COORDINAMENTO DONNE
SEGRETERIA REGIONALE
LOMBARDIA
CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA
LE LEGGI HA SOSTEGNO DELLA
MATERNITA’ E PATERNITA’
INDICE
PRESENTAZIONE
TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’Pag 4
ASSEGNO PER MATERNITA’Pag 9
MATERNITA’ LAVORATRICI CON CONTRATTI ATIPICI
Pag 10
RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI
Pag 11
PER UN LAVORATORE CHE ASSITE UN FAMIGLIARE
CONCILIAZIONE LAVORO E LAVORO DI CURA
Il Coordinamento donne - pari opportunità e la Segreteria USR CISL LOMBARDIA
con questa pubblicazione vogliono offrire uno strumento che consenta ai delegati
e delegate agli operatori e operatrici una veloce e precisa conoscenza delle norme
che favoriscono la contrattazione sui temi della conciliazione.
Conoscere in modo approfondito le norme è fondamentale per svolgere al meglio
il nostro ruolo di rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici e sviluppare una
contrattazione adeguata ai nuovi bisogni.
Sicuramente non sarà esaustivo di tutte le problematiche inerenti la conciliazione
lavoro-famiglia e le innumerevoli leggi presenti nel nostro Paese e a livello Europeo.
Vuole essere un primo strumento di conoscenza delle leggi e delle norme a
sostegno della contrattazione aziendale e territoriale, ognuno potrà poi approfondire
le problematiche che vengono poste nei luoghi di lavoro.
VINCERE LE NUOVE SFIDE SIGNIFICA:
• sostenere la maternità come valore sociale e non come svantaggio per le lavoratrici
Pag 12
Pag 14
e i datori di lavoro;
• realizzare un’organizzazione sociale del lavoro che si ponga l’obiettivo della
•
conciliazione tra la vita lavorativa e la vita famigliare il riconoscimento del valore
del lavoro di cura per uomini e donna;
il riconoscimento del valore del lavoro di cura per uomini e donne.
TEMPI DELLE CITTÁPag 17
La responsabile coordinamento donne e pari opportunita
Rita Brembilla
TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’
La norma fondamentale è costituita
dal d.lgs n 151 del 26 marzo 2001
testo unico delle disposizioni in
materia di tutela e sostegno alla
maternità e della paternità.
Il testo unico ha armonizzato tutte
le normi riguardanti la maternità e
paternità, ha abrogato integralmente
la Legge 1204 /1971 e parte della
Legge 53/2000.
Rimane in vigore il Decreto del
Presidente della Repubblica n° 1026
del 25 novembre 1976.
La tutela prevista dal D.Lgs n 151
è inderogabile, leggi, regolamenti e contratti collettivi possono solo introdurre
condizioni di maggior favore.
Il D.lgs 151/01 utilizza nuove definizioni per indicare le varie situazioni nell’ambito
della maternità e paternità,che ormai dovrebbero essere di uso comune.
• per “congedo di maternità” ,si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della
lavoratrice
• per “congedo di paternità “si intende l’astensione del lavoro del lavoratore
utilizzato in alternativa al congedo di maternità
• per “congedo parentale” si intende l’astensione facoltativa dalla lavoratrice o
del lavoratore
• per “congedo per la malattia del figlio” si intende l’astensione facoltativa della
lavoratrice o lavoratore in dipendenza della malattia stessa
• per “riposi giornalieri” si intendono le “ore di allattamento” godute dalla lavoratrice o dal lavoratore entro il primo anno di vita del bambino
• per lavoratore e lavoratrice salvo non sia diversamente specificato si intendono
i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative
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Vediamo in sintesi cosa prevede:
Divieto di licenziamento e sospensione La lavoratrice non può essere licenziata (salvo
nell’ipotesi di giusta causa, o di cessazione dell’azienda o di scadenza del termine dei
rapporti di lavoro a tempo determinato; in questi casi alla lavoratrice spetta in ogni
modo l’indennità di maternità, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno del bambino Per lo stesso periodo non può essere sospesa dal lavoro, a meno che non si tratti di sospensione dell’intera azienda o di reparto. In caso
di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al
padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di
un anno di età del bambino. La richiesta di dimissioni volontarie presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento
deve essere convalidata dal servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.
