Contributo unificato spese atti giudiziari
Dal 1° marzo 2002 cambia la tassazione per le spese degli atti giudiziari.Entra in vigore, infatti, il “contributo unificato di
iscrizione a ruolo” che sostituisce tutte le altre imposte finora versate per i procedimenti penali, civili e amministrativi.
Questa nuova forma di tassazione semplifica in maniera determinante la tassazione degli atti giudiziari perché di fatto
elimina le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa
dell’ufficiale giudiziario.
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n.223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (GU n. 153 del 4-7-2006)
Testo in vigore dal: 4-7-2006 fino al 31-12-2009
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e' ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne
cheper gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo leordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di
contabilita'generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia,come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unita' previsionale di base2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del
Ministero della giustizia, e' ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200
milioni di euro a decorreredal 2008.
4. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di
euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25,
comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e' di euro 250. 6-ter. Il
maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la
sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il
difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite
le seguenti «e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il
funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Procedimenti con valore determinato
scaglione
Euro
di valore inferiore a Euro 1.100,00
30,00
di valore superiore a Euro 1.100,00 e fino a Euro 5.200,00
70,00
di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00
170,00
di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00
340,00
di valore superiore a Euro 52.000,00 e fino a Euro 260.000,00
500,00
di valore superiore a Euro 260.000,00 e fino a Euro 520.000,00
800,00
di valore superiore a Euro 520.000,00
1.110,00
Procedimenti con valore indeterminabile
civili e amministrativi
340,00
(si considerano di valore superiore a Euro 26.000,00 e fino a Euro 52.000,00)
di competenza esclusiva del giudice di pace
170,00
(si considerano di valore superiore a Euro 5.200,00 e fino a Euro 26.000,00)
Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto
Si considerano di valore superiore a Euro 520.000,00
1.110,00
Azione civile nel procedimento penale
Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro.
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Non è soggetto al pagamento del contributo l'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale nel esente
caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Il contributo e' dovuto invece nel caso di richiesta di condanna al pagamento di una somma a titolo di vedere tab.
risarcimento danno ed in caso di accoglimento della domanda.
scaglioni
Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all'importo liquidato in sentenza.
- PROCEDIMENTI SPECIALI ( Libro IV, Titolo I, Capo I,II,III e IV c.p.c.)
Modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005
309. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
le parole: «il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
310. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione,
nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di
valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
311. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli
atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi
previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e
successive modificazioni»
312. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio
dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti
pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Modalità di pagamento del Contributo unificato
Il contributo unificato può essere pagato:
- MEDIANTE MODELLO F23 (codice tributo 941T)
- MEDIANTE APPOSITO BOLLETTINO CONTO CORRENTE POSTALE
(conto n°57152043 intesto a “Tesoreria provinciale di Viterbo – versamento contributo unificato spese atti giudiziari
decreto del Presidente della Repubblica n°126/2001”)
- PRESSO I TABACCAI
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Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari
(tabella completa aggiornata il 1° marzo 2002)
DESCRIZIONE
CODICE ENTE
Consiglio di Stato
9S9
Giudice di pace
9C3
(4)
Pretura
9A9
(3) (4)
Tribunale
9B0
(3) (4)
Tribunale amministrativo regionale
9T9
(5)
Tribunale di sorveglianza
Nxx
(2)
Tribunale militare
1xx
(2)
Tribunale militare di sorveglianza
DAE
Tribunale minorile
Pxx
Tribunale superiore acque
8AE
Ufficio di Sorveglianza
Sxx
Corte Suprema di Cassazione
4AE
(1) codice da utilizzare solo per contesti in materia di norme anti-riciclaggio
(2) i caratteri xx devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di
appartenenza dell'Ente
(3) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente l'identificativo dell'Ente
(per es. la lettera D per la ASL RM/D)
(4) indicare nel campo 7.cod.territoriale il codice del comune di ubicazione dell'Ente
(5) indicare nello spazio subcodice del campo 6.ufficio o ente il codice della
Regione/Provincia autonoma
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NOTE
(2)
(2)
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