—4 ~14O REPUBBLICA ITALTh)A (~ocz~o IN NOME DEL POPOLO ITflhJ~1NO LA CORTE D’ APPELLO DI TORINO S e SEZIONE PRIMA CIVILE Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott- CATERINA MAZZITELLI PRESIDENTE Dott. RENATA SILVA CONSIGLIERE REL. Dott. GIACOMO STALLA 24 GEN 20i3 CONSIGLIERE Ha pronunciato la seguente: 0~eJto: SENTENZA nel processo d’appello n. 900/2010 R.G. avente ad oggetto: diritto societario. J0jQ%X~tQ PROMOSSO DA: -..,..--~ ~ amministrazione straordinaria, N~p con liquidazione sede in persona del (NO) e Con~ns sano ~ èiettivamente domiciliata presso lo rappresentata studio e in dell’Avv difesa per procura in atti dagli e - Contro PARTE APPELLANTE - j~ in persona _ del elettjjcarnente procuratore domiciliata presso ?i- lo in Sonno, studio via de1i(j~ che la rappre5enta e difende per procura in atti unitamente all’Avv. c - PARTE APPELLATA - Udienza collegiale del giorno 18 settembre 2012. CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE APPELLANTE Dichiarare, parzialmente viziata diritto sentenza 865/08 Novara la — G. n° relatore dott.ssa in del fatto ed in Tribunale di Guendalina Pascale, datata 14 dicembre 2009 e depositata in cancelleria il giorno 23 dicembre causa inter partes, vedere, 1) 2009, non notificata, iscritta al R.G. n° nella 4077/07, e di conseguenza, previa sua riforma, accertare e dichiarare la proprietà della istante dei titoli obbligazionari della Banca posti a garanzia conseguente dell’apertura risoluzione e/o di estinzione del pegno costituito e restituzione; 2% credito, e/o con revoca 2) accertare e dichiarare precontrattuale, l’illecito l’inadempimento titolo del la extracontrattuale contratto 1 stet—up scad. responsabilità di acquisto e del 17/5/09 e, per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni nella misura di Euro prezzo 22.820,00 pagato per pari alla l’acquisto differenza di detto tra il strumento finanziario e quanto realizzato in sede di vendita, oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla data della notifica della presente domanda giudiziale; in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale, contrattuale e l’illecito convenuta, e, per l’inadempimento extracontrattuale l’effetto, della condannare quest’ultima al risarcimento dei danni nella misura di Euro prezzo 22.820,00 pagato per pari alla l’acquisto differenza di detto tra il strumento finanziario e quanto realizzato in sede di vendita, oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla data della notifica giudiziale oltre misura del 4% gli della presente interessi cedolari domanda nella all’anno, pari ad un BTP di uguale durata emesso nel 2004, da calcolarsi sulla sorta capitale di Euro 700.000,00 e sino alla data della emananda sentenza; 3) accertare inefficacia e dichiarare del recesso con risarcimento interessi dei e demandando l’illegittimità operato dalla conseguente danni subiti rivalutazione all’Ill.mo e dalla Giudice condanna subendi, data la e del al oltre recesso, quantificazione anche in via equitativa del risarcimento; 4) condannare alle spese, la anche generali, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. PER PARTE APPELLATA Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza: in via principale, ~ respingere il gravame proposto d~j~sp~Jin liquidazione e per l’effetto, emessa dicembre dal amministrazione straordinaria confermare la sentenza n. Tribunale di Novara in e, 865/09, data 23 2009; in ogni caso, > respingere con la miglior formula le domande tutte formulate in questa sede dall’ appellante; onerare l’appellante medesima delle grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO spese del Con atto introduttivo notificato il 14 del novembre giudizio 2007, di merito, ula~!J S p A esponeva: -di aver dello intrattenuto, stato di prima insolvenza, della il dichiarazione rapporto di conto corrente n. 82160 e di aver ottenuto un affidamento di cassa valido fino a revoca per euro 650.000,00, garantito da “pegno sul libretto di risparmio di euro 700.000,00” in