Divieto dei lavori pesanti e del lavoro notturno
La lavoratrice madre non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e
deve svolgere mansioni adeguate al proprio stato dall’inizio della gravidanza fino a
7 mesi di età del figlio.
E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle 6, dall’accertamento
dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
Congedo di maternità
E’ vietata la prestazione lavorativa per le donne in gravidanza nei 2 mesi precedenti
la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi a questo. Ferma restando la durata
del periodo complessivo del congedo di maternità di 5 mesi, è prevista la possibilità
di continuare a lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza in modo da usufruire di
un 1 mese di astensione prima del parto e di 4 mesi successivamente a condizione
che nel corso del 7° mese di gravidanza il medico specialista del Servizio Sanitario
Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente,nel caso di attività sottoposta a sorveglianza sanitaria, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro. Nel periodo di congedo di maternità si ha diritto
all’80% della retribuzione e al riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti
(ferie, tredicesima mensilità, progressione di carriera etc.), fatto salvo il trattamento di
maggior favore previsto dai contratti di lavoro.
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Interruzione della gravidanza
L’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, è considerata malattia a tutti
gli effetti (LEGGE 194/78)
Si considera aborto l’interruzione della gravidanza che avviene prima del 180 giorno
dall’inizio della gravidanza e parto l’interruzione che avviene dopo tale limite.
Congedo di paternità
Permessi per malattia del bambino
I due genitori, alternativamente, hanno diritto a permessi non retribuiti durante la
malattia del bambino:
• Fino a tre anni senza limite di tempo, previo presentazione certificato medico;
• Oltre i tre anni e fino agli otto massimo di 5 giorni all’anno;
• Durante il ricovero ospedaliero del bambino, un genitore in ferie ha diritto alla
sospensione delle stesse, previa comunicazione immediata alla ditta.
In caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento
esclusivo, il padre lavoratore ha diritto all’astensione post-partum nei 3 mesi successivi alla nascita del figlio.
Il trattamento economico del padre lavoratore è uguale a quello previsto per la madre lavoratrice. Le norme relative al congedo di maternità si applicano anche al
lavoro a domicilio.
Congedo di maternità e adozione nazionale e internazionale
Astensione anticipata
Sono numerose le novità in materia di astensione facoltativa:
• Diritto all’astensione ,anche se l’altro genitore non ne può usufruire;
• Ampliamento e rimodulazione del periodo di astensione;
• Trattamento economico e contributivo all’anticipo del TFR.
Nel caso di grave complicanze della gestazione, di condizioni ambientali di lavoro
pregiudizievoli e d’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, può essere richiesta l’astensione anticipata dal lavoro. Tale astensione anticipata si ottiene
presentando domanda, con allegato certificato medico, al servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del lavoro.
Il trattamento economico è identico a quello previsto per il congedo di maternità
ordinario. Le norme relative al congedo di maternità si applicano anche al lavoro a
domicilio.
Parti prematuri dopo il 28.03.2000
Qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta ,i giorni ( di
astensione
obbligatoria prima del parto ) non goduti, vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto .La domanda deve essere presentata entro 30 giorni,con
certificato medico attestante la data del parto.
Riposi giornalieri per allattamento
Entro l’anno di vita del bambino,i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente per due ore giornaliere retribuite se svolgono un orario di lavoro pari a sei ore giornaliere ,con orario inferiore a sei ore giornaliere si ha diritto ad un’ora di permesso
In caso di parti plurimi l’orario di permesso raddoppia.
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In caso di adozione il congedo decorre dalla data di ingresso del minore in famiglia
Per adozione internazionali il periodo può essere fruito anche prima dell’ingresso del
minore in Italia.
Congedo Parentale
Entrambi i genitori hanno diritto a sei mesi di congedo parentale ( utilizzabili in modo
continuativo o frazionabile, per un massimo di 11 mesi complessivamente ) da
usufruire entro gli otto anni di vita del bambino, nel caso ci sia solo un genitore
spettano dieci mesi.
