AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO DI POMPEI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 18
OGGETTO: RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 1186/2015 CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI, SEZIONE CIVILE III BIS. AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE ED IMPEGNO DI
SPESA.
L’anno DUEMILAQUINDICI
il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO
il Dr. Ciro Barbato - Commissario Liquidatore dell’Azienda
Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei, con i poteri
conferitigli con D.P.G.R.C. n. 227 dell’8.10.2014, pubblicato sul
B.U.R.C. n. 70 del 13.10.2014, e prorogati con D.P.G.R.C. n. 35 del
23.02.2015, pubblicato sul B.UR.C. n. 11 del 23.02.2015 nella sede
legale dell’Azienda stessa in Via Sacra n. 1, nella sede legale
dell’Azienda stessa in Via Sacra n. 1, assistito da Grazia Da Pozzo,
Funzionario Responsabile degli Affari Generali, incaricata della
redazione del presente verbale;
PREMESSO che:
-
in data 24.02.2015 è stata emessa la sentenza n. 1186/2015 all’esito del giudizio di II grado, iscritto al
n. 3165/2009 R.G. presso la Corte di Appello di Napoli, Sezione Civile III bis, e promosso da
quest’Azienda avverso la sentenza n. 264/2009 del Tribunale di Torre Annunziata, che condannava la
stessa Azienda al pagamento in favore dell’Associazione Mozart Italia di Napoli, P. IVA 07266720635,
della somma di € 94.926,43=, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese
processuali liquidate in € 207,00= per spese, € 594,00= per diritti ed € 595,00= per onorari, oltre IVA,
CPA e rimborso spese nella misura del 12% su diritti ed onorari;
-
con la citata sentenza n. 1186/2015 è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza di n.
264/2009 e, per l’effetto, confermata la sentenza impugnata dall’Azienda, condannata al pagamento
delle spese processuali di II grado, liquidate in € 100,00= per spese ed € 8.400,00= per compensi di
avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA ex lege;
DATO ATTO che:
-
in data 7.04.2015 la sentenza n. 1186/2015 è stata notificata all’A.A.C.S.T. di Pompei, elettivamente
domiciliata presso lo studio del proprio procuratore costituito;
-
in data 21.04.2015, con nota prot. n. 254 quest’Azienda ha richiesto al medesimo procuratore di
proporre alla controparte una definizione bonaria del contenzioso, indicando contestualmente la
disponibilità di bilancio, quantificata nella somma residuale del finanziamento erogato dalla Regione
Campania per la realizzazione della rassegna musicale “Classico Pompeiano 2003”, oggetto della
controversia giudiziaria, detratti gli importi già erogati all’Associazione Mozart Italia e le ulteriori
spese sostenute dall’Azienda per il buon esito della stessa manifestazione;
-
alla data del presente atto la richiesta di transazione, inoltrata da quest’Azienda, non ha sortito alcun
riscontro da parte dell’Associazione Mozart Italia, sede di Napoli;
RILEVATA, pertanto, la necessità di tutelare le ragioni e gli interessi dell’Ente,
proponendo ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 1186/2015, resa
dalla Corte d’Appello di Napoli;
VISTI i termini di legge per la proposizione del ricorso in Cassazione, stabiliti dall’art. 325
del C.P.C. in sessanta giorni decorrenti dalla data della notifica della sentenza;
-
CONSIDERATO che:
per tutte le controversie davanti ad un qualsiasi Giudice, ordinario od amministrativo, è obbligatorio il
patrocinio e l’assistenza in giudizio di un Avvocato iscritto all’albo professionale e che nell’ambito
dell’amministrazione non è presente alcuna figura in possesso dei prescritti requisiti professionali;
-
quest’Azienda deve pertanto ricorrere obbligatoriamente ad un Avvocato del libero foro, cui conferire
l’incarico di patrocinio legale per il ricorso in oggetto;
-
l’Avv. Federico Federico, dell’Associazione Professionale Eleutheria – Avvocati Associati, con sede in
Piazza G. Bovio, 14 – 80133 Napoli, P. IVA 06239601211, che ha già assistito e difeso quest’Azienda nel
procedimento penale 20850/2005 R.G. n.r. e nell’opposizione all’esecuzione sorta dalla sentenza n.
76/2010 del Tribunale di Torre Annunziata, nell’ambito della complessa controversia giudiziaria
sorta con l’Associazione Mozart Italia, si è reso disponibile a rappresentare e difendere l’Azienda nel
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 1186/2015 resa dalla
Corte d’Appello di Napoli;
VALUTATE le ragioni e l’opportunità di affidare l’incarico di patrocinio legale nel ricorso
in oggetto all’Avv. Federico Federico, come innanzi identificato;
CONSIDERATA l’imminente scadenza dei termini per la proposizione del ricorso, per cui
non è procrastinabile il conferimento del mandato difensivo di quest’Azienda;
TENUTO CONTO che:
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l’art. 9 del decreto-legge 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27,
stabilisce al comma 2 che “…. il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del Ministro vigilante” ed, inoltre, al comma 4 che “il compenso per le prestazioni
professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico
professionale. (….). In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”;
-
la Legge 31.12.2012, n. 247, ad oggetto: “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”,
all’art. 13 (Conferimento dell’incarico e compenso) conferma che “il compenso spettante al professionista
è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale” (comma 2) e
l’applicazione dei parametri indicati nel decreto emanato ogni due anni dal Ministro della Giustizia su
proposta del Consiglio Nazionale Forense (comma 6), specificando all’art. 5 comma 2 che “nella
liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della
domanda”;
-
con decreto 10 marzo 2014, n. 55 è stato approvato il “Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6,
della legge 31.12.2012, n. 247, pubblicato in G.U. n. 77 del 2.04.2014;
RILEVATO, pertanto, che all’atto del conferimento dell’incarico legale sussiste l’obbligo
della pattuizione del relativo compenso, da determinarsi sulla base dei parametri forensi, stabiliti nelle
tabelle allegate al D.M. 55/2014 e differenziati in base alla tipologia e al valore del giudizio;
ATTESO che:
-
il valore della controversia in oggetto, corrispondente all’entità della domanda di cui alla sentenza n.
