REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale 4
Guida per le future mamme
ed i futuri papà
dipendenti della ASL 4 Chiavarese
Indice
Premessa
pag. 3
Parte Prima: i diritti dei genitori
1. Permessi per controlli prenatali
pag. 4
2. Interdizione dal lavoro
pag. 4
2. Congedo di maternità
pag. 5
3. Congedo parentale
pag. 6
4. Congedo per malattia del bambino
pag. 7
5. Riposi giornalieri
pag. 8
6. Lavoro notturno
pag. 8
7. Adozioni e affidamenti
pag. 9
Parte Seconda: l’assistenza ai figli disabili
1. Assistenza ai figli portatori di handicap grave
pag. 11
2. Prolungamento congedo parentale
pag. 12
3. Permessi orari
pag. 13
4. Permessi mensili
pag. 14
5. Congedo straordinario
pag. 15
Progetto e Testi curati da:
S.C. Gestione Risorse Umane
- Dott.ssa Emanuela Vallerio
- Sig.ra Teresa Armellotti
Elaborazione e Realizzazione Progetto Grafico:
S.S.D. Comunicazione e Informazione/Ufficio Stampa
- Dott.ssa Cristina Gardella
Stampa:
Uffico Stampa ASL 4 Chiavarese
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Indice
Premessa
L’ opuscolo “SOS Genitori” è rivolto a tutti i dipendenti dell’ Asl4 Chiavarese che stanno
per diventare genitori.
Un’ esperienza emozionante, ma che può far nascere domande e dubbi in ambito
lavorativo, su permessi, diritti e doveri previsti.
Per cercare di rispondere ad alcune di queste domande è stato ideato dalla S.C. Gestione
Risorse Umane e dalla S.S.D. Informazione e Comunicazione, ”SOS Genitori” una guida di
rapida e di facile consultazione che agevoli nella ricerca delle informazioni necessarie per
orientarsi nella complessa normativa relativa alla tutela della maternità/paternità.
La struttura del volume è semplice: per ogni istituto inerente alla maternità/paternità
vengono riportati i riferimenti normativi, poi viene effettuata tutto una breve descrizione
ed alcune considerazioni in merito agli aspetti economici correlati.
Per agevolare la lettura e facilitare la ricerca degli argomenti di specifico interesse, il lavoro
è stato suddiviso nelle seguenti due parti :
- i diritti dei genitori e cioè le assenze dal lavoro riconosciute ad entrambe i genitori
- l’assistenza ai figli disabili e cioè le assenze riconosciute ai genitori per l’assistenza ai
figli disabili
L’opuscolo sarà consegnato alle future mamme
al momento della comunicazione ufficiale della
gravidanza alla SC Gestione Risorse Umane e ai
papà che ne facciano richiesta, sempre alla Sc
Gestione Risorse Umane .
La S.C. Gestione Risorse Umane resta a
disposizione di tutti i dipendenti per ogni
ulteriore approfondimento.
A tal fine è possibile contattare i numeri
0185/329319
Buona lettura!
Premessa
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Permessi per controlli prenatali
Riferimenti Normativi: Art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001
Alle lavoratrici gestanti sono riconosciuti permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in
cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
I permessi coprono il tempo necessario :
1. all’effettuazione dei controlli
2. per raggiungere la struttura sanitaria e quello per ritornare alla sede di servizio
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Interdizione dal lavoro
Riferimenti normativi : art. 17 Dlgs 151/2001 e s.m.i.
Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose la
lavoratrice può recarsi all’organo competente (Ufficio Medicina Legale della ASL di
appartenenza) munita del certificato medico attestante le gravi complicanze rilasciato
da un medico ginecologo accredito al Servizio Sanitario Nazionale. L’Ufficio di
Medicina Legale emette entro il termine di 7 giorni il provvedimento di interdizione
ma la lavoratrice può astenersi dal lavoro a decorrere dalla data riportata nel certificato
di gravidanza a rischio.