In caso di parto plurimo il congedo spetta per ciascun figlio (es. 2 gemelli = 22 mesi )
In caso di adozione nazionale o internazionale o affido, il congedo spetta,
indipendentemente dall’età del minore, entro gli 8 anni dall’ingresso in famiglia.
L’indennità è pari al 30% della retribuzione per un massimo complessivo di 6 mesi
se usufruito entro il terzo anno di vita del bambino. Oltre ai sei mesi complessivi di
astensione e dopo i tre anni del bambino spetta l’indennità, solo se il reddito
personale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo (per il 2009 14891,50 euro).
I periodi di congedi parentali sono accreditabili figurativamente e vengono calcolati
in relazione alle condizioni (età del bambino e mesi di assenza) verificatosi al
momento dell’assenza e per la durata della stessa.
I periodi non coperti da contribuzione figurativa possono essere riscattati o coperti
con contribuzione volontaria.
E’ possibile chiedere l’anticipo del TFR per coprire la mancanza di salario e per sostenere
i costi di eventuali riscatti o versamenti volontario.
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ASSEGNO PER MATERNITA’
ASSEGNO STATALE
La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non hanno diritto ai trattamenti
previdenziali di maternità. Ne hanno diritto al momento del parto o dell’ingresso in
famiglia del bambino in affido o adottato.
Ne hanno diritto le madri italiane ,cittadine comunitarie e cittadine non comunitarie,
con regolare permesso di lunga durata (ex carta di soggiorno), per tutti i figli nati o
adottati o in affidamento nell’anno in corso e residenti in Italia. L’assegno spetta al
padre nei seguenti casi.
• decesso della madre naturale, adottante o affidataria preadottiva;
• abbandono del bambino da parte della madre;
• affidamento esclusivo del bambino al padre;
• che sia adottante non coniugato;
• che sia affidatario preadottivo separato;
• che sia adottante separato.
ESISTONO 2 TIPI DI ASSEGNO
1. a carico dello stato rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri
2.
trattamenti di maternità: lavoratrici o ex lavoratrici che hanno 3 mesi di contributi
per maternità nel periodo compreso tra i 9 e 18 mesi prima del parto e madri che
hanno lavorato 3 mesi negli ultimi 9 mesi.
a carico del comune per le madri che non hanno diritto né alle altre indennità
di maternità né all’assegno statale e appartenenti a nuclei famigliari con redditi
bassi, può essere erogato anche parzialmente qualora l’indennità di maternità a
carico dell’INPS sia inferiore all’indennità a carico del comune.
La domanda dell’assegno dello stato va inoltrata all’INPS
mentre l’assegno dei comuni va inoltrata al
C o m u n e d i residenza, ma entrambi gli assegni vengono
erogati dall’INPS.
La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inps entro 6 mesi dalla
nascita del figlio. Occorre allegare la documentazione che dimostra il possesso dei
requisiti richiesti l’eventuale presenza di altri trattamenti economici o previdenziali di
maternità. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inps entro 6
mesi dalla nascita del figlio. L’assegno viene erogato entro 120 giorni dalla richiesta
e non è cumulabile con quello del Comune.
Per le nascite avvenute entro il dicembre 2010 l’importo complessivo spettante è di
€1.916,22.
ASSEGNO COMUNALE
Aspetta a chi non ha requisiti per chiedere l’assegno di maternità allo Stato e che non
ha nessuna o parziale copertura previdenziale.
L’importo varia ogni anno, per le nascite avvenute entro il dicembre 2010 l’importo
spettante è di €311,27 x 5 mesi. E’ subordinato a limiti di reddito, al numero dei
componenti la famiglia ed ad altre condizioni misurate dall’ISE e dall’ISEE. Per il
2011 il reddito annuo di una famiglia di 3 persone non può superare i 32.967,39
euro. La domanda va presentata presso il Comune di residenza entro 6 mesi dalla
nascita del figlio. E’ cumulabile con l’assegno famigliare e con altre indennità erogate
dall’Inps o dagli Enti locali.
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MATERNITA’ LAVORATRICI CON CONTRATTI ATIPICI
RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI
Purtroppo la maternità non è ancora un diritto universale vediamo cosa è previsto per
le lavoratrici con contratti “atipici”
Sono regolati dalla legge 104
del 1992 e dal Decreto
Legislativo 151 del 2001.
