REGIONE LIGURIA Azienda Sanitaria Locale 4 Guida per le future mamme ed i futuri papà dipendenti della ASL 4 Chiavarese Indice Premessa pag. 3 Parte Prima: i diritti dei genitori 1. Permessi per controlli prenatali pag. 4 2. Interdizione dal lavoro pag. 4 2. Congedo di maternità pag. 5 3. Congedo parentale pag. 6 4. Congedo per malattia del bambino pag. 7 5. Riposi giornalieri pag. 8 6. Lavoro notturno pag. 8 7. Adozioni e affidamenti pag. 9 Parte Seconda: l’assistenza ai figli disabili 1. Assistenza ai figli portatori di handicap grave pag. 11 2. Prolungamento congedo parentale pag. 12 3. Permessi orari pag. 13 4. Permessi mensili pag. 14 5. Congedo straordinario pag. 15 Progetto e Testi curati da: S.C. Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Emanuela Vallerio - Sig.ra Teresa Armellotti Elaborazione e Realizzazione Progetto Grafico: S.S.D. Comunicazione e Informazione/Ufficio Stampa - Dott.ssa Cristina Gardella Stampa: Uffico Stampa ASL 4 Chiavarese 2 Indice Premessa L’ opuscolo “SOS Genitori” è rivolto a tutti i dipendenti dell’ Asl4 Chiavarese che stanno per diventare genitori. Un’ esperienza emozionante, ma che può far nascere domande e dubbi in ambito lavorativo, su permessi, diritti e doveri previsti. Per cercare di rispondere ad alcune di queste domande è stato ideato dalla S.C. Gestione Risorse Umane e dalla S.S.D. Informazione e Comunicazione, ”SOS Genitori” una guida di rapida e di facile consultazione che agevoli nella ricerca delle informazioni necessarie per orientarsi nella complessa normativa relativa alla tutela della maternità/paternità. La struttura del volume è semplice: per ogni istituto inerente alla maternità/paternità vengono riportati i riferimenti normativi, poi viene effettuata tutto una breve descrizione ed alcune considerazioni in merito agli aspetti economici correlati. Per agevolare la lettura e facilitare la ricerca degli argomenti di specifico interesse, il lavoro è stato suddiviso nelle seguenti due parti : - i diritti dei genitori e cioè le assenze dal lavoro riconosciute ad entrambe i genitori - l’assistenza ai figli disabili e cioè le assenze riconosciute ai genitori per l’assistenza ai figli disabili L’opuscolo sarà consegnato alle future mamme al momento della comunicazione ufficiale della gravidanza alla SC Gestione Risorse Umane e ai papà che ne facciano richiesta, sempre alla Sc Gestione Risorse Umane . La S.C. Gestione Risorse Umane resta a disposizione di tutti i dipendenti per ogni ulteriore approfondimento. A tal fine è possibile contattare i numeri 0185/329319 Buona lettura! Premessa 3 Permessi per controlli prenatali Riferimenti Normativi: Art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001 Alle lavoratrici gestanti sono riconosciuti permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. I permessi coprono il tempo necessario : 1. all’effettuazione dei controlli 2. per raggiungere la struttura sanitaria e quello per ritornare alla sede di servizio Trattamento economico: Intera retribuzione Interdizione dal lavoro Riferimenti normativi : art. 17 Dlgs 151/2001 e s.m.i. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose la lavoratrice può recarsi all’organo competente (Ufficio Medicina Legale della ASL di appartenenza) munita del certificato medico attestante le gravi complicanze rilasciato da un medico ginecologo accredito al Servizio Sanitario Nazionale. L’Ufficio di Medicina Legale emette entro il termine di 7 giorni il provvedimento di interdizione ma la lavoratrice può astenersi dal lavoro a decorrere dalla data riportata nel certificato di gravidanza a rischio. 4 Parte I: i diritti dei genitori Congedo Maternità (ex astensione obbligatoria) Riferimenti normativi: art. 16 D.lgs 151/2001 Spetta alla madre per un periodo complessivo di 5 mesi retribuiti al 100%: - 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; - 1 mese prima del parto e 4 dopo a condizione che il ginecologo e il medico competente attestino lo stato di buona salute della madre Spetta al padre solo nei seguenti casi: - morte della madre; - grave infermità della madre; - abbandono del figlio da parte della madre; - affidamento esclusivo del figlio al padre. Trattamento economico: Intera retribuzione fissa mensile ed intera copertura previdenziale. Il periodo di congedo, inoltre, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Parte I: i diritti dei genitori 5 Congedo Parentale (ex astensione facoltativa) Riferimenti normativi :art. 32 D.lgs 151/2001 Spetta alla madre per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi (in caso di fruizione del congedo in modo frazionato è necessaria la ripresa effettiva del lavoro tra una frazione e l’altra) ed è retribuito come segue: - i primi 30 giorni al 100% - i restanti 5 mesi al 30% Il congedo parentale deve essere richiesto con almeno 15 gg. di preavviso , può essere interrotto dalla malattia del bambino o della mamma, può essere fruito congiuntamente al congedo parentale del padre. Spetta al padre per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi elevabili a 7 qualora lo stesso fruisca di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Il limite massimo di fruizione tra i due genitori è di 11 mesi (es. 6 per la madre e 5 per il padre