S .U. L. P. L. UFFICIO STUDI S.U.L.P.L. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA LOCALE Ufficio studi e formazione quadri sindacali Informazioni utili e riferimenti normativi e contrattuali per i neo iscritti al SULPL Grazie per la tua iscrizione al SULPL ! Con questo opuscolo mettiamo a tua disposizione alcuni essenziali suggerimenti per informarti con chiarezza sui tuoi diritti. Troverai un breve riassunto della normativa generale per il lavoratore della polizia locale. Per una consulenza più accurata potrai sempre contattatr eil nostro ufficio studi. Per continuare bene nel nostro lavoro e nelle nostre lotte contiamo su di te e sul tuo passaparola. Il SULPL, fin dalle sue origini, ha intrecciato le lotte per il lavoro con i temi della Polizia Locale e grazie a tutti i nostri iscritti intendiamo farlo anche in futuro. Questo sindacato mette in una casa comune coloro che lavorano nel vasto mondo della polizia locale e da voce a quella che è una minoranza qualificata negli Enti Locali. Nell’attuale situazione con il contratto nazionale è bloccato fino al 2015 e con tutte le Amministrazioni che stanno raschiando il barile noi restiamo l’unico solido baluardo per la categoria che è come una bandierina in mezzo ad un uragano. [email protected] -1 - Forza Colleghi , noi non stiamo buoni perché non possiamo farlo! Un FORTE saluto lanciando il nostro motto: UNITI SI VINCE SEMPRE NEL NOME DEL S.U.L.P.L. II PERIODO DI PROVA Come in tutti i luoghi di lavoro anche nella polizia locale il personale assunto con contratto a tempo indeterminato deve sostenere, nel primo anno di servizio, il periodo di prova. Per il superamento del periodo di prova è richiesto un "servizio effettivo pari a 6 mesi". Non sono conteggiati per il periodo di prova i giorni di ferie e di congedo (per malattia o famiglia) e di aspettativa. In molte regioni nel periodo di prova viene effettuato il corso di formazione per neo assunti. IL TRATTAMENTO ECONOMICO Il trattamento economico è stabilito dal CCNL (bloccato dal 2009 purtroppo!) Nel sito troverai le tabelle per calcolare la tariffa oraria e quella straordinaria per ciascuna categoria. Oltre al trattamenti economico da CCNL esistono poi alcune indennità o altre retribuzioni aggiuntive legate al contratto decentrato che vige in ogni Ente. Ne ricordiamo alcune: La produttività collettiva e la valutazione del personale, la responsabilità, il rischio e disagio, i progetti di miglioramento. I DIRITTI CONTRATTUALI IL SULPL NEL TUO ENTE assieme alla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) assicura in ogni Ente: la contrattazione decentrata, per l’assegnazione della produttività e di tutti gli incentivi contrattabili; la tutela dei diritti individuali dei lavoratori. Cerca la bacheca sindacale nel tuo Ente e prendi contatto con il dirigente sindacale della tua provincia: ricorda sono tuoi diritti: l’iscrizione ad un sindacato, la partecipazione alle riunioni sindacali,il diritto di sciopero, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU il diritto a 150 ore l’anno di permesso retribuito per il diritto allo studio; le assenze e i permessi di vario tipo (vedi schede che seguono) ASSENZE PER MALATTIA Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico appartenente alla struttura pubblica il certificato è recapitato con modalità telematiche dal medico curante il dipendente deve comunicare la sua assenza comunicando comunque per vie brevi la possibile durata e comunque prima dell’inizio del suo orario di lavoro L’amministrazione può disporre la visita di controllo sin dal primo giorno di assenza resta fermo, invece, l’obbligo di richiedere la visita nel caso in cui l’assenza si verifichi prima o dopo una giornata non lavorativa [email protected] -2 - Le fasce di reperibilità obbligatorie sono dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; devono essere rispettate e se necessita deve essere data comunicazione dell’uscita e della motivazione. Sono escluse dalla fasce di reperibilità le assenze dovute ad infortunio, gravi patologie che richiedono terapie salvavita, patologie per riconosciuta causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall’indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e deve conservare l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita In caso di assenza durante le fasce di reperibilità è rimessa alla decisione delle singole amministrazioni la valutazione sui “giustificati motivi” ammissibili. L’assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare (in caso il Dirigente non giustifichi i motivi) una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione disciplinare Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (indennità di vigilanza e indennità di comparto). Per la polizia locale la detrazione per ciascuno dei primi 10 giorni sarà quindi pari a € 4,62 giornalieri lordi per il personale di categoria C e € 4,82 giornalieri lordi per il personale di categoria D. Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti le cui assenze per malattia dipendano da una delle seguenti cause: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; Saranno esclusi anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; quindi viene chiarito definitivamente che non può essere fatta più di una visita fiscale per certificato medico presentato. Ecco una tabella che riassume l’attuale situazione sulle fasce di reperibilità e sulla decurtazione dei primi dieci giorni per malattia. FATTISPECIE Infortunio sul lavoro REPERIBILITA’ NELLE FASCE NO DECURTAZIONE PRIMI 10GG NO NO SI NO SI NO Malattie per le quali sia già stata riconosciuta la causa di servizio Ricovero ospedaliero e tutta la convalescenza conseguente Day hospital e tutta la convalescenza [email protected] NO -3 - conseguente Terapie salvavita Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta NO NO NO SI La fascia oraria di reperibilità del lavoratore entro la quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. La visita fiscale non deve essere in ogni caso disposta nel caso in cui il dipendente risulti ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. L’amministrazione dovrà ben valutare anche i casi in cui il lavoratore si assenta in malattia per effettuare visite o terapie e in questi casi non dovrà inviare la visita fiscale che è finalizzata a confermare una prognosi. Modalità di giustificazione dell’assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. E’ previsto, un regime speciale per le assenze per malattia dovute all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso l’assenza è giustificata con la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione. Restano, invece, ferme le modalità di imputazione dell’assenza già previste dalla circolare n. 8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico. Tabelle con informazioni sulle più comuni assenze TIPO DI ASSENZA Malattia Vedi anche chiarimenti sopra Permessi per partecipazione ad esami e concorsi Permessi per motivi personali o per motivi familiari Permessi retribuiti Per lutto Permessi per matrimonio DURATA Per 18 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, si contano i giorni di malattia effettuati nel triennio precedente. In caso di superamento del limite, su richiesta del dipendente, può essere concessa una proroga senza retribuzione dopo accertamento sanitario che verifichi la sussistenza di eventuali inidoneità permanenti e assolute 8 giorni compreso l’eventuale viaggio RETRIBUZIONE Primi 9 mesi al 100% 3 mesi successivi 90% 6 mesi successivi 50% in caso di proroga Senza retribuzione Retribuzione intera Tre giorni da documentare ,anche mediante Retribuzione intera autocertificazione. (quando la legge lo consente) Per gli stessi motivi documentati possono essere chiesti sei giorni di ferie prescindendo dalle sostituzioni. Tre giorni retribuiti per evento anche non continuativi. Sono richiesti a domanda e documentati mediante autocertificazione. Sono concessi per Parenti: I° grado genitori e figli Retribuzione intera II° grado fratelli, nonni, nipoti e Affini: I° grado suoceri,nuore,generi II° grado fratelli,nonni e nipoti del coniuge 15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal lavoratore che può essere da una Retribuzione intera settimana prima del matrimonio fino ad un massimo di 60 giorni dopo [email protected] -4 - Permessi orari brevi Compatibilmente con le esigenze di servizio e alla possibilità di sostituzione possono essere concessi permessi orari per esigenze personali per non più della metà dell’orario giornaliero. Devono essere recuperati entro 60 giorni altrimenti viene trattenuta la somma corrispondente dallo stipendio MATERNITA’ Senza alcun limite Permessi per effettuare esami e Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per controlli prenatali l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite specialistiche nei casi in cui debbano essere eseguite durante l’orario di lavoro, per la fruizione occorre presentare apposita istanza e relativa giustificazione La proposta deve essere documentata dal ginecologo e Interdizione dal inoltrata all’ispettorato del lavoro che rilascia ricevuta di lavoro per presentazione da trasmettere all’Ente. complicanze della Può essere per uno o più periodi secondo la richiesta e gestazione fino alla data di inizio della maternità obbligatoria Prima del 180° giorno è considerata malattia L’assenza e determinata dal medico curante e come per tutte le malattie sono da rispettare le fasce di reperibilità Interruzione della ed è possibile la visita fiscale. gravidanza (spontanea o terapeutica) L’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno è considerata parto a tutti gli effetti spettano tre mesi di congedo per maternità. Inoltrare