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N. 01569/2013REG.PROV.COLL.
N. 00839/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
artt.
38
e
60
cod.
proc.
amm.
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2013, proposto dalla signora Luisa Montone,
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Russo, con domicilio eletto l’avv. Francesco Tallarico in
Roma, Corso Trieste n.199;
contro
Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dall'avv. Carmela De Franciscis, con domicilio eletto
presso la stessa in Roma, largo di Porta Cavalleggeri, 1;
per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VI, n. 05193/2012, resa
tra le parti, concernente demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Gabriella De Michele; nessun
difensore presente per le parti;
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Rilevata l’integrità del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti per emettere sentenza in
forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da annotazione nel verbale della
Camera di Consiglio in data odierna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, n.
51931/12 del 13.12.2012 (che non risulta notificata), è stato respinto il ricorso proposto dalla
signora Luisa Montone, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Brick.Ea s.p.a.,
avverso l’ordinanza di demolizione n. prot. 32628 del 17.9.2012, riferita ad un gazebo di 200 mq.,
adibito a punto vendita per arredi da giardino e ad altri tre gazebi per deposito di materiali, tutti
realizzati senza alcun titolo abilitativo, in area soggetta alle prescrizioni del P.T.P. dei Campi
Flegrei.
Nella citata sentenza si rilevava la manifesta infondatezza del ricorso, avente ad oggetto un atto
vincolato, in rapporto al quale non sarebbero richieste comunicazione di avvio del procedimento e
motivazioni ulteriori, rispetto alla mera indicazione del carattere abusivo delle opere, realizzate in
assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica.
Avverso la predetta sentenza è stato proposto l’atto di appello in esame (n. 839/13, notificato il
10.1.2013), in base alle seguenti ragioni difensive:
a) carattere non vincolato dell’area, interessata dalle strutture di cui trattasi, comunque a carattere
amovibile e non visibili dalla strada;
b) sussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, non essendo
stato dimostrato dal Comune che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso;
c) difetto assoluto di motivazione, non essendo stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche determinanti per l’adozione dell’atto impugnato.
Il Comune di Pozzuoli, costituitosi in giudizio, ribadiva come l’intero territorio comunale fosse
stato dichiarato di interesse pubblico con d.m. del 12.9.1957; l’accertamento dell’abuso da parte
della Polizia Municipale, comunque, era noto alla ricorrente fin dal mese di maggio 2012, con ogni
conseguente possibilità di partecipare all’iter istruttorio della pratica, conclusa comunque con atto
vincolato, da ritenersi adeguatamente motivato con l’indicazione dei relativi presupposti.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l’appello possa essere deciso con sentenza in forma
semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., stante la palese infondatezza del medesimo.
Deve ritenersi pacifico, in primo luogo, che la collocazione dei manufatti di cui trattasi debba
definirsi “nuova costruzione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lettera e) del d.P.R.
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6.6.2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La
norma in questione, infatti, specifica dettagliatamente le caratteristiche dell’intervento, qualificabile
nei termini sopra indicati, anche con riferimento – al punto e.5) – alla “installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. Appare
evidente pertanto che i manufatti, oggetto del provvedimento impugnato, fossero qualificabili come
nuove costruzioni, indipendentemente dalle caratteristiche di amovibilità e di visibilità degli stessi,
in quanto comunque destinati ad uso stabile, connesso all’attività commerciale svolta sull’area.
Detti manufatti erano quindi soggetti – a norma dell’art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo
d.P.R. n. 380/2001 – a permesso di costruire e, in assenza di tale titolo abilitativo, alla sanzione
demolitoria, di cui al successivo art. 31, anche indipendentemente dal carattere vincolato, o meno,
della porzione di territorio interessata. L’accertamento dell’abuso edilizio, la qualificazione dello
stesso e l’applicazione delle misure conseguenti costituivano, pertanto, atti per i quali nessuna
discrezionalità era riconosciuta all’Amministrazione, tenuta a reprimere l’abuso stesso nei modi
previsti dalla legge. Non può non trovare applicazione, in tale contesto, l’art. 21 octies della legge n.
241/1990, in base al quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme
sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora l’amministrazione non dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Tra i vizi procedurali e formali di cui sopra sono da annoverare – per giurisprudenza ormai pacifica
– l’eventuale violazione delle disposizioni, prescrittive di forme di partecipazione al procedimento,
ovvero mere carenze motivazionali che, anche ove dichiarate, non risulterebbero satisfattive
dell’interesse dedotto in giudizio, in quanto non idonee ad incidere sul contenuto del
provvedimento, ove quest’ulimo risulti non modificabile.
La prospettazione dell’appellante, secondo cui sarebbe mancata la dimostrazione in giudizio, da
parte dell’Amministrazione, di tale immodificabilità, non può trovare accoglimento, essendo tale
dimostrazione - possibile in presenza di provvedimenti discrezionali – non necessaria in tema di atti
vincolati, per i quali l’immodificabilità del contenuto sia in re ipsa (poiché imposta dalla legge, di
cui deve presumersi la conoscenza).
Il Collegio ritiene pertanto, conclusivamente, che l’appello in esame debba essere respinto; le spese
giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nella misura di €. 3.000,00
(euro tremila/00).
P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di €, 3.000,00 (euro
tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei
magistrati:
Aldo Scola, Presidente FF
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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