ASSOCIAZIONE SINDACALE
DONNE DELL’EST
Evoluzione
dalla “Bossi Fini” alla Legge sulla Sicurezza
Pubblica
Legge Bossi Fini
La Legge Bossi Fini è l'espressione d'uso comune che indica la legge della Repubblica
italiana 30 luglio 2002, n.189, varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV
Legislatura, di modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 25 luglio
1998, n. 286. La legge prende il nome dal leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco
Fini, e da quello della Lega Nord, Umberto Bossi, primi firmatari della legge, che nel
governo Berlusconi II ricoprivano, rispettivamente, le cariche di vicepresidente del
Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione, per
regolamentare le politiche sull'immigrazione e sostituisce ed integra la precedente
modifica, la c.d.Legge Turco-Napolitano, ovvero la legge 6 marzo 1998, n. 40,
confluita poi nel predetto Testo Unico.
Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della
Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente
eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli
immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in
centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di
essere identificati.
La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e
cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito
sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si
aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di
asilo.
La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in
base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei
rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Le
navi di clandestini non attraccano sul suolo italiano, l'identificazione degli aventi
diritto all'asilo politico e a prestazioni di cure mediche e assistenza avvengono nei
mezzi delle forze di polizia in mare.
Sanatoria 2002
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Guida alla sanatoria 2002
La legge cosiddetta Bossi - Fini in materia di immigrazione è stata pubblicata sul
supplemento ordinario n. 173L alla Gazzetta Ufficiale n° 199 del 26 agosto 2002.
Entrerà quindi in vigore solo il 9 settembre; questa data oltre ad avviare le
procedure restrittive segna anche l’inizio delle procedure per la regolarizzazione
delle colf, delle badanti e dei lavoratori non in regola. A questo proposito
ricordiamo che in tutti gli uffici postali è disponibile la documentazione ufficiale.
Sono presenti due buste, una bianca ed una celeste. La busta bianca serve per la
dichiarazione di emersione di lavoro irregolare di extracomunitari addetti al
lavoro domestico o di assistenza ad anziani od handicappati. La busta celeste
serve invece per la dichiarazione per la regolarizzazione di lavoro irregolare di
extracomunitari addetti al lavoro subordinato.
Ogni cittadino extracomunitario che voglia regolarizzarsi deve far riferimento
esclusivamente ai modelli ufficiali che vengono consegnati alle poste, per ragioni
tecniche non risultano infatti validi quelli ripresi da giornali o stampati attraverso
internet. In sostanza le norme vigenti per l’immigrazione di cittadini
extracomunitari apportano un più severo "giro di vite" per espulsioni e pene.
In sintesi le principali novità della nuova legge sono le seguenti:
espulsioni con accompagnamento alla frontiera;
permesso di soggiorno legato ad un lavoro effettivo;
inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani;
sanatoria per colf, assistenti ad anziani, malati ed handicappati, lavoratori con
contratto di lavoro di almeno 1 anno;
uso delle navi della Marina Militare per contrastare il traffico di clandestini.
Politiche migratorie
Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano saranno
definite entro il 30 novembre dell’anno precedente, con un decreto del
Presidente del Consiglio. Diventa facoltativo il decreto del presidente del
consiglio per determinare il numero di extracomunitari che ogni anno. possono
entrare in Italia.
Costituzione
dell’Associazione
Contratto di
regolarizzazione
Grazie alla legge sulla sanatoria moltissimi
lavoratori in nero hanno potuto respirare con
più di fiducia.
Si firmava ogni strano contratto pur poter
mettere alla luce del sole il proprio lavoro e
illuminare l’esistenza tirando un sospiro di
sollievo.
Lavorando 24 ore su 24, spesso senza
dormire la notte, senza un giorno libero, o
poche ore di aria settimanali, sulla carta si
aveva appena le ore minime richieste per la
regolarizzazione - di 24 alla settimana.
Ma tutto andava bene per non aver paura di
essere “sorpresi” e espulsi.
