APPENDICE II: CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA ED EUROPEA ALL’APPLICAZIONE E ALLA RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Sentenza 12 febbraio 2002, V. Pe F.D.R. c. Italie, n. 44333/98 Sentenza febbraio 2002, Union Servizi c. Italia (n. 1, 2 e 3), n. 44396/98, n. 12 44913/98, n. 44914/98 Sentenza 12 febbraio 2002, Bazzana c. Italia, n. 56086/00 Sentenza 12 febbraio 2002, Pelagatti c. Italia, n. 56098/00 Sentenza 12 febbraio 2002, E.M. c. Italia, n. 44519/98 Sentenza 12 febbraio 2002, I.P.A. s.r.l. c. Italia, n. 52957/99 Sentenza 28 febbraio 2002, Gentile c. Italia, n. 47186/99 Sentenza 28 febbraio 2002, Mario Francesco Palmieri c. Italia, n. 51022/99 Sentenza 28 febbraio 2002, Maddalena Palmieri c. Italia, n. 51023/99 Sentenza 28 febbraio 2002, Porto c. Italia, n. 51024/99: “(…) la Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n. 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du ‘délai raisonnable’. Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1”. Il 12 febbraio 2002, la Corte europea ha emesso altre sessantatre sentenze “fotocopia” a quelle qui indicate. Lo stesso è avvenuto il 19 febbraio 2002 (ventiquattro sentenze). Sentenza 16 maggio 2002, Nuvoli c. Italia, n.. 41424/98: “(…) La Cour rappelle qu’en matière pénale, le ‘délai raisonnable’ de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve ‘accusée’. Il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. (…) La Cour estime que l’on ne saurait considérer comme ‘raisonnable’ une durée globale de plus de cinq ans et dix mois pour un seul degré de juridiction”. 156 APPENDICE II Sentenza 4 luglio 2002, Casadei c. Italia, n. 37249/97 Sentenza 4 luglio 2002, Spinello c. Italia, n. 40231/98 Sentenza 4 luglio 2002, Boldrin c. Italia, n. 41863/98 (ed altri dieci casi decisi nel medesimo giorno) Sentenza 28 novembre 2002, F.M.C. c. Italia, n. 43621/98 Sentenza 28 novembre 2002, Massimo Pugliese c. Italia, n. 45798/99: “(…) l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable”. Sentenza 3 aprile 2003, Guerrera e Fusco c. Italia, n. 40601/98: “(…) La procédure a donc duré un peu plus de treize ans et neuf mois, pour deux instances. (…) la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du “délai raisonnable”. Sentenza 27 marzo 2003, Scordino c. Italia (n. 1), (decisione sulla ricevibilità), n. 36813/97): “ (…) La Cour n’a trouvé aucun cas où la Cour de cassation ait pris en considération un grief tiré de ce que le montant accordé par la cour d’appel était insuffisant par rapport au préjudice allégué ou inadéquat par rapport à la jurisprudence de Strasbourg. En effet, il s’agit de griefs rejetés par la Cour de cassation puisque considérés ou bien comme des questions de fait échappant à sa compétence, ou bien comme des questions soulevées à la lumière de dispositions qui ne sont pas directement applicables. (…) Compte tenu de ces éléments, la Cour conclut que les requérants n’avaient aucun intérêt à se pourvoir en cassation, leur grief ayant trait au montant de l’indemnité perçue et tombant donc dans les cas de figure ci-dessus. En outre, les intéressés couraient le risque d’être condamnés à des frais de procédure”. Sentenza 10 novembre 2004, Cocchiarella c. Italia, n. 64886/01: “(…) En ce qui concerne l’évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d’une procédure, la Cour estime qu’une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée de la procédure (et non par année de retard) est une base de départ pour le calcul à effectuer”. Sentenza 27 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), n. 36813/97: “(…) la Cour relève que, le 26 janvier 2004, la Cour de cassation, statuant en plénière, a cassé quatre décisions concernant des cas où l’existence ou le montant du dommage moral étaient contestés. Ce faisant, elle a posé le principe selon lequel ‘la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi nº 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il APPENDICE II 157 faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable’. (…) La Cour prend bonne note de ce revirement de jurisprudence et salue les efforts consentis par la Cour de cassation pour se conformer à la jurisprudence européenne. Elle rappelle en outre avoir jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence, et notamment l’arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004. Par conséquent, elle a considéré qu’à partir de cette date il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention”. Sentenza 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, n.. 14626/03: “(…) La Cour rappelle avoir déjà admis qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement. Néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire déjà précisément institué pour redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation est devenue exécutoire (Cocchiarella c. Italie). De plus, il est inopportun de faire peser sur un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire le devoir d’engager de surcroît une procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction. Le fait que les sommes dues aux requérants leur aient finalement été versées – au demeurant tardivement et après introduction d'une procédure d'exécution forcée – ne saurait remédier au refus prolongé des autorités nationales de se conformer à l’arrêt et ne fournit pas une réparation adéquate des carences en question”. Sentenza 5 ottobre 2007, Provide S.r.l. c. Italia, n. 62155/00: “(…) La Cour prend bonne note de ce revirement de jurisprudence et estime qu’à partir du 10 septembre 2004, le pourvoi en cassation pour les personnes morales avait à nouveau acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être à nouveau utilisé aux fins de l’article 35 §1 de la Convention. (…) La Cour juge raisonnable de considérer que cet arrêt ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 10 mars 2005. Elle en conclut que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des sociétés requérantes qu’elles usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. (…) Même si un recours est “effectif” dès lors qu’il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n’est valable que pour autant que l’action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire”. Sentenza 31 marzo 2009, Simaldone c. Italia, n. 22644/03: “(…) la Cour relève en effet que la somme en question (700 euro) ne représente guère plus de 7,8 % du montant qu’elle octroie généralement dans les affaires similaires dirigées contre l’Italie. (…) La Cour considère que la thèse du Gouvernement selon laquelle 158 APPENDICE II l’intéressé aurait dû exercer un nouveau recours Pinto pour faire valoir ses griefs relatifs à la durée d’exécution de la décision Pinto revient à enfermer le requérant dans un cercle vicieux où le dysfonctionnement d’un recours l’obligerait à en engager un autre. Une telle conclusion serait déraisonnable et constituerait un obstacle disproportionné à l’exercice efficace par le requérant de son droit de recours individuel, tel que défini à l'article 34 de la Convention”. Sentenza 21 dicembre 2010, Gaglione e altri c. Italia, n.. 45867/07: “(…) la Cour voit dans cette défaillance de l’État non seulement un facteur aggravant quant à sa responsabilité au regard de la Convention à raison d’une situation passée ou actuelle, mais également une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention. (…) Eu égard à la situation de caractère structurel qu’elle constate, la Cour observe que des mesures générales au niveau national s’imposent sans aucun doute dans le cadre de l’exécution du présent arrêt”. Giurisprudenza della Corte di cassazione italiana Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 8 agosto 2002, n. 11987: “(…) ancorché debba riconoscersi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto ai criteri da essa elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo, valore di precedente, di cui non si può non tener conto, ai fini della interpretazione del contenuto dell’articolo 2 legge 89/2001 – nella misura in cui questo richiama l’articolo 6 della Convenzione EDU, cui quella giurisprudenza propriamente si riferisce – ciò però che deve escludersi è, infatti, l’asserito vincolo diretto che dalla sentenza CEDU deriverebbe per il Giudice italiano. (…) La prospettazione dei ricorrenti [ossia che il danno sarebbe in re ipsa], seppur suggestiva non può, però, condividersi. […] quella avente ad oggetto l’“equa riparazione” per la non ragionevole durata del processo non è obbligazione ex delicto, ma obbligazione ex lege. (…) A siffatta violazione – accertabile in base ai criteri che l’articolo 2 legge 89/2001 mutua dall’articolo 6 della CEDU e che rileva, si ripete, nella sua oggettività – la predetta legge 89 non ricollega, infatti, l’applicazione di una pena privata, multa o sanzione nei confronti all’apparato, ma, appunto, una equa riparazione in favore del soggetto che “per effetto” della eccessiva durata del giudizio, violativa del riconosciuto suo diritto ad una durata ragionevole dello stesso, abbia subìto un danno, patrimoniale e non patrimoniale. Tale danno – che, sul piano diacronico, è correlato al solo periodo eccedente la durata della procedura – va dunque dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 13 settembre 2002, n. 13422: “(…) il “termine ragionevole” di durata del processo, rispetto al quale si configura il diritto ad “equa riparazione” per il “periodo rispetto a quello eccedente” non può tradursi in formule aritmetiche fisse per singoli tipi e fasi di giudizio, ma va determinato caso per caso, in relazione allo svolgimento della singola procedura, APPENDICE II 159 considerando la complessità del caso ed il comportamento del giudice e delle parti. (…) La legge Pinto ha natura indennitaria e non risarcitoria, configurando una forma di responsabilità da attività lecita (quale è quella di amministrare la giustizia). (…) Il danno (patrimoniale e non) derivante dal