Stage e tirocini
Non sono considerati rapporti di lavoro, quindi non c’è retribuzione. Vengono
riconosciuti, a discrezione dell’azienda, dei rimborsi o delle cifre forfettarie, non
soggette ai contributi previdenziali.
Lavoro occasionale
Il lavoro occasionale non prevede, fino a €5000, nessun versamento contributivo
previdenziale. Dopo questo importo si versa la quota prevista per le collaborazioni a
progetto. Le lavoratrici occasionali possono utilizzare la maternità di base che viene
erogata dai comuni; non hanno nessun diritto ai periodi di astensione per maternità.
Collaborazioni coordinate e continuative
Sono utilizzate nel pubblico impiego. Per queste lavoratrici valgono le regole delle
collaboratrici a progetto in quanto iscritte alla Gestione Separata INPS.
Collaborazioni a progetto
L’indennità di maternità viene erogata se la lavoratrice, nell’anno che precede
l’assenza di maternità ha lavorato e versato almeno 3 mensilità alla gestione separata.
Per l’anno 2010 il minimale contributivo è di €3830,04 (quota mensile €319,17).
Se il versamento annuo è inferiore all’importo indicato, i mesi accreditati saranno
ridotti in proporzione.
I periodi di astensione anticipata e obbligatoria sono coperti da contributi figurativi
per il diritto alla pensione e per la quantificazione della stessa (D.M. 12/7/2007)
Associate in partecipazione
E’ un contratto usato spesso nei negozi che si trovano all’interno dei centri commerciali
e catene di vendita (tipo Golden Lady – Benetton, etc.).
Sono iscritte alla Gestione Separata INPS e seguono le regole delle collaboratrici a
progetto.
Per queste tre tipologie i periodi di maternità sono coperti anche dal punto di vista
previdenziale pensionistico, nella misura del reddito percepito.
Diversa è la questione del congedo parentale (le associate in partecipazione non ne
hanno diritto) perché non c’è riferimento alla copertura previdenziale sulle circolari
INPS.
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Solo nel caso in cui venga
riconosciuto l’handicap in
situazione di gravità (art.3
legge 104/92) è possibile fruire delle agevolazioni lavorative previste dalla legge e dal
D.lgs.105/2011.
Dai benefici sono esclusi i
lavoratori domestici e a domicilio.
I riposi, permessi e congedi
sono utilizzabili a condizione
che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (per le
intere 24 ore).
Per i genitori con figli disabili
I genitori ( anche adottivi o affidatari ) con figli disabili in situazione di grave infermità
di età inferiore a i tre anni, hanno diritto a scegliere tra il prolungamento del congedo
parentale fino a tre anni ed i riposi giornalieri orari.
Per tutta la durata del congedo si ha diritto ad una indennità del 30% della retribuzione,
salvo trattamento di miglior favore previsto dalla contrattazione, su domanda sono
accreditati i contributi figurativi utili a tutti gli effetti ai fini pensionistici.
Permessi giornalieri mensili
Successivamente al compimento dei 3 anni ai genitori spettano, alternativamente,
3 giorni di riposo mensile. I permessi sono sempre retribuiti e sono coperti (a partire
dal 28 marzo 2000) da contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
L’Inps ha ammesso la possibilità di fruire dei permessi giornalieri, anche in modo
frazionato.
Nel caso di figli minori non è richiesta la convivenza con il genitore che intende
usufruire dei permessi. Possono essere utilizzati da un genitore anche quando l’altro
genitore fruisce del normale congedo parentale o del congedo per malattia del figlio.
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PER UN LAVORATORE CHE ASSITE UN FAMIGLIARE
Hanno diritto al congedo
Permessi giornalieri mensili
• Il coniuge (con priorità rispetto agli altri famigliari) del disabile grave, deve prestare
Il lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il 3° grado ha diritto a 3 giorni di permesso
mensile, fruibili anche in modo continuativo, sono sempre retribuiti e coperti da
contribuzione figurativa dal 28 marzo 2000.
