fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 28/5/2015 - 11:45 - $12747084 - 10.39.20.250 - 16912407 8c13c6ff596bae93896848e5d3ccea9c-226 - Sentenza n. 9713 del 13 maggio 2015 (ud 11 febbraio 2015) - della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CAPPABIANCA Aurelio Giulia - - Est. IOFRIDA Pm. MASTROBERARDINO Paola - - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio Presidente - Dott. DI IASI Consigliere Biagio - Mario - - Dott. IOFRIDA Consigliere - - Dott. CIGNA Consigliere Camilla - Dott. VIRGILIO Consigliere - Giulia - rel. - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Stato, che Generale dello la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente contro F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia 66, presso lo studio del Prof. Avv.to Fantozzi Augusto e dell'Avv.to Belli Contarini Edoardo, che lo rappresentano e difendono in calce forza di procura speciale in al controricorso; - controricorrente avverso la sentenza n. 22/32/2009 della Commissione Tributaria regionale della Toscana, depositata il 3/02/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/02/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida; uditi l'Avvocato dello Stato, Mario ricorrente, Capolupo, per parte e l'Avv.to Edoardo Belli Contarini, per parte controricorrente; udito generale il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per la sentenza nullità della con rinvio atti alla CTP di Massa Carrara. RITENUTO IN FATTO L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per affidato a tre motivi, nei confronti di F.M. (che resiste con avverso cassazione, controricorso), la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 22/32/2009, depositata in data 3/02/2009, con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, a carico F. del quale socio della Rolfo Gomme di Ferrari Fabrizio & C. snc, esercente attività di commercio di autoveicoli nonchè vendita di accessori pneumatici, e per maggiore IRPEF, dovuta per il periodo d'imposta 2003, a seguito di rettifica del reddito da partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 TUIR, correlata a rettifica del reddito d'impresa accertato a carico della società, derivante dalla indebita applicazione del cd. "regime a margine" sulla vendita di autovetture usate (avendo l'Ufficio, in sede di verifica fiscale, rilevato che dai libretti di circolazione delle vetture risultava che i primi intestatari delle stesse erano società tedesche di autonoleggio o società costruttrici, che le avevano utilizzate come beni d'impresa, esercitando il diritto alla detrazione dell'IVA assolta al momento dell'acquisto) - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, sia pure parzialmente (confermando l'atto impositivo soltanto con acquisto riguardo ad una fattura di di autovettura, nella quale non risultava la dicitura del regime a margine). In particolare, i giudici d'appello hanno condivise sostenuto che vanno le conclusioni dei giudici di all'applicazione primo grado, in ordine del regime speciale del margine relativamente alle fatture regolari (emesse da società tedesche di intermediazione), recanti tutte le indicazioni prescritte dalla direttiva 94/5/CE, in relazione alle cessioni di beni usati nel territorio degli Stati l'acquirente dell'UE, non potendo, peraltro, espletare nessuna indagine "approfondendo il rapporto tra i primi cessionari ed i successivi operatori comunitari e nazionali"), al fine di verificarne la veridicità, indagine spettante al cedente. CONSIDERATO IN DIRITTO L'Agenzia delle Entrate motivo, ricorrente lamenta, con il primo la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato dal D.L. n. 415 del 1995, in relazione all'art. 5 TUIR, in quanto i giudici d'appello hanno affermato l'inidoneità delle circostanze allegate dall'Agenzia delle Entrate (i dati contenuti nel libretto di circolazione delle vetture usate in ordine al fatto che le vetture oggetto di cessione, stante la natura dei primi soggetti state cedenti comunitari, non risultano essere tassate definitivamente, vale a dire senza recupero dell'IVA per effetto di rivalsa, nello Stato membro di provenienza) ad escludere del l'applicazione regime del margine, statuendo che, al fine di determinare il regime applicabile, è sufficiente la sola indicazione contenuta nella fattura emessa dalle società intermediarie. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi violazione la e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 41 del 1995, art. 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato dal D.L. n. 415 del 1995, e dell'art. 2697 c.c., non avendo i giudici d'appello correttamente applicato i principi carico di riparto dell'onere della prova, a del contribuente, quanto all'esistenza dei presupposti l'applicazione per del regime a margine, costituente eccezione rispetto a quello di tassazione ordinaria per gli acquisti intracomunitari. Con il terzo motivo, viene poi denunciata e ulteriore violazione falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 41 art. del 1995, 36 convertito dalla L. n. 85 del 1995 e modificato dal D.L. n. del 415 1995, non avendo i giudici affermato che, a fronte delle risultanze dei libretti di circolazione, era parte necessaria una diligente verifica da della contribuente, la cui inerzia comprova che il relativo non affidamento può configurarsi come incolpevole. Occorre preliminarmente osservare che, nella specie, si controverte su di un avviso d'accertamento, relativo reddito ad IRPEF, concernente il di partecipazione a società di persone, impugnato dal socio. Deve essere, all'uopo, richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine all'unitarietà dell'accertamento, alla che è base delle società di persone associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 5) e e determinazioni sui redditi delle soci delle dei delle stesse, ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente utili e alla quota di partecipazione agli indipendentemente dalla percezione degli stessi. Tanto comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da inscindibilmente sia uno dei soci riguarda la società che tutti i soci, salvo il caso in cui si prospettino questioni personali. Tutti dello questi soggetti devono essere, quindi, parte stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non la avendo tale controversia per oggetto singola posizione comuni debitoria del ricorrente, bensì gli elementi della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto impositivo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario essendo originario e relativa necessità d'integrazione, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (S.U. n. 14815 del 2008 e nello stesso senso Sez. 5, nn. 25954, 25931, 25929 del 2010). Nella specie, non risulta che abbiano preso parte al gli giudizio altri soci illimitatamente necessari, società. e la responsabili, tutti litisconsorti La ritenuta nullità delle intere fasi di merito, pronunciando sul ricorso, comporta che la sentenza impugnata deve essere cassata e, restando travolta anche la sentenza di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di prime cure, di Massa Carrara, dovrà provvedere a decidere la controversia, previa integrazione del contraddittorio. Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonchè la circostanza che la giurisprudenza richiamata delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema è successiva alla proposizione disporre del ricorso introduttivo, per la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015 fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 28/5/2015 - 11:45 - $12747084 - 10.39.20.250 - 16912407 8c13c6ff596bae93896848e5d3ccea9c-226 -