—4
~14O
REPUBBLICA ITALTh)A
(~ocz~o
IN NOME DEL POPOLO ITflhJ~1NO
LA CORTE D’ APPELLO DI TORINO
S
e
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:
Dott- CATERINA MAZZITELLI
PRESIDENTE
Dott. RENATA SILVA
CONSIGLIERE REL.
Dott. GIACOMO STALLA
24 GEN 20i3
CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente:
0~eJto:
SENTENZA
nel processo d’appello n.
900/2010 R.G.
avente ad oggetto: diritto societario.
J0jQ%X~tQ
PROMOSSO DA:
-..,..--~
~
amministrazione
straordinaria,
N~p
con
liquidazione
sede
in persona del
(NO)
e
Con~ns sano
~
èiettivamente domiciliata
presso
lo
rappresentata
studio
e
in
dell’Avv
difesa
per
procura
in
atti
dagli
e
-
Contro
PARTE APPELLANTE
-
j~
in
persona
_
del
elettjjcarnente
procuratore
domiciliata
presso
?i-
lo
in
Sonno,
studio
via
de1i(j~
che la rappre5enta e difende per
procura
in
atti
unitamente
all’Avv.
c
-
PARTE APPELLATA
-
Udienza collegiale del giorno 18 settembre 2012.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Dichiarare,
parzialmente
viziata
diritto
sentenza
865/08
Novara
la
—
G.
n°
relatore
dott.ssa
in
del
fatto
ed
in
Tribunale
di
Guendalina
Pascale,
datata 14 dicembre 2009 e depositata in cancelleria
il
giorno
23
dicembre
causa inter partes,
vedere,
1)
2009,
non notificata,
iscritta al R.G.
n°
nella
4077/07,
e
di conseguenza, previa sua riforma,
accertare
e
dichiarare
la
proprietà
della
istante dei titoli obbligazionari della Banca posti
a
garanzia
conseguente
dell’apertura
risoluzione
e/o
di
estinzione
del pegno costituito e restituzione;
2%
credito,
e/o
con
revoca
2)
accertare
e
dichiarare
precontrattuale,
l’illecito
l’inadempimento
titolo
del
la
extracontrattuale
contratto
1 stet—up scad.
responsabilità
di
acquisto
e
del
17/5/09 e, per l’effetto,
condannarla al risarcimento dei danni nella misura
di
Euro
prezzo
22.820,00
pagato
per
pari
alla
l’acquisto
differenza
di
detto
tra
il
strumento
finanziario e quanto realizzato in sede di vendita,
oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla
data
della
notifica
della
presente
domanda
giudiziale; in subordine, accertare e dichiarare la
responsabilità
precontrattuale,
contrattuale
e
l’illecito
convenuta,
e,
per
l’inadempimento
extracontrattuale
l’effetto,
della
condannare
quest’ultima al risarcimento dei danni nella misura
di
Euro
prezzo
22.820,00
pagato
per
pari
alla
l’acquisto
differenza
di
detto
tra
il
strumento
finanziario e quanto realizzato in sede di vendita,
oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla
data
della
notifica
giudiziale
oltre
misura del
4%
gli
della
presente
interessi
cedolari
domanda
nella
all’anno,
pari ad un BTP di uguale
durata emesso nel 2004,
da calcolarsi sulla sorta
capitale di Euro 700.000,00 e sino alla data della
emananda sentenza;
3)
accertare
inefficacia
e
dichiarare
del
recesso
con
risarcimento
interessi
dei
e
demandando
l’illegittimità
operato
dalla
conseguente
danni
subiti
rivalutazione
all’Ill.mo
e
dalla
Giudice
condanna
subendi,
data
la
e
del
al
oltre
recesso,
quantificazione
anche in via equitativa del risarcimento;
4)
condannare
alle spese,
la
anche generali,
diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio.
PER PARTE APPELLATA
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, respinta
ogni contraria istanza:
in via principale,
~ respingere
il gravame proposto d~j~sp~Jin
liquidazione
e
per l’effetto,
emessa
dicembre
dal
amministrazione
straordinaria
confermare la sentenza n.