oppure 7 per il padre e 4 per la madre), l’indennità compete per un periodo complessivo di 6 mesi tra i genitori. Spetta al padre anche se la madre non ne ha diritto perché disoccupata o lavoratrice autonoma/domicilio e può essere fruito contemporaneamente al congedo di maternità o parentale della madre. Nel caso di genitore single il periodo di astensione facoltativa è elevato a 10 mesi. Trattamento economico: Il congedo è retribuito fino ai tre anni di vita del bambino, dai quattro agli otto anni può essere comunque fruito ma è retribuito solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione Il congedo è computato ai fini pensionistici, ferie e 13° mensilità solo per i primi 30 gg. retribuiti al 100%; per i restanti 5 mesi retribuiti al 30% è computato solo ai fini pensionistici escluse le ferie e la 13° mensilità. 6 Parte I: i diritti dei genitori Malattia del bambino Riferimenti normativi : art. 47 Dlgs 151/2001 e s.m.i. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per la malattia del figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. Trattamento economico: Fino ai tre anni di età del bambino I primi 30 giorni di assenza sono interamente retribuiti, non riducono le ferie ,sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio. In presenza di parti plurimi, il beneficio contrattuale dei 30 gg di assenza retribuiti compete - cumulativamente per entrambi i genitori – relativamente alla malattia di ciascun bambino. Gli eventuali giorni di assenza ulteriori rispetto ai trenta annuali non danno luogo al pagamento della retribuzione Dai tre agli otto anni di età del bambino Non spetta alcun compenso Documenti : Per fruire del congedo per malattia del figlio il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Parte I: i diritti dei genitori 7 Riposi giornalieri Riferimenti Normativi: Artt. 39-41 del D. Lgs. n. 151/2001 Alla madre è riconosciuto il diritto,durante il primo anno di vita del bambino, di assentarsi dal lavoro quotidianamente per un’ ora se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore o per due ore se l’orario normale di lavoro è superiore alle 6 ore. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati indipendentemente dal numero dei gemelli. Al padre tale diritto è riconosciuto solo nei seguenti casi : a) figli affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. (es. madre libera professionista ovvero lavoratrice autonoma, non nel caso in cui la madre non svolga alcuna attività lavorativa) d) in caso di morte o di grave infermità della madre. Trattamento economico : Sono retribuiti per intero,sono computati nell’anzianità di servizio,hanno copertura previdenziale, esclusi gli effetti relativi alle ferie. Lavoro notturno Riferimenti Normativi : Art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001 E’ vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Si rileva che nella citata fascia oraria (dalle ore 24 alle ore 6) non è, altresì, possibile inserire la lavoratrice in turni di pronta disponibilità. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa. b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni”. 8 Parte I: i diritti dei genitori Adozioni e Affidi CONGEDO DI MATERNITA’ (continuativo e frazionato) Adozioni Internazionali Adozioni Nazionali Affidi Spetta sia alla madre che al Spetta sia alla madre che al Spetta sia alla madre che al padre per un periodo padre per un periodo padre per un periodo complessivo di 5 mesi complessivo di 5 mesi complessivo di 3 mesi retribuito al 100%. retribuito al 100%. Deve retribuito al 100% da fruirsi Può essere fruito anche essere fruito durante i primi entro cinque mesi prima dell’ingresso del 5 mesi successivi all’effettivo dall’ingresso del minore in minore in famiglia durante il ingresso del minore in famiglia. periodo di permanenza famiglia. all’estero CONGEDO PARENTALE Spetta all’ingresso qualunque sia l’ età del minore adottato o in affido comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, sia al padre che alla madre nella stessa misura dei figli naturali; è retribuito fino ai tre anni dall’ ingresso del minore in famiglia, ma può essere fruito fino agli otto anni dall’ ingresso qualunque sia l’ età del minore adottato o in affido, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Parte I: i diritti dei genitori 9 Adozioni e Affidi MALATTIA Entrambi i genitori adottivi o affidatari hanno diritto alternativamente di astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino illimitatamente fino ai sei anni di età. La retribuzione al 100% per i primi 30 gg. è valida solo fino ai tre anni di età. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo non retribuito per malattia spetta nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia nel limite di 5 gg. lavorativi. RIPOSI GIORNALIERI I genitori adottivi o affidatari possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore ma non oltre un anno dall’ingresso in famiglia (2 ore al giorno per il tempo pieno). La madre adottiva o affidataria può fruire dei riposi giornalieri durante il congedo parentale del padre adottivo o affidatario ma non durante il congedo di paternità. Il padre adottivo o affidatario non può fruire dei riposi giornalieri né durante il congedo di maternità né durante il congedo parentale della madre adottiva o affidataria. 