Area Lavoro e Previdenza “I mercoledì della previdenza” Congedo di maternità e congedi parentali Milano, 13 maggio 2009 1 LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI PRENATALI/VISITE SPECIALISTICHE DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI PERICOLOSI E INSALUBRI In tali casi, destinare la lavoratrice a mansioni: • EQUIVALENTI • INFERIORI • SUPERIORI (con rispetto art. 13 Statuto dei Lavoratori) In caso di impossibilità del Datore, il Servizio Ispettivo del Min. Lavoro può disporre con apposito provvedimento interdizione dal lavoro fino a 7 mesi di età del bambino. Adibire la lavoratrice a diversa mansione anche quando, a seguito di “valutazione rischi”, venga rilevato rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice ed il Datore non possa modificare le condizioni/l’orario di lavoro. Milano, 13 maggio 2009 2 DIRITTI DELLA LAVORATRICE • DIRITTO AL RIENTRO IN AZIENDA NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA • DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DIVIETI SINO AL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO • DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO NOTTURNO • DIVIETO DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI LAVORO IL LICENZIAMENTO NEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO E’ NULLO INTIMATO • DIVIETO DI SOSPENDERE LA LAVORATRICE • DIVIETO DI COLLOCARLA IN MOBILITA’ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI Milano, 13 maggio 2009 3 DIMISSIONI SE RASSEGNATE TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA ED IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO. IN TAL CASO SPETTA L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. Milano, 13 maggio 2009 4 INTERRUZIONE GRAVIDANZA SPONTANEA / VOLONTARIA PRIMA DEL 180° GIORNO E’ CONSIDERATA ABORTO Il periodo precedente (in caso di interdizione) = Maternità Il periodo successivo OLTRE IL 180° GIORNO = Malattia E’ CONSIDERATA PARTO Dall’evento decorrono i 3 mesi di congedo di maternità + gli eventuali giorni non goduti prima (limite massimo = 5 mesi) Milano, 13 maggio 2009 5 PARTO PREMATURO I giorni non goduti prima del parto prematuro vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post-partum. ESEMPIO - Data presunta del parto: 10 settembre Parto: 31 luglio In questo caso, il periodo di obbligatoria non goduto prima del parto (1° agosto10 settembre) si aggiunge al trimestre di obbligatoria successivo al parto. Periodo massimo di astensione obbligatoria: 5 mesi. Milano, 13 maggio 2009 6 CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: DURATA INDENNITA’ INPS: Milano, 13 maggio 2009 ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE • 2 MESI PRIMA DEL PARTO • 3 MESI DOPO IL PARTO PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 5 MESI 80% DELLA RETRIBUZIONE 7 FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’ POSSIBILITA’ PER LA LAVORATRICE DI POSTICIPARE, NEL LIMITE MASSIMO DI UN MESE, L’INIZIO DEL CONGEDO DI MATERNITA’ DEFINIZIONE: LA CONCESSIONE DELLA FLESSIBILITA’ E’ SUBORDINATA A: 1. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio; 2. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro; 3. al venir meno della cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza; 4. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro; 5. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro. Milano, 13 maggio 2009 8 IL PERIODO DI FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE REVOCATO • • Su richiesta della lavoratrice; Per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia. ESEMPIO • • • Data presunta del parto: Congedo di maternità in via ordinaria: Richiesta di differimento del congedo per flessibilità: 10 agosto; 10 giugno; 10 luglio; Malattia della gestante con inizio in data 30 giugno dal 30 giugno inizia la maternità Milano, 13 maggio 2009 9 ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ DECORRE: MOTIVI: a) Gravi complicanze della gravidanza. b) Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. c) Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12 T.U. Milano, 13 maggio 2009 a) Dalla DATA di INIZIO dell’ASTENSIONE dal LAVORO b) Dalla DATA del PROVVEDIMENTO PROCEDURA CHI LA CHIEDE: Istanza alla DPL • La lavoratrice • Il datore di lavoro • Il Servizio Ispettivo d’ufficio CONCESSIONE SUBORDINATA A SPECIFICO PROVVEDIMENTO DELLA DPL 10 CONGEDO DI PATERNITA’ DEFINIZIONE: DURATA CONDIZIONI: Milano, 13 maggio 2009 ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA’ • Per il periodo pari al Congedo di maternità (3 mesi successivi al parto). • Per la parte residua di Congedo di maternità FRUITA IN Che la madre non abbia fruito Deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni: • Morte della madre • Grave infermità della madre • Abbandono del figlio da parte della madre • Affidamento esclusivo del bambino al padre 11 CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’ Trattamento economico e previdenziale ALLA MADRE Spetta per tutto il periodo di gravidanza e puerperio (5 mesi), l’indennità economica a carico INPS pari all’80% della retribuzione E’ determinata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio dell’evento maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive ed altri premi ricorrenti Per tutta la durata dell’astensione al lavoro è riconosciuta la