Tribunale
di
Novara
in
e,
865/09,
data
23
2009;
in ogni caso,
> respingere
con
la
miglior
formula
le
domande
tutte formulate in questa sede dall’ appellante;
onerare
l’appellante
medesima
delle
grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
spese
del
Con
atto
introduttivo
notificato
il
14
del
novembre
giudizio
2007,
di
merito,
ula~!J S p A
esponeva:
-di
aver
dello
intrattenuto,
stato
di
prima
insolvenza,
della
il
dichiarazione
rapporto
di
conto
corrente n. 82160 e di aver ottenuto un affidamento
di cassa valido fino a revoca per euro 650.000,00,
garantito
da
“pegno
sul
libretto di
risparmio di
euro 700.000,00” in titoli della stessa Banca;
—che,
tre
in data 25 agosto 2005,
mesi
dalla
insolvenza
la Banca,
dichiarazione
dello
(intervenuta il 3/5/2005),
ad oltre
stato
di
comunicava di
essere rientrata dallo scoperto di conto corrente,
quantomeno pari al fido concesso;
—che il Commissario,
~
rendendosi conto della grave
anomalia concernente il rapporto di conto corrente,
ovvero che la Banca non si era insinuata al passivo
della
procedura,
comunicava
alla
Banca
stessa
di
essere creditrice dell’importo di euro 533.280,57;
—
che la Banca, in data 9 marzo 2007, comunicava la
sospensione
corrente,
dell’apertura
di
credito
avvertendo che i versamenti,
in
conto
che fossero
pervenuti,~. non avrebbero determinato il ripristino
delle disponibilità,
ma sarebbero stati utilizzati
a riduzione delle esposizioni in essere;
—che con lettera del 14 marzo 2007 il Commissario
chiedeva
la
restituzione
dei
titoli
avanzata
con
dati
in
garanzia;
—che
tale
richiesta
era
ricorso
ai
sensi dell’articolo 700 c.p.c.;
—che
il
ricorso,
revocato
a
accolto
seguito
di
dal
giudice
ordinanza
del
unico,
era
Tribunale
in
sede di reclamo;
—che
veniva
nuovamente
richiesto
provvedimento
cautelare;
—che,
sede
all’esito
di
della
reclamo
aveva
nellapa rte in cui
-2
procedura,
era
revocato
previo
garanzia,
i
titoli
del
costituiti
equivalente
in
9uro
21~0DD,O0,
corrispondente
da
parte
provvedimento
deposito
loro
provvedimento,
in
di restituire alll
svincolo
cedola maturata,
i].
Tribunale
stato ordinato alla Banca
ifl
JZ.,
il
e
denaro,
aveva
titolì
in
in pegno ovvero
il
oltre
alla
al
somma
valore
confermato nel
di
della
resto
il
che aveva disposto la restituzione,
della
Banca,
della
somma
di
euro
533.280,57, oltre interessi e rivalutazione.
Con
l’atto
introduttivo
del
giudizio,
chiedeva; l’accertamento del saldo negativo, pari a
euro 533.280,56 e la condanna alla restituzione di
6
tale
importo;
attrice
della
della
Banca
credito,
e/o
l’accertamento
proprietà
posti
a
dei
in
capo
titoli
garanzia
ad
essa
obbligazionari
dell’apertura
di
con conseguente risoluzione e/o estinzione
revoca
del
pegno
costituito;
l’accertamento
della responsabilità precontrattuale,
dell’illecito
extracontrattuale e dell’inadempimento contrattuale
della convenuta per inadempimento del
acquisto
del
titolo
data 17 maggio 2009;
SPI
step-up
contratto di
con
scadenza
in
il risarcimento del danno pari
alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto
di detto strumento finanziario e quanto ~z~alizzato
in
sede
di
vendita;
l’accertamento
che
nessuna
transazione era stata effettuata tra la Banca e la
procedura;
l’accertamento
illegittimità
ed
e
inefficacia
la
declaratoria
del
recesso
di
operato
dalla Banca.
