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Sentenza n. 9713 del 13 maggio 2015 (ud 11 febbraio 2015) - della
Cassazione
Civile, Sez. V - Pres. CAPPABIANCA Aurelio
Giulia
-
-
Est.
IOFRIDA
Pm.
MASTROBERARDINO Paola
-
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio
Presidente
-
Dott. DI IASI
Consigliere
Biagio
-
Mario
-
-
Dott. IOFRIDA
Consigliere
-
-
Dott. CIGNA
Consigliere
Camilla
-
Dott. VIRGILIO
Consigliere
-
Giulia
-
rel.
-
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t.,
domiciliata in
Roma
Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
Stato,
che
Generale
dello
la
rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente contro
F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia 66, presso
lo
studio
del Prof. Avv.to Fantozzi Augusto e dell'Avv.to Belli Contarini
Edoardo, che
lo rappresentano e difendono in
calce
forza
di
procura
speciale
in
al
controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 22/32/2009 della Commissione
Tributaria
regionale
della Toscana, depositata il 3/02/2009;
udita
la
relazione
della
causa
svolta
nella
pubblica
udienza
dell'11/02/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;
uditi l'Avvocato dello Stato, Mario
ricorrente,
Capolupo,
per
parte
e
l'Avv.to Edoardo Belli Contarini, per parte controricorrente;
udito
generale
il
P.M.
in
persona
del
Sostituto
Procuratore
Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la
sentenza
nullità
della
con
rinvio atti alla CTP di Massa Carrara.
RITENUTO IN FATTO
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per
affidato
a
tre
motivi, nei confronti di F.M. (che resiste con
avverso
cassazione,
controricorso),
la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
22/32/2009,
depositata in data 3/02/2009, con la quale - in una controversia
concernente
l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico
F.
del
quale
socio della Rolfo Gomme di Ferrari Fabrizio & C. snc,
esercente attività
di commercio di autoveicoli nonchè vendita di accessori
pneumatici,
e
per
maggiore IRPEF, dovuta per il periodo d'imposta 2003, a seguito di
rettifica
del reddito da partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 5 TUIR, correlata a rettifica del reddito d'impresa accertato a
carico
della
società, derivante dalla indebita applicazione del cd.
"regime
a
margine"
sulla vendita di autovetture usate (avendo l'Ufficio, in
sede
di
verifica
fiscale, rilevato che dai libretti di circolazione delle
vetture
risultava
che i primi intestatari delle stesse erano società tedesche di
autonoleggio
o società costruttrici, che
le
avevano
utilizzate
come
beni
d'impresa,
esercitando
il
diritto
alla
detrazione
dell'IVA
assolta
al
momento
dell'acquisto) - è stata confermata la decisione di primo grado,
che
aveva
accolto il ricorso del
contribuente,
sia
pure
parzialmente
(confermando
l'atto impositivo soltanto con
acquisto
riguardo
ad
una
fattura
di
di
autovettura, nella quale non risultava la dicitura del regime a
margine). In
particolare, i giudici d'appello hanno
condivise
sostenuto
che
vanno
le
conclusioni dei giudici di
all'applicazione
primo
grado,
in
ordine
del
regime speciale del margine relativamente alle fatture regolari
(emesse
da
società
tedesche
di
intermediazione),
recanti
tutte
le
indicazioni
prescritte dalla direttiva 94/5/CE, in relazione alle cessioni di
beni usati
nel territorio degli Stati
l'acquirente
dell'UE,
non
potendo,
peraltro,
espletare nessuna indagine "approfondendo il rapporto tra i primi
cessionari
ed i successivi operatori comunitari e nazionali"), al fine
di
verificarne
la veridicità, indagine spettante al cedente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'Agenzia delle Entrate
motivo,
ricorrente
lamenta,
con
il
primo
la
violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del
D.L.
n.
