MATERNITA’ PARASUBORDINATE • • • • • Congedo obbligatorio Astensione anticipata Flessibilità Congedo Nascita Sospensione del contratto e proroga • Indennità sostitutiva 1 Congedo Obbligatorio • A decorrere dal 7 novembre 2007 il Decreto Ministeriale n. 247/2007 stabilisce il diritto per le collaboratrici coordinate e continuative iscritte alla Gestione separata dell’INPS. dell’astensione obbligatoria: • durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto o in caso di richiesta di flessibilità durante il mese precedente la data presunta del parto; • se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; • durante i 3 mesi dopo il parto o durante i 4 mesi dopo il parto in caso di richiesta di flessibilità; • durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. • Per collaboratrici madri adottive o affidatarie è riconosciuto il congedo obbligatorio per un periodo di 3 mesi dall’effettivo ingresso del minore in famiglia. 2 Congedo Obbligatorio • La collaboratrice è tenuta a comunicare con la massiva tempestività all’Ufficio Attività e Collaborazione Esterne, utilizzando il modulo apposito, il proprio stato di gravidanza al fine della valutazione di esistenza di rischio specifico in materia di sicurezza e salute connesso alla propria attività. 3 Astensione anticipata… • L’anticipo a 3 mesi prima del parto opererà quando le collaboratrici stesse sono occupate in collaborazioni che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. 4 Flessibilità del congedo… • Come usufruirne? La collaboratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi. In tal caso dovrà inoltrare richiesta all’Ufficio Attività e collaborazioni esterne in tempo utile, nel corso del settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di collocamento in congedo obbligatorio. • La richiesta dovrà essere avanzata utilizzando l'apposita modulistica e allegando il certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la data presunta del parto. La proroga dell'attività fino all'ottavo mese di gravidanza non dovrà arrecare pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 5 Sospensione e Proroga • Quando sorge l’obbligo di astensione della collaborazione nei termini sopra indicati, l'attività contrattuale è sospesa senza erogazione del compenso e la durata del rapporto sarà prorogata di diritto per un periodo di 180 giorni, salvo disposizione più favorevole del contratto individuale. 6 • Ai fini del riconoscimento del congedo post partum e della ripresa della collaborazione, entro 30 giorni dal parto, la collaboratrice è tenuta a comunicare all’Ufficio Attività e collaborazioni esterne l’evento utilizzando apposito modulo o tramite autocertificazione allegando documento d’identità. 7 Indennità sostitutiva di maternità • Qualora ne ricorrano le condizioni la collaboratrice potrà inoltrare richiesta all’INPS per la corresponsione, a carico dello stesso istituto previdenziale, dell’assegno per il nucleo familiare in base al D.M. 4.4.2002 secondo le modalità ivi previste. • Per maggiori info: www.inps.it 8