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Parte I: i diritti dei genitori
Congedo Maternità (ex astensione obbligatoria)
Riferimenti normativi: art. 16 D.lgs 151/2001
Spetta alla madre per un periodo complessivo di 5 mesi retribuiti al 100%:
- 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo;
- 1 mese prima del parto e 4 dopo a condizione che il ginecologo e il medico
competente attestino lo stato di buona salute della madre
Spetta al padre solo nei seguenti casi:
- morte della madre;
- grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Trattamento economico:
Intera retribuzione fissa mensile ed intera copertura previdenziale.
Il periodo di congedo, inoltre, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
Parte I: i diritti dei genitori
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Congedo Parentale (ex astensione facoltativa)
Riferimenti normativi :art. 32 D.lgs 151/2001
Spetta alla madre per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi (in
caso di fruizione del congedo in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del
lavoro tra una frazione e l’altra) ed è retribuito come segue:
- i primi 30 giorni al 100%
- i restanti 5 mesi al 30%
Il congedo parentale deve essere richiesto con almeno 15 gg. di preavviso , può essere
interrotto dalla malattia del bambino o della mamma, può essere fruito
congiuntamente al congedo parentale del padre.
Spetta al padre per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi elevabili a 7 qualora
lo stesso fruisca di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.
Il limite massimo di fruizione tra i due genitori è di 11 mesi (es. 6 per la madre e 5 per il
padre oppure 7 per il padre e 4 per la madre), l’indennità compete per un periodo
complessivo di 6 mesi tra i genitori.
Spetta al padre anche se la madre non ne ha diritto perché disoccupata o lavoratrice
autonoma/domicilio e può essere fruito contemporaneamente al congedo di
maternità o parentale della madre.
Nel caso di genitore single il periodo di astensione facoltativa è elevato a 10 mesi.
Trattamento economico:
Il congedo è retribuito fino ai
tre anni di vita del bambino,
dai quattro agli otto anni può
essere comunque fruito ma è
retribuito solo se il reddito
individuale è inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento
minimo di pensione
Il congedo è computato ai fini
pensionistici, ferie e 13°
mensilità solo per i primi 30
gg. retribuiti al 100%; per i
restanti 5 mesi retribuiti al 30%
è computato solo ai fini
pensionistici escluse le ferie e
la 13° mensilità.
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Parte I: i diritti dei genitori
Malattia del bambino
Riferimenti normativi : art. 47 Dlgs 151/2001 e s.m.i.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite
di cinque giorni lavorativi all’anno, per la malattia del figlio di età compresa fra i tre e
gli otto anni.
Trattamento economico:
Fino ai tre anni di età del bambino
I primi 30 giorni di assenza sono interamente retribuiti, non riducono le ferie ,sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. In presenza di parti plurimi, il beneficio
contrattuale dei 30 gg di assenza retribuiti compete - cumulativamente per entrambi i
genitori – relativamente alla malattia di ciascun bambino. Gli eventuali giorni di
assenza ulteriori rispetto ai trenta annuali non danno luogo al pagamento della
retribuzione
Dai tre agli otto anni di età del bambino
Non spetta alcun compenso
Documenti :
Per fruire del congedo per malattia del figlio il genitore deve presentare il certificato di
malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
Parte I: i diritti dei genitori
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Riposi giornalieri
Riferimenti Normativi: Artt. 39-41 del D. Lgs. n. 151/2001
Alla madre è riconosciuto il diritto,durante il primo anno di vita del bambino, di
assentarsi dal lavoro quotidianamente per un’ ora se l’orario giornaliero di lavoro è
inferiore a 6 ore o per due ore se l’orario normale di lavoro è superiore alle 6 ore.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati indipendentemente dal
numero dei gemelli.
Al padre tale diritto è riconosciuto solo nei seguenti casi :
a) figli affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. (es. madre
libera professionista ovvero lavoratrice autonoma, non nel caso in
cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa)
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Trattamento economico :
Sono retribuiti per intero,sono computati nell’anzianità di servizio,hanno copertura
previdenziale, esclusi gli effetti relativi alle ferie.
