ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 20 marzo 2008
Numero: n. 7596
INTESTAZIONE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano
Dott. ROSELLI
Federico
Dott. VIDIRI
Guido
Dott. STILE
Paolo
Dott. BALLETTI Bruno
ha pronunciato la seguente:
-
rel.
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
sentenza
sul ricorso proposto da:
-
w
l
u
s
CBH CITTA' DI BARI HOSPITAL SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell'avvocato LUCISANO CLAUDIO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato VULPIS ELIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro
it
M.P.;
avverso la sentenza n. 844/06 della Corte
depositata il 12/04/06 - R.G.N. 3266/2004;
- intimata -
d'Appello
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o
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
21/11/07 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;
udito l'Avvocato VULPIS;
b
e
di
BARI,
udienza
del
c
e
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo
del ricorso ed assorbiti gli altri.
FATTO
p
n
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 settembre 2003 il Tribunale - giudice del lavoro di Bari - nel giudizio tra
M.P. dipendente della s.p.a. "C.B.H. Città di Bari Hospital" (in acronimo, "C.B.H.") fino al licenziamento
intimatole con effetto dell'11 maggio 2002 a seguito di una procedura collettiva ex
L. n. 223 del 1991 e la cennata società
A
a) dichiarava l'illegittimità di detto licenziamento;
b) ordinava alla C.B.H. di reintegrare
la M. nel posto di lavoro;
c) condannava la C.B.H. a pagare alla M. sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
con maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonchè a regolarizzare
la posizione contributiva e assicurativa;
d) poneva le spese processuali a carico della società convenuta.
Il Tribunale di Bari riteneva che la procedura di licenziamento collettivo, motivata dalla società datrice
in relazione alla chiusura della clinica (OMISSIS), era illegittima, nei confronti della M. e ne pregiudicava
il diritto alla conservazione del posto di lavoro, perchè:
1) andavano licenziati soltanto i dipendenti in servizio presso la predetta clinica di (OMISSIS), mentre la
1
2) ricorrente operava in (OMISSIS) presso la casa di cura (OMISSIS);
2) era sbagliato accorpare, ai fini della graduatoria e della scelta dei licenziandi, il personale ausiliario e quello socio
sanitario specializzato (A1 - A2), gruppo, quest'ultimo, di appartenenza della M.;
3) non si doveva classificare insieme, senza distinzioni sotto il profilo dell'anzianità di servizio, sia le maestranze
passate direttamente dalla C.C.R. (Casa di Cure Riunite) alla C.B.H. a seguito di cessione dell'azienda sia
i lavoratori (in numero di 981) i quali erano stati licenziati dalla C.C.R. e poi avevano ottenuto in
sede giudiziale il riconoscimento del diritto alla prosecuzione del rapporto con la C.B.H.;
4) la M. aveva un carico di famiglia di cinque e non di due unità.
b
e
La C.B.H. proponeva appello "principale" avverso la cennata sentenza - che veniva impugnata
in via "incidentale" dalla M. - e, ricostituitosi così il contraddittorio, la Corte di appello di Bari,
con sentenza del 12 aprile 2006:
"rigetta”(va) l'appello principale;
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accoglie(va) l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna(va)
la s.p.a. C.B.H. a pagare alla M. le mensilità della retribuzione globale di fatto maturate dal giorno del
licenziamento a quello dell'effettiva riammissione in servizio, oltre alla rivalutazione monetaria, e agli interessi
legali sugli importi mensili rivalutati;
conferma(va) nel resto la sentenza impugnata, condanna(va) la s.p.a. C.B.H. a pagare alla M. le spese
di gravame".
it
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. C.B.H. propone ricorso affidato a quattro motivi.
L'intimata M.P. non ha spiegato attività difensiva ancorchè ritualmente raggiunto dalla notificazione del ricorso.