1186/2015 in argomento, è compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00=;
-
con nota del 28.05.2015, acquisita agli atti con prot. n. 345 di pari data, l’Avvocato Federico ha
trasmesso un preventivo del compenso professionale per il patrocinio legale, calcolato, sulla base dei
parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi in Cassazione del valore innanzi indicato, in €
1.620,00= per la fase di studio della controversia, in € 1.180,00= per la fase introduttiva del giudizio
ed in € 845,00= per la fase decisionale, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
-
ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 30 del D.P.R. 115/2002 e ss.mm.ii, il contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei processi dinanzi alla Corte di Cassazione di valore superiore ad € 52.000 e fino
ad € 260.000 ammonta ad € 1.518,00=, mentre le anticipazioni forfettarie sono dovute dalla parte che
deposita il ricorso introduttivo nella misura di € 27,00=;
EVIDENZIATO inoltre che:
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ai fini della corretta qualificazione giuridica della fattispecie, l’incarico in argomento costituisce
prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c., ad oggetto il patrocinio legale inteso quale atto
funzionale alla rappresentanza e alla difesa dell’ente in giudizio;
-
la determinazione dell’AVCP n. 4 del 7.07.2011, ad oggetto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” al paragrafo 4.3 specifica che “il
patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del
cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale” e, pertanto, non è sottoposto
all’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
PRECISATO che la stipula del contratto di patrocinio legale è formalizzata mediante
sottoscrizione del relativo mandato ad litem, unitamente alla trasmissione al legale incaricato di copia
della presente deliberazione di attribuzione di incarico;
VISTA la deliberazione n. 50 del 29.12.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
PROPORRE ricorso innanzi alla Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 1186/2015 resa
dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Civile III bis;
CONFERIRE mandato all’Avv. Federico Federico dell’Associazione Professionale Eleutheria – Avvocati
Associati, con sede in Piazza G. Bovio, 14 – 80133 Napoli, P. IVA 06239601211, a rappresentare e
difendere l’Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Pompei in detto ricorso innanzi alla Corte
di Cassazione;
APPROVARE per il suddetto incarico il compenso professionale calcolato, sulla base dei parametri minimi
previsti dal D.M. 55/2014 per i giudizi in Cassazione di valore superiore ad € 52.000 e fino ad € 260.000,
in € 1.620,00= per la fase di studio della controversia, in € 1.180,00= per la fase introduttiva del giudizio
ed in € 845,00= per la fase decisionale, pari ad un importo tabellare totale di € 3.645,00=, oltre spese
generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
DARE ATTO che le spese per l’iscrizione a ruolo del presente processo dinanzi alla Corte di Cassazione
ammontano ad € 1.518,00= a titolo di contributo unificato e ad € 27,00= per le anticipazioni forfettarie,
dovute dalla parte che deposita il ricorso introduttivo;
IMPEGNARE, in favore del medesimo legale, la spesa complessiva lorda di € 6.863,49=, di cui € 5.318,49=
a titolo di compenso professionale, ivi incluse spese generali 15%, IVA e CPA, ed € 1.545,00= a titolo di
rimborso spese da anticipare in nome e per conto di quest’Azienda, per contributo unificato e diritti
forfettari;
IMPUTARE l’importo complessivo pari ad € 6.863,49= a carico del Bilancio di Previsione anno 2015,
all’Ambito 1 Funzione Obiettivo 1.1 Funzionamento - U.P.B. 1.1.1. Spese generali, capitolo 16, ad oggetto:
“Spese per onorari, liti, perizie e transazioni”, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
DARE ATTO che il compenso professionale, come innanzi quantificato, sarà liquidato al legale incaricato
per fasi, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.M. 55/2014, all’esito della verifica della regolare esecuzione
delle stesse e pagato a presentazione di regolare fattura e che al medesimo legale saranno rimborsate le
spese anticipate in nome e per conto dell’Azienda e regolarmente documentate per un totale di €
1.545,00=, di cui € 1.518,00= per il contributo unificato di iscrizione a ruolo del processo dinanzi alla
Corte di Cassazione ed € 27,00= per le anticipazioni forfettarie;
RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva per motivi di urgenza ed indifferibilità;
TRASMETTERE copia del presente atto al servizio aziendale competente per le consequenziali procedure
di contabilità;
PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicità legale, con la pubblicazione del presente atto nella sezione
albo pretorio del sito istituzionale di quest’Azienda, all’indirizzo web www.pompeiturismo.it
Il Funzionario Responsabile
(Grazia Da Pozzo)
Il Commissario Liquidatore
(Dott. Ciro Barbato)
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delibera n. 18_2015