IL LAVORO FLESSIBILE TRA PART TIME E CONGEDI PARENTALI di Gabriele OLINI Ufficio Studi CISL 6 aprile 2000 PERCHE’ AUMENTA LA DOMANDA DI LAVORO FLESSIBILE DA PARTE DEI LAVORATORI? • L’elevata domanda di partecipazione al lavoro delle donne • La crescente differenziazione di esigenze all'interno del lavoro dipendente • L’invecchiamento della popolazione attiva • L’importanza della formazione continua ed in alternanza • La forte domanda di flessibilità da parte delle imprese TASSI DI OCCUPAZIONE IN EUROPA DIFFERENZIALI DI GENERE SULL’OCCUPAZIONE IL PART TIME NEL 1998 Tav. 4 OCCUPATI A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE Valori assoluti e incidenza percentuale Settore economico Occupati in complesso Tempo pieno Tempo parziale Totale Incidenza part time (%) Occupati dipendenti Tempo pieno Tempo parziale di cui temporanei Totale Incidenza part time (%) Inc. part time, escluso occupaz. tempor. (%) Età Uomini Donne Totale Agricol. Industr. 12392 441 12833 3,4 6333 1031 7364 14,0 18725 1472 20197 7,3 1180 159 1339 11,9 6186 281 6467 4,3 11359 1032 12391 8,3 8480 287 163 8767 3,3 4885 807 230 5692 14,2 13365 1094 393 14459 7,6 412 85 59 497 17,1 5034 218 65 5252 4,2 7919 790 268 8709 9,1 1,5 11,8 5,2 Fonte : ISTAT Rilevazione delle forze di lavoro Media 1998 6,3 3,0 Servizi 6,6 15-29 anni 4285 419 4704 8,9 30-49 anni 10518 771 11289 6,8 50 e oltre 3922 282 4204 6,7 LA CRESCITA DEL LAVORO “ATIPICO” IL PART TIME IN EUROPA 5. LAVORO A TEMPO PARZIALE SUL TOTALE OCCUPATI Inc. % nel 1998 80 70 60 50 40 30 20 10 Maschi Femmine NL UK S D DK B UE F A IRL LUX P E I GR NL DK S P UK UE F IRL A D B I GR E LUX 0 PART TIME E TASSO ATTIVITA’ FEMMINILE IN EUROPA TASSO ATTIVITA' FEMMIN. E INCID. PART TIME % nel 1996 70 NL Incidenza del part time 60 50 UK 40 D B 30 F USA 20 E 10 I 0 40 45 50 55 60 Tasso attività femminile 65 70 75 FIGLI E TASSO ATTIVITA’ RICONCILIARE LAVORO E VITA FAMILIARE • Sostegno alla cura dei figli – servizi per i figli • Congedi parentali – per i figli – per le persone anziane – per altri soggetti dipendenti • Servizi per rientrare nel mercato del lavoro IL PERCORSO DELLA LEGGE SUI CONGEDI PARENTALI • Accordo europeo sui congedi parentali tra CES e UNICE •Patto per il Lavoro del settembre '96 •Progetto del Governo (febbraio 1998) •Rielaborazione in sede parlamentare LA LEGGE SUI CONGEDI E SUI TEMPI DELLE CITTA’ Finalità Generali: • congedi per genitori ed estensione tutele per genitori con figli handicappati • congedi per la formazione • tempi della città Nuova impostazione • congedo come diritto non trasferibile, cioè come diritto del singolo genitore, madre e padre LE PRINCIPALI NOVITA’ /1 La possibilità sia per la madre che per il padre di assentarsi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo cumulativo di dieci mesi, ma incentivando il congedo fruito dal padre; l’ indennità pari al 30 % della retribuzione per un massimo complessivo di sei mesi fino al terzo anno di vita del bambino con contribuzione figurativa; dai 3 agli otto anni l’ indennità è limitata ai redditi più bassi; su richiesta della lavoratrice, e se ricorrono alcune condizioni, l’aspettativa obbligatoria può decorrere dall’ottavo mese LE PRINCIPALI NOVITA’ /2 Per malattia del bambino fra i 3 e gli 8 anni ciascun genitore può assentarsi, alternativamente e dietro presentazione di certificato medico, per un massimo di 5 giorni annui. incentivi alle imprese per l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratorigenitori in astensione obbligatoria e facoltativa periodi di congedo per gravi e documentati motivi familiari; LE PRINCIPALI NOVITA’ /3 Incentivi alle imprese per l'adozione di forme particolari di flessibilità degli orari volte a conciliare lavoro e vita; periodi di congedo retribuiti e non per gravi e documentati motivi familiari; la possibilità per il lavoratore di accedere ad un congedo a scopo formativo e l'istituzione di un congedo per la formazione continua; misure per il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città. IL PERCORSO DEL DLGS SUL PART TIME • Accordo europeo sui congedi parentali tra CES , UNICE e CEEP – principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale – volontà di eliminare gli ostacoli al lavoro a tempo parziale • Legge delega al Governo • Decreto legislativo Abroga l’art. 5 della legge 863/1984 PERCHE’ IN ITALIA IL PART TIME E’ POCO DIFFUSO? • In passato perché era disincentivato con un maggior costo degli oneri sociali • nelle grandi imprese perché considerato anomalo rispetto all’organizzazione del lavoro • nelle piccole imprese perché contraddice una richiesta di totale dedizione al lavoro QUALE STRATEGIA PER IL PART TIME? Favorire il lavoro a tempo parziale e, insieme, rafforzare il lavoratore Strategia “promozionale” • scelta reversibile • che non sia limitata a pochi soggetti • che non presenti sbarramenti per determinate professionalità o settori • che ripensi l’organizzazione del lavoro • accesso al part time lungo • accesso alla formazione ed alla riqualificazione professionale IL DLGS SUL PART TIME • Part time orizzontale, verticale, misto • Forma scritta • Durata e collocazione temporale da indicare Lavoro supplementare: Sì con limiti • Clausole elastiche fissate dai contratti • No al licenziamento in caso di richiesta di trasformazione del rapporto • Precedenza dei lavoratori part time in caso di assunzioni DIFFERENZE RISPETTO ALLA LEGGE 863/1984 • Non sono previste le quote di lavoratori part time e le restrizioni sulle mansioni • Sì al supplementare; prima era vietato, salvo previsione contrattuale • Chiarite le conseguenze della mancanza della forma scritta • Definizione delle clausole elastiche nel senso indicato dalla Corte Costituzionale LE CRITICHE AL DECRETO • Mancano i collegamenti alle problematiche di natura sociale, economica, produttiva e formativa • Si guarda con diffidenza ai part time misti • Il lavoro supplementare viene remunerato come lavoro ordinario, salvo diversa previsione contrattuale • I limiti al lavoro supplementare, fissati dai contratti, sono superabili con un’aliquota più elevata CHE FARE ? Favorire la possibilità per i lavoratori di modificare la propria prestazione lavorativa sulla base dei bisogni e delle condizioni personali Avere a riferimento il breve, come il lungo periodo Minimizzare i rischi di marginalizzazione per il lavoratore che sceglie di modificare la prestazione lavorativa Concertazione e legislazione “promozionale”