www.ildirittoamministrativo.it N. 01138/2013REG.PROV.COLL. N. 05391/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello n. 5391 del 2008, proposto da Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo; contro Comune di Bari, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Verna e Augusto Farnelli, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia n. 79, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 210 del 13 febbraio 2008; 1 www.ildirittoamministrativo.it Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati A. Pappalepore (su delega Saverio Profeta) e Roberto Ciciola (su delega di Augusto Farnelli); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso iscritto al n. 5391 del 2008, la Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 210 del 13 febbraio 2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro il Comune di Bari, contestualmente ad opposto ricorso proposto dall’ente locale, per l'annullamento del provvedimento del 19.4.2007 del Commissario ad acta Ing. Gaetano Remine nominato con sentenza TAR Puglia Bari Sez. III n. 2908/06, di rilascio del p.d.c. n. 313/04. Nel giudizio di appello, costituitosi il Comune di Bari, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione, previa acquisizione della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione a causa della ulteriore sentenza del T.A.R. di Bari n. 601 del 18 marzo 2009. DIRITTO Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Questa figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed ora espressamente prevista all’art. 35 comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della cessazione della materia del contendere per la disciplina, che determina in entrambi i casi 2 www.ildirittoamministrativo.it l’improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte. Tale ultima evenienza si realizza proprio nella fattispecie in esame, in quanto la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione dell’azione, stante la nuova regolazione degli interessi derivante dalla sentenza del T.A.R. di Bari n. 601 del 18 marzo 2009, imponendo conseguentemente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. La nuova situazione, determinatasi in corso di causa, ben impone la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse. Residua la regolamentazione delle spese, che possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede: 1. Dichiara improcedibile l’appello n. 5391 del 2008 per sopravvenuta carenza di interesse; 2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori: 3 www.ildirittoamministrativo.it Giorgio Giaccardi, Presidente Sergio De Felice, Consigliere Raffaele Greco, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere, Estensore Raffaele Potenza, Consigliere L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 4 www.ildirittoamministrativo.it 5