Consiglio di Stato, sez. IV, 10.12.2015 n. 5631; Materia: Decorrenza titolo per accesso concorso - graduatoria R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4071 del 2015, proposto da: Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; contro S. C., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in Roma, Via Emilia, 81; nei confronti di S. M.; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02479/2015, resa tra le parti, concernente per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02479/2015, resa tra le parti, concernente graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami per ammissione al 14° corso allievi marescialli della marina militare italiana Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di S. C.; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti gli avvocati Grasso, per l'Avvocatura Generale dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il signor S. C. impugnava la graduatoria finale del concorso interno, per titoli ed esami, a 98 posti per l’ammissione al 14° corso allievi marescialli della Marina Militare, di cui al verbale n. 14 del 3-9-2014, nella parte in cui veniva collocato in posizione n. 3 con punti 73,500 (non utile alla ammissione) ed il signor S. M. in posizione n. 2 con punti 74,250 per la categoria “SSAL FRL”. Il Tribunale Amministrativo, con sentenza n. 2479/2015 dell’11-2-2015, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, disponeva la revisione della impugnata graduatoria alla luce di quanto evidenziato in motivazione, dove si dava atto che il M. non avrebbe potuto accedere alla selezione in quanto alla data di presentazione della domanda non rivestiva ancora il grado di sergente. Avverso la prefata sentenza ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato il Ministero della Difesa, chiedendone la riforma per erronea interpretazione dell’articolo 773 del Codice dell’Ordinamento Militare. Si è costituito in giudizio il signor S. C., deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. DIRITTO Con unico motivo di ricorso il Ministero appellante censura la sentenza del Tribunale Amministrativo per errore nella interpretazione dell’articolo 773 del Codice dell’Ordinamento Militare. Tale norma dispone che “gli Allievi Sergenti che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a Sergente e sono inseriti nel ruolo nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dalla data di conclusione dello stesso”. Orbene, l’articolo 1 del decreto 178/ID del 30 giugno 2014, con il quale il M. è stato nominato Sergente ed immesso nel relativo ruolo, ha disposto che tanto avvenisse con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 19 maggio 2014, data antecedente a quella del 30 maggio 2014, fissata come termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per Allievo Maresciallo, in relazione al quale è instaurata la presente controversia. D’altra parte, l’articolo 2, comma 7, del DPR n. 487/1994 prevede che “i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. La sentenza di primo grado sarebbe, di conseguenza, erronea in quanto comporterebbe la disapplicazione del citato articolo 773 del Codice militare (che sancisce la retroattività della decorrenza di nomina e di immissione in ruolo) e subordinerebbe in sostanza la partecipazione al concorso non alla sussistenza del titolo in capo all’interessato, ma alla celerità dell’Amministrazione nel formalizzarne il riconoscimento. L’appellato, dal canto suo, assume la correttezza della gravata sentenza, evidenziando, in particolare, che non è la positiva conclusione del corso ad attribuire al militare il grado di sergente, ma l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria e di immissione nel ruolo. Orbene, tale atto, essendo intervenuto solo in data 30-6-2014, non esisteva ancora alla data di scadenza di presentazione delle domande previsto dal bando per allievi marescialli (30 maggio 2014) e, dunque, non sussisteva il requisito di partecipazione previsto dall’articolo 2 del bando, a mente del quale “possono partecipare al concorso … gli appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande …”. La sentenza gravata, resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., così motiva l’accoglimento del ricorso di primo grado: “… Rilevato dalla documentazione agli atti del giudizio che il contro interessato posizionato al secondo posto nella graduatoria per la categoria “SSAL FRL” del concorso indicato in epigrafe, non avrebbe potuto accedere alla stessa selezione in quanto al 30 maggio 2014 (data di presentazione della domanda) non rivestiva ancora il grado di sergente; Ritenuto pertanto il ricorso fondato …”. L’appello è fondato. Rileva, invero, la Sezione che il giudice di prime cure ha operato una formalistica applicazione delle norme del bando, limitandosi a rilevare che alla data di presentazione della domanda il signor M. non rivestiva ancora il grado di sergente. Ciò è senz’altro storicamente vero, atteso che il decreto di nomina e di immissione in ruolo è intervenuto successivamente, in data 30 giugno 2014. Rileva, peraltro, la Sezione che il possesso del requisito di partecipazione alla data di presentazione della domanda deve essere considerato da un punto di vista giuridico, tenendo conto della peculiare disciplina che regolamenta la nomina dei sergenti. Orbene, il citato articolo 773 del Codice dell’ordinamento militare prevede che gli allievi sergenti, dichiarati idonei al termine del corso, conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso. Dunque, se è vero che la nomina e l’immissione in ruolo conseguono ad un provvedimento, di tipo costitutivo, dell’Amministrazione, è altresì indubitabile che gli effetti giuridici dello stesso e, dunque, anche quelli costitutivi, retroagiscano alla data di conclusione del corso. Di conseguenza, il provvedimento costitutivo, pur se formalmente intervenuto in epoca successiva, formalizza la nomina e, dunque, attribuisce la qualifica e l’immissione in ruolo fin dalla data della disposta decorrenza giuridica. Può, pertanto, fondatamente ritenersi, in virtù della decorrenza giuridica retroattiva dell’atto di nomina (componente della portata costitutiva del provvedimento), che il militare appartenga al ruolo dei Sergenti fin dalla predetta data, non rilevando in senso contrario che il provvedimento risulti formalmente adottato solo in epoca successiva, atteso che gli effetti giuridici dello stesso vengono a collocarsi, per espressa sua statuizione ed in conformità della normativa primaria di riferimento, ad una data precedente. Va, di poi, osservato – con valenza dirimente – che il decreto di nomina del 30-62014 non si connota, quanto alla attribuita decorrenza, come atto di contenuto discrezionale, operando sul punto applicazione di una regola, preventivamente e con portata generale, stabilita da norma primaria, della quale esso costituisce corretta e fedele applicazione. Orbene, in virtù della decorrenza giuridica attribuita alla nomina ed alla immissione nel ruolo da parte del decreto n. 178/ID del 30 giugno 2014 (19 giugno 2014), deve ritenersi che alla data di scadenza per la presentazione delle domande (30 giugno 2014) il signor M. rivestisse la qualifica di sergente e fosse inserito nel relativo ruolo. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve, pertanto, ritenersi che l’appello dell’amministrazione sia fondato e che la gravata sentenza debba essere riformata, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione del carattere squisitamente giuridico-interpretativo della questione controversa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. Prima Bis, n. 2479/15 dell’11-2-2015, rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015