Si
costituiva
in
giudizio
della
la
previa
proposi~z~i~pne
nullità
dell’atto introduttivo
funzionale del giudice adito,
Banca,
eccezione
la
di
quale~.
parziale
e de1l’incompet~p~z1~~..
contestava nel merito
le domande di parte attrice.
Con sentenza deliberata in data 14 dicembre 2009 e
pubblicata
in data
23 dicembre
il Tribunale così provvedeva:
7~≤\
2009,
sub.
n.
865,
Tribunale
“Il
pronunciando
epigrafe,
di
nella
Novara,
causa
fra
definitivamente
le
ogni altra domanda,
parti
di
cui
in
istanza ed eccezione
disattesa:
—rigetta la domanda principale;
-dichiara ]iinefficacia della compensazione operata
da
Banca
credito
tra
pari
intestato
al
saldo
alla
Straordinaria
passivo
società
e
le
rimesse
r
——
proprio
conto
in
l’effetto condanna Banca
restituire a~
del
il
corrente
Amministrazione
ivi
affluite
-
~s p a
e
per
-
r ~
~
.
a
—
in liquidazione e amministrazione straordinaria la
somma
di
euro
533.280,57,
oltre
interessi
legali
dal 27.3.2007;
-dichiara
l’inefficacia
intervenuta
in
data
della
16.11.2005
--
-
amministrazione
in
quanto
posta
tra
in
straordinaria e
transazione
s.p~a.
liquidazione
Banca
in
e
r
essere
senza
la
previa autorizzazione ministeriale;
-rigetta
la domanda di declaratoria di inefficacia
del recesso;
-conferma l’ordinanza del
data 18.10.2007.
9.10.2007,
depositata in
—compensa
lite,
integralmente
anche
con
tra
le parti
riferimento
a
le
quelle
spese
della
di
fase
cautelare”.
La
spa
liquidazione
)
-
e
amministrazione
in
-
straordinaria
proponeva appello contro la sentenza del Tribunale,
non
notificata,
con atto di
citazione
in appello
notificato alla controparte in data 28 aprile 2010.
A
fondamento
della
impugnazione
l’appellante
svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati.
La
parte
appellata
si
costituiva
in
giudizio
e
resisteva all’appello, chiedendone il rigetto.
Le
parti
conclusioni
decisione
precisavano
e
il
quindi
Collegio
all’udienza
le
tratteneva
del
18
rispettive
la
causa
settembre
a
2012,
assegnando il termine di giorni 40 per il deposito
delle comparse conclusionali e quello di giorni 20
per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado.
Il
giudice
di
primo
grado
ha
così
motivato
la
propria decisione.
Va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale
del
Tribunale
derivano
dalla
di
Novara,
procedura
in
quanto
le
fallimentare,
cause,
sono
che
anche
quelle che incidono sul patrimonio del fallito, con
la conseguenza che l’azione 5volta ad ottenere il
risarcimento
del
danno
per
preteso
inadempimento
della banca agli ~bblighir impostid&l T.U.F. incidP~
sul patrimonio del fallito stesso.
Parimenti
infondata
dell’atto
di
è
l’eccezione
citazione
per
di
nullità
indeterminatezza
petitum e della causa petendi,
del
i quali si evincono
dall’intero contesto dell’atto introduttivo e dalle
conclusioni.
Deve essere respinta inoltre l’eccezione di errata
instaurazione della causa con rito societario.
Nel
merito,
deve
essere
rigettata
la
domanda
risarcitoria.
Si osserva che la banca ha eccepito che all’epoca
della
sottoscrizione
società
(2004)
le
dei
norme
titoli
da
previste
parte
dal
della
T.U.F.
a
tutela dei clienti—risparmiatori—investitori non si
applicavano
ai
prodotti
finanziari
emessi
dagli
istituti di credito medesimi. L’articolo 25 bis del
T.U.F.
è stato inserito dall’articolo li,
comma
3
della legge 28 dicembre 2005, numero 262, quindi in
epoca posteriore all’acquisto dei titoli.
