Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Requisiti Formazione
Prof.ssa Daniela Valentino
319-327
REQUISITI DEL CONTRATTO
(Art. 1325 c.c.)
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
DISTINZIONE TRA
SOGGETTO e PARTE
Centro di interessi che può essere
formato da uno o più soggetti (parte
plurisoggettiva). Es. vendita di un bene
comune da parte di più comproprietari.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
PARTE FORMALE: autore dell’atto ovvero del
procedimento di formazione del negozio.
Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non è
configurabile.
PARTE SOSTANZIALE: Destinatario degli effetti
negoziali.
Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae).
Es. Rappresentanza in incertam personam.
CASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto
diverso dalla parte sostanziale.
1) per volontà dei contraenti
es. Contratto a favore di terzi
2) a titolo di responsabilità
es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un
negozio, a seguito del suo comportamento.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI
IDENTIFICAZIONE
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE: Segni rappresentativi della soggettività o
della personalità.
NOME FALSO
NOME ALTRUI
Non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del contratto.
Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false
generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del
soggetto.
Rileva, sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il
negozio (al soggetto il cui nome è stato usurpato o al soggetto
usurpatore).
CONSEGUENZE: Sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della
persona all’interno del negozio.
Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi
ed efficaci. La controparte è disinteressata alla identità del
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contraente.
REQUISITI DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:
1. l’accordo delle parti;
2. la causa;
3. l’oggetto;
4. la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di
nullità (art. 1350 c.c.).
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REQUISITI DEL CONTRATTO
ACCORDO
INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI
Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della volontà interna
(Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria della dichiarazione).
La dichiarazione può essere espressa o tacita:
DICHIARAZIONE ESPRESSA
La volontà è manifestata con segni espressivi
idonei ad esprimere immediatamente e
direttamente la volontà.
DICHIARAZIONE TACITA
(Comportamento concludente)
Comportamento dal quale è possibile desumere in
modo univoco la volontà negoziale.
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REQUISITI DEL CONTRATTO
SILENZIO = Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà.
Di norma è irrilevante. In alcuni casi, previsti dalla legge, assume
rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di
una dichiarazione espressa.
NEGOZI DI ATTUAZIONE = L’atto negoziale si può realizzare mediante un
comportamento attuativo. La volontà del
privato si estrinseca senza la dichiarazione.
Es. Abbandono, occupazione (art. 923 c.c.),
distruzione del testamento olografo (art. 684
c.c.).
PROTESTATIO = Il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo
comportamento, manifestando espressamente una volontà
contraria.
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO.
Procedimento finalizzato alla formazione di manifestazioni di volontà, dirette
(dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un
contratto.
L’ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali:
SCAMBIO DEI CONSENSI: due o più persone si accordano sul
contenuto del contratto che intendono concludere.
C’è coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno
dichiarato di volere.
Momento e luogo della conclusione del contratto.
Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto si intende concluso nel
momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione
dell’altra parte (artt. 1326 e 1327 c.c.).
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
SCAMBIO DEI CONSENSI
Proposta (art. 1326 c.c.)
Atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all’oblato il contenuto contrattuale,
che deve essere completo di tutti gli elementi ed espresso nella forma eventualmente
richiesta per la validità del contratto.
Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre.
È un atto recettizio i cui effetti operano dal momento della conoscenza diretta del
destinatario ovvero dal momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non
provi l’impossibilità non imputabile di averne notizia.
È inefficace in caso di:
• revoca inviata all’oblato prima di venire a conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di
indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione) (art.
1328 c.c.);
• morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto,
salvo il caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo
(ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).
In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d. controproposta).
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FORMAZIONE DEL CONTRATTO
SCAMBIO DEI CONSENSI
Accettazione (art. 1326 c.c.)
Manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti determinati, con
gli elementi interamente individuati nella proposta.
Essa deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero ordinariamente
necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo
l’obbligo di avvisare immediatamente l’accettante.
La forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge.
È un atto prenegoziale recettizio.
È inefficace in caso di:
• revoca dichiarata dall’accettante e conosciuta dal proponente prima dell’accettazione (art.
1328 c.c.);
• morte o incapacità sopravvenuta dell’accettante prima della conclusione del contratto,
salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre
circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).
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