titoli della stessa Banca; —che, tre in data 25 agosto 2005, mesi dalla insolvenza la Banca, dichiarazione dello (intervenuta il 3/5/2005), ad oltre stato di comunicava di essere rientrata dallo scoperto di conto corrente, quantomeno pari al fido concesso; —che il Commissario, ~ rendendosi conto della grave anomalia concernente il rapporto di conto corrente, ovvero che la Banca non si era insinuata al passivo della procedura, comunicava alla Banca stessa di essere creditrice dell’importo di euro 533.280,57; — che la Banca, in data 9 marzo 2007, comunicava la sospensione corrente, dell’apertura di credito avvertendo che i versamenti, in conto che fossero pervenuti,~. non avrebbero determinato il ripristino delle disponibilità, ma sarebbero stati utilizzati a riduzione delle esposizioni in essere; —che con lettera del 14 marzo 2007 il Commissario chiedeva la restituzione dei titoli avanzata con dati in garanzia; —che tale richiesta era ricorso ai sensi dell’articolo 700 c.p.c.; —che il ricorso, revocato a accolto seguito di dal giudice ordinanza del unico, era Tribunale in sede di reclamo; —che veniva nuovamente richiesto provvedimento cautelare; —che, sede all’esito di della reclamo aveva nellapa rte in cui -2 procedura, era revocato previo garanzia, i titoli del costituiti equivalente in 9uro 21~0DD,O0, corrispondente da parte provvedimento deposito loro provvedimento, in di restituire alll svincolo cedola maturata, i]. Tribunale stato ordinato alla Banca ifl JZ., il e denaro, aveva titolì in in pegno ovvero il oltre alla al somma valore confermato nel di della resto il che aveva disposto la restituzione, della Banca, della somma di euro 533.280,57, oltre interessi e rivalutazione. Con l’atto introduttivo del giudizio, chiedeva; l’accertamento del saldo negativo, pari a euro 533.280,56 e la condanna alla restituzione di 6 tale importo; attrice della della Banca credito, e/o l’accertamento proprietà posti a dei in capo titoli garanzia ad essa obbligazionari dell’apertura di con conseguente risoluzione e/o estinzione revoca del pegno costituito; l’accertamento della responsabilità precontrattuale, dell’illecito extracontrattuale e dell’inadempimento contrattuale della convenuta per inadempimento del acquisto del titolo data 17 maggio 2009; SPI step-up contratto di con scadenza in il risarcimento del danno pari alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto di detto strumento finanziario e quanto ~z~alizzato in sede di vendita; l’accertamento che nessuna transazione era stata effettuata tra la Banca e la procedura; l’accertamento illegittimità ed e inefficacia la declaratoria del recesso di operato dalla Banca. Si costituiva in giudizio della la previa proposi~z~i~pne nullità dell’atto introduttivo funzionale del giudice adito, Banca, eccezione la di quale~. parziale e de1l’incompet~p~z1~~.. contestava nel merito le domande di parte attrice. Con sentenza deliberata in data 14 dicembre 2009 e pubblicata in data 23 dicembre il Tribunale così provvedeva: 7~≤\ 2009, sub. n. 865, Tribunale “Il pronunciando epigrafe, di nella Novara, causa fra definitivamente le ogni altra domanda, parti di cui in istanza ed eccezione disattesa: —rigetta la domanda principale; -dichiara ]iinefficacia della compensazione operata da Banca credito tra pari intestato al saldo alla Straordinaria passivo società e le rimesse r —— proprio conto in l’effetto condanna Banca restituire a~ del il corrente Amministrazione ivi affluite - ~s p a e per - r ~ ~ . a — in liquidazione e amministrazione straordinaria la somma di euro 533.280,57, oltre interessi legali dal 27.3.2007; -dichiara l’inefficacia intervenuta in data della 16.11.2005 -- - amministrazione in quanto posta tra in straordinaria e transazione s.p~a. liquidazione Banca in e r essere senza la previa autorizzazione ministeriale; -rigetta la domanda di declaratoria di inefficacia del recesso; -conferma l’ordinanza del data 18.10.2007. 