Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 556 Materia: esclusione concorso VFP R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4204 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Perla, Gabriella Romano, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Roma, via Sistina, 121; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di -OMISSIS-, non costituita; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 03747/2012, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Aeronautica militare Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2015 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato Luigi Maria D'Angiolella su delega dell'avvocato Fabrizio Perla e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Il signor -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di 3966 VFP4 nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare. Dichiarato non idoneo quale VPF4 dell’Aeronautica militare con giudizio del 26 ottobre 2011, per essere stato riscontrato positivo al drug-test per oppiacei, come confermato con gascromatografia, ha impugnato il provvedimento di esclusione. Dopo avere svolto istruttoria, il T.A.R. per il Lazio, sezione I bis, ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata 24 aprile 2012, n. 3747. Il Tribunale regionale ha ritenuto corretta la procedura di accertamento diagnostico, considerando irrilevante la dichiarata avvenuta assunzione da parte del ricorrente, sulla scorta di certificazione medica, di un farmaco antinfiammatorio (Coefferalgan). L’approfondimento diagnostico disposto dalla Commissione avrebbe confermato la positività sia alla morfina sia alla codeina, quando il farmaco conterrebbe solo quest’ultima sostanza; ciò escluderebbe il rilievo causale del farmaco stesso nel risultato dell’accertamento. Quanto alla prescrizione del medicinale prodotta dal ricorrente, questa avrebbe data (23 novembre 2011) successiva a quella dei controlli medico-legali (10 e 20 ottobre 2011). Mancherebbe inoltre qualunque prova dell’acquisto del farmaco a proprio nome. Sarebbero irrilevanti, infine, gli esiti dei diversi accertamenti cui il ricorrente è stato sottoposto. Contro la sentenza il signor -OMISSIS- ha interposto appello, sostenendo che: con riguardo al certificato medico, il T.A.R. sarebbe incorso in un equivoco (la data del rilascio sarebbe l’8 ottobre 2011; la data che appare in alto sulla prescrizione (23 novembre 1991 e non 23 novembre 2011) indicherebbe la data di nascita del paziente; il certificato sarebbe sufficiente a dimostrare l’acquisto da parte dell’appellante, posto che nessuno si preoccupa di precostituire la prova dell’acquisto di un farmaco né le farmacie rilasciano titoli nominativi di acquisto; nel merito, la sostanza attiva contenuta nel farmaco (codeina – metilmorfina) sarebbe metabolizzata prevalentemente nel fegato, dove sarebbe convertita in morfina, norcocodeina e idromorfine; ciò darebbe ragione della presenza di morfina nelle urine; la sentenza, inoltre, avrebbe confuso il concetto di “limite di sensibilità strumentale” (inteso come minima concentrazione di sostanza rilevabile con una determinata metodica strumentale) con quello di “cut-off” (limite di concentrazione, definito in maniera convenzionale, per stabilire la positività o la negatività di un campione); nel caso di specie, per la morfina, i valori accertati sarebbero inferiori a quelli rilevanti; la sentenza avrebbe violato il bando di ammissione, nella parte in cui questo considera come fattore escludente l’accertata assunzione di sostanze stupefacenti “a scopo non terapeutico”; la sentenza sarebbe infine contraddittoria per non avere valutato la negatività dell’accertamento medico svolto dall’appellante – in qualità di VFP1 – in data 2 novembre 2011, a seguito del quale è stato dichiarato idoneo al servizio militare per sei mesi. Il signor -OMISSIS- ripropone quindi le censure esposte in primo grado, imperniate sulla mancata valutazione della situazione di fatto, il difetto di una complessiva valutazione degli accertamenti clinici del ricorrente, la contraddittorietà fra i successivi giudizi dell’Amministrazione militare. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello, senza svolgere difese. La domanda cautelare proposta dall’appellante è stata accolta dal Consiglio di Stato, Sezione IV con ordinanza 3 luglio 2012, n. 2550, per effetto della quale l’appellante è stato ammesso, con riserva, al concorso. Dopo un rinvio, disposto il 20 novembre 2012 per acquisire il fascicolo di primo grado, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2015 l’appello è stato nuovamente chiamato e trattenuto in decisione. DIRITTO In mancanza di repliche da parte dell’Amministrazione, il Collegio ritiene che - nei termini già esposti nell’ordinanza cautelare ricordata - l’appello sia fondato. Facendo uso di criteri di comune esperienza, deve considerarsi dimostrato che sulla base della prescrizione medica dell’8 ottobre 2011 - il signor -OMISSIS- abbia acquistato il Coefferalgan e ne abbia fatto uso. Il T.A.R. cade in equivoco circa le date: la ricetta reca ben distinte le date del 23 novembre 1991 (in alto a destra, sotto il nome del paziente) e dell’8 ottobre 2011 (in basso a sinistra). Poiché appare dagli atti che l’appellante è nato appunto il 23 novembre 1991, sono fondate le sue difese circa la precedenza della prescrizione rispetto all’assunzione. Al momento del primo prelievo del campione urinario (10 ottobre 2011), egli ha dichiarato di avere utilizzato antinfiammatori, tra i quali ilCoefferalgan, nei due giorni precedenti. Tale farmaco contiene codeina e - come si legge nella letteratura - questa sostanza viene metabolizzata dal fegato e in parte trasformata in morfina, dunque in un oppiaceo il cui accertamento ha portato all’esclusione dal concorso. In senso contrario alla volontaria assunzione dell’oppiaceo depone anche la circostanza che la presenza dello stupefacente è stata verificata a seguito delle analisi svolte il 10 e il 20 ottobre 2011, mentre non compare in analisi compiute immediatamente prima (13 e 25 settembre 2011) e dopo (2 novembre 2011) gli accertamenti in questione. Ciò rende poco plausibile la supposizione che l’appellante, consapevole dell’imminenza del testnell’ambito del concorso cui partecipava, abbia consapevolmente assunto morfina. In conclusione, e senza necessità di valutare ulteriori profili della vicenda, l’appello è fondato - come già anticipato - e va pertanto accolto. Ne segue la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento del ricorso di primo grado. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo la legge, e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese di giudizio, che liquida nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2015