COORDINAMENTO DONNE SEGRETERIA REGIONALE LOMBARDIA CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA LE LEGGI HA SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ INDICE PRESENTAZIONE TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’Pag 4 ASSEGNO PER MATERNITA’Pag 9 MATERNITA’ LAVORATRICI CON CONTRATTI ATIPICI Pag 10 RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI Pag 11 PER UN LAVORATORE CHE ASSITE UN FAMIGLIARE CONCILIAZIONE LAVORO E LAVORO DI CURA Il Coordinamento donne - pari opportunità e la Segreteria USR CISL LOMBARDIA con questa pubblicazione vogliono offrire uno strumento che consenta ai delegati e delegate agli operatori e operatrici una veloce e precisa conoscenza delle norme che favoriscono la contrattazione sui temi della conciliazione. Conoscere in modo approfondito le norme è fondamentale per svolgere al meglio il nostro ruolo di rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici e sviluppare una contrattazione adeguata ai nuovi bisogni. Sicuramente non sarà esaustivo di tutte le problematiche inerenti la conciliazione lavoro-famiglia e le innumerevoli leggi presenti nel nostro Paese e a livello Europeo. Vuole essere un primo strumento di conoscenza delle leggi e delle norme a sostegno della contrattazione aziendale e territoriale, ognuno potrà poi approfondire le problematiche che vengono poste nei luoghi di lavoro. VINCERE LE NUOVE SFIDE SIGNIFICA: • sostenere la maternità come valore sociale e non come svantaggio per le lavoratrici Pag 12 Pag 14 e i datori di lavoro; • realizzare un’organizzazione sociale del lavoro che si ponga l’obiettivo della • conciliazione tra la vita lavorativa e la vita famigliare il riconoscimento del valore del lavoro di cura per uomini e donna; il riconoscimento del valore del lavoro di cura per uomini e donne. TEMPI DELLE CITTÁPag 17 La responsabile coordinamento donne e pari opportunita Rita Brembilla TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’ La norma fondamentale è costituita dal d.lgs n 151 del 26 marzo 2001 testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità. Il testo unico ha armonizzato tutte le normi riguardanti la maternità e paternità, ha abrogato integralmente la Legge 1204 /1971 e parte della Legge 53/2000. Rimane in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1026 del 25 novembre 1976. La tutela prevista dal D.Lgs n 151 è inderogabile, leggi, regolamenti e contratti collettivi possono solo introdurre condizioni di maggior favore. Il D.lgs 151/01 utilizza nuove definizioni per indicare le varie situazioni nell’ambito della maternità e paternità,che ormai dovrebbero essere di uso comune. • per “congedo di maternità” ,si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice • per “congedo di paternità “si intende l’astensione del lavoro del lavoratore utilizzato in alternativa al congedo di maternità • per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa dalla lavoratrice o del lavoratore • per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o lavoratore in dipendenza della malattia stessa • per “riposi giornalieri” si intendono le “ore di allattamento” godute dalla lavoratrice o dal lavoratore entro il primo anno di vita del bambino • per lavoratore e lavoratrice salvo non sia diversamente specificato si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative 4 Vediamo in sintesi cosa prevede: Divieto di licenziamento e sospensione La lavoratrice non può essere licenziata (salvo nell’ipotesi di giusta causa, o di cessazione dell’azienda o di scadenza del termine dei rapporti di lavoro a tempo determinato; in questi casi alla lavoratrice spetta in ogni modo l’indennità di maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro, a meno che non si tratti di sospensione dell’intera azienda o di reparto. In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. La richiesta di dimissioni volontarie presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento deve essere convalidata dal servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro. Divieto dei lavori pesanti e del lavoro notturno La lavoratrice madre non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e deve svolgere mansioni adeguate al proprio stato dall’inizio della gravidanza fino a 7 mesi di età del figlio. E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino Congedo di maternità E’ vietata la prestazione lavorativa per le donne in gravidanza nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi a questo. Ferma restando la durata del periodo complessivo del congedo di maternità di 5 mesi, è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di un 1 mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivamente a condizione che nel corso del 7° mese di gravidanza il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente,nel caso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Nel periodo di congedo di maternità si ha diritto all’80% della retribuzione e al riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilità, progressione di carriera etc.), fatto salvo il trattamento di maggior favore previsto dai contratti di lavoro. 