copertura assicurativa piena utile ai fini del diritto e al trattamento della pensione anche di anzianità contributiva Milano, 13 maggio 2009 12 CONGEDO PARENTALE ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL BAMBINO a) ALLA MADRE: Trascorso il periodo di Congedo di maternità per la durata di 6 mesi frazionabili La fruizione entro il compimento di 3 anni del bambino La fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8 anni Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito dell’anno di riferimento risulta inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di pensione Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o contribuzione volontaria Milano, 13 maggio 2009 13 CONGEDO PARENTALE b) AL PADRE: Dopo la nascita del figlio ha diritto di usufruire del Congedo Parentale a lui spettante che sommato a quello della madre non può eccedere 10/11 mesi E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Milano, 13 maggio 2009 Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria 14 CONGEDO PARENTALE c) AL GENITORE SOLO: dopo la nascita del figlio spetta un periodo di Congedo Parentale non superiore a 10 mesi E’ indennizzato al 30% il periodo fruito nel limite di 6 mesi entro il compimento di 3 anni del bambino Il periodo è coperto da contribuzione figurativa piena Milano, 13 maggio 2009 Abbiamo la situazione di genitore solo a seguito di: •Morte di un genitore •Abbandono del figlio da parte di uno dei due genitori •Affidamento del figlio ad un solo genitore •Non riconoscimento del figlio Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria 15 CONGEDO PARENTALE IL PARTO GEMELLARE: per ciascun figlio i genitori hanno diritto al Congedo Parentale entro gli 8 anni di vita per ciascun figlio va presentata la domanda di Congedo Parentale il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino se fruiti entro 3 anni di vita Per il Congedo fruito dopo il compimento dei 3 anni di vita ma entro gli otto anni ogni genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione se il reddito di riferimento è inferiore a due volte e mezza la pensione minima Milano, 13 maggio 2009 16 RIPOSI GIORNALIERI Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino SOGGETTI Lavoratrice Madre, può utilizzare i riposi: durante il congedo parentale del padre Lavoratore Padre, ha diritto ai riposi solo a condizione che: La madre sia deceduta o gravemente malata Il figlio sia affidato in esclusiva al padre La madre sia lavoratrice dipendente e non se ne avvalga La madre non sia lavoratrice dipendente PERIODI DI RIPOSO • • 2 riposi di 1 ora (anche cumulabili) con orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore giornaliere 1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere La collocazione dei riposi nell’ambito dell’orario di lavoro deve essere concordata tra datore e lavoratrice Il Padre non può utilizzare i riposi durante i congedi di maternità e parentale della madre Milano, 13 maggio 2009 17 PARTO PLURIMO TRATTAMENTO ECONOMICO I riposi si raddoppiano. A carico INPS In tal caso il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive rispetto a quelle normalmente spettanti alla madre. Anticipato dal datore di lavoro e portato a conguaglio sul DM10 Contributi figurativi Il lavoratore padre può utilizzare le ore aggiuntive: durante il congedo di maternità durante il congedo parentale della madre Milano, 13 maggio 2009 18 CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO Astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza di una malattia del bambino SOGGETTI: ENTRAMBI I GENITORI IN ALTERNATIVA TRA LORO, SEMPRECHE’ SIANO LAVORATORI SUBORDINATI DURATA: • SENZA LIMITI TEMPORALI fino a 3 anni del figlio • 5 GIORNI LAVORATIVI/ANNO dai 3 agli 8 anni del figlio NON RETRIBUITI NE’ INDENNIZZATI DALL’INPS Computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi a ferie, 13.ma/gratifica natalizia. Copertura figurativa. FERIE E RICOVERO DEL BAMBINO Il ricovero del figlio sospende – a richiesta del genitore – il periodo di ferie: • per tutta la durata del ricovero se figlio < 3 anni • per massimo 5 giorni lavorativi/anno se figlio > 3 anni e sino a 8 anni Milano, 13 maggio 2009 19 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI • DURATA del CONGEDO per ADOZIONE : 5 mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione; • DURATA del CONGEDO per AFFIDAMENTO: 3 mesi a prescindere dall’età del minore; • FRUIBILITA’ del entro i primi 5 mesi dal giorno CONGEDO: successivo all’ingresso del minore in famiglia; • INDENNITA’ ECONOMICA: Milano, 13 maggio 2009 A carico INPS – pari all’ 80% della retribuzione. 20 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI INTERNAZIONALI • DURATA del CONGEDO 5 mesi a prescindere dall’età per ADOZIONE : del minore all’atto dell’ adozione; • DURATA del CONGEDO per AFFIDAMENTO: 3 mesi a prescindere dall’età minore; • FRUIBILITA’ del anche prima dell’ingresso CONGEDO: del minore in Italia; INDENNITA’ ECONOMICA: A carico INPS – pari all’ 80% • della retribuzione. Milano, 13 maggio 2009 21 ADOZIONI ED AFFIDAMENTI CONGEDI PARENTALI • DURATA: 6 mesi per ciascun genitore (10/11 mesi totali tra i due genitori) • FRUIBILITA’: entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo • INDENNITA’ ECONOMICA: A carico INPS – pari al 30% della retribuzione Milano, 13 maggio 2009 22