9.10.2007, depositata in —compensa lite, integralmente anche con tra le parti riferimento a le quelle spese della di fase cautelare”. La spa liquidazione ) - e amministrazione in - straordinaria proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alla controparte in data 28 aprile 2010. A fondamento della impugnazione l’appellante svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati. La parte appellata si costituiva in giudizio e resisteva all’appello, chiedendone il rigetto. Le parti conclusioni decisione precisavano e il quindi Collegio all’udienza le tratteneva del 18 rispettive la causa settembre a 2012, assegnando il termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e quello di giorni 20 per le memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza di primo grado. Il giudice di primo grado ha così motivato la propria decisione. Va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale derivano dalla di Novara, procedura in quanto le fallimentare, cause, sono che anche quelle che incidono sul patrimonio del fallito, con la conseguenza che l’azione 5volta ad ottenere il risarcimento del danno per preteso inadempimento della banca agli ~bblighir impostid&l T.U.F. incidP~ sul patrimonio del fallito stesso. Parimenti infondata dell’atto di è l’eccezione citazione per di nullità indeterminatezza petitum e della causa petendi, del i quali si evincono dall’intero contesto dell’atto introduttivo e dalle conclusioni. Deve essere respinta inoltre l’eccezione di errata instaurazione della causa con rito societario. Nel merito, deve essere rigettata la domanda risarcitoria. Si osserva che la banca ha eccepito che all’epoca della sottoscrizione società (2004) le dei norme titoli da previste parte dal della T.U.F. a tutela dei clienti—risparmiatori—investitori non si applicavano ai prodotti finanziari emessi dagli istituti di credito medesimi. L’articolo 25 bis del T.U.F. è stato inserito dall’articolo li, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, numero 262, quindi in epoca posteriore all’acquisto dei titoli. La domanda, condanna già accolta della banca in via alla cautelare, di restituzione tr. lo dell’ammontare corrente delle della dichiarazione essere rimesse società, di affluite sul conto successivamente alla insolvenza àccolta. Risulta della che, stessa, alla data deve della dichiarazione di insolvenza della società, il saldo negativo sul 533.280,57; del conto che, decreto corrente ammontava se l’articolo 50, legislativo 270/1999, a euro comma secondo, consente che i contratti in corso continuino ad avere esecuzione, ciò non può in ogni caso determinare una violazione del principio della Conseguentemente, della par deve dichiararsi “compensazione” credito tra il condicio operata proprio creditorum. 1’ inefficacia dallT istituto credito, pari al di saldo passivo del conto corrente, e le rimesse afiluite. La seconda della domanda proprietà ha in ad capo obbligazionari della dell’apertura di oggetto l’accertamento all’attrice banca credito, posti con dei a titoli garanzia conseguente estinzione del pegno e condanna a11a~restituzione. Tale domanda “regolare”, deve essere dovendo persiste~~~~tino alla ritenersi verifica, endoprocedimentale e dell’attivo, quindi deve respinta. alla che operata successiva negarsi 1l~ Il pegno il in è credito ambito ripartizione l’estinzione o risoluzione o revoca della garanzia prestata, che sarebbe senza titolo. La parte attrice ha chiesto inoltre la declaratoria di inesistenza o la procedura e inefficacia della transazione tra la banca convenuta. La inefficacia della transazione deve in quanto non vi è traccia domanda di essere accolta, della autorizzazione ministeriale. L’ultima domanda ha illegittimità dalla banca ed inefficacia convenuta. in quanto la nota, attrice, della dalla di Tale di contiene Banca essere, ad oggetto la declaratoria una di recesso il va dichiarazione operato rigettata, unilaterale dell’affidamento contraddetta intervenuta pur inefficace, termini domanda ‘sospensione” “transazione” recesso cui al documento 7 di