5 Interruzione della gravidanza L’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, è considerata malattia a tutti gli effetti (LEGGE 194/78) Si considera aborto l’interruzione della gravidanza che avviene prima del 180 giorno dall’inizio della gravidanza e parto l’interruzione che avviene dopo tale limite. Congedo di paternità Permessi per malattia del bambino I due genitori, alternativamente, hanno diritto a permessi non retribuiti durante la malattia del bambino: • Fino a tre anni senza limite di tempo, previo presentazione certificato medico; • Oltre i tre anni e fino agli otto massimo di 5 giorni all’anno; • Durante il ricovero ospedaliero del bambino, un genitore in ferie ha diritto alla sospensione delle stesse, previa comunicazione immediata alla ditta. In caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo, il padre lavoratore ha diritto all’astensione post-partum nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio. Il trattamento economico del padre lavoratore è uguale a quello previsto per la madre lavoratrice. Le norme relative al congedo di maternità si applicano anche al lavoro a domicilio. Congedo di maternità e adozione nazionale e internazionale Astensione anticipata Sono numerose le novità in materia di astensione facoltativa: • Diritto all’astensione ,anche se l’altro genitore non ne può usufruire; • Ampliamento e rimodulazione del periodo di astensione; • Trattamento economico e contributivo all’anticipo del TFR. Nel caso di grave complicanze della gestazione, di condizioni ambientali di lavoro pregiudizievoli e d’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, può essere richiesta l’astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione anticipata si ottiene presentando domanda, con allegato certificato medico, al servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro. Il trattamento economico è identico a quello previsto per il congedo di maternità ordinario. Le norme relative al congedo di maternità si applicano anche al lavoro a domicilio. Parti prematuri dopo il 28.03.2000 Qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta ,i giorni ( di astensione obbligatoria prima del parto ) non goduti, vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto .La domanda deve essere presentata entro 30 giorni,con certificato medico attestante la data del parto. Riposi giornalieri per allattamento Entro l’anno di vita del bambino,i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente per due ore giornaliere retribuite se svolgono un orario di lavoro pari a sei ore giornaliere ,con orario inferiore a sei ore giornaliere si ha diritto ad un’ora di permesso In caso di parti plurimi l’orario di permesso raddoppia. 6 In caso di adozione il congedo decorre dalla data di ingresso del minore in famiglia Per adozione internazionali il periodo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia. Congedo Parentale Entrambi i genitori hanno diritto a sei mesi di congedo parentale ( utilizzabili in modo continuativo o frazionabile, per un massimo di 11 mesi complessivamente ) da usufruire entro gli otto anni di vita del bambino, nel caso ci sia solo un genitore spettano dieci mesi. In caso di parto plurimo il congedo spetta per ciascun figlio (es. 2 gemelli = 22 mesi ) In caso di adozione nazionale o internazionale o affido, il congedo spetta, indipendentemente dall’età del minore, entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia. L’indennità è pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo di 6 mesi se usufruito entro il terzo anno di vita del bambino. Oltre ai sei mesi complessivi di astensione e dopo i tre anni del bambino spetta l’indennità, solo se il reddito personale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo (per il 2009 14891,50 euro). I periodi di congedi parentali sono accreditabili figurativamente e vengono calcolati in relazione alle condizioni (età del bambino e mesi di assenza) verificatosi al momento dell’assenza e per la durata della stessa. I periodi non coperti da contribuzione figurativa possono essere riscattati o coperti con contribuzione volontaria. E’ possibile chiedere l’anticipo del TFR per coprire la mancanza di salario e per sostenere i costi di eventuali riscatti o versamenti volontario. 