S .U. L. P. L.
UFFICIO STUDI
S.U.L.P.L.
SINDACATO UNITARIO LAVORATORI
POLIZIA LOCALE
Ufficio studi e formazione quadri sindacali
Informazioni utili e riferimenti normativi e
contrattuali per i neo iscritti al SULPL
Grazie per la tua iscrizione al SULPL !
Con questo opuscolo mettiamo a tua disposizione alcuni essenziali suggerimenti
per informarti con chiarezza sui tuoi diritti. Troverai un breve riassunto della
normativa generale per il lavoratore della polizia locale. Per una consulenza più
accurata potrai sempre contattatr eil nostro ufficio studi.
Per continuare bene nel nostro lavoro e nelle nostre lotte contiamo su di te e sul
tuo passaparola. Il SULPL, fin dalle sue origini, ha intrecciato le lotte per il lavoro
con i temi della Polizia Locale e grazie a tutti i nostri iscritti intendiamo farlo
anche in futuro.
Questo sindacato mette in una casa comune coloro che lavorano nel vasto mondo
della polizia locale e da voce a quella che è una minoranza qualificata negli Enti
Locali.
Nell’attuale situazione con il contratto nazionale è bloccato fino al 2015 e con
tutte le Amministrazioni che stanno raschiando il barile noi restiamo l’unico
solido baluardo per la categoria che è come una bandierina in mezzo ad un
uragano.
[email protected]
-1
-
Forza Colleghi , noi non stiamo buoni perché non possiamo farlo!
Un FORTE saluto lanciando il nostro motto:
UNITI SI VINCE SEMPRE NEL NOME DEL S.U.L.P.L.
II PERIODO DI PROVA
Come in tutti i luoghi di lavoro anche nella polizia locale il personale assunto con contratto a
tempo indeterminato deve sostenere, nel primo anno di servizio, il periodo di prova. Per il
superamento del periodo di prova è richiesto un "servizio effettivo pari a 6 mesi".
Non sono conteggiati per il periodo di prova i giorni di ferie e di congedo (per malattia o
famiglia) e di aspettativa.
In molte regioni nel periodo di prova viene effettuato il corso di formazione per neo assunti.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è stabilito dal CCNL (bloccato dal 2009 purtroppo!) Nel sito troverai le
tabelle per calcolare la tariffa oraria e quella straordinaria per ciascuna categoria.
Oltre al trattamenti economico da CCNL esistono poi alcune indennità o altre retribuzioni
aggiuntive legate al contratto decentrato che vige in ogni Ente.
Ne ricordiamo alcune: La produttività collettiva e la valutazione del personale, la responsabilità,
il rischio e disagio, i progetti di miglioramento.
I DIRITTI CONTRATTUALI
IL SULPL NEL TUO ENTE assieme alla RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)
assicura in ogni Ente:
 la contrattazione decentrata, per l’assegnazione della produttività e di tutti gli incentivi
contrattabili;
 la tutela dei diritti individuali dei lavoratori.
Cerca la bacheca sindacale nel tuo Ente e prendi contatto con il dirigente sindacale della
tua provincia: ricorda sono tuoi diritti:
 l’iscrizione ad un sindacato, la partecipazione alle riunioni sindacali,il diritto di sciopero,
l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU
 il diritto a 150 ore l’anno di permesso retribuito per il diritto allo studio;
 le assenze e i permessi di vario tipo (vedi schede che seguono)
ASSENZE PER MALATTIA
 Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico appartenente alla struttura pubblica
il certificato è recapitato con modalità telematiche dal medico curante il dipendente deve
comunicare la sua assenza comunicando comunque per vie brevi la possibile durata e
comunque prima dell’inizio del suo orario di lavoro
 L’amministrazione può disporre la visita di controllo sin dal primo giorno di assenza
resta fermo, invece, l’obbligo di richiedere la visita nel caso in cui l’assenza si verifichi
prima o dopo una giornata non lavorativa
[email protected]
-2
-
 Le fasce di reperibilità obbligatorie sono dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; devono
essere rispettate e se necessita deve essere data comunicazione dell’uscita e della
motivazione.
