Contributo unificato spese atti giudiziari Dal 1° marzo 2002 cambia la tassazione per le spese degli atti giudiziari.Entra in vigore, infatti, il “contributo unificato di iscrizione a ruolo” che sostituisce tutte le altre imposte finora versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi. Questa nuova forma di tassazione semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario. DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 153 del 4-7-2006) Testo in vigore dal: 4-7-2006 fino al 31-12-2009 Art. 21. Spese di giustizia 1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne cheper gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali. 2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo leordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita'generale dello Stato. 3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorreredal 2008. 4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di euro 250. 6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.». 5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.». 6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali». Procedimenti con valore determinato scaglione Euro di valore inferiore a Euro 1.100,00 30,00 di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00 70,00 di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00 170,00 di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00 340,00 di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00 500,00 di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00 800,00 di valore superiore a Euro 520.000,00 1.110,00 Procedimenti con valore indeterminabile civili e amministrativi 340,00 (si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00) di competenza esclusiva del giudice di pace 170,00 (si considerano di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00) Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00 1.110,00 Azione civile nel procedimento penale Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. http://www.giuristiediritto.it [email protected] Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel esente caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di vedere tab. risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda. scaglioni Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza. - PROCEDIMENTI SPECIALI ( Libro IV, Titolo I, Capo I,II,III e IV c.p.c.) Modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 309. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse. 310. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120». 311. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente: «1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni» 312. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Modalità di pagamento del Contributo unificato Il contributo unificato può essere pagato: - MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T) - MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE (conto n°57152043 intesto a “Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001”) - PRESSO I TABACCAI http://www.giuristiediritto.it [email protected] Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari (tabella completa aggiornata il 1° marzo 2002) DESCRIZIONE CODICE ENTE Consiglio di Stato 9S9 Giudice di pace 9C3 (4) Pretura 9A9 (3) (4) Tribunale 9B0 (3) (4) Tribunale amministrativo regionale 9T9 (5) Tribunale di sorveglianza Nxx (2) Tribunale militare 1xx (2) Tribunale militare di sorveglianza DAE Tribunale minorile Pxx Tribunale superiore acque 8AE Ufficio di Sorveglianza Sxx Corte Suprema di Cassazione 4AE (1) codice da utilizzare solo per contesti in materia di norme anti-riciclaggio (2) i caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell'Ente (3) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente l'identificativo dell'Ente (per es. la lettera D per la ASL RM/D) (4) indicare nel campo 7.cod.territoriale il codice del comune di ubicazione dell'Ente (5) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente il codice della Regione/Provincia autonoma http://www.giuristiediritto.it [email protected] NOTE (2) (2)