Mestiere di assistente
familiare e politica
d’immigrazione
Nel mondo di lavoro delle badanti, come già è stato detto, non
esiste il tempo libero, a parte queste pochissime ore di libera uscita,
circa otto settimanali. Difficile allora decidere di consacrare questo
prezioso spazio personale agli impegni tali come per esempio le
lezioni d’italiano. Anche se la conoscenza della lingua è molto utile,
pochissime hanno voglia di “perdere” le ore che normalmente
passano a chiacchierare con le connazionali o a telefonare a casa.
Ma l’anno 2003, l’anno della cosiddetta sanatoria è stato l’anno del
miracolo: le donne di diverse nazionalità sono state invitate al corso
dell’italiano dal Comune di Carpi e...vi hanno partecipato in numero
incredibile di circa 200. Da lì è venuta idea di fondare
un’associazione quale avrebbe servito non solo a socializzare fra
diverse etnie, ma anche a trovare le soluzioni per i problemi
quotidiani della vita nel paese non proprio. Tanto sul lavoro quanto
nella ricerca del divertimento.
Nei quattro anni d’esistenza dell’Associazione Donne dell’Est, come
si chiama, con la mancanza di tempo alla disposizione e
impossibilità di trovare una sede adatta, se non una sala disponibile
di raro ed a noleggio, essa si occupava e continua sempre, dei
problemi, contratti, dichiarazioni dei redditi, dell’informazione sui
diritti, sulle leggi che cambiano tanto spesso...attività svolta
normalmente dai sindacati, dove le donne non hanno invece
trovato la comprensione voluta. L’associazione continua ad
organizzare dei corsi d’italiano per i piccoli gruppetti di donne che
hanno la fortuna di non dover cambiare posto di lavoro, quale
cambiamento spesso introduce spostamento nel altro paese. I corsi
sono domenicali per dare la risposta alla richiesta espressa dalle
lavoratrici libere solo questo giorno. Ma niente di
divertimento...non c’è abbastanza tempo per questo. Ne posto...
Per il fatto di unire tante etnie (ucraina, polacca, estona, russa,
ungherese, rumena, giorgina, bulgara e moldava), l’Associazione
Donne dell’Est è un’associazione unica nel suo profilo è conosciuta
via il passaparola in tutte le regioni, e rintracciata via il numero
telefonico 3496200049 da tutte le parti dell’Italia, non solo dalle
donne in bisogno ma anche dai datori di lavoro, tanto questi
potenziali quanto questi già usufruenti della collaborazione
domestica o assistenza straniera. L’Associazione cerca di dare le
risposte a tutte le domande, nel modo più esauriente possibile,
sempre restando alla disposizione di tutti.
L’Associazione Donne dell’Est - punto di incontro fra questo ch’è
italiano e questo ch’è straniero, multietnico.
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Salvare il futuro dei figli. Storie di migranti dall’Est
Esperienze di donne che lasciano il proprio paese per un lavoro e una casa vera
Cronaca di vita documentata, di donne che vivono in Italia. Donne immigrate dall’Est, qui per assicurare
un’educazione scolastica ai figli, per “avere una casa propria, con un pavimento vero”. Per questo sono partite.