DIRITTO
m
o
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4,
comma 3, in relazione alle pretese inefficaci del licenziamento collettivo" - sottopone il seguente quesito di
diritto:
c
e
"i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, di cui all'art. 4 cit., comma 3 sono da intendersi alternativi
tra loro, con conseguente sufficienza della mera indicazione anche solo di uno tra loro e con esclusione dell'obbligo
di indicazione, nella comunicazione di avvio ex art. 4, dei rimedi astrattamente ipotizzabili e pertanto la indicazione
di incompatibilità, contenuta nella medesima nota di avvio, tra ipotesi di riduzione di orario di lavoro e
peculiarità dell'organizzazione imprenditoriale, nonchè tra il ricorso agli ammortizzatori sociali (contratti
di solidarietà e CIG) ed il settore (terziario) di appartenenza dell'impresa deve ritenersi esaustiva del
precetto normativo del predetto comma 3?".
p
n
Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 220 del 1991, art. 4 in relazione
alla pretesa inefficacia del licenziamento collettivo" - formula il seguente quesito di diritto:
A
"l'art. 4 cit., comma 3 non onera l'impresa dell'indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura di
riduzione del personale, delle specifiche ragioni di esubero di ogni singola posizione lavorativa, bensì richiede
esclusivamente l'indicazione del numero, della collocazione e dei profili professionali del personale eccedente e
pertanto l'espresso rinvio, contenuto nella lettera di avvio della procedura, ad un allegato comprendente
analitica elencazione di ogni reparto, ufficio e servizio, nonchè di ogni profilo professionale, con indicazione
della qualifica e della categoria contrattuale, oltre che del personale occupato in ogni predetto luogo di lavoro, con
ulteriore suddivisione di quello eccedente e di quello necessario per ognuno dei profili e dei luoghi, deve ritenersi
esaustiva della previsione normativa, di cui all'art. 4 cit., comma 3 in aggiunta ai motivi che determinano
la situazione di eccedenza nell'intera impresa, ai motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità, ai tempi di attuazione del programma di mobilità, alle
eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del
programma medesimo?".
2
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunciando "violazione degli artt. 416 e 210
cod. proc. civ., art. 1227 cod. civ. e della L. n. 300 del 1970, art. 18" - formula il seguente
quesito di diritto:
"la richiesta istruttoria, formulata dalla parte resistente, nell'ambito di un giudizio di impugnativa di licenziamento,
avente ad oggetto l'esibizione di documenti, quali il libretto di lavoro e le dichiarazioni dei redditi
(a far data dal licenziamento), entrambe da porre a carico del lavoratore licenziato, nonchè la richiesta di
informativa presso l'I.N.P.S. e presso l'Ufficio di Collocamento, al fine di conoscere eventuali avviamenti al
lavoro, rifiuti di avviamenti al lavoro ed erogazione di somme a qualsiasi titolo ricevute dalla parte ricorrente
a far data dal licenziamento, con ulteriore informativa presso gli eventuali datori di lavoro, devono ritenersi
ammissibili ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 3 e rivestono carattere di specificità, al fine dell'acquisizione
al giudizio degli elementi certi e documentali indispensabili per la diminuzione dell'entità del risarcimento
attraverso la prova dell'aliunde perceptum e della condotta colposa del lavoratore creditore danneggiato,
trattandosi di documenti (libretto di lavoro e dichiarazione dei redditi) e di dati non giuridicamente in possesso
del debitore e nella esclusiva disponibilità del creditore e di soggetti pubblici e privati obbligati al rispetto
della normativa a tutela della privacy, oltre che non diversamente acquisibili?".
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s
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "omessa motivazione cerca
la negazione del concorso di colpa della lavoratrice con conseguente disapplicazione
dell'art. 1227 cod. civ." - formula il seguente quesito di diritto:
b
e
"la condotta del lavoratore licenziato, consistita nella mendace e comunque erronea
dichiarazione scritta dei propri carichi familiari (nell'ambito dell'annuale dichiarazione presentata
per beneficiare delle detrazioni d'imposta), che abbia determinato una erronea applicazione
dei criteri di scelta ai fini dell'individuazione del personale da licenziare collettivamente, configura
concorso del fatto colposo produttivo del danno creato L. n. 300 del 1970, ex art. 18 a causa di
licenziamento dichiarato giudizialmente illegittimo, con conseguente diminuzione del risarcimento
ex art. 1227 c.p.c., comma 1 ed eliminazione integrale dello stesso ai sensi del secondo comma del
medesimo articolo, in quanto l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte della lavoratrice avrebbe
potuto evitare il danno predetto?".