 Sono escluse dalla fasce di reperibilità le assenze dovute ad infortunio, gravi patologie
che richiedono terapie salvavita, patologie per riconosciuta causa di servizio, stati patologici
sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
 Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall’indirizzo
comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri
giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e deve
conservare l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può sempre
richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che
hanno effettuato la visita
 In caso di assenza durante le fasce di reperibilità è rimessa alla decisione delle singole
amministrazioni la valutazione sui “giustificati motivi” ammissibili. L’assenza ingiustificata
alla visita fiscale può comportare (in caso il Dirigente non giustifichi i motivi) una
specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione
disciplinare
 Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con
esclusione di quelli accessori (indennità di vigilanza e indennità di comparto). Per la polizia
locale la detrazione per ciascuno dei primi 10 giorni sarà quindi pari a € 4,62 giornalieri
lordi per il personale di categoria C e € 4,82 giornalieri lordi per il personale di categoria D.
Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti le cui assenze per malattia dipendano da
una delle seguenti cause:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;
Saranno esclusi anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita
fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato; quindi viene chiarito
definitivamente che non può essere fatta più di una visita fiscale per certificato medico
presentato.
Ecco una tabella che riassume l’attuale situazione sulle fasce di reperibilità e sulla decurtazione
dei primi dieci giorni per malattia.
FATTISPECIE
Infortunio sul lavoro
REPERIBILITA’ NELLE
FASCE
NO
DECURTAZIONE PRIMI 10GG
NO
NO
SI
NO
SI
NO
Malattie per le quali sia già stata
riconosciuta la causa di servizio
Ricovero ospedaliero e tutta la
convalescenza conseguente
Day hospital e tutta la convalescenza
[email protected]
NO
-3
-
conseguente
Terapie salvavita
Stati patologici sottesi o connessi alla
situazione di invalidità riconosciuta
NO
NO
NO
SI
La fascia oraria di reperibilità del lavoratore entro la quale devono essere effettuate le visite
mediche di controllo, è dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di tutti i
giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
La visita fiscale non deve essere in ogni caso disposta nel caso in cui il dipendente risulti ricoverato
in ospedali pubblici o convenzionati. L’amministrazione dovrà ben valutare anche i casi in cui il
lavoratore si assenta in malattia per effettuare visite o terapie e in questi casi non dovrà inviare la
visita fiscale che è finalizzata a confermare una prognosi.
 Modalità di giustificazione dell’assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed
esami diagnostici. E’ previsto, un regime speciale per le assenze per malattia dovute
all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tal caso
l’assenza è giustificata con la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico o
della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione.
Restano, invece, ferme le modalità di imputazione dell’assenza già previste dalla circolare n.
8/2008, così come gli effetti sul trattamento economico.
Tabelle con informazioni sulle più comuni assenze
TIPO DI ASSENZA
Malattia
Vedi anche chiarimenti sopra
Permessi per partecipazione
ad esami e concorsi
Permessi per motivi personali
o per motivi familiari
Permessi retribuiti
Per lutto
Permessi per matrimonio
DURATA
Per 18 mesi si ha diritto alla conservazione
del posto, si contano i giorni di malattia
effettuati nel triennio precedente. In caso di
superamento del limite, su richiesta del
dipendente, può essere concessa una proroga
senza retribuzione dopo accertamento
sanitario che verifichi la sussistenza di
eventuali inidoneità permanenti e assolute
8 giorni compreso l’eventuale viaggio
RETRIBUZIONE
Primi 9 mesi al 100%
3 mesi successivi 90%
6 mesi successivi 50%
in caso di proroga
Senza retribuzione
Retribuzione intera
Tre giorni da documentare ,anche mediante Retribuzione intera
autocertificazione. (quando la legge lo
consente)
Per gli stessi motivi documentati possono
essere chiesti sei giorni di ferie prescindendo
dalle sostituzioni.