7 ASSEGNO PER MATERNITA’ ASSEGNO STATALE La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non hanno diritto ai trattamenti previdenziali di maternità. Ne hanno diritto al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino in affido o adottato. Ne hanno diritto le madri italiane ,cittadine comunitarie e cittadine non comunitarie, con regolare permesso di lunga durata (ex carta di soggiorno), per tutti i figli nati o adottati o in affidamento nell’anno in corso e residenti in Italia. L’assegno spetta al padre nei seguenti casi. • decesso della madre naturale, adottante o affidataria preadottiva; • abbandono del bambino da parte della madre; • affidamento esclusivo del bambino al padre; • che sia adottante non coniugato; • che sia affidatario preadottivo separato; • che sia adottante separato. ESISTONO 2 TIPI DI ASSEGNO 1. a carico dello stato rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri 2. trattamenti di maternità: lavoratrici o ex lavoratrici che hanno 3 mesi di contributi per maternità nel periodo compreso tra i 9 e 18 mesi prima del parto e madri che hanno lavorato 3 mesi negli ultimi 9 mesi. a carico del comune per le madri che non hanno diritto né alle altre indennità di maternità né all’assegno statale e appartenenti a nuclei famigliari con redditi bassi, può essere erogato anche parzialmente qualora l’indennità di maternità a carico dell’INPS sia inferiore all’indennità a carico del comune. La domanda dell’assegno dello stato va inoltrata all’INPS mentre l’assegno dei comuni va inoltrata al C o m u n e d i residenza, ma entrambi gli assegni vengono erogati dall’INPS. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inps entro 6 mesi dalla nascita del figlio. Occorre allegare la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti richiesti l’eventuale presenza di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inps entro 6 mesi dalla nascita del figlio. L’assegno viene erogato entro 120 giorni dalla richiesta e non è cumulabile con quello del Comune. Per le nascite avvenute entro il dicembre 2010 l’importo complessivo spettante è di €1.916,22. ASSEGNO COMUNALE Aspetta a chi non ha requisiti per chiedere l’assegno di maternità allo Stato e che non ha nessuna o parziale copertura previdenziale. L’importo varia ogni anno, per le nascite avvenute entro il dicembre 2010 l’importo spettante è di €311,27 x 5 mesi. E’ subordinato a limiti di reddito, al numero dei componenti la famiglia ed ad altre condizioni misurate dall’ISE e dall’ISEE. Per il 2011 il reddito annuo di una famiglia di 3 persone non può superare i 32.967,39 euro. La domanda va presentata presso il Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio. E’ cumulabile con l’assegno famigliare e con altre indennità erogate dall’Inps o dagli Enti locali. 8 9 MATERNITA’ LAVORATRICI CON CONTRATTI ATIPICI RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI Purtroppo la maternità non è ancora un diritto universale vediamo cosa è previsto per le lavoratrici con contratti “atipici” Sono regolati dalla legge 104 del 1992 e dal Decreto Legislativo 151 del 2001. Stage e tirocini Non sono considerati rapporti di lavoro, quindi non c’è retribuzione. Vengono riconosciuti, a discrezione dell’azienda, dei rimborsi o delle cifre forfettarie, non soggette ai contributi previdenziali. Lavoro occasionale Il lavoro occasionale non prevede, fino a €5000, nessun versamento contributivo previdenziale. Dopo questo importo si versa la quota prevista per le collaborazioni a progetto. Le lavoratrici occasionali possono utilizzare la maternità di base che viene erogata dai comuni; non hanno nessun diritto ai periodi di astensione per maternità. Collaborazioni coordinate e continuative Sono utilizzate nel pubblico impiego. Per queste lavoratrici valgono le regole delle collaboratrici a progetto in quanto iscritte alla Gestione Separata INPS. Collaborazioni a progetto L’indennità di maternità viene erogata se la lavoratrice, nell’anno che precede l’assenza di maternità ha lavorato e versato almeno 3 mensilità alla gestione separata. Per l’anno 2010 il minimale contributivo è di €3830,04 (quota mensile €319,17). Se il versamento annuo è inferiore all’importo indicato, i mesi accreditati saranno ridotti in proporzione. I periodi di astensione anticipata e obbligatoria sono coperti da contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la quantificazione della stessa (D.M. 12/7/2007) Associate in partecipazione E’ un contratto usato spesso nei negozi che si trovano all’interno dei centri commerciali e catene di vendita (tipo Golden Lady – Benetton, etc.). Sono iscritte alla Gestione Separata INPS e seguono le regole delle collaboratrici a progetto. Per queste tre tipologie i periodi di maternità sono coperti anche dal punto di vista previdenziale pensionistico, nella misura del reddito percepito. Diversa è la questione del congedo parentale (le associate in partecipazione non ne hanno diritto) perché non c’è riferimento alla copertura previdenziale sulle circolari INPS. 10 Solo nel caso in cui venga riconosciuto l’handicap in situazione di gravità (art.3 legge 104/92) è possibile fruire delle agevolazioni lavorative previste dalla legge e dal D.lgs.105/2011. Dai benefici sono esclusi i lavoratori domestici e a domicilio. I