all’Ente documentazione attestante interruzione dopo 180 ° giorno e richiedere congedo per maternità Due mesi prima della data presunta del parto Congedo per E’ possibile posticipare di un mese il congedo, previa maternità certificazione medica che lo consenta e recuperare il mese mancante aggiungendolo a quelli previsti dopo il (astensione parto. Inoltrare richiesta con certificato medico obbligatoria) attestante la data presunta del parto. prima del parto Congedo per maternità ( astensione obbligatoria) dopo il parto Congedo per paternità (astensione obbligatoria) Intera Intera intera se non superato il tetto di giorni per malattia previsti dal CCNL Intera Intera Tre mesi dopo la data presunta del parto o del parto se avvenuto successivamente. I mesi sono elevati a quattro se Intera si è posticipato il congedo per maternità di un mese (vedi sopra) Inoltrare all’Ente entro 30 giorni certificato nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva Il padre ha diritto al congedo di tre mesi o alla parte residua del coniuge in caso di morte o grave infermità della madre Intera o di abbandono del bambino (documentare) In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta del parto spetta comunque la differenza di giorni dal parto alla Parto anticipato o data presunta purché entro il limite di cinque mesi previsto dalla legge. prematuro Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un Intera periodo di degenza in struttura pubblica o privata la madre può chiedere di rientrare al lavoro (previa presentazione di certificato medico che lo consenta). Il periodo non fruito prima del parto e quello dopo il parto decorrono dalla data di dimissioni del bambino (documentare) [email protected] -5 - Alla madre rientrata al lavoro spettano comunque i permessi orari per allattamento MATERNITA’ Periodi di riposo Dopo il congedo per maternità obbligatorio, in caso di entro il 1^ anno di rientro al lavoro e entro il primo anno di vita del bambino vita del bambino spetta una riduzione oraria per allattamento di : 1 ora giornaliera con orario di servizio giornaliero inferiore alle sei ore 2 ore giornaliere per orari giornalieri superiori alle sei La riduzione di due ore può essere cumulata nel giorno, ( Riduzione di non è possibile cumulare tutte le ore in un giorno la orario per settimana. allattamento) In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre. Il lavoratore può usufruire del periodo di riposo se i figli sono affidati al solo padre in alternativa alla madre se sia lavoratrice autonoma La madre e/o il padre hanno diritto a massimo sei mesi : complessivamente non è però possibile superare il tetto Congedo massimo di 10 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino. parentale Se il padre fruisce di almeno tre mesi continuativi il tetto massimo è elevato a 11 mesi. Spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha (Astensione diritto entro il limite di sei mesi. facoltativa) In presenza di un solo genitore spettano 10 mesi Il periodo può essere frazionato secondo le seguenti modalità: - La comunicazione deve pervenire 15 gg prima della scadenza del primo periodo Tra un periodo e l’altro deve esserci rientro in servizio effettivo altrimenti l’eventuale giorno festivo ricadente verrà compreso d’ufficio Entro il terzo anno di vita del bambino nessun limite 5 giorni annui per ciascun genitore dopo il 3° anno e entro l’8° Congedo La domanda deve essere inoltrata all’Ente e documentata con parentale certificato di malattia del bambino. (malattia del I giorni non possono essere fruiti congiuntamente dai due bambino) genitori pertanto all’atto della richiesta deve essere allegata dichiarazione che l’altro genitore non è in congedo per lo stesso motivo intera primi 30 gg al 100% restanti al 30% Nel periodo retribuito al 30% non si maturano Ferie e 13a mensilità Sono conteggiati i congedi fruiti da entrambi i genitori Dopo i tre anni e entro gli otto i periodi eventualmente non goduti sono retribuiti al 30% se il reddito non supera di 2,5 volte il minimale INPS Intera 30 gg per ogni anno di vita del bambino Senza retribuzione oltre ALTRI PERMESSI Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio dell’assistito (anche se non convivente) e impossibilità ad essere trasferito ad altra sede senza consenso (Art.33 legge 104/92 ) Spetta non solo ai genitori naturali, adottivi e affidatari ma anche a chi si occupa in modo prevalente e continuativo della persona con handicap parente o affine entro il 2^ grado (o 3^ grado vedi sopra) anche se non convivente prioritariamente al comune di domicilio dell’assistito (art.20 legge 53/00) In base al DM 165/2010 l’amministrazione può disporre ulteriori accertamenti delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici utilizzando una ASL diversa ma competente per area territoriale. [email protected] -6 - Spetta