NOZIONI DI INQUADRAMENTO E PREMESSA I Principi di riferimento: - principio di trasparenza - principio di partecipazione (cfr., art. 10 LPA) - principio di efficienza e di controllo del cittadino sull’attività della PA (v. limite generale del diritto di accesso) FONDAMENTO COMUNITARIO La normativa comunitaria: - R.N. 81/89 COMITATO CONSI. EUROPEO; - DIR. CE 07/06/1990, N. 313; - RISOL. PARL. EUROPEO 24/05/1984; - RISOL PARL. EUROPEO 11/01/1988; - TRATTO IST. CEE (ART. 214, 233, 191, 90, 85) - ALLEGATOTRATTATO DI MASTRICHET; - REGOLEMENTO 1049/2001; - DECISIONE CONSIGLIO CE 93/62; - TRATTATO IST. COST. EUROPEA DI ROMA DEL 29/10/2004 (ART. II, 102). FONDAMENTO COSTITUZIONALE I Riferimenti Costituzionali: - art. 1 (sovranità popolo); - art. 21 (diritto di informazione); - art. 24 (diritto di difesa); - art. 97 (buon andamento PA). FONDAMENTO NORMATIVO La prima norma che tratta, in linea generale, del diritto di accesso è l’art. 7 della L. n. 142/1990 (autonomia degli EELL), in ordine alla “pubblicità” dei provvedimenti delle Amministrazioni locali; Prima di tale norma vi erano disposizioni di legge ad hoc, che trattavano, cioè, di singole fattispecie di accesso, ma senza alcuna valenza generale, e senza alcun riferimento al procedimento, ai requisiti, etc.. LA LEGGE N. 241/1990 Dopo l’entrata in vigore della L. n. 241/1990, il diniego all’accesso deve sempre costituire l’eccezione, e non più la regola “L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza” LA LEGGE 241/1990 – EVOLUZIONE E MODIFICHE La legge, specie per quanto concerne la parte relativa all’accesso, è stata oggetto di rilevanti modifiche nel tempo, recate, principalmente, da: Legge 11 febbraio 2005, n. 15 Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 Legge 18 giugno 2009, n. 69 Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Da segnalare anche i Regolamenti attuativi: DPR n. 352/1992 DPR n. 184/2006 LA NORMATIVA GENERALE, LE LEGGI E REGOLAMENTI NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO: capo V della l. 241/1990, artt. 22 ss. LEGGI E REGOLAMENTI: Stato: d.p.r. 184/2006 + regolamenti singoli enti leggi regionali statuti e regolamenti enti locali IL DIRITTO DI ACCESSO Art. 22, comma 2 (L. 241/90). “L'accesso ai documenti amministrativi : costituisce principio generale dell'attività amministrativa; resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. LA DEFINIZIONE L’art. 22 contiene la definizione degli elementi che costituiscono il diritto di accesso (e in particolare): diritto di accesso: cioè il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; interessati: cioè i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; controinteressati: cioè i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; IL D.P.R. DEL 2006 “GLI INTERESSATI” Articolo 2 del d.P.R. del 2006 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse: DIRETTO - CONCRETO – ATTUALE D.P.R. DEL 2006 “GLI INTERESSATI” l’interesse deve essere “ATTUALE” L’INTERESSE ED IL DIVIETO DI FINALITA’ DI CONTROLLO GENERALIZZATO DELL’ATTIVITA’ DELLA P.A. L’INTERESSE DEVE ESSERE ATTUALE ANCHE NEL SENSO CHE L’ACCESSO NON SI PUO’ ESERCITARE PER FINALITA’ “GENERALIZZATE” IL D.P.R. DEL 2006 “LA POSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI” Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la posizione dei titolari al diritto alla riservatezza sull’istanza di accesso Qualificandoli quali: “CONTROINTERESSATI” LA POSIZIONE DEI CONTROINTERESSATI Articolo 3 (del d.P.R. del 2006) La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante: invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento; 2. o per via telematica (per coloro che vi abbiano consentito). 1. LA POSIZIONE DEI “CONTROINTERESSATI” “La motivata opposizione”(art. 3 d.P.R. 2006) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. LA POSIZIONE DEI “CONTROINTERESSATI Art. 5 d.P.R. del 2006 “Limite all’accesso informale” Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta (anche verbale). Dunque: Qualora in base al contenuto del documento richiesto si riscontri l'esistenza di controinteressati, la P.A. invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO Articolo 23 Il diritto di accesso si esercita nei confronti: delle pubbliche amministrazioni; delle aziende autonome e speciali; dei gestori di pubblici servizi; degli enti pubblici; nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. IL D.P.R. del 2006 Articolo 2 (del d.P.R. 2006) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti: di diritto pubblico; i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. IL D.P.R. DEL 2006 Art. 2 (d.P.R. del 2006) Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi : 1. materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla pubblica amministrazione; 2. la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Art. 5 (del d.P.R. del 2006) Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta: 1.l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente; 2.in tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO Art. 24 Il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato nei casi di segreto di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. ESCLUSIONI ULTERIORI Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1; Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato amministrazioni. dell'operato delle pubbliche LE ULTERIORI IPOTESI CON D.P.R. DEL GOVERNO Art. 24, comma 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della l. 400/1988, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: e in particolare (lett. d) quando i documenti riguardino: la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari - ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono - ACCESSO - RISERVATEZZA Art. 24, comma 7. deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale nei termini previsti dall' articolo 60 del d.lgs. 196/2003). MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. ALTRI ELEMENTI DI UTILITÀ PRATICA L'esame dei documenti è gratuito. o Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione (salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura). In caso di “SILENZIO” DELLA P.A. SULLA ISTANZA DI ACCESSO Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta SI INTENDE RESPINTA LE TIPOLOGIE DI RICORSO In caso di: diniego dell'accesso (espresso o tacito) di differimento dello stesso Il richiedente può presentare ricorso: al TAR al DIFENSORE CIVICO (nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali) per chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione. alla COMMISSIONE PER L'ACCESSO (nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato). IL D.P.R. DEL 2006 “IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL CONTENZIOSO ” Art. 6 (del d.P.R. del 2006): Il responsabile del procedimento di accesso è: il dirigente il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.