La
domanda,
condanna
già
accolta
della
banca
in
via
alla
cautelare,
di
restituzione
tr.
lo
dell’ammontare
corrente
delle
della
dichiarazione
essere
rimesse
società,
di
affluite
sul
conto
successivamente
alla
insolvenza
àccolta.
Risulta
della
che,
stessa,
alla
data
deve
della
dichiarazione di insolvenza della società, il saldo
negativo
sul
533.280,57;
del
conto
che,
decreto
corrente
ammontava
se l’articolo 50,
legislativo
270/1999,
a
euro
comma secondo,
consente
che
i
contratti in corso continuino ad avere esecuzione,
ciò non può in ogni caso determinare una violazione
del
principio
della
Conseguentemente,
della
par
deve
dichiararsi
“compensazione”
credito
tra
il
condicio
operata
proprio
creditorum.
1’ inefficacia
dallT istituto
credito,
pari
al
di
saldo
passivo del conto corrente, e le rimesse afiluite.
La
seconda
della
domanda
proprietà
ha
in
ad
capo
obbligazionari
della
dell’apertura
di
oggetto
l’accertamento
all’attrice
banca
credito,
posti
con
dei
a
titoli
garanzia
conseguente
estinzione del pegno e condanna a11a~restituzione.
Tale
domanda
“regolare”,
deve
essere
dovendo
persiste~~~~tino
alla
ritenersi
verifica,
endoprocedimentale
e
dell’attivo,
quindi
deve
respinta.
alla
che
operata
successiva
negarsi
1l~
Il
pegno
il
in
è
credito
ambito
ripartizione
l’estinzione
o
risoluzione
o
revoca
della
garanzia
prestata,
che
sarebbe senza titolo.
La parte attrice ha chiesto inoltre la declaratoria
di
inesistenza o
la
procedura
e
inefficacia della transazione tra
la
banca
convenuta.
La
inefficacia della transazione deve
in
quanto
non
vi
è
traccia
domanda
di
essere accolta,
della
autorizzazione
ministeriale.
L’ultima
domanda ha
illegittimità
dalla
banca
ed
inefficacia
convenuta.
in quanto la nota,
attrice,
della
dalla
di
Tale
di
contiene
Banca
essere,
ad oggetto la declaratoria
una
di
recesso
il
va
dichiarazione
operato
rigettata,
unilaterale
dell’affidamento
contraddetta
intervenuta
pur inefficace,
termini
domanda
‘sospensione”
“transazione”
recesso
cui al documento 7 di parte
successivamente
quale,
del
di
tra
impedisce di
e
in
superata
le
parti,
la
qualificare in
comportamento
intrattenuto
dall’ Istituto.
L’appello.
Con
il
ribadire
di
primo
la
motivo,
natura
sua proprietà,
di pegno
dati
l’apertura di
credito,
del
sarebbe
Tribunale
l’appellante
si
“regolare”
dilunga
dei
a
titoli
in garanzia alla banca per
sostenendo
errata,
in
che
la
sentenza
quanto
l’ordine
contenuto
secondo
2007,
nell’ordinanza
reclamo
dal
emessa
seguito
del
nell’ottobre
del
contraddizione non
solo
Tribunale,
sarebbe in evidente
a
con quanto accertato ovvero con la natura di pegno
regolare dei titoli, ma in violazione dei principi
di
diritto
sanciti
dal
combinato
disposto
degli
articoli 52 e 53 legge fallimentare, precisando che
la
finalità
dalla
del
procedura
provvedimento
di
cautelare
amministrazione
richiesto
straordinaria
era, una volta accertata la proprietà in capo alla
stessa di titoli, di ordinarne la restituzione.
La
Corte
osserva
che
sul
punto
l’appello
è
inammissibile in parte e per il resto infondato.
Invero,
in
questa
sede,
non
viene
assolutamente
contestata la natura “regolare” del pegno,
con il
che non vi è interesse ad una pronuncia sul punto
da parte dell’appellante.
affermato
è
che
il
fino
alle
verifiche
alla
successiva
Ciò che il Tribunale ha
credito
del
della
Tribunale
ripartizione
banca
persiste
fallimentare
dell’attivo,
con
e
la
conseguenza che deve negarsi qu~lsiasi.estinzione o
risoluzione o revoca della garanzia prestata.