procedimento eccessivamente lungo è correlato solo al periodo eccedente la “ragionevolezza” e deve essere dimostrato dalla parte legittimata a chiederne il ristoro”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 20 settembre 2002, n. 13768: “(…) poiché la legge Pinto si richiama esplicitamente al termine ragionevole previsto dall’articolo 6.1 CEDU, si deve tenere conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che di quel termine convenzionale ha già fissato i criteri individuativi e l’ambito di riferimento, per individuare in termini di “diritto vivente” l’effettivo contenuto della disposizione pattizia richiamata dal legislatore italiano”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 15 ottobre 2002, n. 17650: “(…) il decesso di una persona vittima di una durata eccessiva del procedimento, intervenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 89/2001, rappresenta un ostacolo alla nascita del diritto (all’equa soddisfazione) ed alla sua trasmissione agli eredi, in maniera conforme al principio generale secondo cui una persona deceduta non può divenire titolare di un diritto garantito da una legge posteriore alla sua morte”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 6 febbraio 2003, n. 1740: “(…) in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole di un processo penale, fino a quando l’apertura del procedimento e lo svolgimento delle indagini preliminari rimangano effettivamente segrete non può parlarsi di pendenza del processo, trattandosi di fase assolutamente inidonea ad incidere sulla psiche o sul patrimonio dell’interessato”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 17 luglio 2003, n. 11172: “(…) tale circostanza (il mancato rispetto del termine ragionevole del processo) non è considerata quale danno-evento risarcibile, bensì come fatto costitutivo necessario (ma non sufficiente) per l’insorgenza del diritto e nel contempo fonte dei danni che la parte dimostri di aver subìto in conseguenza della irragionevole durata del processo. (…) L’equa riparazione, così come prevista dalla legge Pinto, non rientra fra i diritti fondamentali della persona garantiti da norme costituzionali immediatamente precettive e la cui lesione va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della violazione indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare. (…) Sulla parte ricorrente incombe l’onere della prova dell’an e del quantum del danno, patrimoniale e non, da esso subìto a seguito dell’eccessiva durata del procedimento”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 10 settembre 2003, n. 13211: “(…) il meccanismo di tutela convenzionale riveste un carattere sussidiario rispetto 160 APPENDICE II ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti fondamentali spettando, quindi, in primo luogo agli Stati prevedere nei diritti interni dei meccanismi di ricorso effettivo. Di conseguenza la normativa di riferimento deve essere quella interna e solo nel caso in cui fosse dimostrato un contrasto tra normativa interna e quella internazionale si porrebbe il problema della prevalenza della seconda sulla prima. (…) i parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo hanno carattere orientativo ma non tassativo. (…) il “termine ragionevole” è concetto diverso da quello di “tempo strettamente necessario per la trattazione della causa” essendo caratterizzato da maggiore elasticità”. Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 gennaio 2004, n. 1338: “(…) poiché il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge n. 89/2001 consiste in una determinata violazione della CEDU, spetta al Giudice della CEDU individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico che pertanto finisce con l’essere conformato dalla Corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone, per quanto attiene all’applicazione della legge n. 89/2001, ai giudici italiani. (…) Tale meccanismo di attuazione della CEDU e di rispetto del principio di sussidiarietà dell’intervento della Corte europea di Strasburgo, però, non opera nel caso in cui essa ritenga che le conseguenze della accertata violazione della CEDU non siano state riparate dal diritto interno o lo siano state in modo incompleto, perché, in siffatte ipotesi, il citato articolo 41 prevede l’intervento della Corte europea a tutela della vittima della violazione. (…) La tesi secondo cui, nell’applicare la legge n. 89/2001, il giudice italiano può seguire un’interpretazione non conforme a quella che la corte europea ha dato della norma dell’articolo 6 CEDU (la cui violazione costituisce il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo attribuito dalla detta legge nazionale), comporta che la vittima della violazione, qualora riceva in sede nazionale una riparazione ritenuta incompleta dalla Corte europea, ottenga da quest’ultimo giudice l’equa soddisfazione prevista dall’articolo 41 CEDU. Il che renderebbe inutile il rimedio predisposto dal legislatore italiano con