 LA CORTE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO E LA
TUTELA DEI DIRITTI UMANI
 SETTORE SANITARIO
 MINISTERO DELLA SALUTE
 3 ottobre 2013
ERSILIAGRAZIA SPATAFORA
 CONSIGLIO D’ EUROPA
 STRASBURGO
 47 Stati membri: 27 Stati membri UE
e 20 Stati europei tra i quali Svizzera, Russia e paesi orientali
Organi:
Comitato dei Ministri
Assemblea parlamentare
Segretario generale
Comitati di esperti: diritti civili, politici, economici, sociali e
culturali
 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali,Roma, 4 novembre 1950 E n.16
Protocolli aggiuntivi.
Corte europea diritti dell’uomo
 Diritto alla vita
 Divieto tortura e trattamenti inumani e degradanti
 Diritti civili, processuali.
 Diritto vita privata e familiare
 Libertà di espressione, associazione, religione o opinione
 Divieto espulsione collettiva
 Composizione:
47 giudici
 1 giudice unico
 1 comitato di tre giudici
 5 Camere: 7 giudici
 1 Grande Camera: 17 giudici
Segue: diritto ricorso individuale
 Diritto di ricorso individuale contro lo Stato di cittadinanza o altro
Stato dei 47.
 CONDIZIONI DI RICEVIBILITA’ : esaurimento vie di ricorso interne,
non anonimo, manifestamente fondato, non abusivo.
 Corte adotta DECISIONE DI RICEVIBILITA’ TOTALE O
PARZIALE
 In entrambi i casi la CAMERA, ove siede il giudice dello Stato del
ricorrente, esamina il ricorso per adottare una decisione di
violazione o non violazione da parte dello Stato
 PROCESSO DAVANTI ALLA CAMERA
 A favore del ricorrente può chiedere di intervenire come Terzo lo
Stato di cittadinanza
 Uno Stato può intervenire come Terzo anche a favore dello Stato
convenuto
 SENTENZA DI CONDANNA DELLO STATO per violazione di uno
o più articoli della Convenzione stabilendo un
 Risarcimento in denaro per ricorrenti a titolo di Equa
soddisfazione, per danni morali e danni materiali
 per spese legali
 Corte può invitare Stato a modificare la legislazione
dichiarando la sentenza come “ sentenza pilota”.
segue
 La Corte definisce una sentenza come
Sentenza pilota
per dichiarare l’esistenza di una disfunzione
strutturale a livello nazionale nel sistema oggetto
dei ricorsi e chiede allo Stato di provvedere entro
6 mesi o un anno dalla sentenza definitiva alla
risoluzione della disfunzione adottando misure
legislative o regolamentari o strutturali al fine di
evitare che altri ricorsi presentati siano portati a
sentenza.
segue
 La sentenza della Camera non è definitiva perché entro
tre mesi dalla sua adozione le Parti, una
indipendentemente dall’altra, può domandare rinvio
alla Grande Camera dei 17 giudici.
 La domanda può essere respinta senza alcuna
motivazione da un collegio composto da 5 giudici.
 Se accettata, la Grande Camera adotta una sentenza
definitiva che chiude il ricorso in esame
 La sentenza della GC può anche cambiare la
precedente della Camera ( vedi per es. caso Crocefisso)
segue
 Durante procedimento davanti alla Camera dei 7
giudici tra i ricorrenti e lo Stato può intervenire la c.d.
 Composizione amichevole ( una soluzione in denaro
secondo parametri riferibili alla fattispecie causa del
ricorso)
 Tale composizione porta alla radiazione dal ruolo del
ricorso
Ufficio agente del Governo
 Agente e Co-agenti
e
 Esperti giuridici x procedure processuali con la
collaborazione di ogni autorità istituzionale
competente
 Fase di esecuzione delle sentenze = Presidenza del
Consiglio – Dipartimento Affari Legislativi e del
Contenzioso
Casi emblematici in materia
sanitaria
 COSTA E PAVAN – 28 agosto 2012 divenuta definitiva
il 28 novembre 2012.
 Divieto
di Diagnosi pre-impianto per coppie
eterosessuali
che pur portatrici di patologie
trasmissibili non sono contemplate dall’articolo 14
della legge 40/2004.
 LEGGE 40/2004 c. Legge 194/1978
 (vedi sentenza in italiano).
SEGUE
 La Corte ha definito la “legislazione
italiana incoerente” in quanto proibisce la
diagnosi pre-impianto ma ammette
“aborto” in presenza di patologie a danno
del feto.
 Richiesta rinvio alla Grande Camera è
stata respinta dalla Corte
segue
 Caso infezioni da emotrasfusioni, vaccinazioni
obbligatorie, sindrome talidomide, epatite B e C
 Caso M.C. altri c. Italia – sentenza 3 settembre 2013 –
 162 ricorrenti
 Legge 210/1992 modificata dalla 238/1997 su rivalutazione
annuale indennità fissa + IIS non riconosciute a tutte le
categorie di persone infette di cui alcune con diritto ad
ulteriore indennizzo
 Sentenza Corte Costituzionale 293/2011 ha deciso su non
discriminazione
tra
vari
soggetti
ricorrenti
indipendentemente da cause infezioni – sentenza con
effetto retroattivo
segue
 La Corte ha fissato in
 1.144.555,63 € per danni materiali
 8.890.200€
per danni morali
 La Corte si è riservata di esaminare altri ricorsi simili
già ricevuti ma non comunicati allo Stato.
Comitato europeo diritti sociali
 La Carta sociale europea 1961 rivista nel 1995 e 1996
ha creato tale Comitato con il compito di esaminare
“reclami collettivi”
presentati da associazioni
iscritte in un
elenco depositato presso il
Comitato o da sindacati di categoria
 È un organo para-giurisdizionale che emette solo
“pareri di conformità” avendo accertato la violazione o
non violazione della Carta sociale europea
segue
 CGIL - reclamo collettivo del 2013 presentato contro
Italia per invocare violazione articolo 11 della Carta
sociale europea sul diritto alla vita.
 Viene contestato l’articolo 9 della legge 194/78 che ha
creato un disequilibrio tra medici obiettori di coscienza
e medici non obiettori di coscienza di cui la CGIL
lamenta la non presenza negli strutture ospedaliere
o in numero limitato aggiungendo violazioni nel
trattamento contrattuale e previdenziale
 Non è stata adottata ancora la decisione
a tutti voi
 GRAZIE
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Presentazione prof.ssa Ersiliagrazia Spatafora