Lavoro notturno
Riferimenti Normativi : Art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001
E’ vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello
stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Si rileva che nella citata fascia oraria (dalle ore 24 alle
ore 6) non è, altresì, possibile inserire la lavoratrice in
turni di pronta disponibilità.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre
anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa.
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n.
104/1992 e successive modificazioni”.
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Parte I: i diritti dei genitori
Adozioni e Affidi
CONGEDO DI MATERNITA’ (continuativo e frazionato)
Adozioni
Internazionali
Adozioni
Nazionali
Affidi
Spetta sia alla madre che al Spetta sia alla madre che al Spetta sia alla madre che al
padre per un periodo
padre per un periodo
padre per un periodo
complessivo di 5 mesi
complessivo di 5 mesi
complessivo di 3 mesi
retribuito al 100%.
retribuito al 100%. Deve
retribuito al 100% da fruirsi
Può essere fruito anche
essere fruito durante i primi
entro cinque mesi
prima dell’ingresso del
5 mesi successivi all’effettivo dall’ingresso del minore in
minore in famiglia durante il
ingresso del minore in
famiglia.
periodo di permanenza
famiglia.
all’estero
CONGEDO PARENTALE
Spetta all’ingresso qualunque sia l’ età del minore adottato o in affido comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età, sia al padre che alla madre nella stessa
misura dei figli naturali; è retribuito fino ai tre anni dall’ ingresso del minore in famiglia,
ma può essere fruito fino agli otto anni dall’ ingresso qualunque sia l’ età del minore
adottato o in affido, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Parte I: i diritti dei genitori
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Adozioni e Affidi
MALATTIA
Entrambi i genitori adottivi o affidatari hanno diritto
alternativamente di astenersi dal lavoro durante la
malattia del bambino illimitatamente fino ai sei anni di
età. La retribuzione al 100% per i primi 30 gg. è valida solo
fino ai tre anni di età.
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il
bambino abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il
congedo non retribuito per malattia spetta nei primi tre
anni dall’ingresso del minore in famiglia nel limite di 5 gg.
lavorativi.
RIPOSI GIORNALIERI
I genitori adottivi o affidatari
possono avvalersi dei riposi
giornalieri fino al
raggiungimento della
maggiore età del minore ma
non oltre un anno
dall’ingresso in famiglia
(2 ore al giorno per il tempo
pieno).
La
madre
adottiva
o
affidataria può fruire dei
riposi giornalieri durante il
congedo parentale del padre
adottivo o affidatario ma non
durante il congedo di
paternità.
Il padre adottivo o affidatario non può fruire dei riposi giornalieri né durante il
congedo di maternità né durante il congedo parentale della madre adottiva o
affidataria.
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Parte I: i diritti dei genitori
Assistenza ai figli con handicap grave
Premessa :
Ai genitori sono riconosciuti permessi e congedi nel caso in cui il figlio sia riconosciuto
portatore di handicap grave con giudizio rilasciato dalla Commissione medica
competente e precisamente :
PRIMI TRE ANNI di età del bambino con handicap grave
in alternativa
1
2
3
3 gg complessivi di
permesso mensile
retribuito
Permessi orari
Prolungamento astensione
facoltativa retribuita al 30%
fruibile in maniera
continuativa o frazionata a
condizione che il minore
non sia ricoverato salvo in
caso sia richiesta dai sanitari
la presenza dei genitori.
DOPO TRE ANNI di età del bambino con handicap grave
in alternativa
1
2
3 gg complessivi di permesso
mensile retribuito riconosciuti ad
entrambi i genitori
Prolungamento del congedo parentale, fruibile in
maniera continuativa o frazionata, per un periodo
massimo comprensivo dei periodi di cui all’art. 32
Dlgs 151/2011 (6 mesi la madre 5 mesi il padre) non
superiore a tre anni a condizione che il minore non
sia ricoverato salvo in caso sia richiesta dai sanitari la
presenza dei genitori. Il suddetto congedo è
retribuito al 30% a condizione che il reddito
individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte
l’importo del trattamento minimo di pensione. Può
essere fruito fino agli 8 anni di età.