Altre agevolazioni
Il genitore i un figlio disabile non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
Ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno dalle 24 alle 6 la lavoratrice
o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge
104/92. Si ritiene che un disabile sia considerato a “carico” quando la lavoratrice o
il lavoratore abbiano compiti di assistenza nei suoi confronti.
•
•
•
assistenza in via continuativa ed esclusiva al famigliare e deve convivere con il
disabile;
I genitori anche se non convivono con il figlio a prescindere dalla dimostrazione
dell’assistenza continuativa ed esclusiva (salvo il caso di figlio maggiorenne e non
convivente);
Il fratello/sorella (in caso di decesso o totale inabilità dei genitori)del disabile
devono convivere e prestare assistenza in modo continuativo al disabile;
Il figlio (in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del genitore) del
disabile grave che presta assistenza continuativa ed esclusiva e deve convivere
con il disabile grave.
Congedo straordinario retribuito
La lavoratrice e il lavoratore dipendenti hanno diritto complessivamente nell’arco
della vita lavorativa ,in modo continuativo o frazionato ad assentarsi dal lavoro per
due anni, per assistere un famigliare portatore di handicap in situazione di gravità
,accertata ai sensi della legge 104/92.
Tale periodo viene coperto da una indennità pari all’ultima retribuzione percepita
con un limite massimo di €42.111,00 complessivi (fra retribuzione e contribuzione
figurativa).
Il congedo una volta richiesto deve essere utilizzato entro sessanta giorni e decorre
dalla data della richiesta.
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Congedo per eventi e cause particolari
Si ha diritto ad assentarsi dal lavoro per 3 giorni all’anno retribuiti in caso di decesso
o grave infermità che deve essere documentata:
• Del coniuge;
• Di parenti entro il secondo grado;
• Del convivente.
Inoltre si può chiedere una aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi
famigliari per un massimo di 2 anni, in questo caso il lavoratore/trice conserva il
posto di lavoro, non può altra attività. non matura l’anzianità di servizio, non ha
copertura contributiva, può solo riscattare o coprire volontariamente tale periodo.
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CONCILIAZIONE LAVORO E LAVORO DI CURA
Vediamo gli articoli che favoriscono la conciliazione:
Sicuramente la legge 53 dell’8 marzo 2000 è stata una vera conquista sociale sui
congedi parentali, voluta con insistenza dalle donne della Cisl.
Nasce dai luoghi di lavoro dall’esperienza di chi quotidianamnete fatica a conciliare
i tempi di vita, i tempi della famiglia e i tempi di lavoro.
E’ anche una legge che porta grande innovazione culturale sulla divisione dei compiti
e sul ruolo importante della paternità nata con l’obiettivo di cambiare i tempi della
famiglia in meglio.
Apre spazzi interessanti sulle tematiche della flessibilità dei tempi delle città, sul
telelavoro, sulla contrattazione aziendale e territoriale.
A distanza di 11 anni, alcuni articoli trovano ancora difficile applicazione, in
particolare per quanto riguarda le azioni per favorire la conciliazione fra lavoro e
famiglia.
Compete anche a noi dare piena attuazione a questa legge raccolgiendo la sfida che
spesso lanciamo ad altri.
Inserirla nelle priorità dell’azione sindacale significa offrire a tutti una migliore
qualità della vita, recuperando quello che fino ad oggi abbiamo sacrificato, per le
donne il lavoro per gli uomini la cura delle persone.
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario)
Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di
lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il
50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende,
aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che
prevedano azioni positive per le finalità di cui
al presente comma, ed in particolare:
5.000 dimissioni ogni anno
in Lombardia di lavoratrici durante
il primo anno di vita del bambino
per impossibilità di conciliare gli
orari e per carenza di servizi
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a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche
quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o in
adozione un minore, di usufruire di particolari
forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro
e lavoro a domicilio, orario flessibile in
entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità
sui turni, orario concentrato, con priorità per
i genitori che abbiano bambini fino a dodici
anni di età o fino a quindici anni, in caso di
affidamento o di adozione, ovvero figli disabili
a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali,
con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento,
l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli
minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico.
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Art. 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione)
1. L’assunzione di lavoratori/lavoratrici a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori/lavoratrici in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, può avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell’astensione, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione
di lavoratori in astensione è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno
dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
TEMPI DELLE CITTÁ
Art. 22.
