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Diniego d’accesso a documenti amministrativi a V.Q.A.
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
Sentenza del 07 agosto 2012
N. 04531/2012REG.PROV.COLL.
N. 04489/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 4489/2011 RG, proposto dal dott. P. P., rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Zanetti, con domicilio eletto
in Roma, presso la Segreteria di questa Terza Sezione,
contro
il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del sig. Ministro pro tempore e la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso
i cui uffici si domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I n. 166/2011, resa tra le parti e concernente il diniego
d’accesso a documenti amministrativi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Visti gli artt. 35, c. 1 e 38 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza camerale dell’8 giugno 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e udito altresì, per le parti, solo l’Avvocato
dello Stato Spina;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
o Regionale del Lazio
Diniego d’accesso a documenti amministrativi a V.Q.A.
FATTO e DIRITTO
1. – Il dott. P. P-, dipendente di ruolo del Ministero dell’interno con la qualifica di vice questore aggiunto, dichiara
d’aver prestato servizio per un lungo periodo presso l’Ufficio di polizia di frontiera nell’aeroporto di Bologna.
Il dott. P. fa presente d’esser stato sospettato d’aver divulgato, nel corso d’una lezione tenuta quale docente di sicurezza
aeroportuale, informazioni riservate su tal argomento. In relazione a ciò, egli è stato sottoposto ad un procedimento
disciplinare, al trasferimento per incompatibilità ambientale, ad un’indagine amministrativa (a seguito dell’apertura
della quale ha subito il ritiro del nulla-osta di sicurezza – NOS di cui era munito per l’incarico aeroportuale) e ad
un’indagine penale. Il dott. P . rende noto d’esser stato prosciolto da ogni addebito in sede penale ed in quella
disciplinare, onde ha chiesto, in data 3 giugno 2010, d’accedere agli atti del proprio fascicolo personale ed al
carteggio dell’indagine amministrativa posseduta dalla Questura di Bologna.
Detta P.A. ha consentito al dott. P. di accedere al proprio fascicolo personale, con esclusione, però, di quegli atti classificati
come riservati, essendo egli sprovvisto del NOS.
2. – Il dott. P. ha allora proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, ma questa, con nota prot. n. DICA 001409 del 27 luglio 2010, l’ha respinto ribadendo l’avviso a suo
tempo espresso dalla Questura di Bologna.
Dal che l’adizione del TAR Bologna da parte del dott. P., con il ricorso n. 1290/2010 RG, affidato a vari profili di censura.
L’adito TAR, con sentenza n. 166 del 25 febbraio 2011, ha respinto la pretesa del ricorrente nella considerazione
dell’applicabilità al caso dedotto dell’art. 24, c. 1, lett. a) della l. 7 agosto 1990 n. 241 per quanto attiene ai documenti
riservati, nonché dell’art. 2 del DM 10 maggio 1994 n. 415 circa la non accessibilità agli atti che contengano riferimenti a
situazioni connessi al rilascio del NOS.
Il dott. P. propone allora appello, con il ricorso in epigrafe, avverso la sentenza n. 166/2011, deducendo in punto di diritto
l’erroneità di questa e l’illegittimità del diniego d’accesso in quanto, per un verso, per visionare documenti classificati come
riservati non occorre il NOS e, per altro verso, l’appellante ha un titolo ben maggiore della sola necessità di conoscere di cui
alla dir. PCM –ANS 4-1/2006, ossia il diritto di accedere agli atti inerenti alla sua posizione personale. Resistono in giudizio
le Amministrazioni statali intimate, che concludono per l’infondatezza dell’appello.