la legge n. 89/2001. (…) Deve, allora concordarsi con la detta Corte europea la quale, nella citata decisione sul ricorso Scordino (relativo all’incompletezza della tutela accordata al giudice italiano in applicazione della legge n. 89/2001), ha affermato che deriva dal principio di sussidiarietà che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile, interpretare ed applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione. (…) Non è, quindi, accettabile la tesi del cd. danno-evento, e cioè del danno non patrimoniale insito nella violazione della durata ragionevole del processo. Il danno non patrimoniale, anche secondo la CEDU, costituisce una conseguenza della detta violazione, la quale, però, a differenza del danno patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola, per effetto della violazione stessa. Ed invero è normale che la anomala lunghezza della pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema d’animo, un’ansia, una sofferenza morale che non occorre provare, sia pure attraverso elemento presuntivi. Trattasi di conseguenza non patrimoniale che possono ritenersi presenti secondo l’id quod plerumque accidit, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso. (…) In assenza di tali situazioni particolari che si rilevino presenti nel APPENDICE II 161 singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, ed ha perciò subìto l’afflizione causata dall’esorbitante attesa della decisione (a prescindere dall’esito della stessa, e quindi anche se di contenuto sfavorevole alla vittima della violazione)”. Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 26 gennaio 2004, n. 1340: “(…) Nella stessa decisione Scordino si è precisato, con specifico riferimento alla ripartizione del danno non patrimoniale, che il giudice nazionale può allontanarsi da un’applicazione rigorosa e formale dei criteri adottati dalla Corte europea, ma pure conservando un margine di valutazione, non può liquidare somme che non siano in relazioni ragionevoli con la somma accordata dalla Corte negli affari simili, restando quindi fermo il suo dovere di conformarsi alla giurisprudenza della Corte così accordando somme conseguenti. (…) Consegue che i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati alla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili. Tale regola di applicazione della legge 89/2001, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica perché inerisce ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunziabile a questa Corte di legittimità”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 23 aprile 2005, n. 8568: “(…) il danno extrapatrimoniale è la conseguenza normale ma non automatica della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di modo che esso sarà ritenuto esistente senza la necessità di fornirne la prova specifica. (…) In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell’indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta (…) al rispetto delle Convenzione medesima, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. La precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerne tuttavia anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo”. Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, 23 dicembre 2005, n. 28507: “(…) deve essere quindi superato l’orientamento secondo cui la fonte del diritto all’equa riparazione dev’essere ravvisata nella sola normativa nazionale (...) e ribadito il principio che il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell’articolo 6 della convenzione, di immediata rilevanza nel diritto interno. (…) Da ciò consegue 162 APPENDICE II che il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivata dalla non ragionevole durata del processo verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la non ragionevole durata, col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia pronunciata sulla sua ricevibilità”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 5 aprile 2007, n. 8604: “(…) si osserva, al riguardo, come la più recente giurisprudenza di legittimità, modificando l’iniziale orientamento, abbia ritenuto che, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ai sensi dell’articolo 2 della legge 89/2001, anche per le persone giuridiche (e, più in generale, per i soggetti collettivi, quali appunto le società di persone) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è, tenuto conto dell’indirizzo maturato in proposito nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subìto dagli individui-persone fisiche, sicché (…) una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti il concorso, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che un simile danno sia stato subìto dalla parte ricorrente. (…) Ai fini dell’esplicazione degli elementi costitutivi della domanda, è sufficiente l’allegazione del pregiudizio non patrimoniale subìto come conseguenza dell’irragionevole durata del processo, appartenendo al merito l’accertamento circa la sussistenza