MAGGIORE ETA’ DEL FIGLIO
Dopo il compimento della maggiore età la madre ,o in alternativa il padre,
hanno diritto a 3 gg di permesso mensile.
Parte II: l’assistenza ai figli disabili
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Prolungamento del congedo parentale
Riferimenti Normativi: Art. 33 del D. Lgs. n. 151/2001
Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per
un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale di cui all'articolo
32, non superiore a tre anni (=“tre anni” è la somma totale dei congedi -ordinario e
prolungamento- che possono essere fruiti dai genitori) è riconosciuto alla lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre entro il compimento dell'ottavo anno di
vita del bambino riconosciuto portatore di handicap grave.
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto
che presta assistenza.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto ( es. casalinga, libero professionista etc...).
Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del
periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente.
Aspetti economici:
I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al
compimento dei tre anni del bambino. Dai 4 agli otto anni di età del bambino il
suddetto congedo è retribuito al 30% a condizione che il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione I
periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed
alla tredicesima mensilità.
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Parte II: l’assistenza ai figli disabili
Permessi Orari
Riferimenti Normativi: Art. 42 –comma 1- del D. Lgs. n. 151/2001
Art. 33 – comma 2- della legge 104/1992
Possono essere usufruiti, dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre ,
anche adottivi, entro il compimento del terzo anno di vita del bambino riconosciuto
portatore di handicap. La fruizione decorre dal giorno successivo al compimento
dell’anno del bambino, poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere
usufruiti solo i riposi per allattamento.
Consistono in due ore di riposo giornaliero retribuito per orario pari o superiore a 6
ore, per n. 1 ora in caso contrario .I permessi non fruiti non danno diritto al godimento
degli stessi in un momento successivo.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
Parte II: l’assistenza ai figli disabili
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Permessi mensili
Riferimenti Normativi:
Art. 42 –comma 2- del D. Lgs. n. 151/2001
Art. 33 – comma 3- della legge 104/1992 E S.M.I
Sino ai 18 anni di età del bambino
Tre giorni di permesso mensile retribuito che, sino alla maggiore età del figlio,
possono essere fruiti, in via alternativa, da entrambi i genitori e competono al genitore
lavoratore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto.
L’ alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili
nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro.
Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre complessivamente di tre.
Figlio Maggiorenne
Al compimento della maggiore età del figlio i permessi sono riconosciuti alla madre o
in alternativa al padre.
I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in permessi orari
(es. orario settimanale 36 ore su 6 gg. spettano 18 ore di permesso mensili; orario
settimanale 36 ore su 5 gg. spettano 21,36 ore di permesso mensili).
I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli
spettanti nel mese successivo.
Trattamento economico:
Intera retribuzione
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Parte II: l’assistenza ai figli disabili
Congedo Straordinario Retribuito
Riferimenti Normativi:
Art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001
Congedo di durata non superiore a due anni nel corso dell’intera vita lavorativa per
l’assistenza al figlio – anche non convivente- riconosciuto portatore di handicap grave.
Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata; in presenza di
“pluralità di figli portatori di handicap grave, non è mai possibile per lo stesso
lavoratore fruire del “raddoppio
Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto
che presta assistenza.
Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad
entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente.
Negli stessi giorni, tuttavia, l'altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso
(Legge 104) né del congedo parentale frazionato 33 (tre anni fino al compimento
dell’ottavo anno di età).
Trattamento economico:
Viene corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento
alle voci fisse e continuative del trattamento fino ad un importo complessivo massimo
annuale che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo di congedo è
valido ai fini del calcolo dell’anzianità.
Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Parte II: l’assistenza ai figli disabili
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Dati aggiornati al 01.10.2013
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Guida per le future mamme ed i futuri papà