Area Lavoro e Previdenza
“I mercoledì della previdenza”
Congedo di maternità e
congedi parentali
Milano, 13 maggio 2009
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LE TUTELE DELLA GESTANTE: SALUTE E SICUREZZA
PERMESSI RETRIBUITI
PER ESAMI
PRENATALI/VISITE
SPECIALISTICHE
DIVIETO DI ADIBIRE LE LAVORATRICI A LAVORI
PERICOLOSI E INSALUBRI
In tali casi, destinare la lavoratrice a mansioni:
• EQUIVALENTI
• INFERIORI
• SUPERIORI (con rispetto art. 13 Statuto dei Lavoratori)
In caso di impossibilità del Datore, il Servizio Ispettivo del Min. Lavoro può disporre
con apposito provvedimento interdizione dal lavoro fino a 7 mesi di età del bambino.
Adibire la lavoratrice a diversa mansione anche quando, a seguito di “valutazione rischi”,
venga rilevato rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice ed il Datore non possa
modificare le condizioni/l’orario di lavoro.
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DIRITTI DELLA LAVORATRICE
• DIRITTO AL RIENTRO IN AZIENDA NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA
• DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO
DIVIETI
SINO AL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO
• DIVIETO DI ADIBIRE LA LAVORATRICE AL LAVORO NOTTURNO
• DIVIETO DI RISOLVERE IL RAPPORTO DI LAVORO IL LICENZIAMENTO
NEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO E’ NULLO
INTIMATO
• DIVIETO DI SOSPENDERE LA LAVORATRICE
• DIVIETO DI COLLOCARLA IN MOBILITA’ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO
FATTE SALVE TALUNE ECCEZIONI
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DIMISSIONI
SE RASSEGNATE TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA ED IL 1° ANNO DI VITA DEL FIGLIO,
DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO
COMPETENTE PER TERRITORIO.
IN TAL CASO SPETTA L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
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INTERRUZIONE GRAVIDANZA SPONTANEA / VOLONTARIA
PRIMA DEL 180° GIORNO
E’ CONSIDERATA ABORTO
Il periodo precedente
(in caso di interdizione) = Maternità
Il periodo successivo
OLTRE IL 180° GIORNO
= Malattia
E’ CONSIDERATA PARTO
Dall’evento decorrono i 3 mesi di
congedo di maternità + gli
eventuali giorni non goduti prima
(limite massimo = 5 mesi)
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PARTO PREMATURO
I giorni non goduti prima del parto prematuro vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria post-partum.
ESEMPIO
-
Data presunta del parto: 10 settembre
Parto: 31 luglio
In questo caso, il periodo di obbligatoria non goduto prima del parto (1° agosto10 settembre) si aggiunge al trimestre di obbligatoria successivo al parto.
Periodo massimo di astensione obbligatoria: 5 mesi.
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CONGEDO DI MATERNITA’
DEFINIZIONE:
DURATA
INDENNITA’ INPS:
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ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE
• 2 MESI PRIMA DEL PARTO
• 3 MESI DOPO IL PARTO
PER UN PERIODO
COMPLESSIVO DI 5
MESI
80% DELLA RETRIBUZIONE
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FLESSIBILITA’ DEL CONGEDO DI MATERNITA’
POSSIBILITA’ PER LA LAVORATRICE DI POSTICIPARE, NEL
LIMITE MASSIMO DI UN MESE, L’INIZIO DEL CONGEDO DI
MATERNITA’
DEFINIZIONE:
LA CONCESSIONE DELLA FLESSIBILITA’ E’ SUBORDINATA A:
1.
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio;
2.
assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
3.
al venir meno della cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di interdizione
anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
4.
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro;
5.
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento
del posto di lavoro.
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IL PERIODO DI FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE SUCCESSIVAMENTE
REVOCATO
•
•
Su richiesta della lavoratrice;
Per fatti sopravvenuti come, ad esempio, la malattia.
ESEMPIO
•
•
•
Data presunta del parto:
Congedo di maternità in via ordinaria:
Richiesta di differimento del congedo per flessibilità:
10 agosto;
10 giugno;
10 luglio;
Malattia della gestante con inizio in data 30 giugno
dal 30 giugno inizia la maternità
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ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’
DECORRE:
MOTIVI:
a) Gravi complicanze
della gravidanza.
b) Condizioni di lavoro o
ambientali
pregiudizievoli alla
salute della donna o
del bambino.
c) Impossibilità di
adibire la lavoratrice
ad altre mansioni
secondo quanto
previsto dagli art. 7
e 12 T.U.