.
Tale affermazione è coete.qpjj~p~j~pipi4icui
agli articoli 52 e 53 della legge fallimentare,
qui”~evedono
~
rispettivamente
che
ogni
i
credito,
..
anche se munito di diritto di prelazione o trattato
111,
~~ensidell’articclo
primo
corna,
nai~che ogni diritto reale o personale,
inffliEbbi]IThre,
stabilite
della
da
dal
articoli
o
1),
mobiliare o
deve essere accertato secondo le norme
legge
pegno
n.
Capo
‘I,
salvo
(artIcolo
52)
assistiti
2756
e
da
2761
diverse
e
che
crediti
privilegio
del
disposizioni
codice
a
garantiti
norma
d egli
~
eiréFI~EiiiEEr&rante il fallimento, dopo
che
sono
stati
ammessi
al
passivo
con
prelazione
(articolo 53)
Nel
caso
concreto,
risulta
dai
documenti
allegati
dalla Banca appellata alla comparsa costitutiva in
appello
(documenti 3,
insinuazione
tardiva
conseguenza
che
l’~ttéTfffà~ione,
appello,
che
prerogative
4,
5 e 6)
è
ora
non
ha
che la procedura di
in
corso,
con
ragion
la
d’essere
contenuta a pagina 23 dell’atto di
la
banca
di
cui
non
avrebbe
all’articolo
esercitato
53
della
le
legge
sQpra indicata.
Conseguentemente,
la
domanda
estinzione
o
di
declaratoria
revoca
del
pegno
di
e
restituzione dei tit6Yf~èfl7ffbfldata~~
~ ha censurato la
sentenza
nella
parte
in
cui
ha
osservato
che
la
/3
banca
aveva
unilateralmente
provveduto
alla
“sospensione” dell’affidamento in essere in quanto
tale
sospensione
“transazione”
seppure
era
intervenuta
inefficace,
termini
di
stata
superata
dalla
tra
parti,
quale
le
impediva
recesso
il
di
la
qualificare
comportamento
in
tenuto
dall’Istituto. In particolare, l’appellante osserva
che La nota della banca è del 9 marzo 2007, mentre
la “fantomatica” transazione risale al 2005.
Sostiene
l’appellante
che
la banca
ha,
di
fatto,
revocato la linea di credito, garantita dei titoli,
violando i principi di buona fede,
in quanto non è
stata
di
dedotta
la
ricorrenza
una
delle
fattispecie previste dalla disciplina contrattuale,
ovvero
l’inadempimento
contrattuali
assunte
qualificata,
la
patrimoniali
delle
dai
ricorrenti,
diminuzione
generiche
obbligazioni
e
morosità
delle
specifiche
l’eventuale rnendacio nelle
la
garanzie
del
informazioni
credito,
rese
alla
banca dal cliente. Sostiene quindi l’appellante che
essa
ha
controparte
provato
e
l’inesatto
quindi
il
adempimento
fondamento
della
della
domanda
per i danni subìti e subendi.
La Corte al proposito osserva quanto segue.
È corretta
l’osservazione
dell’appellante
154
secondo
la
quale
il
superata
Tribunale
la
ha
errato
dichiarazione
nel
ritenere
unilaterale
“sospensione” dell’affidamento in essere,
la
transazione,
inefficace,
è
di
in quanto
intervenuta
tra
le
parti in epoca precedente.
Peraltro,
danno
che
al
viene
la
conto,
di
procedura
in
ma
abbia
quanto dal
in
movimentazioni
fino
specifica
della
provato
appellante
almeno
là
circostanza
neppure
sede
luglio
osservazione
ad
il,
anche
2007;
de:Lla
nessun
risulta
operare
sul
prodotto dalla
cautelare,
successive
al
allegato,
continuato
documento
che
risultano
al
in
marzo
ordine
Banca,
2007,
a
tale
l’appellante
nulla replica.
