (d’ufficio) CONCESSIONE SUBORDINATA A SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA DPL 10 CONGEDO DI PATERNITA’ DEFINIZIONE: DURATA: CONDIZIONI: ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE PADRE FRUITA IN ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA’ • Per il periodo pari al Congedo di maternità (3 mesi successivi al parto). • Per la parte residua di Congedo di maternità Che la madre non abbia fruito Deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni: • Morte della madre • Grave infermità della madre • Abbandono del figlio da parte della madre • Affidamento esclusivo del bambino al padre 11 CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’ Trattamento economico e previdenziale ALLA MADRE Spetta per tutto il periodo di gravidanza e puerperio (5 mesi), l’indennità economica a carico INPS pari all’80% della retribuzione E’ determinata sulla base della retribuzione media gg. del periodo di paga quadrisettimanale o mensile precedente l’inizio dell’evento maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive ed altre voci retributive ricorrenti Per tutta la durata dell’astensione al lavoro è riconosciuta la contribuzione figurativa piena utile ai fini del diritto e della misura del trattamento della pensione 12 CONGEDO PARENTALE Lavoratrice madre DEFINIZIONE: (EX) ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO a) ALLA MADRE: Trascorso il periodo di Congedo di maternità per la durata di 6 mesi frazionabili La fruizione entro il compimento di 3 anni del bambino La fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8 anni Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito dell’anno di riferimento risulta inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di pensione annuo (nel 2011 pari a euro 6.076,59) Il periodo è coperto contribuzione figurativa piena da Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale (200% del valore dell’assegno sociale), ma può essere integrata mediante riscatto o contribuzione volontaria 13 CONGEDO PARENTALE Lavoratore padre b) AL PADRE: Dopo la nascita del figlio ha diritto di usufruire del Congedo Parentale a lui spettante che sommato a quello della madre non può eccedere 10 mesi (11 mesi se fruisce di un periodo minimo continuativo o frazionato di 3 mesi) E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale (200% del valore dell’assegno sociale), ma può essere integrata mediante riscatto o contribuzione volontaria 14 CONGEDO PARENTALE Genitore solo c) AL GENITORE SOLO (*): dopo la nascita del figlio spetta un periodo di Congedo Parentale non superiore a 10 mesi (*) La situazione di genitore solo si verifica a seguito di: •Morte di un genitore •Abbandono del figlio da parte di uno dei due genitori •Affidamento del figlio ad un solo genitore •Non riconoscimento del figlio E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria 15 CONGEDO PARENTALE Parto gemellare IL PARTO GEMELLARE o PLURIGEMELLARE: per ciascun figlio i genitori hanno diritto al Congedo Parentale entro gli 8 anni di vita per ciascun figlio va presentata la domanda di Congedo Parentale il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino se fruiti entro i 3 anni di vita Per il Congedo fruito dopo il compimento dei 3 anni di vita ma entro gli otto anni ogni genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito di riferimento è inferiore a due volte e mezza la pensione minima 16 RIPOSI GIORNALIERI Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino SOGGETTI AVENTI DIRITTO Lavoratrice madre può utilizzare i riposi: durante il congedo parentale del padre Lavoratore padre ha diritto ai riposi nei seguenti casi: Se la madre è deceduta o gravemente malata Se il figlio è affidato in esclusiva al padre Se la madre è lavoratrice dipendente, ma non se ne avvalga Se la madre non è lavoratrice dipendente (autonoma o anche casalinga) 1/2 PERIODI DI RIPOSO • • 2 riposi di 1 ora (anche cumulabili) con orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore giornaliere 1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro contrattuale inferiore a 6 ore giornaliere La collocazione dei riposi nell’ambito dell’orario di lavoro deve essere concordata tra datore e lavoratrice Lavoratore padre non può utilizzare i riposi: durante il congedo di maternità e parentale della madre 17 RIPOSI GIORNALIERI Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino PARTO PLURIMO 2/2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RIPOSI I riposi si raddoppiano. •100% a carico INPS In tal caso il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive rispetto a quelle normalmente spettanti alla madre. Il lavoratore padre (in deroga alla regola generale) può utilizzare le ore aggiuntive: •Anticipato dal datore di lavoro e portato a conguaglio nel Flusso Unimens •Contributi figurativi (come per il congedo parentale) durante il congedo di maternità (3 mesi dopo il parto) durante il congedo parentale della madre 18 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO Assenza dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore per malattia del bambino SOGGETTI AVENTI DIRITTO: • ENTRAMBI I GENITORI IN ALTERNATIVA TRA LORO • CHI NE FRUISCE DEVE ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DURATA: • SENZA LIMITI TEMPORALI fino a 3 anni del figlio • 5 GG LAVORATIVI/ANNO dai 3 agli 8 anni del figlio TRATTAMENTO ECONOMICO: • • • NON RETRIBUITI DAL DATORE NE’ INDENNIZZATI DALL’INPS UTILI PER L’ANZIANITA’ DI SERVIZIO, ESCUSI GLI EFFETTI RELATIVI A FERIE 13.MA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA: piena fino al 3° anno di vita del bambino, dal 3° all’8° anno di vita come congedo parentale FERIE E RICOVERO DEL BAMBINO Il ricovero del figlio sospende – a richiesta del genitore – il periodo di ferie: • per tutta la durata del ricovero se figlio < 3 anni • per massimo 5 giorni lavorativi/anno se figlio > 3 anni e sino a 8 anni 19 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI • CONGEDO per ADOZIONE - 5 mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione - dall’effettivo ingresso del minore in famiglia • CONGEDO per AFFIDAMENTO - 3 mesi a prescindere dall’età del minore - da fruire entro i primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia • INDENNITA’ ECONOMICA A carico INPS – pari all’ 80% della retribuzione. 20 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI INTERNAZIONALI • CONGEDO ADOZIONE - 5 mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione - anche prima dall’effettivo ingresso del minore in Italia (può essere fruito all’estero) • CONGEDO AFFIDAMENTO - 3 mesi a prescindere dall’età del minore - da fruire entro i primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia • INDENNITA’ ECONOMICA A carico INPS – pari all’ 80% della retribuzione. 21 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI CONGEDI PARENTALI • DURATA: 6 mesi per ciascun genitore (10/11 mesi totali tra i due genitori) • FRUIBILITA’: entro gli 8 anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo • INDENNITA’ ECONOMICA: A carico INPS – pari al 30% della retribuzione per i 6 mesi di congedo fruiti entro i 3 anni dall’ingresso in famiglia; gli ulteriori periodi sono indennizzabili in base ai limiti reddituali (V. congedi parentali) 22