NOZIONI DI INQUADRAMENTO E PREMESSA
 I Principi di riferimento:
- principio di trasparenza
- principio di partecipazione (cfr., art. 10 LPA)
- principio di efficienza e di controllo del cittadino
sull’attività della PA (v. limite generale del diritto di
accesso)
FONDAMENTO COMUNITARIO
 La normativa comunitaria:
- R.N. 81/89 COMITATO CONSI. EUROPEO;
- DIR. CE 07/06/1990, N. 313;
- RISOL. PARL. EUROPEO 24/05/1984;
- RISOL PARL. EUROPEO 11/01/1988;
- TRATTO IST. CEE (ART. 214, 233, 191, 90, 85)
- ALLEGATOTRATTATO DI MASTRICHET;
- REGOLEMENTO 1049/2001;
- DECISIONE CONSIGLIO CE 93/62;
- TRATTATO IST. COST. EUROPEA DI ROMA DEL
29/10/2004 (ART. II, 102).
FONDAMENTO COSTITUZIONALE
 I Riferimenti Costituzionali:
- art. 1 (sovranità popolo);
- art. 21 (diritto di informazione);
- art. 24 (diritto di difesa);
- art. 97 (buon andamento PA).
FONDAMENTO NORMATIVO
 La prima norma che tratta, in linea generale, del diritto di
accesso è l’art. 7 della L. n. 142/1990 (autonomia degli
EELL), in ordine alla “pubblicità” dei provvedimenti delle
Amministrazioni locali;
 Prima di tale norma vi erano disposizioni di legge ad hoc,
che trattavano, cioè, di singole fattispecie di accesso, ma
senza alcuna valenza generale, e senza alcun riferimento al
procedimento, ai requisiti, etc..
LA LEGGE N. 241/1990
 Dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, il diniego
all’accesso deve sempre costituire l’eccezione, e non più la
regola
 “L'accesso ai documenti amministrativi costituisce
principio generale dell'attività amministrativa al fine
di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza”
LA LEGGE 241/1990 – EVOLUZIONE E MODIFICHE
La legge, specie per quanto concerne la parte relativa
all’accesso, è stata oggetto di rilevanti modifiche nel tempo,
recate, principalmente, da:
 Legge 11 febbraio 2005, n. 15
 Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
 Legge 18 giugno 2009, n. 69
 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Da segnalare anche i Regolamenti attuativi:
 DPR n. 352/1992
 DPR n. 184/2006
LA NORMATIVA GENERALE, LE LEGGI E REGOLAMENTI

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO:
 capo V della l. 241/1990, artt. 22 ss.

LEGGI E REGOLAMENTI:
 Stato: d.p.r. 184/2006 + regolamenti singoli enti
 leggi regionali
 statuti e regolamenti enti locali
IL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 22, comma 2 (L. 241/90).
“L'accesso ai documenti amministrativi :
 costituisce principio generale dell'attività amministrativa;
 resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
LA DEFINIZIONE
 L’art. 22 contiene la definizione degli elementi che costituiscono il diritto di accesso (e in
particolare):
 diritto di accesso: cioè il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti amministrativi;
 interessati: cioè i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o
diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
l'accesso;
 controinteressati: cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla
natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero
compromesso il loro diritto alla riservatezza;
IL D.P.R. DEL 2006
“GLI INTERESSATI”
 Articolo 2 del d.P.R. del 2006
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia
un interesse:
DIRETTO - CONCRETO – ATTUALE
D.P.R. DEL 2006
“GLI INTERESSATI”
l’interesse deve essere
“ATTUALE”
L’INTERESSE ED IL DIVIETO DI FINALITA’ DI CONTROLLO
GENERALIZZATO DELL’ATTIVITA’ DELLA P.A.
L’INTERESSE DEVE ESSERE ATTUALE ANCHE NEL
SENSO CHE L’ACCESSO NON SI PUO’ ESERCITARE
PER FINALITA’ “GENERALIZZATE”
IL D.P.R. DEL 2006
“LA POSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI”
Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la posizione
dei titolari al diritto alla riservatezza sull’istanza di accesso
Qualificandoli quali:
“CONTROINTERESSATI”
LA POSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI
 Articolo 3 (del d.P.R. del 2006)
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di
accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a
dare comunicazione agli stessi, mediante:
invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento;
2. o per via telematica (per coloro che vi abbiano consentito).
1.
LA POSIZIONE DEI “CONTROINTERESSATI”
 “La motivata opposizione”(art. 3 d.P.R. 2006)
 Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i
controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso.
 Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede
sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di
cui al comma 1.
LA POSIZIONE DEI
“CONTROINTERESSATI
Art. 5 d.P.R. del 2006
“Limite all’accesso informale”
 Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di
accesso può essere esercitato in via informale mediante
richiesta (anche verbale).
Dunque:
Qualora in base al contenuto del documento richiesto si
riscontri l'esistenza di controinteressati, la P.A. invita
l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
AMBITO DI APPLICAZIONE
DEL DIRITTO DI ACCESSO
 Articolo 23
Il diritto di accesso si esercita nei confronti:
 delle pubbliche amministrazioni;
 delle aziende autonome e speciali;
 dei gestori di pubblici servizi;
 degli enti pubblici;
 nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
IL D.P.R. del 2006
Articolo 2 (del d.P.R. 2006)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti:
 di diritto pubblico;
 i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività
di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
IL D.P.R. DEL 2006
Art. 2 (d.P.R. del 2006)
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi :
1. materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti
alla stessa data dalla pubblica amministrazione;
2. la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in
suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 5 (del d.P.R. del 2006)
Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta:
1.l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al
richiedente;
2.in tale caso, il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
Art. 24
Il diritto di accesso è escluso:
 per i documenti coperti da segreto di Stato
 nei casi di segreto di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 2 del presente articolo;

ESCLUSIONE DAL
DIRITTO DI ACCESSO
 nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
 nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restano ferme le particolari norme che ne regolano la
formazione;
 nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
ESCLUSIONI ULTERIORI
 Le
singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi
del comma 1;
 Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato
amministrazioni.
dell'operato
delle
pubbliche
LE ULTERIORI IPOTESI CON D.P.R. DEL GOVERNO
Art. 24, comma 6.
 Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della l. 400/1988, il
Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
 e in particolare (lett. d) quando i documenti riguardino:
la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,
imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari
- ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono
-
ACCESSO - RISERVATEZZA
 Art. 24, comma 7.
 deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici.
 nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile (in caso di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale nei termini previsti dall' articolo 60
del d.lgs. 196/2003).
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
 La richiesta di accesso ai documenti
 deve essere motivata.
 deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
 si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi.
ALTRI ELEMENTI DI UTILITÀ PRATICA
 L'esame dei documenti è gratuito.
o
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione (salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura).
In caso di “SILENZIO” DELLA P.A.
SULLA ISTANZA DI ACCESSO
 Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta
SI INTENDE RESPINTA
LE TIPOLOGIE DI RICORSO
 In caso di:
diniego dell'accesso (espresso o tacito)
di differimento dello stesso
 Il richiedente può presentare ricorso:
 al TAR
 al DIFENSORE CIVICO (nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali) per chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione.
 alla COMMISSIONE PER L'ACCESSO (nei confronti degli atti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato).
IL D.P.R. DEL 2006
“IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ED IL CONTENZIOSO ”
Art. 6 (del d.P.R. del 2006):
 Il responsabile del procedimento di accesso è:
 il dirigente
 il funzionario preposto all'unità organizzativa
 o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il
documento o a detenerlo stabilmente.
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diritto di accesso[1]