Contadine, insegnanti, infermiere, sarte, operaie, contabili, vigili, ingegneri. Due giorni di pullman, un
passaporto turistico, chiedono corsi di italiano e di preparazione al lavoro. Irena Jagiello è stata la terza
polacca a entrare a Carpi. Abitava a Cracovia, e una volta partita si è data da fare come insegnante, il suo
mestiere: “Ho cominciato a lavorare con il vocabolario in tasca, col tempo ho insegnato italiano alle donne
straniere per integrarle sul lavoro”. Oggi Irena presiede un’associazione nata nel 2002 per offrire luoghi di
ritrovo, insegnare a interpretare le norme italiane, trasferire la cultura dell’autotutela. “chiediamo normative
che permettano alle badanti di rientrare ogni sei mesi nel loro paese senza il timore di perdere il lavoro”. Una
professione migratoria, la loro. Ad Anna brillano gli occhi quando parla del suo paese. Unico momento di svago
per la scarsa disponibilità di tempo di chi, come lei, è impegnata senza orari come assistente familiare, è
l’incontro con le connazionali nella chiesa di S. Pietro a Reggio Emilia, dove tutte le domeniche pomeriggio il
prete ucraino celebra la messa. Che “dura un’ora e tre quarti” dice orgogliosa. Storie come queste si leggono
nella ricerca sulla migrazione femminile dall’Est europeo in Emilia-romagna curata dal Centro italiano
femminile regionale. Dei 300.000 stranieri residenti in regione il 50% sono donne, in gran parte vengono
dall’Est europeo e occupano, come assistenti familiari, quasi la metà del mercato lavorativo regolare. “I dati,
però – avverte Flavio Delbono, vicepresidente della Regione – si riferiscono soltanto a coloro che possiedono
un permesso di soggiorno e un alloggio stabile e che possono chiedere il riconoscimento della residenza presso
gli uffici anagrafici”. precisazione ancora importante, perché accanto a un mercato riconosciuto “c’è un
universo difficilmente esplorabile che comprende le presenze irregolari e le domiciliazioni presso centri di
accoglienza e presso famiglie che usufruiscono di servizi domestici e di assistenza senza la necessaria
segnalazione ai Comuni e alle Questure”. Il XVI rapporto della Caritas evidenzia gli sviluppi dell’immigrazione
femminile, che ha influito sulla graduatoria delle nazionalità facendo salire l’Ucraina dal quinto al quarto posto
(l’85,5% sono donne che vivono soprattutto nella provincia di Bologna). Significative, a Bologna e in provincia,
anche le presenze femminili da Polonia (77,2%), Moldavia (70,2%) e Romania (55,2%). A Bologna, Ferrara e
Parma si apprezza – per le quattro etnie monitorate – un considerevole numero di permessi per studio,
mentre le età prevalenti spaziano dai 30 ai 45-50 anni (più giovani le rumene e le moldave). La ricerca del Cif
ricorda l’importanza delle organizzazioni sociali, che promuovono incontri – peraltro poco frequentati a detta
degli organizzatori – con le collaboratrici straniere sull’importanza di stipulare un contratto di almeno 25 ore.
Condizione minima, questa, per ottenere il ricongiungimento familiare e la carta di soggiorno, che, a differenza
del permesso di soggiorno, si rinnova ogni 5 anni e consente di lavorare senza problemi nei paesi dell’Unione
Europea, Gran Bretagna esclusa. Gli incontri con le donne – coordinati da Laura Serantoni, presidente
regionale del Centro italiano femminile e consigliera di parità dell’Emilia-Romagna – hanno dimostrato, tra le
criticità, i problemi legati al rinnovo del contratto di lavoro, all’apertura dei flussi migratori, all’approccio con le
istituzioni, “evitato perché le donne preferiscono rivolgersi alle associazioni di volontariato o alle parrocchie,
comunque a persone o enti nei quali hanno fiducia”. Tra le urgenze riscontrate, ci sono soluzioni abitative
adeguate, il potenziamento di attività informative, di tutela legale e di alfabetizzazione della lingua italiana, e
sportelli per avvicinare donne migranti e istituzioni. Servizi alle famiglie e assistenza agli anziani sono i settori
lavorativi nei quali prevale la componente femminile, in generale maggiore nei comuni capoluogo. A
conferma, le parole di Tiziana Mozzoni, assessore alle Politiche sociali della Provincia di Parma: “Il segmento
più rilevante nel quale si è manifestata la crescita occupazionale dei cittadini stranieri nel nostro territorio è
stato quello del lavoro domestico e di cura presso le famiglie parmensi. Le donne provenienti, in particolare,
da Moldavia e Ucraina costituiscono i nuclei più rappresentativi e ricercati dell’offerta di lavoro”. “Sono spesso
modalità informali, invisibili e sommerse quelle attorno alle quali si costruisce il sistema di impiego delle
assistenti familiari straniere” rivela Mozzoni. Di fronte a problematiche senza dubbio complesse, sono però
possibili azioni a livello territoriale “utili ad attivare, da un lato, percorsi di inclusione e tutela dei diritti,
dall’altro, processi di collaborazione tra gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale per lavorare di più
sul sostegno alle famiglie e sul supporto alle lavoratrici”. Il Comune di Piacenza pensa alla creazione di un albo
per le assistenti familiari, a tutto vantaggio delle famiglie, che in questo modo potranno reperire con facilità la
persona più adatta, dribblando le insidie del mercato nero. “Oggi è possibile accedere al badantato soltanto
per vie informali – spiega Leonardo Mazzoli, assessore ai servizi sociali del Comune nella Giunta in carica fino
al maggio scorso – sarebbe invece opportuno dare alle famiglie un punto di riferimento al quale rivolgersi, che
diventa anche elemento di qualificazione per le lavoratrici. Si pensa a una sorta di elenco al quale attingere
nomi e curricula per dare garanzia e qualità a un lavoro delicato”. Per ora, il Comune offre corsi di lingua
italiana e di formazione per l’attività di cura rivolti alle immigrate che vogliono fare questo mestiere.
