Università degli Studi di Macerata Laboratorio di Informatica Documentale Prof. Stefano Pigliapoco IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ON LINE: REQUISITI, METODI E STRUMENTI DIEF [email protected] Codice dell’amministrazione digitale ¤ Il codice dell’amministrazione digitale (Co.A.Di.), contenuto nel D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2006, riconosce ai cittadini e alle imprese alcuni diritti fondamentali: • [art. 4, c. 2]: il diritto di trasmettere ogni atto e documento alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie della informazione e della comunicazione • [art. 47 del CO.A.DI]: Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza Re-engineering dei procedimenti ¤ ¤ [art. 12, c. 5 e art. 15, c. 2 del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese [art. 41 del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. Fasi di un procedimento on line Autenticazione dell’utente e autorizzazione all’accesso Compilazione e sottoscrizione di istanze informatiche Pagamento di eventuali oneri con sistemi elettronici Trasmissione dei documenti/istanze per via telematica Protocollazione, classificazione e fascicolazione dei documenti Gestione dei flussi documentali e dei procedimenti amministrativi ¤ Archiviazione e conservazione dei fascicoli informatici ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Autenticazione on line degli utenti ¤ [art. 64, c. 3 del Co.A.Di.]: a decorrere dal 31 dicembre 2007 non sarà più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica (CIE) e dalla carta nazionale dei servizi (CNS) ¤ Le procedure e le regole tecniche per l’emissione della CNS sono definite nel DPR 2 marzo 2004, n. 117, oltre che nel decreto interministeriale 9 dicembre 2004 e nell’art. 66 del Co.A.Di.; quelle relative alla carta d’identità elettronica e al documento d’identità elettronico, invece, sono contenute nel DPCM 22 ottobre 1999, n. 437. Autenticazione on line degli utenti ¤ Per carta nazionale dei servizi (CNS) si intende il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni ¤ L’art. 2, c. 1, del DPR 2 marzo 2004, n. 117, recante il regolamento per la diffusione della carta nazionale dei servizi, specifica che «la carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d’identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticipare le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni». Il c. 3 dello stesso articolo sottolinea che la CNS deve essere rilasciata in alternativa alla CIE e non in aggiunta, proprio perché le funzionalità della prima sono incluse nella seconda. Presentazione istanze per via telematica ¤ [Art. 65, c. 1 del Co.A.Di.]: le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide se: • sono sottoscritte mediante la firma digitale; • quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della CIE o della CNS (nei limiti stabiliti da ciascuna amministrazione); ¤ [Art. 65, c. 2 del Co.A.Di.]: le istanze e le dichiarazioni inviate con queste modalità sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento Posta elettronica certificata ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Certezza sulla provenienza dei messaggi Canali di comunicazione sicuri Garanzia dell’integrità dei messaggi Blocco delle comunicazioni che contengono virus informatici Certificazione della spedizione e della consegna Avviso di mancato recapito Log dei messaggi Compatibilità con la posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata ¤ [Art. 6, c. 1 e 2, del Co.A.Di.]: Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al D. Lgs. 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Tali disposizioni si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito ¤ Posta elettronica certificata ¤ [Art. 4 del D. Lgs. n. 68/05]: i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati. (….) ¤ [DPCM 31 ottobre 2000] Le Pubbliche amministrazioni dichiarano l’indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale all’atto dell’iscrizione all’IPA Sistemi di pagamento elettronici ¤ I sistemi di pagamento elettronici sono indispensabili per la corresponsione degli oneri dovuti all’atto della presentazione di determinate istanze (ad esempio, per il pagamento dell’imposta di bollo o per la fruizione di particolari servizi). ¤ Ai sensi dell’art. 5, c. 1, del Co.A.Di., almeno le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato dovranno attivare tali sistemi di pagamento a decorrere dal 30 giugno 2007 Il sistema di protocollo informatico ¤ deve: • integrarsi con il servizio di posta elettronica certificata • consentire la verifica delle firme elettroniche; • gestire le ricevute di ritorno, collegandole ai messaggi a cui si riferiscono • gestire le situazioni anomale • consentire la formazione dei fascicoli informatici e la gestione integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi Gestione integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi Archiviazione ottica e conservazione ¤ Il legislatore italiano si è orientato sul metodo della migrazione, emanando la Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico ¤ Per l’archiviazione ottica dei documenti sono utilizzabili qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione digitale che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser (Worm, CD-R, magneto-ottici, DVD). Tuttavia, è consentito l’impiego di supporti anche non ottici purché siano idonei a garantire la conformità dei documenti agli originali Formazione del personale ¤ E’ necessario prevedere un’intensa attività di formazione rivolta: • ai Dirigenti, ai Responsabili dei procedimenti amministrativi e agli Organi di Governo; • al personale del Servizio Archivistico; • al personale cui compete lo svolgimento dei procedimenti amministrativi; • al personale del Servizio Sistemi Informativi.