(Compiti delle regioni)
Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l’utilizzo delle
risorse del Fondo di cui all’articolo 28, ai fini della predisposizione e dell’attuazione
dei piani territoriali degli orari di cui all’articolo 24 e della costituzione delle banche
dei tempi di cui all’articolo 27.
Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale e di gestione
organizzativa, con compiti consultivi in ordine al coordinamento degli orari delle città
e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
Nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato
nella progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione
dei servizi.
Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al
pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei
pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei
trasporti;
b) i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione a i comuni di finanziamenti per l’adozione dei
piani territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi, con priorità per
le iniziative congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
Art. 23.
(Compiti dei comuni)
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell’articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente
capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all’articolo 22, comma 1, e
comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
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Art. 24.
(Piano territoriale degli orari)
. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato “piano”, realizza le finalità di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi,
articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare
un responsabile cui è assegnata la competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l’ufficio
di cui al comma 2 in forma associata.
Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché le associazioni previste
dall’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante
per l’amministrazione comunale, che deve adeguare l’azione dei singoli assessorati
alle scelte in esso contenute. Il piano è attuato con ordinanze del sindaco.
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Art. 25.
(Tavolo di concertazione)
1. Per l’attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui all’articolo 24, il
sindaco istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all’articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c ) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e ) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel
piano;
f ) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa,
del commercio, dei servizi, dell’artigianato e dell’agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel territorio;
i ) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l’attuazione del piano di cui all’articolo 24, il sindaco promuove accordi con i
soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell’utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all’inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che
prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari
di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
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Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione)
Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che
risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
Il piano di cui all’articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, attraverso l’informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire
agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l’accesso ai servizi.
I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione
degli orari dei servizi con vasti bacini d i utenza;
Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza
di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.
Art. 27.
(Banche dei tempi)
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l’utilizzo dei servizi della
città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l’estensione della
solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di
cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del
proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate “banche dei
tempi”.
Art. 28.
(Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città)
Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l’armonizzazione dei tempi
delle città, nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decret o legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel
quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate
ad agevolare l’attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all’articolo 24 e degli
interventi di cui all’articolo 27.
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Nel corso degli anni si è cercato di migliorare alcuni articoli fra questi molti recepiti
nel decreto legislativo “Testo unico maternità e paternità” n 151 del 26 marzo 2011
l’art.9 che riguarda i finanziamenti a sostegno delle azioni di conciliazione è stato
sostituito dall’art 38 della legge 69 del 2009 “Misure per conciliare tempo di vita e
tempi di lavoro”.
Riconfermando gli obiettivi della legge 53, che prevedono finanziamenti a sostegno
delle azioni di conciliazione lavoro/famiglia in modo prioritario nelle aziende
private a seguito di specifici accordi sindacali, accoglie quanto da qualche tempo i
coordinamenti donne della Cisl richiedevano: la necessità di rendere la legge 53 più
idonea ai nuovi bisogni di cura (non solo i figli) e di estendere l’utilizzo non solo alle
aziende private.
• Ampliamento dei soggetti proponenti non solo aziende ma anche imprese
collettive, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e ospedaliere
universitarie;
• Destinatari dei progetti/azioni: tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti, incluso
i dirigenti con figli minori, che possono avere diverse esigenze di cura non solo
dei figli ma anche di persone disabili, non autosufficienti o affette da grave
infermità;
• Possibili nuove azioni: anche progetti che prevedano l’introduzione di servizi
innovativi da attivare mediante reti tra enti territoriali.Aziende e parti socialiLe
nuove misure, in termini di criteri e modalità di concessione dei contributi saranno operative a seguito di un Decretoche deve definire le norme applicative
dell’art.38.
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COORDINAMENTO DONNE E PARI OPPORTUNITA’
USR/ CISL LOMBARDIA
Viale Italia,2 20099 Sesto S. Giovanni (Mi )
Tel.02-241011
Email.Coordinamento femminile lombardia @cisl.it
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conciliazione lavoro-famiglia le leggi ha sostegno