Ufficializzazione
Sito del Comune di Carpi
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Associazione Sindacale Donne dell'Est
Indirizzo: via Dosi, 6 - 41012 - CARPI (MO) - EMILIA ROMAGNA (ITALIA)
Telefono: 349/6200049 referente (solo mercoledì ore 18.00/20.00) Orario: sede aperta
mercoledì ore 15.00/18.00 e domenica ore 15.00/18.00 –
Indirizzo di posta elettronica: [email protected], [email protected],
sito internet in corso
L'associazione si rivolge prevalentemente a donne, ma anche agli uomini, provenienti
dai paesi dell'Est di origine polacca, russa, ucraina, georgiana, lettone, rumena, moldova,
bulgara e ungherese che vivono nel territorio italiano. Lo scopo è quello di creare una
conoscenza e unione tra tutte queste persone appartenenti a diverse etnie, fornire aiuto
e assistenza costante.
ATTIVITA'
- consulenza legale in particolare sul diritto del lavoro
- attività sindacali es. informazioni sui contratti di lavoro e contenziosi con datori di
lavoro
- contatto con i sindacati
- organizzazione di incontri formativi
- corsi informativi sul diritto di lavoro per i datori di lavoro di badantato
- aiuto nella ricerca di un lavoro
- contatto costante con le donne immigrate
- collaborazioni con altri enti o associazioni del territorio che si occupano di tematiche
sociali
- aiuto alle famiglie per la ricerca di una badante, COLF, infermiera professionale per
- corsi di italiano di base e avanzato (preparazione per gli esami CELI 2, 3 e 4) per tutti
- corsi di polacco per appassionati
- corsi di informatica di base e uso internet per tutti
COME ACCEDERE
iscrizione con tessera
PER INFORMAZIONI
contattare la referente al numero sopraindicato o tramite mail
Insieme agli Italiani
L’inserimento è molto importante….
Ma c’è chi ci odia
CCNL domestici
rinnovo del contratto
nazionale 2007
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martedì 6 marzo 2007
Pagina 16 - La Previdenza
DAL 1° MARZO
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Colf: parte il nuovo contratto
Cambiano l’orario di lavoro e la retribuzione mensile
di Massimo Belmonte
MILANO
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La maggior parte delle collaboratrici
domestiche, badanti, colf, custodi, ma
anche quasi il 70% dei datori di lavoro
domestico non sanno fin ad ora che
esiste una norma che dovrebbe
regolarizzare il rapporto di lavoro
domestico.
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A DISTANZA di circa due anni dalla sua scadenza è stato siglato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori
interessati e le rappresentanze dei datori di lavoro il contratto collettivo nazione di lavoro dei lavoratori
domestici. L’intesa, che entra in vigore il 1° marzo regola, così, il rapporto di oltre un milione di lavoratori, in
maggioranza donne. Le novità sono importanti e riguarderanno, tra l’altro, la nuova classificazione delle
mansioni ed i compiti affidati alle assistenti familiari. Come per tutti i contratti che si rispettano, ci sono, poi,
novità anche in materia di orario di lavoro ed un aumento dei livelli retributivi, che è però del tutto teorico,
visto che nel settore conta molto più l’accordo tra datore di lavoro e colf rispetto ai minimi contrattuali.