Con
il
terzo
decisione
del
erroneamente,
sarebbe
motivo
in
privo
di
l’appellante
Tribunale,
contesta
asserendo
mancanza
di
specifica
tutela
il
cliente,
la
che
normativa,
in
ordine
all’acquisto delle obbligazioni strutturate.
In particolare per ltappellante sostiene che essa è
stata
indotta
“derivative”
prospetto
in
all’acquisto
di
conflitto
interessi,
informativo
e
di
foglio
obbligazioni
senza
contabile
di
addebito.
Ciò
avrebbe
cagionato,
all’investitore,
16~
dunque
un
~
~
...
.~
danno pari a euro 22.820,00 ovvero alla differenza
tra il prezzo pagato per l’acquisto dello strumento
finanziario e quanto realizzato in sede di vendita,
oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla
notifica della domanda giudiziale.
La Corte osserva come l’appello sul punto sia solo
in
parte
fondato:
nella
fattispecie
occorre
ricordare che la sottoscrizione all’ordine è stata
eseguita il 12 maggio 2004 da società per azioni,
quindi
non
sicuramente
al
corrente
“sprovveduto”.
risulta
non cia
di
un
meccanismi
Unitamente
consegnato
il
alla
con
interesse
inoltre
l’indicazione
è
privato
finanziari
o
sottoscrizione
regolamento
obbligazionario,
e
investitore
del
dei
prestito
tassi
stato
di
segnalato
specificamente il conflitto di interessi da parte
della Banca popolare.
Pertanto non può ora l’appellante sostenere che vi
sia stata una violazione del Regolamento Consob n.
11522
del
1998,
il
quale
era
attuattivo
della
disciplina del T.U.F.
Tuttavia,
la
Corte
sottoscrizione
Banca
quale
costitutiva
dei
titoli,
documento
in
osserva
primo
2
l’ordine
prodotto
allegato
grado,
17
come
dalla
alla
risulti
di
stessa
comparsa
incompleto,
nella
parte
in
cui,
clienteèuna
sicuramente
risulta
di
un
quindi
per
investitore
indicazioni
domanda
tenendo
società
interamente
operazioni.
pur
Ed
circa
allora,
risarcitoria
il
q~4.ndi
sprovveduto,
in quanto
non
carente
taØguatazza_de~U,e~.
deve
essere
proposta
l’appellata
che
azioni,
non
completato,
conto
deve
accolta
la
dall’appellante
essere
e
condannata
al
pagamento della somma di euro 22.620,00 oitre gii*
interessi
legali
a
decorrere
dalla
data
della
domanda giudiziale.
Conclusivamente,
l’appello
deve
essere
accolto
soltanto sotto tale profilo.
La valutazione complessiva dell’esito della causa,
e l’accoglimento
la
reiezione
rilevante
implica
soltanto parziale
del
medesimo
(restituzione
che
le
spese
dei
del
dell’appello
per
titoli
grado
l’aspetto
e
più
dati
pegno)
devono
essere
interamente compensate, con assorbimento del motivo
in ordine alla avvenuta compensazione delle spese
di lite di primo grado,
fondato giustamente
sulla
soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile;
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;
18
definitivamente
la
sentenza
pronunciando
deliberata dal
data
14/12/2009
sub.
n.
e
865,
in
appello
l’appellata
euro
a
domanda
confronti
pagare
avverso
Novara
23/12/2009
e
-,_-J
amministrazione
Banca
~
dell’appello,
interessi
al
in
da /_~
all’appellante
oltre
giudiziale
di
di
data
proposto
parziale
22.820,00,
in
liquidazione
nei
accoglimento
Tribunale
pubblicata
~S.p~A~c)—in
straordinaria
sull’appello
giorno
condanna
la
somma
legali
del
di
dalla
pagamento
effettivo;
respinge nel resto l’appello;
Y
CI:
dichiara
interamente
compensate
le
spese
di
giudizio.
Così
deciso
novembre
2012
nella
dalla
Camera
Prima
di
Consiglio
Sezione
del
23
della
(i
Corte d’Appello di Torino.
IL PRESfrDENTE
Dott. Caterina Mazzitelli
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IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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Dott. Renata Silva
DEPOSITATA
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