fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 28/5/2015 - 11:37 - $12747084 - 10.39.20.250 - 16912407 8c13c6ff596bae93896848e5d3ccea9c-226 - Ordinanza n. 9754 del 13 maggio 2015 (ud 15 aprile 2015) - della Cassazione Civile, Sez. VI - 5 - Pres. CICALA Mario - Est. CARACCIOLO Giuseppe - - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 10053/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 12, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente contro T.M.G.; - intimata avverso la sentenza n. 77/39/2012 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del 25.1.2012, depositata il 24/02/2012; udita la relazione della consiglio causa svolta nella Camera di del 15/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. La Corte: FATTO E DIRITTO ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., depositata è stata in cancelleria la seguente relazione: Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva: La CTR di Napoli ha accolto parzialmente l'appello di T. - appello proposto contro la sentenza n. 794/01/2009 della CTP di che M.G. Caserta aveva già parzialmente accolto il ricorso della parte contribuente ha ed così ridotto il reddito dall'ufficio accertato in capo alla T. "in proporzione a quello stabilito con la sentenza emessa in CTR pari data da questa nei confronti della "ICET Costruzioni Generali spa", in liquidazione, di cui la contribuente risultava essere stata socia al 20%, così parzialmente annullando l'avvisi di accertamento adottato (per IRPEF ed Addizionali anno 2003 in ragione di redditi da partecipazione in società di capitali), sulla premessa che fosse da presumersi la distribuzione al socio dei maggiori redditi accertati in capo alla predetta società (per effetto del recupero di costi indeducibili rappresentati da fatture relative ad operazioni oggettivamente sociale di inesistenti), attesa la ristretta base cui quest'ultima si componeva (tre soci legati tra loro da vincoli familiari). La predetta CTR - dato atto di avere già deciso sull'appello proposto dalla ICET avverso la sentenza n. 786/01/2009 della CTP di Caserta, accogliendolo parzialmente e rideterminando in un minor importo il maggior reddito accertato rapporto - ha evidenziato che esistendo "un di consequenzialità necessaria" tra il reddito della società ed il reddito dei soci (siccome l'uno principio è il presupposto dell'altro, per il di trasparenza disciplinato dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5) il parziale venir meno dell'accertamento riferito alla società determinava automaticamente annullato che dovesse essere parzialmente anche l'accertamento riferito ai soci. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Infatti, con i due improntato motivi di impugnazione (il primo alla violazione dell'art. 2909 c.c.; il secondo improntato alla violazione dell'art. 295 c.p.c.) la ricorrente Agenzia - dopo avere dato atto che era stato proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia nella menzionata CTR n. 75/39/2012 che aveva rideterminato il maggior reddito accertato per l'anno 2003 in capo alla ICET - assume che la semplice circostanza dell'esistenza di una sentenza (non definitiva) concernente la validità del provvedimento della presupposto di accertamento nei confronti società partecipata non può costituire l'adozione ragione sufficiente per della pronuncia nei confronti della socia partecipante, sicchè il giudicante avrebbe dovuto sospendere la pregiudicata, pronuncia sulla questione in attesa che fosse passata in giudicato la pronuncia relativa alla questione pregiudicante. I motivi (tra loro correlati ed da esaminarsi congiuntamente) appaiono fondati, e se ne propone l'accoglimento. Premesso che è costante l'indirizzo giurisprudenziale che esclude che si possa ravvisare (nella specie di causa) litisconsorzio veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. del 10/01/2013), appare invece calzante - necessario tra soci e società (per tutte, si 426 un l'assunto secondo il quale nella situazione dianzi riassunta ed alla luce del costante indirizzo di codesta Corte in materia di necessaria sospensione del processo pregiudicato - il giudicante non avrebbe potuto ritenere automaticamente definita la questione afferente alle obbligazioni individuali dei soci. Anche di recente 31/01/2011 Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2214 del ha insegnato che:" L'accertamento tributario nei confronti di società una di capitali a base ristretta, nella specie riferito ad utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico- giuridico dell'accertamento dell'unico nei confronti dei soci, in virtù atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, con la conseguenza che, non ricorrendo, un'ipotesi com'è per le società di persone, di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al deve socio essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. n. 546 del 1992, 1" art. (negli stessi termini Sez. 6-5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 e, con percorso logico assimilabile, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24049 del 16/11/2011). E perciò, il disposto della norma valorizzata dalla parte ricorrente, come dianzi menzionata, avrebbe dovuto impedire al giudicante di pronunciarsi prima che fosse passata in giudicato la sentenza relativa alla questione pregiudicante. Consegue da ciò che la sentenza impugnata - che non si è attenuta a detti principi - meriti cassazione con conseguente rimessione della decisione al giudice del merito affinchè questioni torni a provvedere sulle oggetto dell'appello, una volta decisa definitivamente la questione pregiudicante. Pertanto, si ritiene che il ricorso Camera possa essere deciso in di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 luglio 2014. ritenuto inoltre: che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi relazione in fatto e in diritto esposti nella e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015 fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152 - 28/5/2015 - 11:37 - $12747084 - 10.39.20.250 - 16912407 8c13c6ff596bae93896848e5d3ccea9c-226 -