riposi, permessi e congedi sono utilizzabili a condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (per le intere 24 ore). Per i genitori con figli disabili I genitori ( anche adottivi o affidatari ) con figli disabili in situazione di grave infermità di età inferiore a i tre anni, hanno diritto a scegliere tra il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni ed i riposi giornalieri orari. Per tutta la durata del congedo si ha diritto ad una indennità del 30% della retribuzione, salvo trattamento di miglior favore previsto dalla contrattazione, su domanda sono accreditati i contributi figurativi utili a tutti gli effetti ai fini pensionistici. Permessi giornalieri mensili Successivamente al compimento dei 3 anni ai genitori spettano, alternativamente, 3 giorni di riposo mensile. I permessi sono sempre retribuiti e sono coperti (a partire dal 28 marzo 2000) da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. L’Inps ha ammesso la possibilità di fruire dei permessi giornalieri, anche in modo frazionato. Nel caso di figli minori non è richiesta la convivenza con il genitore che intende usufruire dei permessi. Possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro genitore fruisce del normale congedo parentale o del congedo per malattia del figlio. 11 PER UN LAVORATORE CHE ASSITE UN FAMIGLIARE Hanno diritto al congedo Permessi giornalieri mensili • Il coniuge (con priorità rispetto agli altri famigliari) del disabile grave, deve prestare Il lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche in modo continuativo, sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa dal 28 marzo 2000. Altre agevolazioni Il genitore i un figlio disabile non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno dalle 24 alle 6 la lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92. Si ritiene che un disabile sia considerato a “carico” quando la lavoratrice o il lavoratore abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti. • • • assistenza in via continuativa ed esclusiva al famigliare e deve convivere con il disabile; I genitori anche se non convivono con il figlio a prescindere dalla dimostrazione dell’assistenza continuativa ed esclusiva (salvo il caso di figlio maggiorenne e non convivente); Il fratello/sorella (in caso di decesso o totale inabilità dei genitori)del disabile devono convivere e prestare assistenza in modo continuativo al disabile; Il figlio (in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del genitore) del disabile grave che presta assistenza continuativa ed esclusiva e deve convivere con il disabile grave. Congedo straordinario retribuito La lavoratrice e il lavoratore dipendenti hanno diritto complessivamente nell’arco della vita lavorativa ,in modo continuativo o frazionato ad assentarsi dal lavoro per due anni, per assistere un famigliare portatore di handicap in situazione di gravità ,accertata ai sensi della legge 104/92. Tale periodo viene coperto da una indennità pari all’ultima retribuzione percepita con un limite massimo di €42.111,00 complessivi (fra retribuzione e contribuzione figurativa). Il congedo una volta richiesto deve essere utilizzato entro sessanta giorni e decorre dalla data della richiesta. 12 Congedo per eventi e cause particolari Si ha diritto ad assentarsi dal lavoro per 3 giorni all’anno retribuiti in caso di decesso o grave infermità che deve essere documentata: • Del coniuge; • Di parenti entro il secondo grado; • Del convivente. Inoltre si può chiedere una aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi famigliari per un massimo di 2 anni, in questo caso il lavoratore/trice conserva il posto di lavoro, non può altra attività. non matura l’anzianità di servizio, non ha copertura contributiva, può solo riscattare o coprire volontariamente tale periodo. 13 CONCILIAZIONE LAVORO E LAVORO DI CURA Vediamo gli articoli che favoriscono la conciliazione: Sicuramente la legge 53 dell’8 marzo 2000 è stata una vera conquista sociale sui congedi parentali, voluta con insistenza dalle donne della Cisl. Nasce dai luoghi di lavoro dall’esperienza di chi quotidianamnete fatica a conciliare i tempi di vita, i tempi della famiglia e i tempi di lavoro. E’ anche una legge che porta grande innovazione culturale sulla divisione dei compiti e sul ruolo importante della paternità nata con l’obiettivo di cambiare i tempi della famiglia in meglio. Apre spazzi interessanti sulle tematiche della flessibilità dei tempi delle città, sul telelavoro, sulla contrattazione aziendale e territoriale. A distanza di 11 anni, alcuni articoli trovano ancora difficile applicazione, in particolare per quanto riguarda le azioni per favorire la conciliazione fra lavoro e famiglia. Compete anche a noi dare piena attuazione a questa legge raccolgiendo la sfida che spesso lanciamo ad altri. Inserirla nelle priorità dell’azione sindacale significa offrire a tutti una migliore qualità della vita, recuperando quello che fino ad oggi abbiamo sacrificato, per le donne il lavoro per gli uomini la cura delle persone. Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilità di orario) Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare: 5.000 dimissioni ogni anno in Lombardia di lavoratrici durante il primo anno di vita del bambino per impossibilità di conciliare gli orari e per carenza di servizi 14 a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. 15 Art. 10. (Sostituzione di lavoratori in astensione) 1. L’assunzione di lavoratori/lavoratrici a tempo determinato in sostituzione di lavoratori/lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento. TEMPI DELLE CITTÁ Art. 22. (Compiti delle regioni) Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della predisposizione e dell’attuazione dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui all’articolo 27. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano: a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti; b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari; c) criteri e modalità per la concessione a i comuni di finanziamenti per l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti. Art. 23. (Compiti dei comuni) 1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta. 3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata. 16 17 Art. 24. (Piano territoriale degli orari) . Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato “piano”, realizza le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l’ufficio di cui al comma 2 in forma associata. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco. 18 Art. 25. (Tavolo di concertazione) 1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano: a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo 24, comma 2; b) il prefetto o un suo rappresentante; c ) il presidente della provincia o un suo rappresentante; d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti; e ) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano; f ) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura; g) rappresentanti sindacali dei lavoratori; h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio; i ) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie. 2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1. 3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari. 4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3. 5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia. 19 Art. 26. (Orari della pubblica amministrazione) Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento. Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per: a) associazioni di comuni; b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini d i utenza; Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città. Art. 27. (Banche dei tempi) Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche dei tempi”. Art. 28. (Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città) Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decret o legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’articolo 24 e degli interventi di cui all’articolo 27. 20 21 Nel corso degli anni si è cercato di migliorare alcuni articoli fra questi molti recepiti nel decreto legislativo “Testo unico maternità e paternità” n 151 del 26 marzo 2011 l’art.9 che riguarda i finanziamenti a sostegno delle azioni di conciliazione è stato sostituito dall’art 38 della legge 69 del 2009 “Misure per conciliare tempo di vita e tempi di lavoro”. Riconfermando gli obiettivi della legge 53, che prevedono finanziamenti a sostegno delle azioni di conciliazione lavoro/famiglia in modo prioritario nelle aziende private a seguito di specifici accordi sindacali, accoglie quanto da qualche tempo i coordinamenti donne della Cisl richiedevano: la necessità di rendere la legge 53 più idonea ai nuovi bisogni di cura (non solo i figli) e di estendere l’utilizzo non solo alle aziende private. • Ampliamento dei soggetti proponenti non solo aziende ma anche imprese collettive, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e ospedaliere universitarie; • Destinatari dei progetti/azioni: tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti, incluso i dirigenti con figli minori, che possono avere diverse esigenze di cura non solo dei figli ma anche di persone disabili, non autosufficienti o affette da grave infermità; • Possibili nuove azioni: anche progetti che prevedano l’introduzione di servizi innovativi da attivare mediante reti tra enti territoriali.Aziende e parti socialiLe nuove misure, in termini di criteri e modalità di concessione dei contributi saranno operative a seguito di un Decretoche deve definire le norme applicative dell’art.38. 22 COORDINAMENTO DONNE E PARI OPPORTUNITA’ USR/ CISL LOMBARDIA Viale Italia,2 20099 Sesto S. Giovanni (Mi ) Tel.02-241011 Email.Coordinamento femminile lombardia @cisl.it