parte successivamente quale, del di tra impedisce di e in superata le parti, la qualificare in comportamento intrattenuto dall’ Istituto. L’appello. Con il ribadire di primo la motivo, natura sua proprietà, di pegno dati l’apertura di credito, del sarebbe Tribunale l’appellante si “regolare” dilunga dei a titoli in garanzia alla banca per sostenendo errata, in che la sentenza quanto l’ordine contenuto secondo 2007, nell’ordinanza reclamo dal emessa seguito del nell’ottobre del contraddizione non solo Tribunale, sarebbe in evidente a con quanto accertato ovvero con la natura di pegno regolare dei titoli, ma in violazione dei principi di diritto sanciti dal combinato disposto degli articoli 52 e 53 legge fallimentare, precisando che la finalità dalla del procedura provvedimento di cautelare amministrazione richiesto straordinaria era, una volta accertata la proprietà in capo alla stessa di titoli, di ordinarne la restituzione. La Corte osserva che sul punto l’appello è inammissibile in parte e per il resto infondato. Invero, in questa sede, non viene assolutamente contestata la natura “regolare” del pegno, con il che non vi è interesse ad una pronuncia sul punto da parte dell’appellante. affermato è che il fino alle verifiche alla successiva Ciò che il Tribunale ha credito del della Tribunale ripartizione banca persiste fallimentare dell’attivo, con e la conseguenza che deve negarsi qu~lsiasi.estinzione o risoluzione o revoca della garanzia prestata. . Tale affermazione è coete.qpjj~p~j~pipi4icui agli articoli 52 e 53 della legge fallimentare, qui”~evedono ~ rispettivamente che ogni i credito, .. anche se munito di diritto di prelazione o trattato 111, ~~ensidell’articclo primo corna, nai~che ogni diritto reale o personale, inffliEbbi]IThre, stabilite della da dal articoli o 1), mobiliare o deve essere accertato secondo le norme legge pegno n. Capo ‘I, salvo (artIcolo 52) assistiti 2756 e da 2761 diverse e che crediti privilegio del disposizioni codice a garantiti norma d egli ~ eiréFI~EiiiEEr&rante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione (articolo 53) Nel caso concreto, risulta dai documenti allegati dalla Banca appellata alla comparsa costitutiva in appello (documenti 3, insinuazione tardiva conseguenza che l’~ttéTfffà~ione, appello, che prerogative 4, 5 e 6) è ora non ha che la procedura di in corso, con ragion la d’essere contenuta a pagina 23 dell’atto di la banca di cui non avrebbe all’articolo esercitato 53 della le legge sQpra indicata. Conseguentemente, la domanda estinzione o di declaratoria revoca del pegno di e restituzione dei tit6Yf~èfl7ffbfldata~~ ~ ha censurato la sentenza nella parte in cui ha osservato che la /3 banca aveva unilateralmente provveduto alla “sospensione” dell’affidamento in essere in quanto tale sospensione “transazione” seppure era intervenuta inefficace, termini di stata superata dalla tra parti, quale le impediva recesso il di la qualificare comportamento in tenuto dall’Istituto. In particolare, l’appellante osserva che La nota della banca è del 9 marzo 2007, mentre la “fantomatica” transazione risale al 2005. Sostiene l’appellante che la banca ha, di fatto, revocato la linea di credito, garantita dei titoli, violando i principi di buona fede, in quanto non è stata di dedotta la ricorrenza una delle fattispecie previste dalla disciplina contrattuale, ovvero l’inadempimento contrattuali assunte qualificata, la patrimoniali delle dai ricorrenti, diminuzione generiche obbligazioni e morosità delle specifiche l’eventuale rnendacio nelle la garanzie del informazioni credito, rese alla banca dal cliente. Sostiene quindi l’appellante che essa ha controparte provato e l’inesatto quindi il adempimento fondamento della della domanda per i danni subìti e subendi. La Corte al proposito osserva quanto segue. È corretta l’osservazione dell’appellante 154 secondo la quale il superata Tribunale la ha errato dichiarazione nel ritenere unilaterale “sospensione” dell’affidamento in essere, la