MATERNITA’ PARASUBORDINATE
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Congedo obbligatorio
Astensione anticipata
Flessibilità Congedo
Nascita
Sospensione del
contratto e proroga
• Indennità sostitutiva
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Congedo Obbligatorio
• A decorrere dal 7 novembre 2007 il Decreto Ministeriale n.
247/2007 stabilisce il diritto per le collaboratrici coordinate e
continuative iscritte alla Gestione separata dell’INPS.
dell’astensione obbligatoria:
• durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto o in caso di
richiesta di flessibilità durante il mese precedente la data presunta
del parto;
• se il parto avviene oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la
data presunta e la data effettiva del parto;
• durante i 3 mesi dopo il parto o durante i 4 mesi dopo il parto in
caso di richiesta di flessibilità;
• durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni
sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
• Per collaboratrici madri adottive o affidatarie è riconosciuto il
congedo obbligatorio per un periodo di 3 mesi dall’effettivo ingresso
del minore in famiglia.
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Congedo Obbligatorio
• La collaboratrice è tenuta a comunicare con la
massiva tempestività all’Ufficio Attività e
Collaborazione Esterne, utilizzando il modulo apposito,
il proprio stato di gravidanza al fine della valutazione di
esistenza di rischio specifico in materia di sicurezza e
salute connesso alla propria attività.
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Astensione anticipata…
• L’anticipo a 3 mesi prima del parto opererà quando le
collaboratrici stesse sono occupate in collaborazioni che,
in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
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Flessibilità del congedo…
• Come usufruirne? La collaboratrice ha facoltà di
astenersi dal lavoro dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi. In tal
caso dovrà inoltrare richiesta all’Ufficio Attività e
collaborazioni esterne in tempo utile, nel corso del
settimo mese di gravidanza e comunque non oltre il
quindicesimo giorno antecedente la data di collocamento
in congedo obbligatorio.
• La richiesta dovrà essere avanzata utilizzando l'apposita
modulistica e allegando il certificato del medico
specialista del Servizio Sanitario Nazionale attestante la
data presunta del parto. La proroga dell'attività fino
all'ottavo mese di gravidanza non dovrà arrecare
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
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Sospensione e Proroga
• Quando sorge l’obbligo di astensione della
collaborazione nei termini sopra indicati,
l'attività contrattuale è sospesa senza
erogazione del compenso e la durata del
rapporto sarà prorogata di diritto per un
periodo di 180 giorni, salvo disposizione
più favorevole del contratto individuale.
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• Ai fini del riconoscimento
del congedo post partum
e della ripresa della
collaborazione, entro 30
giorni dal parto, la
collaboratrice è tenuta a
comunicare all’Ufficio
Attività e collaborazioni
esterne l’evento
utilizzando apposito
modulo o tramite
autocertificazione
allegando documento
d’identità.
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Indennità sostitutiva di maternità
• Qualora ne ricorrano le condizioni la
collaboratrice potrà inoltrare richiesta
all’INPS per la corresponsione, a carico
dello stesso istituto previdenziale,
dell’assegno per il nucleo familiare in base
al D.M. 4.4.2002 secondo le modalità ivi
previste.
• Per maggiori info: www.inps.it
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