Tre giorni retribuiti per evento anche non
continuativi. Sono richiesti a domanda e
documentati mediante autocertificazione.
Sono concessi per Parenti:
I° grado genitori e figli
Retribuzione intera
II° grado fratelli, nonni, nipoti
e Affini:
I° grado suoceri,nuore,generi
II° grado fratelli,nonni e nipoti del coniuge
15 giorni consecutivi con decorrenza indicata
dal lavoratore che può essere da una Retribuzione intera
settimana prima del matrimonio fino ad un
massimo di 60 giorni dopo
[email protected]
-4
-
Permessi orari brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio
e alla possibilità di sostituzione possono
essere concessi permessi orari per esigenze
personali per non più della metà dell’orario
giornaliero.
Devono essere
recuperati entro 60
giorni altrimenti viene
trattenuta la somma
corrispondente dallo
stipendio
MATERNITA’
Senza alcun limite
Permessi per
effettuare esami e Le lavoratrici hanno diritto a permessi retribuiti per
controlli prenatali l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici
ovvero visite specialistiche nei casi in cui debbano essere
eseguite durante l’orario di lavoro, per la fruizione occorre
presentare apposita istanza e relativa giustificazione
La proposta deve essere documentata dal ginecologo e
Interdizione dal
inoltrata all’ispettorato del lavoro che rilascia ricevuta di
lavoro per
presentazione da trasmettere all’Ente.
complicanze della
Può essere per uno o più periodi secondo la richiesta e
gestazione
fino alla data di inizio della maternità obbligatoria
Prima del 180° giorno è considerata malattia
L’assenza e determinata dal medico curante e come per
tutte le malattie sono da rispettare le fasce di reperibilità
Interruzione della
ed è possibile la visita fiscale.
gravidanza
(spontanea o
terapeutica)
L’interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno è
considerata parto a tutti gli effetti spettano tre mesi di
congedo per maternità.
Inoltrare all’Ente documentazione attestante interruzione
dopo 180 ° giorno e richiedere congedo per maternità
Due mesi prima della data presunta del parto
Congedo per
E’ possibile posticipare di un mese il congedo, previa
maternità
certificazione medica che lo consenta e recuperare il
mese mancante aggiungendolo a quelli previsti dopo il
(astensione
parto. Inoltrare richiesta con certificato medico
obbligatoria)
attestante la data presunta del parto.
prima del parto
Congedo per
maternità
( astensione
obbligatoria)
dopo il parto
Congedo per
paternità
(astensione
obbligatoria)
Intera
Intera
intera se non superato
il tetto di giorni per
malattia previsti dal
CCNL
Intera
Intera
Tre mesi dopo la data presunta del parto o del parto se
avvenuto successivamente. I mesi sono elevati a quattro se Intera
si è posticipato il congedo per maternità di un mese (vedi
sopra)
Inoltrare all’Ente entro 30 giorni certificato nascita del
bambino o dichiarazione sostitutiva
Il padre ha diritto al congedo di tre mesi o alla parte residua
del coniuge in caso di morte o grave infermità della madre Intera
o di abbandono del bambino (documentare)
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta del
parto spetta comunque la differenza di giorni dal parto alla
Parto anticipato o data presunta purché entro il limite di cinque mesi previsto
dalla legge.
prematuro
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un Intera
periodo di degenza in struttura pubblica o privata la madre
può chiedere di rientrare al lavoro (previa presentazione di
certificato medico che lo consenta). Il periodo non fruito
prima del parto e quello dopo il parto decorrono dalla data
di dimissioni del bambino (documentare)
[email protected]
-5
-
Alla madre rientrata al lavoro spettano comunque i
permessi orari per allattamento
MATERNITA’
Periodi di riposo Dopo il congedo per maternità obbligatorio, in caso di
entro il 1^ anno di rientro al lavoro e entro il primo anno di vita del bambino
vita del bambino spetta una riduzione oraria per allattamento di :
1 ora giornaliera con orario di servizio giornaliero inferiore
alle sei ore
2 ore giornaliere per orari giornalieri superiori alle sei
La riduzione di due ore può essere cumulata nel giorno,
( Riduzione di
non è possibile cumulare tutte le ore in un giorno la
orario per
settimana.
allattamento)
In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati e le ore
aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.
