BioDiritto
le problematiche giuridiche della bioetica
Carlo Casonato
Progetto Biodiritto, DSG
Approccio
 Diritto
Diritto e bioetica (e religione)
Natura e artificio (definizioni sono convenzionali)
Pr. di non contraddizione (una verità?)
 Diritto costituzionale
Diritti fondamentali e principi (personalista e pluralista)
Bilanciamento d’interessi (leggi “senza se e senza ma”)
 Comparazione
BioDiritto, 2009
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La bioetica
 ’70: V.R. Potter – A. Hellegers
Interdisciplinary analysis for biosphere preservation
Ampliamento successivo
 ’60: coincidenza di sviluppo
scientifico/tecnologico & culturale e giuridico
 La bioetica ha fallito?
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Il biodiritto

Studio sistematico dei principi giuridici che orientano la
condotta umana (individuale e collettiva) nell’area delle
scienze della vita e della cura della salute

Settore del diritto che studia i problemi inerenti la tutela
della vita fisica ed in particolare le implicazioni giuridiche
delle scienze biomediche

Diritto applicato ai nuovi problemi che si sviluppano alle
frontiere della vita

Diritto relativo ai fenomeni della vita organica del corpo,
della generazione, dello sviluppo, maturità e vecchiaia,
della salute, della malattia e della morte

Diritto della ricerca e della prassi biomedica
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L’oggetto

Vita e morte:
dalla natura alla tecnica, alla volontà
da fatti a possibilità

Sviluppo scientifico e culturale:
l’incertezza dell’oggetto
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Il mutamento del paradigma
biologico

Dalla natura a variabili di carattere scientifico
e culturale

La clonazione

Divisione embrionale

Clonazione nucleare
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La clonazione
Riproduttiva
Terapeutica
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Il mutamento del paradigma
giuridico: la morte

Il paradosso della non morte

Il processo del morire

Criterio respiratorio, cardiaco, encefalico

Relatività della definizione, incertezza e
variabili scientifiche e culturali:
la WLT e i casi del Giappone e del
New Jersey
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Il mutamento del paradigma
giuridico: la vita e il suo inizio

«We need not resolve the difficult question of when life begins. When those trained
in the respective disciplines of medicine, philosophy, and theology are unable to
arrive at any consensus, the judiciary, at this point in the development of man’s
knowledge, is not in a position to speculate as to the answer» (Roe v. Wade, 1973)

«Osserva il collegio che le norme di rango costituzionale invocate non recano una
nozione certa circa il momento iniziale della vita umana e l’estensione dell’ambito
di tutela nel corso del suo sviluppo.
Lo specifico problema forma oggetto di ampio dibattito in sede scientifica, bioetica
e religiosa - aspetto di cui sono ben consapevoli le parti in causa - e non ha trovato
soluzione in apposita regolamentazione.»
(TAR Lazio, 8465/2001)

«Osserva il collegio che la legge n. 194/1978, nel regolamentare i casi di
interruzione volontaria della gravidanza, non enuncia una puntuale nozione clinica
dell’inizio della "gravidanza’’, e cioè se tale momento coincida con la fecondazione
dell’ovulo, ovvero con il suo annidamento nell’utero materno, evento che si verifica
in un lasso temporale di circa sei giorni dalla fecondazione.»
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Segue:
aborto e inizio della gravidanza

Corte cost. sent. 27/1975
«non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma
anche alla salute proprio di chi é già persona, come la
madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve
ancora diventare»

BVerfGE 39, 1 (1975): diritto alla vita v. tutela della dignità

L’inizio della gravidanza fra fecondazione e annidamento:
legge 40; legge 194; caso Norlevo (TAR Lazio 8465/2001)

Vita umana e persona
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La dignità: definizioni




Stato complessivo in cui si trova chi gode del
rispetto, dell’onore e della stima
Qualità intrinseca alla condizione umana
Essere trattato anche come fine e mai come
semplice mezzo (Kant)
«the vague but powerful idea of human dignity»
(R. Dworkin)
ACCORDO = VAGHEZZA
(inizio e fine vita)
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La dignità: le fonti