transazione, inefficace, è di in quanto intervenuta tra le parti in epoca precedente. Peraltro, danno che al viene la conto, di procedura in ma abbia quanto dal in movimentazioni fino specifica della provato appellante almeno là circostanza neppure sede luglio osservazione ad il, anche 2007; de:Lla nessun risulta operare sul prodotto dalla cautelare, successive al allegato, continuato documento che risultano al in marzo ordine Banca, 2007, a tale l’appellante nulla replica. Con il terzo decisione del erroneamente, sarebbe motivo in privo di l’appellante Tribunale, contesta asserendo mancanza di specifica tutela il cliente, la che normativa, in ordine all’acquisto delle obbligazioni strutturate. In particolare per ltappellante sostiene che essa è stata indotta “derivative” prospetto in all’acquisto di conflitto interessi, informativo e di foglio obbligazioni senza contabile di addebito. Ciò avrebbe cagionato, all’investitore, 16~ dunque un ~ ~ ... .~ danno pari a euro 22.820,00 ovvero alla differenza tra il prezzo pagato per l’acquisto dello strumento finanziario e quanto realizzato in sede di vendita, oltre gli interessi anatocistici a decorrere dalla notifica della domanda giudiziale. La Corte osserva come l’appello sul punto sia solo in parte fondato: nella fattispecie occorre ricordare che la sottoscrizione all’ordine è stata eseguita il 12 maggio 2004 da società per azioni, quindi non sicuramente al corrente “sprovveduto”. risulta non cia di un meccanismi Unitamente consegnato il alla con interesse inoltre l’indicazione è privato finanziari o sottoscrizione regolamento obbligazionario, e investitore del dei prestito tassi stato di segnalato specificamente il conflitto di interessi da parte della Banca popolare. Pertanto non può ora l’appellante sostenere che vi sia stata una violazione del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, il quale era attuattivo della disciplina del T.U.F. Tuttavia, la Corte sottoscrizione Banca quale costitutiva dei titoli, documento in osserva primo 2 l’ordine prodotto allegato grado, 17 come dalla alla risulti di stessa comparsa incompleto, nella parte in cui, clienteèuna sicuramente risulta di un quindi per investitore indicazioni domanda tenendo società interamente operazioni. pur Ed circa allora, risarcitoria il q~4.ndi sprovveduto, in quanto non carente taØguatazza_de~U,e~. deve essere proposta l’appellata che azioni, non completato, conto deve accolta la dall’appellante essere e condannata al pagamento della somma di euro 22.620,00 oitre gii* interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto soltanto sotto tale profilo. La valutazione complessiva dell’esito della causa, e l’accoglimento la reiezione rilevante implica soltanto parziale del medesimo (restituzione che le spese dei del dell’appello per titoli grado l’aspetto e più dati pegno) devono essere interamente compensate, con assorbimento del motivo in ordine alla avvenuta compensazione delle spese di lite di primo grado, fondato giustamente sulla soccombenza reciproca. P.Q.M. La Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Civile; Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.; 18 definitivamente la sentenza pronunciando deliberata dal data 14/12/2009 sub. n. e 865, in appello l’appellata euro a domanda confronti pagare avverso Novara 23/12/2009 e -,_-J amministrazione Banca ~ dell’appello, interessi al in da /_~ all’appellante oltre giudiziale di di data proposto parziale 22.820,00, in liquidazione nei accoglimento Tribunale pubblicata ~S.p~A~c)—in straordinaria sull’appello giorno condanna la somma legali del di dalla pagamento effettivo; respinge nel resto l’appello; Y CI: dichiara interamente compensate le spese di giudizio. Così deciso novembre 2012 nella dalla Camera Prima di Consiglio Sezione del 23 della (i Corte d’Appello di Torino. IL PRESfrDENTE Dott. Caterina Mazzitelli I— IL CONSIGLIERE ESTENSORE t ~$ ~• ‘il Dott. Renata Silva DEPOSITATA ‘tAPPSUQ n&laCar~’~ diloriflo tssa k~ia Sk~~o~a 3 o?os~Lo Po~)