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Ordinanza n. 9754 del 13 maggio 2015 (ud 15 aprile 2015) - della
Cassazione
Civile, Sez. VI - 5 - Pres. CICALA Mario - Est. CARACCIOLO
Giuseppe
-
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA
Mario
-
Presidente
Dott. BOGNANNI
Salvatore
-
Consigliere
-
Consigliere
Dott. IACOBELLIS Marcello
Dott. CARACCIOLO Giuseppe
-
rel. Consigliere
Dott. CRUCITTI
Roberta
-
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10053/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in
persona
del
Direttore
pro
tempore,
elettivamente
12,
domiciliata
in
ROMA,
VIA
DEI
PORTOGHESI
presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
- ricorrente contro
T.M.G.;
- intimata avverso la sentenza n. 77/39/2012 della Commissione
Tributaria
Regionale
di NAPOLI del 25.1.2012, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della
consiglio
causa
svolta
nella
Camera
di
del
15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. La
Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.,
depositata
è
stata
in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti
gli
atti
depositati,
osserva:
La CTR di Napoli ha accolto parzialmente l'appello di T.
-
appello
proposto contro la sentenza n. 794/01/2009 della CTP di
che
M.G.
Caserta
aveva
già parzialmente accolto il ricorso della parte contribuente ha
ed
così
ridotto il reddito dall'ufficio accertato in capo alla T. "in
proporzione
a
quello stabilito con la sentenza emessa in
CTR
pari
data
da
questa
nei
confronti della "ICET Costruzioni Generali spa", in liquidazione,
di cui
la
contribuente
risultava
essere
stata
socia
al
20%,
così
parzialmente
annullando l'avvisi di accertamento adottato (per IRPEF ed
Addizionali
anno
2003 in ragione di redditi da partecipazione in società di
capitali),
sulla
premessa che fosse da presumersi la
distribuzione
al
socio
dei
maggiori
redditi accertati in capo alla predetta società (per effetto del
recupero di
costi
indeducibili
rappresentati
da
fatture
relative
ad
operazioni
oggettivamente
sociale
di
inesistenti),
attesa
la
ristretta
base
cui
quest'ultima si componeva (tre soci legati tra loro da vincoli
familiari).
La predetta CTR - dato atto di
avere
già
deciso
sull'appello
proposto
dalla ICET
avverso
la
sentenza
n.
786/01/2009
della
CTP
di
Caserta,
accogliendolo parzialmente e rideterminando in un minor importo
il
maggior
reddito
accertato
rapporto
-
ha
evidenziato
che
esistendo
"un
di
consequenzialità necessaria" tra il reddito della società ed il
reddito
dei
soci (siccome l'uno
principio
è
il
presupposto
dell'altro,
per
il
di
trasparenza disciplinato dal D.P.R. n. 917 del 1986,
art.
5)
il
parziale
venir
meno
dell'accertamento
riferito
alla
società
determinava
automaticamente
annullato
che
dovesse
essere
parzialmente
anche
l'accertamento riferito ai soci.
L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato
allo
scrivente
relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Infatti, con i due
improntato
motivi
di
impugnazione
(il
primo
alla
violazione dell'art.
2909
c.c.;
il
secondo
improntato
alla
violazione
dell'art. 295 c.p.c.) la ricorrente Agenzia - dopo avere dato atto
che
era
stato proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia nella
menzionata
CTR n. 75/39/2012 che aveva rideterminato il maggior reddito
accertato
per
l'anno 2003
in
capo
alla
ICET
-
assume
che
la
semplice
circostanza
dell'esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la
validità
del
provvedimento
della
presupposto
di
accertamento
nei
confronti
società
partecipata non può costituire
l'adozione
ragione
sufficiente
per
della
pronuncia nei confronti
della
socia
partecipante,
sicchè
il
giudicante
avrebbe dovuto sospendere la
pregiudicata,
pronuncia
sulla
questione
in
attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa
alla
questione
pregiudicante.
I motivi (tra loro correlati ed
da
esaminarsi
congiuntamente)
appaiono
fondati, e se ne propone l'accoglimento.
Premesso che è costante l'indirizzo giurisprudenziale che
esclude
che
si
possa ravvisare (nella specie di causa)
litisconsorzio
veda
Cass.
Sez.
5,
Sentenza
n.
del
10/01/2013), appare invece calzante
-
necessario
tra
soci e società (per tutte, si
426
un
l'assunto
secondo
il
quale
nella
situazione dianzi riassunta ed alla luce del costante indirizzo
di
codesta
Corte in materia di necessaria sospensione del processo
pregiudicato
-
il
giudicante non avrebbe potuto ritenere automaticamente definita la
questione
afferente alle obbligazioni individuali dei soci.
Anche di recente
31/01/2011
Cass.
Sez.
5,
Sentenza
n.
2214
del
ha
insegnato che:" L'accertamento tributario nei confronti di
società
una
di
capitali a base ristretta, nella specie riferito
ad
utili
extracontabili,
costituisce
un
indispensabile
antecedente
logico-
giuridico
dell'accertamento
dell'unico
nei
confronti
dei
soci,
in
virtù
atto
amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con
la
conseguenza
che, non
ricorrendo,
un'ipotesi
com'è
per
le
società
di
persone,
di
litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi
processi,
quello relativo al maggior reddito accertato in capo al
deve
socio
essere
sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel
giudizio
tributario
in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992,
1"
art.
(negli
stessi termini Sez. 6-5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012
e,
con
percorso
logico assimilabile, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24049 del
16/11/2011).
E perciò, il disposto della norma valorizzata dalla parte
ricorrente, come
dianzi menzionata, avrebbe dovuto impedire
al
giudicante
di
pronunciarsi
prima che fosse passata in giudicato la
sentenza
relativa
alla
questione
pregiudicante.
Consegue da ciò che la sentenza impugnata - che non si è
attenuta a
detti
principi - meriti cassazione con conseguente rimessione della
decisione
al
giudice del merito affinchè
questioni
torni
a
provvedere
sulle
oggetto
dell'appello, una volta decisa definitivamente la questione
pregiudicante.
Pertanto, si ritiene che il ricorso
Camera
possa
essere
deciso
in
di
consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 30 luglio 2014.
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito
della
discussione
in
Camera
di
consiglio,
condivide i motivi
relazione
in
fatto
e
in
diritto
esposti
nella
e,
pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del
rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e
rinvia
alla
CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle
spese
di
lite del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015
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