Il
lavoratore può usufruire del periodo di riposo se i figli sono
affidati al solo padre in alternativa alla madre se sia
lavoratrice autonoma
La madre e/o il padre hanno diritto a massimo sei mesi :
complessivamente non è però possibile superare il tetto
Congedo
massimo di 10 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino.
parentale
Se il padre fruisce di almeno tre mesi continuativi il tetto
massimo è elevato a 11 mesi.
Spetta al genitore richiedente anche se l’altro non ne ha
(Astensione
diritto entro il limite di sei mesi.
facoltativa)
In presenza di un solo genitore spettano 10 mesi
Il periodo può essere frazionato secondo le seguenti
modalità:
- La comunicazione deve pervenire 15 gg prima della
scadenza del primo periodo
Tra un periodo e l’altro deve esserci rientro in
servizio effettivo altrimenti l’eventuale giorno festivo
ricadente verrà compreso d’ufficio
Entro il terzo anno di vita del bambino nessun limite
5 giorni annui per ciascun genitore dopo il 3° anno e entro
l’8°
Congedo
La domanda deve essere inoltrata all’Ente e documentata con
parentale
certificato di malattia del bambino.
(malattia del
I giorni non possono essere fruiti congiuntamente dai due
bambino)
genitori pertanto all’atto della richiesta deve essere allegata
dichiarazione che l’altro genitore non è in congedo per lo
stesso motivo
intera
primi 30 gg al 100%
restanti al 30%
Nel periodo retribuito al
30% non si maturano
Ferie e 13a mensilità
Sono conteggiati i
congedi fruiti da entrambi
i genitori
Dopo i tre anni e entro gli
otto i periodi
eventualmente non goduti
sono retribuiti al 30% se il
reddito non supera di 2,5
volte il minimale INPS
Intera 30 gg per ogni
anno di vita del
bambino
Senza retribuzione
oltre
ALTRI PERMESSI
Scelta della sede di lavoro più
vicina al domicilio dell’assistito
(anche se non convivente) e
impossibilità ad essere
trasferito ad altra sede senza
consenso
(Art.33 legge 104/92 )
Spetta non solo ai genitori naturali, adottivi e affidatari ma anche a chi si
occupa in modo prevalente e continuativo della persona con handicap
parente o affine entro il 2^ grado (o 3^ grado vedi sopra) anche se non
convivente prioritariamente al comune di domicilio dell’assistito
(art.20 legge 53/00)
In base al DM 165/2010 l’amministrazione può disporre ulteriori
accertamenti delle condizioni personali o familiari che danno diritto a
fruire dei benefici utilizzando una ASL diversa ma competente per area
territoriale.
[email protected]
-6
-
Spetta alla persona con handicap se lavoratore anche derogando
all’obbligo di permanenza triennale
In base al DM 165/2010 l’amministrazione può disporre ulteriori
accertamenti delle condizioni personali o familiari che danno diritto a
fruire dei benefici utilizzando una ASL diversa ma competente per area
territoriale
Scelta prioritaria della sede in
caso di vincita di concorso e
precedenza in sede di
trasferimento.