SECONDO IL NUOVO contratto i domestici sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono
due parametri retributivi (uno normale e l’altro super). Ecco i livelli: livello A. Sono inquadrati i collaboratori
generici, non addetti all’assistenza di persone, come avviene, ad esempio, per la colf che svolge mansioni
relative alla pulizia della casa o di aiuto in cucina. Nel livello super vanno, invece, inquadrate le colf che danno
compagnia a persone autosufficienti senza effettuare alcuna prestazione di lavoro e le baby sitter. Livello B:
appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie
mansioni come, la collaboratrice generica polifunzionale, con più di 12 mesi di anzianità, che svolge mansioni
di pulizia e riassetto della casa o di addetto alla cucina. Nel parametro super rientrano gli assistenti a persone
autosufficienti (anziani o bambini), ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della
casa ove vivono gli assistiti. Livello C: Sono inquadrati in C i collaboratori famigliari che, in possesso di
specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale autonomia e responsabilità. Nel
parametro super è invece inquadrato l’assistente di persone non autosufficienti (senza formazione specifica),
che svolge anche le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari con specifici requisiti professionali che
ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento
(maggiordomo, capo cuoco, ecc..) Nel parametro super sono inquadrati gli assistenti a persone non
autosufficienti (con specifica formazione).
LA PAGA DEL LAVORO domestico è concordata tra le parti e, quindi, non c’è alcun limite massimo. Il contratto,
però, prevede un minimo al di sotto del quale non si può andare ed entra in vigore dal 1° marzo 2007. Le
retribuzioni sono state adeguate ai correnti valori di mercato. In particolare la nuova classificazione è divisa in
4 livelli: dove al più basso è collocato l’addetto alle pulizie che avrà un incremento complessivo, diviso in due
«tranches», di 116 euro mentre alla ex categoria 2, ora trasformata in B, che prevede il collaboratore familiare
polifunzionale vedrà la busta paga aumentare di 186,00 euro. Se la paga globale di fatto dei lavoratori
conviventi in atto al 28 febbraio 2007 è inferiore ai minimi indicati in tabella, si deve pagare la differenza: il
50% di essa da marzo 2007, il restante 50% da gennaio 2008.
La legge è uguale per tutti. Anche per i lavoratori domestici.
Interpretazione del CCNL 2007 o solo la lettura attenta?
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Prima cosa che devo fare è citare il decreto legislativo concernente il lavoro
in Italia. Mi sembra che nei certi sindacati hanno già dimenticato per chi
stanno lavorando, prendendo la parte del datore di lavoro al momento
quando si tratta della\lo cosiddetta\o badante o colf straniera\o,
soprattutto se convivente.
Decreto legislativo 08.04.2003, n. 66
(S.O. n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87)
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
In vigore dal 29 aprile 2003
Articolo 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000. sono dirette a regolamentare in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della
autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro
connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro"; qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle
sue funzioni;
La o il badante convivente è sempre alla disposizione del datore di lavoro e
se, per caso durante le ore diurne si mette a sedere per farsi una pausa,
subito è mandata\o a fare i lavori che non sono nelle sue competenze - lo
stiro o le pulizie per i famigliari della persona badata, eventuali riparazioni,
pittura...
b) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di
lavoro;
Dove è finita la battaglia dei sindacati per la famosa “ora d’aria”
giornaliera?
c) "lavoro straordinario"; è il lavoro prestato oltre l'orario normale di
lavoro così come definito all'articolo 3;
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d) "periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra
la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) "lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore dei suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario
di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto dì disciplina
collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale;
Al più spesso la convivenza, allora la presenza della\l badante in casa la notte le\gli è imposta
come l’obbligo di alzarsi ad ogni momento di notte, cosa comporta il prolungamento della
giornata lavorativa fino a 24 ore.
I) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui
durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a
causa della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del lavoro,
causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a
lungo termine;
Articolo 3
Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
Articolo 4
Durata massima dell'orario di lavoro
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di
sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore dì lavoro straordinario.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti, il datore di lavoro è
tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro – Settore ispezione del lavoro
competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per
adempiere al predetto obbligo di comunicazione.
Guardiamo adesso il contratto di badante: 25-35 ore settimanali, di cui ne fa 92 in media, se non
di più in caso quando non usufruisce delle otto-dodici ore di riposo che le è concesso.