di tale danno, senza necessità che la parte istante indichi analiticamente in quali forme di sofferenza tale danno si sia concretato ed adduca specifici riferimenti alla sua situazione personale”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 11 settembre 2007, n. 19093: “(…) in tema di irragionevole durata del processo, il dies a quo, del processo penale, decorre dal momento in cui l’imputato ha conoscenza diretta dell’esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti; ne consegue che in detta durata deve computarsi anche il periodo di custodia cautelare in carcere”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 12 dicembre 2007, n. 26014: “(…) l’esiguità della posta in gioco in un procedimento non è un elemento che possa impedire il riconoscimento del danno non patrimoniale perché l’ansia ed il patema d’animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano anche in giudizi in cui la posta in gioco sia esigua. (…) l’esiguità può incidere sul quantum APPENDICE II 163 del risarcimento ma non può escluderlo”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 3 gennaio 2008, n. 14: “(…) il principio che le norme della CEDU vivono nella interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea non può essere, ovviamente, inteso nel senso che la giurisprudenza di questa Corte si riferisce a tali norme in modo generico, ma nel senso che ogni singola norma vive nella specifica interpretazione che ne dà la corte. (…) L’articolo 6 della Convenzione (…) individua, dunque, qual è il contenuto del diritto ad un equo processo e, conseguentemente, le modalità delle sue possibili violazioni; non disciplina certo le conseguenze delle violazioni e le modalità della loro riparazione. La riparazione della violazione trova, invece, la sua disciplina di principio: nell’articolo 41 della CEDU, sull’equa soddisfazione (…) nonché nell’articolo 13 della Convenzione, sul diritto ad un ricorso effettivo. (…) Tenendo conto del contenuto delle disposizioni su riportate e della loro portata, si può logicamente e fondatamente ritenere che sia riferibile all’articolo 6 la giurisprudenza della Corte che individua i termini di durata del processo, superati i quali si verifica la violazione del termine ragionevole di durata dello stesso (…) ma non certo la giurisprudenza che individua i criteri da utilizzare per determinare l’ammontare del risarcimento, riguardando questa non la violazione del diritto all'equo processo, ma la determinazione di un’equa soddisfazione. Se così è, la legge n. 89 del 2001, articolo 2, comma 3, lett. a), (…) non può fondatamente ritenersi (…) in contrasto con la norma interposta costituita dal predetto articolo 6 della Convenzione e, quindi, con l’articolo 117 Cost. (…). Deve necessariamente ritenersi che il diverso parametro di calcolo dell’equa riparazione, introdotto dalla Corte europea - una volta esclusa la fondatezza della denuncia di incostituzionalità del parametro di calcolo di cui al più volte citato articolo 2 produce il solo effetto di aprire, alla “vittima” della violazione, la via sussidiaria dell’applicabilità dell’articolo 41 della CEDU sull’equa soddisfazione. (…) Il collegio ritiene, pertanto, che ai fini dell’indennizzo del danno non deve aversi riguardo, come pretende il ricorrente, ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine ragionevole di durata (cfr. per tutte Cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare la legge dello Stato, (…), non potendo darsi alla giurisprudenza della CEDU, in questione, diretta applicazione nell’ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 11 settembre 2008, n. 23506: “(…) in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da 164 APPENDICE II considerare nella sua complessiva articolazione. Non rientra, pertanto, nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 22 ottobre 2008, n. 25595: “(…) l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 14 ottobre 2009, n. 21840: “(…) la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo. Tuttavia, tale cifra deve valere in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non deve essere inferiore a euro 1.000 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente quest’ultimo periodo determina un evidente aggravamento del danno”. Sentenza della Corte di cassazione, Civile, Sezione I, 30 dicembre 2009, n. 27742: “(…) la precettività per il giudice nazionale non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di tale base di calcolo: per il giudice è infatti vincolante la legge n. 89 del 2001, articolo 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente la durata ragionevole del processo, non incidendo questa diversità di calcolo sull’attitudine della citata legge n. 89 del 2001 ad assicurare un serio ristoro per la lesione del diritto ad una durata ragionevole del processo. (…) I giudici europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo (…). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda”.