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a) Dalla DATA di INIZIO dell’ASTENSIONE dal LAVORO
b) Dalla DATA del PROVVEDIMENTO
PROCEDURA
CHI LA CHIEDE:
Istanza alla DPL
• La lavoratrice
• Il datore di lavoro
• Il Servizio Ispettivo
d’ufficio
CONCESSIONE
SUBORDINATA A
SPECIFICO
PROVVEDIMENTO
DELLA DPL
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CONGEDO DI PATERNITA’
DEFINIZIONE:
DURATA
CONDIZIONI:
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ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE
ALTERNATIVA AL CONGEDO DI MATERNITA’
• Per il periodo pari al
Congedo di maternità (3
mesi successivi al parto).
• Per la parte residua di
Congedo di maternità
FRUITA
IN
Che la madre non
abbia fruito
Deve verificarsi almeno una delle seguenti situazioni:
• Morte della madre
• Grave infermità della madre
• Abbandono del figlio da parte della madre
• Affidamento esclusivo del bambino al padre
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CONGEDO DI MATERNITA’/PATERNITA’
Trattamento economico e previdenziale
ALLA MADRE
Spetta per tutto il periodo di gravidanza e puerperio (5 mesi), l’indennità economica a carico
INPS pari all’80% della retribuzione
E’ determinata sulla base della retribuzione del mese precedente l’inizio dell’evento maggiorata
dei ratei di mensilità aggiuntive ed altri premi ricorrenti
Per tutta la durata dell’astensione al lavoro è riconosciuta la copertura assicurativa piena utile ai
fini del diritto e al trattamento della pensione anche di anzianità contributiva
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CONGEDO PARENTALE
ASTENSIONE FACOLTATIVA CHE SPETTA AD ENTRAMBI I GENITORI NEI PRIMI 8 ANNI DI VITA DEL
BAMBINO
a)
ALLA MADRE:
Trascorso il periodo di Congedo di maternità per la durata di 6 mesi frazionabili
La fruizione entro il compimento di
3 anni del bambino
La fruizione dopo il compimento dei 3 anni ed entro gli 8
anni
Il periodo è indennizzato al 30%
della
retribuzione
media
giornaliera
Il periodo è indennizzato al 30% della retribuzione media
giornaliera se il reddito dell’anno di riferimento risulta
inferiore a due volte e mezza il trattamento minimo di
pensione
Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa piena
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore
convenzionale e può essere integrata da riscatto o
contribuzione volontaria
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CONGEDO PARENTALE
b) AL PADRE:
Dopo la nascita del figlio ha diritto di usufruire del Congedo Parentale a lui spettante che
sommato a quello della madre non può eccedere 10/11 mesi
E’ indennizzato al 30% il periodo
fruito nel limite di 6 mesi entro il
compimento di 3 anni del bambino
Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa piena
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Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il
compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito
dell’anno di riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la
pensione minima
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con
valore convenzionale e può essere integrata da riscatto
o volontaria
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CONGEDO PARENTALE
c) AL GENITORE SOLO:
dopo la nascita del figlio
spetta un periodo di Congedo
Parentale non superiore a 10
mesi
E’ indennizzato al 30% il
periodo fruito nel limite di 6
mesi entro il compimento di 3
anni del bambino
Il periodo è coperto da
contribuzione figurativa piena
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Abbiamo la situazione di genitore solo a seguito di:
•Morte di un genitore
•Abbandono del figlio da parte di uno dei due genitori
•Affidamento del figlio ad un solo genitore
•Non riconoscimento del figlio
Spetta l’indennità pari al 30% per il periodo fruito dopo il
compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni se il reddito dell’anno di
riferimento è inferiore a 2 volte e mezza la pensione minima
Il periodo è coperto da contribuzione figurativa con valore
convenzionale e può essere integrata da riscatto o volontaria