Articolo 5
Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano te
eventuali modalità dì esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso
soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali.
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5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.
Articolo 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici
ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata.
Articolo 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare
di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini de! recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine dì ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Articolo 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7.
Sommando: riposo normale(allora la NON PRESTAZIONE del lavoro) dovrebbe essere uguale a
120 ore settimanali
(nella settimana abbiamo 7 giorni di 24 ore=168 ore, di cui il massimo di ore di lavoro - 48)
di cui:
1. 24 ore consecutive ogni sette giorni
2. 11 ore consecutive ogni 24 ore
e non come si racconta alle\ai lavoratrici\lavoratori 25 ore in tutto (più ore di sonno, spesso a
scatti). E poi, quale badante ha la possibilità di prendersene, queste 25 ore? Ne hanno appena
12, se va bene.
Articolo 10
Ferie annunali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
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disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa
indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto dì lavoro.
Quanto alle ferie, non molti sindacati osano inserire il pagamento rateizzato delle ferie nello
stipendio stabilito. Per fortuna ne sono pochi i casi...
Articolo 13
Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle
ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Articolo 14
Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a
spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui
all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli
preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di
protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
Quante volte, quando succede qualcosa la notte, la famiglia non risponde al telefono, stanca
delle lamentele del vecchio genitore. E quante volte la persona badante rimane totalmente sola
a risolvere i problemi che superano le sue forze psicofisiche. Non parliamo neanche delle
aspettative dalla parte dei datori di lavoro che non badano alle possibilità fisiche della persona
in servizio e chiedono di sollevare i badati da sola, lavoro che si fa normalmente in due nelle
strutture adatte. Quanti infortuni sul lavoro mai dichiarati per paura di perdere posto?
Articolo 17
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali
comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime
intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i
pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più
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rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel
c) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della
produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o
stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da
carceri;
Eventualmente le\i badanti possono essere messi in questa categoria, ma sicuramente non
possono superare certi limiti di ore lavorate nella durata dell’anno...
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
te disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13, non si applicano al personale mobile. Per il
personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative
disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Articolo 18-bis
Sanzioni
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e' punita con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e'
punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e' punita con la sanzione
amministrativa da 103 euro a 200 euro.
La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, e' soggetta alla sanzione
amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro
notturno oltre i limiti previsti.»
Facciamo i conti delle sanzioni?
minima:
1549 € o arresto da tre mesi
130 €
105 €
103€
154€
330 notti x 51€=16830€
___________________________
Totale 18871€, non parlando dell’arresto.
La massima? Fatevi il conto da soli.
La legge sulla sicurezza
pubblica
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martedì 6 marzo 2007
Pagina 16 - La Previdenza
DAL 1° MARZO
Colf: parte il nuovo contratto
Cambiano l’orario di lavoro e la retribuzione mensile
di Massimo Belmonte
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MILANO
A DISTANZA di circa due anni dalla sua scadenza è stato siglato tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori interessati e le rappresentanze dei datori di lavoro il contratto
collettivo nazione di lavoro dei lavoratori domestici. L’intesa, che entra in vigore il 1° marzo
regola, così, il rapporto di oltre un milione di lavoratori, in maggioranza donne. Le novità
sono importanti e riguarderanno, tra l’altro, la nuova classificazione delle mansioni ed i
compiti affidati alle assistenti familiari. Come per tutti i contratti che si rispettano, ci sono,
poi, novità anche in materia di orario di lavoro ed un aumento dei livelli retributivi, che è
però del tutto teorico, visto che nel settore conta molto più l’accordo tra datore di lavoro e
colf rispetto ai minimi contrattuali.
SECONDO IL NUOVO contratto i domestici sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei
quali corrispondono due parametri retributivi (uno normale e l’altro super). Ecco i livelli:
livello A. Sono inquadrati i collaboratori generici, non addetti all’assistenza di persone,
come avviene, ad esempio, per la colf che svolge mansioni relative alla pulizia della casa o
di aiuto in cucina. Nel livello super vanno, invece, inquadrate le colf che danno compagnia
a persone autosufficienti senza effettuare alcuna prestazione di lavoro e le baby sitter.