alla persona con handicap se lavoratore anche derogando all’obbligo di permanenza triennale In base al DM 165/2010 l’amministrazione può disporre ulteriori accertamenti delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici utilizzando una ASL diversa ma competente per area territoriale Scelta prioritaria della sede in caso di vincita di concorso e precedenza in sede di trasferimento. (art.21 legge 104/92) ALTRI PERMESSI Permessi Art.33 comma 3 L.104 Per assistere persone in via continuativa con handicap grave riconosciuto o per il figlio con handicap dopo il 3^ anno di vita e entro il 18^ il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza NON è necessario il requisito della convivenza per avere il diritto MA chi assiste un disabile che vive a oltre 150 chilometri dal luogo di residenza deve fornire prova dei viaggi effettivamente sostenuti (modifiche del 9/6/11) Spettano fino ad un massimo di tre giorni al mese presentando dove possibile una programmazione (o in proporzione se orario Part Time): - Al lavoratore maggiorenne con handicap in alternativa ai permessi ad ore variabile da un mese all’altro - ai genitori per assistere il figlio con handicap con più di tre anni di età anche maggiorenne - ai familiari o affini entro il 2^ grado - ai familiari o affini entro il 3^ grado qualora i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni oppure siano loro stessi invalidi o siano deceduti o mancanti - ad un solo lavoratore dipendente per assistere un familiare o affine - al genitore adottivo o affidatario Non sono cumulabili con i permessi non fruiti nei mesi precedenti o con quelli da fruire nei mesi successivi Possono essere concessi per assistere più familiari a condizione che sia un familiare entro il 1^grado ovvero entro il 2^ grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona disabile: 1) abbia compiuto 65 anni 2) sia affetto da patologie invalidanti 3) sia deceduto 4) sia mancante Retribuzione intera Vale ai fini della 13^ mensilità, del conteggio delle ferie, dell’anno di prova e del servizio FERIE Per ogni anno si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie fino al terzo anno di servizio e a 32 giorni lavorativi dal quarto anno in poi. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ed è considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono. Si ha diritto ad almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. PREVIDENZA COMPLEMENTARE I lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa poiché la pensione erogata dall’INPDAP con il sistema contributivo sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito, questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. [email protected] -7 - In particolare nel comparto EE.LL. è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo PERSEO). E’ anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet: www.fondoperseo.it sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione. L’adesione al fondo PERSEO è volontaria; in molti Enti inoltre grazie all’instancabile lavoro del SULPL è stato istituito un fondo di previdenza complementare alimentato da una percentuale degli incassi dovuti al Codice della Strada. I SERVIZI DEL SULPL CAF – Assistenza e consulenza fiscale con compilazione modelli “730” e UNICO, calcolo IMU o tasse casa presso le sedi provinciali a tariffe vantaggiose anche per i familiari degli iscritti. FORMAZIONE SINDACALE E PROFESSIONALE - Uno dei fiori all’occhiello del S.U.L.P.L. che attraverso seminari, convegni, corsi e giornate di studio su tutte le materie inerenti l’attività lavorativa, fornisce quella preparazione professionale essenziale per i dipendenti dell’ente locale. Questo tipo di servizio è inoltre fornito attraverso il sito on-line in tempo reale. CODACONS – consente la consulenza gratuita di questa importante associazione per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei consumatori, nelle sedi presenti sul territorio nazionale, sia agli associati che ai familiari. IL SITO INTERNET www.sulpm.net informazione politico/sindacale, professionale e di attualità su tutto quello che riguarda la vita dei Lavoratori in relazione anche all’attività del Governo con le parti sociali. Gli Uffici di approfondimento che spaziano dall’analisi del mobbing, ai permessi l. 104, alle armi e dotazioni tecniche, dalle pubbliche relazioni, alle pari opportunità, ai Cinofili e all’elaborazioni dei testi di studio alla stampa on-line sugli avvenimenti che coinvolgono quotidianamente la Categoria in tutt’Italia e i siti regionali e provinciali. Inoltre nel Sito http://www.sulpm.net/sulpm-dip-studi/ trovi una panoramica completa ed in continuo aggiornamento sui diritti e doveri del dipendente. Inoltre avrai una consulenza qualificata on line tramite posta elettronica 365 giorni all’anno esclusivamente per gli iscritti SULPL. [email protected] -8 -