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CONGEDO PARENTALE
IL PARTO GEMELLARE:
per ciascun figlio i genitori hanno diritto al Congedo Parentale entro gli 8 anni di vita
per ciascun figlio va presentata la domanda di Congedo Parentale
il trattamento economico spetta nella misura del 30% nel limite di 6 mesi per ogni bambino
se fruiti entro 3 anni di vita
Per il Congedo fruito dopo il compimento dei 3 anni di vita ma entro gli otto
anni ogni genitore ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione se il
reddito di riferimento è inferiore a due volte e mezza la pensione minima
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RIPOSI GIORNALIERI
Da utilizzare entro il 1° anno di vita del bambino
SOGGETTI
Lavoratrice Madre, può utilizzare i riposi:
durante il congedo parentale del padre
Lavoratore Padre, ha diritto ai riposi solo a
condizione che:
La madre sia deceduta o gravemente
malata
Il figlio sia affidato in esclusiva al padre
La madre sia lavoratrice dipendente e non
se ne avvalga
La madre non sia lavoratrice dipendente
PERIODI DI RIPOSO
•
•
2 riposi di 1 ora (anche cumulabili) con
orario di lavoro pari o maggiore di 6 ore
giornaliere
1 riposo di 1 ora – con orario di lavoro
inferiore a 6 ore giornaliere
La collocazione dei riposi nell’ambito
dell’orario di lavoro deve essere
concordata tra datore e lavoratrice
Il Padre non può utilizzare i riposi durante i
congedi di maternità e parentale della madre
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PARTO PLURIMO
TRATTAMENTO ECONOMICO
I riposi si raddoppiano.
A carico INPS
In tal caso il lavoratore padre può utilizzare
le ore aggiuntive rispetto a quelle
normalmente spettanti alla madre.
Anticipato dal datore di lavoro e portato a
conguaglio sul DM10
Contributi figurativi
Il lavoratore padre può utilizzare le ore
aggiuntive:
 durante il congedo di maternità
 durante il congedo parentale della madre
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CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO
Astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza di una malattia del bambino
SOGGETTI:
ENTRAMBI I GENITORI IN
ALTERNATIVA TRA LORO,
SEMPRECHE’ SIANO LAVORATORI
SUBORDINATI
DURATA:
• SENZA LIMITI TEMPORALI
fino a 3 anni del figlio
• 5 GIORNI LAVORATIVI/ANNO
dai 3 agli 8 anni del figlio
NON RETRIBUITI NE’ INDENNIZZATI DALL’INPS
Computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi a ferie, 13.ma/gratifica natalizia.
Copertura figurativa.
FERIE E RICOVERO DEL BAMBINO
Il ricovero del figlio sospende – a richiesta del genitore – il periodo di ferie:
• per tutta la durata del ricovero
se figlio < 3 anni
• per massimo 5 giorni lavorativi/anno
se figlio > 3 anni e sino a 8 anni
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI
•
DURATA del CONGEDO
per ADOZIONE :
5 mesi a prescindere dall’età del
minore all’atto dell’adozione;
•
DURATA del CONGEDO
per AFFIDAMENTO:
3 mesi a prescindere dall’età del
minore;
•
FRUIBILITA’ del
entro i primi 5 mesi dal giorno
CONGEDO:
successivo all’ingresso del minore in
famiglia;
•
INDENNITA’
ECONOMICA:
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A carico INPS – pari all’ 80% della
retribuzione.
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI PREADOTTIVI
INTERNAZIONALI
•
DURATA del CONGEDO
5 mesi a prescindere dall’età
per ADOZIONE :
del minore all’atto dell’
adozione;
•
DURATA del CONGEDO per
AFFIDAMENTO:
3 mesi a prescindere dall’età
minore;
•
FRUIBILITA’ del
anche prima dell’ingresso
CONGEDO:
del minore in Italia;
INDENNITA’ ECONOMICA:
A carico INPS – pari all’ 80%
•
della retribuzione.
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ADOZIONI ED AFFIDAMENTI
CONGEDI PARENTALI
•
DURATA:
6 mesi per ciascun genitore (10/11 mesi
totali tra i due genitori)
•
FRUIBILITA’:
entro gli otto anni dal momento
dell’ingresso in famiglia e non oltre il
compimento della maggiore età del figlio
adottivo
•
INDENNITA’ ECONOMICA:
A carico INPS – pari al 30% della
retribuzione
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