it
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o
2 - Le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso possono apparire - prima, facie pertinenti,
essendo fuorvianti le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla insufficienza, nella nota di cui
alla L. n. 223 del 1991, art. 4 delle indicazioni sulla impossibilità di adottare misure idonee ad evitare
la dichiarazione di mobilità. Risulta, infatti, dalla stessa sentenza che, nella nota di avvio della procedura
di licenziamento collettivo, la C.B.H. aveva spiegato di essere nella impossibilità di ricorrere al part-time
in quanto incompatibile con il tipo di attività svolta e con l'organizzazione del lavoro, e di esser altresì impossibilitata
ad attivare i contratti di solidarietà nonchè la c.i.g., non avendo diritto alla fruizioni degli ammortizzatori sociali a causa
dell'inquadramento previdenziale, non già nel settore industriale, ma nel settore terziario. Queste indicazioni
risultano conformi a quelle prescritte dalla L. n. 223 del 1991, art. 4 laddove, al terzo comma, si impone al datore
di indicare i motivi della impossibilità di adottare misure idonee ad evitare la messa in mobilità.
Non vi è dubbio, infatti, che le misure alternative "tipiche", cui a tal fine si ricorre, siano proprio
il part time è gli ammortizzatori sociali e, nella specie, la società aveva analiticamente esposto i motivi
per cui detti strumenti non erano praticabili. Nè è ipotizzabile la esistenza di un obbligo, in capo
al datore, di indicazione della impossibilità di adottare tutti i rimedi alternativi "astrattamente"
ipotizzabili, giacchè questi - nella logica stessa ed alla luce delle finalità
di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione è preordinata - non
possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talchè è sufficiente esporre le ragioni
per cui, nel preciso contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente
si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale.
A
p
n
c
e
Tuttavia la erroneità di dette argomentazioni non determina l'annullamento della sentenza
impugnata, dal momento che essa mantiene il suo fondamento in ragione della accertata
carenza delle altre informazioni rese dalla società nella nota di cui alla L. n. 223 del
1991, art. 4 (così, in termini per identiche doglianze in analoga fattispecie, Cass.
n. 24646/2007), carenza evidenziata in motivazione e non scalfita dal secondo
motivo di ricorso che va pertanto rigettato. In relazione al secondo motivo va, infatti, osservato
che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, dispone che nella comunicazione preventiva devono
essere indicati i motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonchè il numero, la
collocazione aziendale ed i profili professionali del personale da eliminare; solo così, infatti,
si consente alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra i relativi termini, e cioè il
nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità che, in concreto, l'azienda
intende espellere, di talchè la procedura potrà considerarsi regolare solo ove, nella medesima
comunicazione, sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e la
individuazione del personale da licenziare (ad esempio sarebbe incongrua, e deporrebbe
3
contro la genuinità dell'operazione, una comunicazione di esubero per chiusura di una linea
produttiva, seguita dalla indicazione di espulsione di personale che alla medesima era estraneo).
La Corte territoriale ha correttamente escluso che detta connessione fosse rinvenibile, allorchè ha osservato che
nella nota non si precisava in cosa consistesse realmente la eccedenza di personale, perchè, se questa era cagionata
da venir meno dell'attività già svolta dal cedente, l'effetto avrebbe dovuto esser il licenziamento delle unità lavoratrici
direttamente operanti, ovvero di quelle indirettamente interessate, mentre, solo pochissimi di quei lavoratori erano
stati licenziati e, nè dalla nota, nè dall'allegato, era dato capire perchè, in ciascuna delle residue cinque cliniche che
la CBH aveva acquisito, vi fosse l'esubero indicato e perchè questo si riferisse alle qualifiche individuate.
Quanto, poi, alle indicate 153 unità lavorative in esubero, non si precisa chi e quanti sono i
dipendenti che, non direttamente operanti presso la casa di cura (OMISSIS), fossero interessati
dalla riduzione e perchè fossero interessati.
b
e
Nessuna parola - viene testualmente precisato nella sentenza impugnata - spende la società
per giustificare l'esubero dei 77 reintegrati, i quali sembra essere stati inseriti nel novero
degli eccedentari per il solo fatto di essere stati reintegrati nel posto di lavoro a seguito
di ordine giudiziale. Nè si colgono le ragioni per le quali del dichiarato esubero strutturale
di 204 unità si fosse previsto il recupero di 51 unità proprio con quelle indicate qualifiche.
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E' mancata, secondo la motivatamente corretta statuizione della Corte di appello, la compiuta
enunciazione dei motivi che avevano determinato la situazione di eccedenza con specifico
riferimento, altresì, al numero, alla collocazione aziendale e ai profili professionali del
personale individuato come esuberante.
