Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Corso di Diritto Privato Parte quarta – Autonomia negoziale Il contratto Requisiti Formazione Prof.ssa Daniela Valentino 319-327 REQUISITI DEL CONTRATTO (Art. 1325 c.c.) Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. DISTINZIONE TRA SOGGETTO e PARTE Centro di interessi che può essere formato da uno o più soggetti (parte plurisoggettiva). Es. vendita di un bene comune da parte di più comproprietari. 319 REQUISITI DEL CONTRATTO PARTE FORMALE: autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio. Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile. PARTE SOSTANZIALE: Destinatario degli effetti negoziali. Può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae). Es. Rappresentanza in incertam personam. CASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale. 1) per volontà dei contraenti es. Contratto a favore di terzi 2) a titolo di responsabilità es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento. 320 REQUISITI DEL CONTRATTO DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI IDENTIFICAZIONE MEZZI DI IDENTIFICAZIONE: Segni rappresentativi della soggettività o della personalità. NOME FALSO NOME ALTRUI Non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del contratto. Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto. Rileva, sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il cui nome è stato usurpato o al soggetto usurpatore). CONSEGUENZE: Sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della persona all’interno del negozio. Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi ed efficaci. La controparte è disinteressata alla identità del 321 contraente. REQUISITI DEL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono: 1. l’accordo delle parti; 2. la causa; 3. l’oggetto; 4. la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1350 c.c.). 322 REQUISITI DEL CONTRATTO ACCORDO INCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della volontà interna (Teoria della volontà) o della volontà esterna (Teoria della dichiarazione). La dichiarazione può essere espressa o tacita: DICHIARAZIONE ESPRESSA La volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà. DICHIARAZIONE TACITA (Comportamento concludente) Comportamento dal quale è possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale. 323 REQUISITI DEL CONTRATTO SILENZIO = Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante. In alcuni casi, previsti dalla legge, assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una dichiarazione espressa. NEGOZI DI ATTUAZIONE = L’atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione. Es. Abbandono, occupazione (art. 923 c.c.), distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.). PROTESTATIO = Il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria. 324 FORMAZIONE DEL CONTRATTO. Procedimento finalizzato alla formazione di manifestazioni di volontà, dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un contratto. L’ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali: SCAMBIO DEI CONSENSI: due o più persone si accordano sul contenuto del contratto che intendono concludere. C’è coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno dichiarato di volere. Momento e luogo della conclusione del contratto. Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (artt. 1326 e 1327 c.c.). 325 FORMAZIONE DEL CONTRATTO SCAMBIO DEI CONSENSI Proposta (art. 1326 c.c.) Atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all’oblato il contenuto contrattuale, che deve essere completo di tutti gli elementi ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto. Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre. È un atto recettizio i cui effetti operano dal momento della conoscenza diretta del destinatario ovvero dal momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi l’impossibilità non imputabile di averne notizia. È inefficace in caso di: • revoca inviata all’oblato prima di venire a conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione) (art. 1328 c.c.); • morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto, salvo il caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.). In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d. controproposta). 326 FORMAZIONE DEL CONTRATTO SCAMBIO DEI CONSENSI Accettazione (art. 1326 c.c.) Manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti determinati, con gli elementi interamente individuati nella proposta. Essa deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo l’obbligo di avvisare immediatamente l’accettante. La forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge. È un atto prenegoziale recettizio. È inefficace in caso di: • revoca dichiarata dall’accettante e conosciuta dal proponente prima dell’accettazione (art. 1328 c.c.); • morte o incapacità sopravvenuta dell’accettante prima della conclusione del contratto, salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.). 327