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
(ONU 1948)



Convenzione di Oviedo (Consiglio d’Europa, 1997)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (Nizza 2000, Lisbona)
Costituzioni:
- Belgio, Irlanda, Svizzera, Germania, Italia
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La dignità: i titolari




I cittadini
Gli stranieri
La persona, l’essere umano
L’embrione e il feto:
la giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca
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La dignità: il contenuto



La giurisprudenza tedesca:
- dimensione fisica,
- autodeterminazione (identità personale),
- esistenza dignitosa,
- eguaglianza
La giurisprudenza comunitaria:
Casagrande (1974), P. contro S. (1996), C-377/98,
Jani (2001), Omega (2004)
Un concetto plurale e relativo:
i modelli tendenziali
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«the assumption that a doctor who undertakes [genetic advice before the
conception of a child] under a contract must take responsibility for
culpable mistakes is not open to doubt. The case law of the
Bundesgerichtshof that the duty to maintain a child on the facts to be
assessed here is to be seen as loss does not represent commercialisation
which robs the child of its personal worth. The liability structure of civil law
does not in principle affect human dignity, even where a claim to
compensation for harm is directly linked to the existence of a human
being. Human beings are not thereby reduced to objects i.e. replaceable
quantities within the framework of contractual or tortious relationships.
The civil law provisions and their interpretation by case law are planned
on a just division of burdens. They do not result in fundamental areas of
personality being commercialised. The application of the law of
compensation for harm to personal relationships does not turn the human
being as a person or his inalienable rights into a commodity. No more
does the – partial – transfer of the burden of maintenance to third parties
contain a negative value judgement against the particular person entitled
to maintenance».
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La dignità: il contenuto





Contenuto minimo, nucleo essenziale
MA
Pena di morte, tortura (giurisprudenza tedesca),
prostituzione (CG, Jani 2001), eutanasia (USSC v. Corte
cost. colombiana), aborto (US e Italia v. Germania),
clonazione (Svizzera e UK), …?
Diritto indisponibile v. qualità disponibile:
la tirannia della dignità?
Dimensione biologica/corporale v. spirituale
La giurisprudenza statunitense e colombiana sull’eutanasia
attiva
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La dignità nel fine vita


1.
2.
3.
Disponibilità v. indisponibilità
La disponibilità condizionata
Il diritto al rifiuto

tutti gli Stati: Italia?
L’assistenza al suicidio

Svizzera, Oregon, Washington. Montana? Inghilterra e
Galles?
L’omicidio del consenziente

Olanda, Belgio. Colombia?
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Segue:
la giurisprudenza cost. colombiana
“La Costituzione è basata sulla concezione secondo cui un soggetto morale
è capace di assumere in modo responsabile ed autonomo le decisioni
relative alle questioni che a lui primariamente incombono, dovendosi lo
Stato limitare, in via di principio, a imporgli doveri in funzione degli altri
soggetti morali con i quali è chiamato a convivere”
“La decisione sul come affrontare la morte assume un’importanza decisiva
per il malato terminale, che sa di essere incurabile e dunque non sta
scegliendo tra la morte e molti anni di vita piena, bensì tra il morire in
condizioni da lui stabilite e il morire in breve tempo in circostanze dolorose
e non reputate dignitose. Il diritto fondamentale ad una vita dignitosa
implica quindi il diritto di morire con dignità,
pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su
existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale
no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (...), sino a una
anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La
persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la
vida como valor abstracto.”
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La dignità: potenzialità e limiti




Punto di non ritorno (tortura, pena di morte,
ergastolo, sterilizzazione coattiva)?
Ausilio interpretativo
Contenuto “minimissimo” + potenziale divisivo
I limiti del riferimento al “naturale”
BioDiritto, 2009
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Bioetica e biodiritto. L`oggetto del biodiritto