Hanno, inoltre, osservato i Giudici del merito che, quanto alle qualifiche del personale da esodare, la nota non
aveva spiegato nè i motivi per cui dovessero essere licenziati tutti i collaboratori direttivi non muniti di laurea
in certe discipline, nè i motivi per cui dovessero essere licenziati tutti gli impiegati di concetto non muniti almeno
di diploma di qualifica, nè perchè non potessero essere utilizzati gli infermieri generici, gli impiegati d'ordine, e
neppure i coordinatori amministrativi, i capi ufficio amministrativi e i direttori amministrativi.
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o
Nè, nel secondo motivo di ricorso, si assume l'esistenza di circostanze decisive, non considerate in sentenza, idonee
e smentire le conclusioni, cui sono pervenuti i Giudici di merito, sulle carenze della comunicazione di avvio della
procedura di mobilità, con la conseguenza che i primi due motivi di ricorso - se (come deve avvenire)
congiuntamente valutati - non possono che essere respinti (con la precisazione indicata all'inizio).
c
e
3 - Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento.
Al riguardo, a) quanto alla richiesta di esibizione del libretto di lavoro, si rammenta che la Legge istitutiva
del libretto di lavoro 10 gennaio 1935, n. 112 è stata abrogata ad opera del D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre
2002, art. 8, lett. a);
b) quanto alle altre richieste di esibizione, è ben vero che la prova della percezione
di altri redditi non era, per la società ricorrente, acquisibile aliunde, tuttavia la esibizione non può essere
richiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte richiedente deduca elementi nè sulla
effettiva esistenza del documento (il lavoratore potrebbe infatti essere esentato, alla stregua delle
disposizioni fiscali, dalla compilazione della dichiarazione dei redditi), nè sul contenuto ai fini della
sua rilevanza in giudizio d'altra parte, diversamente opinando, la fase istruttoria potrebbe essere
protratta nel tempo senza alcuna effettiva utilità, neppure per l'istante, a danno del principio di
ragionevole durata del processo (cfr. Cass. n. 13072/2003).
p
n
A
Di conseguenza il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.
4/a - Pure il quarto motivo di ricorso non può essere accolto atteso che, per poter utilmente dedurre
in sede di legittimità in vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito
siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che
tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso
per cassazione (per il principio dell'autosufficienza) nel quale le une o le altre erano state proposte, onde
consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo
luogo, la decisività (Cass. n. 15781/2005).
Nella specie, la Corte di appello di Bari ha proceduto alla disamina ed alla valutazione dei motivi di appello
e - a fronte della cennata motivata statuizione - la ricorrente non ha affatto riportato puntualmente l'impugnativa
nei suoi integrali termini e l'asserita mancanza dei motivi a sostegno della stessa limitandosi a proporre
argomentazioni difensive che non consentono comunque di verificare se realmente sussisteva la pretesa
4
carenza: donde l'inammissibilità della relativa censura non potendo certo il Giudice di legittimità colmare
tale decisiva lacuna con indagini integrative (Cass. n. 9734/2004).
4/b - In ogni caso, con riferimento ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la società ricorrente
(sostanzialmente in tutti i motivi di ricorso), connoterebbero la sentenza impugnata - vale rilevare che:
a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame
del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione
di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso
di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente quando vi
sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice
di merito agli elementi delibati;
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b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano
di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto
ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi
della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta;
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c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non
è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni
logicamente incompatibili con esse.
Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono
essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito
al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la
cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla
valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)-e, in particolare, non vi si può opporre
un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti
del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter
formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 380 c.p.c.,
it
m
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n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e
dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla
natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
c
e
5 - A definitiva conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al
principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale
assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano
inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura; rilevando, altresì quatoius opus, che
nella decisione adottata la Corte non è vincolata dalla formulazione dei quesiti di diritto
(dianzi riportati sub "capo 2^") in quanto essa non corrispondeva anche in parte al vero contenuto
dei motivi di ricorso ed alla loro illustrazione (cfr. Cass. n. 16876/2006).
p
n
5 - Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.c.
"C.B.H. - Città di Bari Hospital" deve essere integralmente respinto.
A
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità nel quale l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008
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Sentenza Cassazione n. 7596 del 20 marzo 2008