Livello B: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che svolgono con specifica
competenza le proprie mansioni come, la collaboratrice generica polifunzionale, con più di
12 mesi di anzianità, che svolge mansioni di pulizia e riassetto della casa o di addetto alla
cucina. Nel parametro super rientrano gli assistenti a persone autosufficienti (anziani o
bambini), ivi comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa
ove vivono gli assistiti. Livello C: Sono inquadrati in C i collaboratori famigliari che, in
possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, operano con totale
autonomia e responsabilità. Nel parametro super è invece inquadrato l’assistente di
persone non autosufficienti (senza formazione specifica), che svolge anche le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D:
appartengono a questo livello i collaboratori familiari con specifici requisiti professionali
che ricoprono posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale
e/o coordinamento (maggiordomo, capo cuoco, ecc..) Nel parametro super sono inquadrati
gli assistenti a persone non autosufficienti (con specifica formazione).
LA PAGA DEL LAVORO domestico è concordata tra le parti e, quindi, non c’è alcun limite
massimo. Il contratto, però, prevede un minimo al di sotto del quale non si può andare ed
entra in vigore dal 1° marzo 2007. Le retribuzioni sono state adeguate ai correnti valori di
mercato. In particolare la nuova classificazione è divisa in 4 livelli: dove al più basso è
collocato l’addetto alle pulizie che avrà un incremento complessivo, diviso in due
«tranches», di 116 euro mentre alla ex categoria 2, ora trasformata in B, che prevede il
collaboratore familiare polifunzionale vedrà la busta paga aumentare di 186,00 euro. Se la
paga globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 è inferiore ai
minimi indicati in tabella, si deve pagare la differenza: il 50% di essa da marzo 2007, il
restante 50% da gennaio 2008.
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E' entrata in vigore l'8 agosto la legge sulla sicurezza pubblica che
contiene importanti norme in materia di immigrazione clandestina,
criminalità diffusa e organizzata, sicurezza stradale e decoro urbano.
Contestualmente all'entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n.
94 recante 'Disposizioni in materia di sicurezza pubblica' (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009) il ministero dell'Interno
ha dato indicazioni operative su alcune misure contenute nel
provvedimento. In particolare ha emanato una circolare indirizzata
ai prefetti sulle misure in materia di sicurezza, una circolare che
illustra le modifiche sulle norme relative alla cittadinanza, una
circolare sulle modifiche in materia di anagrafe e stato civile.
Fra le novità più rilevanti introdotte dalla legge sulla sicurezza:
- l’introduzione del reato di ingresso e permanenza clandestina nel
Paese;
- il prolungamento fino a 180 giorni dei termini di trattenimento nei
centri di identificazione ed espulsione;
- le associazioni di volontari per il presidio sul territorio (c.d. ronde);
- restituzione più rapida alla collettività dei beni sottratti alla mafia;
- la corresponsabilità dei dipendenti pubblici collusi;
- l’obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione da parte delle
imprese, pena l’esclusione dalle gare di appalti pubblici;
- il regime carcerario più duro per i sottoposti al 41 bis;
- l’inasprimento delle sanzioni per i guidatori in stato di ebbrezza, e
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- lo stop ai matrimoni di convenienza.
La legge è stata approvata definitivamente dal Senato il 2 luglio
scorso dopo un lungo iter parlamentare avviato a maggio 2008 con
il varo del pacchetto sicurezza - di cui rappresentava uno dei cinque
provvedimenti - allo scopo di rendere più incisiva ed efficace
l’azione di prevenzione e contrasto dello Stato nei confronti della
macro e della micro criminalità.
Cambiamento di statuto
In reazione alla crescente xenofobia
risentita ben forte sul livello
contrattuale delle badanti e colf
straniere, l’Associazione interculturale
decide di prendere forma di sindacato
avente come scopo la lotta contro lo
sfruttamento del lavoro degli
immigrati
Riflesso
nella stampa
Sede
ufficio dove trovare un
vero aiuto
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ASSOCIAZIONE SINDACALE DONNE DELL*EST