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N. 01138/2013REG.PROV.COLL.
N. 05391/2008 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 5391 del 2008, proposto da
Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, ed
elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via
Cosseria n. 2, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Comune di Bari, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Renato Verna e Augusto Farnelli, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori,
presso l’avv. Roberto Ciociola in Roma, via Flaminia n. 79, come da mandato in calce alla
comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 210 del 13
febbraio 2008;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le
parti gli avvocati A. Pappalepore (su delega Saverio Profeta) e Roberto Ciciola (su delega di
Augusto Farnelli);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5391 del 2008, la Rubino Giuseppe & Pietro s.n.c. propone appello
avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, n. 210 del
13 febbraio 2008 con la quale è stato accolto il ricorso proposto contro il Comune di Bari,
contestualmente ad opposto ricorso proposto dall’ente locale, per l'annullamento del provvedimento
del 19.4.2007 del Commissario ad acta Ing. Gaetano Remine nominato con sentenza TAR Puglia
Bari Sez. III n. 2908/06, di rilascio del p.d.c. n. 313/04.
Nel giudizio di appello, costituitosi il Comune di Bari, alla pubblica udienza del 19 febbraio 2013, il
ricorso è stato discusso e assunto in decisione, previa acquisizione della dichiarazione di
sopravvenuto difetto di interesse alla decisione a causa della ulteriore sentenza del T.A.R. di Bari n.
601 del 18 marzo 2009.
DIRITTO
Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Questa figura, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed ora espressamente prevista all’art. 35
comma 1 lett. c) del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della
cessazione della materia del contendere per la disciplina, che determina in entrambi i casi
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l’improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore
provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione.
Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse
leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non
soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto
tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del
contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente
satisfattivo dell’interesse azionato.
Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente
al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso
soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte.
Tale ultima evenienza si realizza proprio nella fattispecie in esame, in quanto la parte ricorrente ha
dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione dell’azione, stante la nuova regolazione degli
interessi derivante dalla sentenza del T.A.R. di Bari n. 601 del 18 marzo 2009, imponendo
conseguentemente la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La nuova situazione, determinatasi in corso di causa, ben impone la dichiarazione della
sopravvenuta carenza di interesse.
Residua la regolamentazione delle spese, che possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in
merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l’appello n. 5391 del 2008 per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2013, dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
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Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Raffaele Potenza, Consigliere
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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