(art.21 legge 104/92)
ALTRI PERMESSI
Permessi Art.33 comma 3 L.104
Per assistere persone in via
continuativa con handicap grave
riconosciuto o per il figlio con
handicap dopo il 3^ anno di vita e
entro il 18^
il congedo può essere fruito anche
se la persona disabile è ricoverata
a tempo pieno e qualora i sanitari
della struttura ne attestino
l’esigenza
NON è necessario il requisito della
convivenza per avere il diritto MA
chi assiste un disabile che vive a
oltre 150 chilometri dal luogo di
residenza deve fornire prova dei
viaggi effettivamente sostenuti
(modifiche del 9/6/11)
Spettano fino ad un massimo di tre giorni al
mese presentando dove possibile una
programmazione (o in proporzione se orario
Part Time):
- Al
lavoratore
maggiorenne con
handicap in alternativa ai permessi ad ore
variabile da un mese all’altro
- ai genitori per assistere il figlio con
handicap con più di tre anni di età anche
maggiorenne
- ai familiari o affini entro il 2^ grado
- ai familiari o affini entro il 3^ grado
qualora i genitori o il coniuge della persona
da assistere abbiano compiuto 65 anni
oppure siano loro stessi invalidi o siano
deceduti o mancanti
- ad un solo lavoratore dipendente per
assistere un familiare o affine
- al genitore adottivo o affidatario
Non sono cumulabili con i permessi non fruiti
nei mesi precedenti o con quelli da fruire nei
mesi successivi
Possono essere concessi per assistere più
familiari a condizione che sia un familiare
entro il 1^grado ovvero entro il 2^ grado nel
caso in cui i genitori o il coniuge della persona
disabile:
1) abbia compiuto 65 anni
2) sia affetto da patologie invalidanti
3) sia deceduto
4) sia mancante
Retribuzione intera
Vale ai fini della 13^
mensilità, del
conteggio delle ferie,
dell’anno di prova e
del servizio
FERIE
Per ogni anno si ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie fino al terzo anno di servizio e a 32
giorni lavorativi dal quarto anno in poi.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ed è
considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono. Si ha diritto ad almeno 2 settimane
continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa
poiché la pensione erogata dall’INPDAP con il sistema contributivo sarà sensibilmente inferiore
all’ultimo stipendio percepito, questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema
di previdenza complementare.
[email protected]
-7
-
In particolare nel comparto EE.LL. è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo
PERSEO). E’ anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet:
www.fondoperseo.it sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.
L’adesione al fondo PERSEO è volontaria; in molti Enti inoltre grazie all’instancabile
lavoro del SULPL è stato istituito un fondo di previdenza complementare alimentato da
una percentuale degli incassi dovuti al Codice della Strada.
I SERVIZI DEL SULPL
CAF – Assistenza e consulenza fiscale con compilazione modelli “730” e UNICO, calcolo
IMU o tasse casa presso le sedi provinciali a tariffe vantaggiose anche per i familiari degli
iscritti.
FORMAZIONE SINDACALE E PROFESSIONALE - Uno dei fiori all’occhiello del
S.U.L.P.L. che attraverso seminari, convegni, corsi e giornate di studio su tutte le materie
inerenti l’attività lavorativa, fornisce quella preparazione professionale essenziale per i
dipendenti dell’ente locale. Questo tipo di servizio è inoltre fornito attraverso il sito on-line in
tempo reale.
CODACONS – consente la consulenza gratuita di questa importante associazione per la
tutela e la salvaguardia dei diritti dei consumatori, nelle sedi presenti sul territorio nazionale, sia
agli associati che ai familiari.
IL SITO INTERNET
www.sulpm.net
informazione politico/sindacale, professionale e di attualità su tutto quello che riguarda la vita
dei Lavoratori in relazione anche all’attività del Governo con le parti sociali. Gli Uffici di
approfondimento che spaziano dall’analisi del mobbing, ai permessi l. 104, alle armi e dotazioni
tecniche, dalle pubbliche relazioni, alle pari opportunità, ai Cinofili e all’elaborazioni dei testi di
studio alla stampa on-line sugli avvenimenti che coinvolgono quotidianamente la Categoria in
tutt’Italia e i siti regionali e provinciali.
Inoltre nel Sito http://www.sulpm.net/sulpm-dip-studi/ trovi una panoramica completa
ed in continuo aggiornamento sui diritti e doveri del dipendente.
Inoltre avrai una consulenza qualificata on line tramite posta elettronica 365 giorni
all’anno esclusivamente per gli iscritti SULPL.
[email protected]
-8
-
Scarica

vademecum neo iscritti