Diritto di accesso ai documenti amministrativi È attuazione del principio di imparzialità e di trasparenza Consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi Sono "interessati”: “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22, legge 241/90) Oggetto del diritto di accesso (art. 22, comma 1, legge 241/1990) È documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una PA e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; Soggetti in relazione ai quali il diritto di accesso si esercita (art. 22, comma 1, legge 241/1990) tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario Il diritto di accesso è escluso (art. 24 legge 241/1990) per i documenti coperti da segreto di Stato o considerati altrimenti segreti; nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della PA diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. Con regolamento il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso A tutela della sicurezza e della difesa nazionale, nonchè delle relazioni internazionali; A tutela della politica monetaria e valutaria; A tutela dell'ordine pubblico, della prevenzione e della repressione della criminalità; A tutela della vita privata o della riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici Modalità per l’esercizio del diritto di accesso e relativa tutela (art. 25, legge n. 241/90): Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento, il richiedente può presentare ricorso al Tar Il Tar può ordinare l’esibizione del documento E’ facoltà dell’interessato esercitare previamente un ricorso amministrativo al difensore civico o, per gli atti statali, alla Commissione nazionale per l’accesso