3. – Con ordinanza n. 1417 del 2 marzo 2012, la Sezione ha ordinato all’intimato Ministero dell’interno, «… per i peculiari
contenuti della controversia e al fine di decidere con la piena conoscenza sia delle caratteristiche degli atti in contestazione
sia della rilevanza degli interessi coinvolti…», incombenti istruttori. In particolare, la Sezione ha ritenuto d’acquisire: A) –
diniego del NOS, motivazione, data di notificazione ed eventuali ricorsi o opposizioni; B) – specifica classificazione dei
singoli atti il cui accesso è stato denegato e asseritamente classificati “Riservato”; C) – precisazione se il contenuto dei
singoli atti denegati si riferisca esclusivamente a comportamenti personali connessi alla vicenda di cui trattasi e già oggetto
di procedimenti penale e disciplinare, archiviati con formula piena, ovvero ad altri profili attinenti alla sicurezza dello Stato
meritevoli di tutela (persone, obbiettivi, organizzazione, pianificazioni, dati sensibili…); D) – relazione su eventuali
connessioni fra il diniego del NOS e il diniego di accesso con la definizione positiva dei suddetti procedimenti e se
l’Amministrazione abbia inteso o meno aggiornare o riesaminare la posizione dell’ interessato alla luce della conclusione di
quei procedimenti.
Il Ministero intimato, in data 23 maggio 2012, ha depositato agli atti di causa i documenti e la relazione richiesta,
concludendo per l’integrale conferma della sentenza del TAR.
All’udienza camerale dell’8 giugno 2012, su conforme richiesta dell’Avvocatura erariale, il ricorso in epigrafe è assunto in
decisione dal Collegio.
4. – L’appello in epigrafe è infondato, per le ragioni qui di seguito indicate.
Consta in atti e non è revocato in dubbio che, in disparte il loro contenuto, i documenti, cui il dott. P. non fu autorizzato ad
accedere, erano sì classificati come riservati, ma non fu questa la vera ragione della loro esclusione dall’accesso. La ragione
essenziale di quest’ultima fu individuata, e risiede tuttora, nella circostanza che i documenti riguardarono la concessione del
NOS e le vicende connesse al ritiro di questo. In particolare, per vero, all’appellante fu precluso l’accesso alla nota recante la
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restituzione del certificato NOS a seguito della di lui cessazione dall’incarico che ne aveva previsto il rilascio, alla nota in
ordine alla violazione degli artt. 35 e 36 della dir. PCM/ANS n. 1/2006, nonché alla nota del 17 dicembre 2008 avente il
medesimo oggetto ed inerente alla vicenda penale del medesimo dott. P.- Poiché l’art. 2, lett. e) del DM 415/1994 esclude
da tal accesso proprio gli atti, ove non assoggettati a segreto, relativi al rilascio ed alle vicende del NOS, non solo il parere
della Commissione per l’accesso, ma soprattutto la sentenza appellata è immune dalle censure che il dott. P. le appunta,
vieppiù se egli non s’è doluto di tali regolamenti applicativi dell’art. 24 della l. 241/1990.
Né va sottaciuto che il difetto, in capo all’appellante, del titolo abilitativo NOS, oltre ad impedirgli legittimamente
l’accesso ai citati documenti, nulla però aggiunge o toglie alle sue qualità professionali o personali e, dunque, alle
questioni penali e disciplinari, dalle quali egli è stato da tempo prosciolto. Infatti, detto titolo, che serve in pratica a
conoscere, trattare, custodire o trasportare documenti classificati o con qualifica NATO o UE, è coessenziale al tipo di
funzione o di prestazione lavorativa ove in concreto si deve svolgere tale trattamento e nulla più. Da ciò discende che il
rilascio, il ritiro o l’assenza, in capo al funzionario di PS, del titolo medesimo non é un riconoscimento, né una deminutio,
giacché tali vicende concernono soltanto quegli incarichi in cui il NOS serve e solo per il tempo all’uopo strettamente
necessario. È allora evidente il difetto dell’interesse ad accedere agli atti in questione, peraltro privi d’ogni contenuto
più che descrittivo o informativo, perché le vicende del NOS non hanno influito sulle procedure giudiziarie o
amministrative che hanno riguardato la posizione di lavoro dell’appellante.
Giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 4489/2011 RG in
epigrafe), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 giugno 2012, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Alessandro Botto, Presidente FF
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2012
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