41
del 1995, art. 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato
dal
D.L.
n. 415 del 1995, in relazione all'art. 5 TUIR, in quanto i giudici
d'appello
hanno affermato l'inidoneità delle circostanze allegate
dall'Agenzia
delle
Entrate (i dati contenuti nel libretto di circolazione delle
vetture
usate
in ordine al fatto che le vetture oggetto di cessione, stante la
natura
dei
primi soggetti
state
cedenti
comunitari,
non
risultano
essere
tassate
definitivamente, vale a dire senza recupero dell'IVA per effetto
di rivalsa,
nello Stato membro di provenienza) ad escludere
del
l'applicazione
regime
del margine, statuendo che, al fine di determinare il regime
applicabile,
è
sufficiente la sola indicazione contenuta nella fattura emessa
dalle società
intermediarie.
Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi
violazione
la
e
falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 41 del
1995,
art.
36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato dal D.L. n. 415
del 1995,
e
dell'art.
2697
c.c.,
non
avendo
i
giudici
d'appello
correttamente
applicato i principi
carico
di
riparto
dell'onere
della
prova,
a
del
contribuente, quanto all'esistenza dei presupposti
l'applicazione
per
del
regime a margine, costituente eccezione
rispetto
a
quello
di
tassazione
ordinaria per gli acquisti intracomunitari.
Con il terzo motivo, viene poi denunciata
e
ulteriore
violazione
falsa
applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 41
art.
del
1995,
36
convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato dal D.L. n.
del
415
1995,
non avendo i giudici affermato che, a fronte delle risultanze
dei
libretti
di circolazione, era
parte
necessaria
una
diligente
verifica
da
della
contribuente, la cui inerzia comprova che il relativo
non
affidamento
può
configurarsi come incolpevole.
Occorre preliminarmente osservare che, nella specie, si
controverte su
di
un avviso d'accertamento, relativo
reddito
ad
IRPEF,
concernente
il
di
partecipazione a società di persone, impugnato dal socio.
Deve essere, all'uopo, richiamato quanto affermato dalle Sezioni
Unite
di
questa Corte in ordine all'unitarietà dell'accertamento,
alla
che
è
base
delle
società
di
persone
associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (art.
5)
e
e
determinazioni
sui
redditi
delle
soci
delle
dei
delle
stesse, ed alla conseguente automatica imputazione
dei
redditi
a
ciascun
socio,
proporzionalmente
utili
e
alla
quota
di
partecipazione
agli
indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Tanto comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso
un
solo
avviso di rettifica, da
inscindibilmente
sia
uno
dei
soci
riguarda
la
società che tutti i soci, salvo il caso
in
cui
si
prospettino
questioni
personali.
Tutti
dello
questi
soggetti
devono
essere,
quindi,
parte
stesso
procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente
ad alcuni
soltanto di essi, non
la
avendo
tale
controversia
per
oggetto
singola
posizione
comuni
debitoria
del
ricorrente,
bensì
gli
elementi
della
fattispecie
costitutiva
dell'obbligazione
dedotta
nell'atto
impositivo
impugnato, con conseguente configurabilità
di
un
caso
di
litisconsorzio
necessario
essendo
originario
e
relativa
necessità
d'integrazione,
il
giudizio
celebrato
senza
la
partecipazione
di
tutti
i
litisconsorti
necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado
del
procedimento, anche di ufficio (S.U. n. 14815 del 2008 e nello
stesso
senso
Sez. 5, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010).
Nella specie, non risulta che abbiano preso parte al
gli
giudizio
altri
soci illimitatamente
necessari,
società.
e
la
responsabili,
tutti
litisconsorti
La ritenuta nullità delle intere fasi di merito, pronunciando
sul ricorso,
comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e, restando
travolta
anche la sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria
Provinciale
di
prime cure, di Massa Carrara, dovrà provvedere a decidere
la
controversia,
previa
integrazione
del
contraddittorio.
Sussistono
giusti
motivi,
considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonchè la
circostanza
che
la giurisprudenza richiamata delle Sezioni Unite di questa Corte
Suprema
è
successiva alla proposizione
disporre
del
ricorso
introduttivo,
per
la
compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
pronunciando
sul
ricorso,
dichiara
la
nullità
dell'intero
giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla
Commissione
Tributaria Provinciale di Massa Carrara; dichiara
integralmente
compensate
tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015
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Sentenza n. 9713 del 13 maggio 2015 (ud 11 febbraio 2015)