10 Parte I: i diritti dei genitori Assistenza ai figli con handicap grave Premessa : Ai genitori sono riconosciuti permessi e congedi nel caso in cui il figlio sia riconosciuto portatore di handicap grave con giudizio rilasciato dalla Commissione medica competente e precisamente : PRIMI TRE ANNI di età del bambino con handicap grave in alternativa 1 2 3 3 gg complessivi di permesso mensile retribuito Permessi orari Prolungamento astensione facoltativa retribuita al 30% fruibile in maniera continuativa o frazionata a condizione che il minore non sia ricoverato salvo in caso sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori. DOPO TRE ANNI di età del bambino con handicap grave in alternativa 1 2 3 gg complessivi di permesso mensile retribuito riconosciuti ad entrambi i genitori Prolungamento del congedo parentale, fruibile in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo comprensivo dei periodi di cui all’art. 32 Dlgs 151/2011 (6 mesi la madre 5 mesi il padre) non superiore a tre anni a condizione che il minore non sia ricoverato salvo in caso sia richiesta dai sanitari la presenza dei genitori. Il suddetto congedo è retribuito al 30% a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Può essere fruito fino agli 8 anni di età. MAGGIORE ETA’ DEL FIGLIO Dopo il compimento della maggiore età la madre ,o in alternativa il padre, hanno diritto a 3 gg di permesso mensile. Parte II: l’assistenza ai figli disabili 11 Prolungamento del congedo parentale Riferimenti Normativi: Art. 33 del D. Lgs. n. 151/2001 Prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni (=“tre anni” è la somma totale dei congedi -ordinario e prolungamento- che possono essere fruiti dai genitori) è riconosciuto alla lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino riconosciuto portatore di handicap grave. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto ( es. casalinga, libero professionista etc...). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente. Aspetti economici: I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al compimento dei tre anni del bambino. Dai 4 agli otto anni di età del bambino il suddetto congedo è retribuito al 30% a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. 12 Parte II: l’assistenza ai figli disabili Permessi Orari Riferimenti Normativi: Art. 42 –comma 1- del D. Lgs. n. 151/2001 Art. 33 – comma 2- della legge 104/1992 Possono essere usufruiti, dalla lavoratrice madre o, in alternativa, dal lavoratore padre , anche adottivi, entro il compimento del terzo anno di vita del bambino riconosciuto portatore di handicap. La fruizione decorre dal giorno successivo al compimento dell’anno del bambino, poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere usufruiti solo i riposi per allattamento. Consistono in due ore di riposo giornaliero retribuito per orario pari o superiore a 6 ore, per n. 1 ora in caso contrario .I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento successivo. Trattamento economico: Intera retribuzione Parte II: l’assistenza ai figli disabili 13 Permessi mensili Riferimenti Normativi: Art. 42 –comma 2- del D. Lgs. n. 151/2001 Art. 33 – comma 3- della legge 104/1992 E S.M.I Sino ai 18 anni di età del bambino Tre giorni di permesso mensile retribuito che, sino alla maggiore età del figlio, possono essere fruiti, in via alternativa, da entrambi i genitori e competono al genitore lavoratore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto. L’ alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre complessivamente di tre. Figlio Maggiorenne Al compimento della maggiore età del figlio i permessi sono riconosciuti alla madre o in alternativa al padre. I tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in permessi orari (es. orario settimanale 36 ore su 6 gg. spettano 18 ore di permesso mensili; orario settimanale 36 ore su 5 gg. spettano 21,36 ore di permesso mensili). I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti nel mese successivo. Trattamento economico: Intera retribuzione 14 Parte II: l’assistenza ai figli disabili Congedo Straordinario Retribuito Riferimenti Normativi: Art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 Congedo di durata non superiore a due anni nel corso dell’intera vita lavorativa per l’assistenza al figlio – anche non convivente- riconosciuto portatore di handicap grave. Il congedo può essere fruito in maniera continuativa o frazionata; in presenza di “pluralità di figli portatori di handicap grave, non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori che possono fruirne alternativamente. Negli stessi giorni, tuttavia, l'altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso (Legge 104) né del congedo parentale frazionato 33 (tre anni fino al compimento dell’ottavo anno di età). Trattamento economico: Viene corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento fino ad un importo complessivo massimo annuale che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo di congedo è valido ai fini del calcolo dell’anzianità. Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Parte II: l’assistenza ai figli disabili 15 Dati aggiornati al 01.10.2013