REPERTORIO N.___________ ATTI N.___________ PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (Articoli 43 e 45 Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.). REPUBBLICA ITALIANA L'anno 2014 addì [ ] del mese di [ ], in Valenza, in una sala del Palazzo Comunale in [ ], avanti a me [ ], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [ ], sono presenti: (1) il signor [ ............................. ], nato a [ ...............................] il [..................................... ], domiciliato per la carica in [ ] presso il Palazzo Municipale, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di [ ] del Comune di Valenza, con sede in Valenza, [ ], codice fiscale [ ] (in seguito per brevità denominato "Comune") munito dei necessari poteri per quanto infra: (i) [ .............................. ] (ii) [ ................................ ]; e, dall'altra parte: (2) il signor [ ], nato a [ ] il [ ], che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità di procuratore di Bulgari Gioielli S.p.A. con sede in [ ............... ], [ ....................... ], codice fiscale [ .............................. ], in forza di procura speciale a rogito Notaio [...................... ] di [............................. ] in data [............................. ] (rep. n. [ .......................... ], racc. n. [................................ ]) che, omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, si allega al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "D", (in seguito per brevità denominata “Proponente”) munito dei necessari poteri per quanto infra; comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io sono certo, i quali, fatta espressa rinuncia all’assistenza di testimoni, PREMETTONO CHE a. Bulgari Gioielli S.p.A. (Bulgari) è il promissario acquirente dell’area censita al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Valenza (Provincia di Alessandria) al foglio n. 35, mappali 77, 79, 81, 82, 189, 190, 306, 315, 316, 317 (l’Area). b. L’Area ricade interamente all’interno della zona fieristico-espositiva del Comune di Valenza che nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) è denominata T12 ed è destinata a ospitare strutture espositive specializzate e servizi connessi per la valorizzazione della produzione orafa del distretto valenzano. c. In base all’art. 13.14 delle NTA, la zona T12 è suddivisa in tre comparti distinti: (b) T 12a: destinato a ospitare le principali strutture espositive; (c) T 12b: destinato alle strutture di supporto nel settore terziario di rappresentanza e ricettivo; (d) T 12c: destinato a spazi per viabilità, accessibilità, sosta e verde integrato. d. La medesima norma urbanistica precisa al comma 3 che l’edificazione è consentita esclusivamente nei comparti T 12a e T 12b mediante attuazione demandata al Piano per Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della Legge n. 865/1971. e. L’Area individuata da Bulgari coincide con il comparto T12b ed è di proprietà di Expo Piemonte S.p.A. (Expo Piemonte), società a partecipazione pubblica e privata appositamente costituita per la realizzazione della nuova struttura fieristico-espositiva valenzana, alla quale sono state conferite le aree necessarie per tale scopo. f. In ottemperanza all’accordo di programma siglato con il Comune di Valenza in data 22 febbraio 2005, Expo Piemonte ha presentato una proposta di Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) ai sensi dell’art. 42 della Legge Urbanistica della Regione Piemonte n. 56/1977 (LUR). Il PIP è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30 gennaio 2006. g. In esecuzione del PIP e della relativa convenzione urbanistica stipulata in data 12 maggio 2006, Expo Piemonte ha completato la realizzazione del fabbricato del nuovo padiglione orafo e parte delle opere di urbanizzazione previste. h. Con la variante parziale al PRGC n. 42, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 12 aprile 2012 (Variante 42), al fine di rafforzare il polo espositivo creando un’area di sviluppo polifunzionale, le destinazioni d’uso del comparto T12b sono state ampliate con quella produttiva. i. Con la successiva variante parziale al PRGC n. 44, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 27 maggio 2013 e approvata con deliberazione n. 87 in data 13 novembre 2013 (Variante 44), il Comune di Valenza, pur mantenendo inalterate le possibilità edificatorie complessive previste per l’area T12 e perseguendo un migliore sfruttamento delle stesse, ha redistribuito le superfici lorde di pavimento realizzabili nei diversi comparti interni aumentando quelle consentite nel comparto T12b, al fine di consentire progetti di recupero dei volumi esistenti (Cascina dell’Orefice e/o Villa Clerici) e la realizzazione di nuovi spazi produttivi. j. A seguito dell’osservazione alla Variante 44 presentata da Expo Piemonte in data 4 luglio 2013, detta variante ha inoltre consentito che l’attuazione dell’area T12b possa avvenire mediante lo strumento urbanistico del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell’art. 43 della LUR. k. In data .......... è stato sottoscritto tra Bulgari e Expo Piemonte un contratto preliminare di compravendita immobiliare per l’acquisizione dell’Area condizionato, tra l'altro, alla stipulazione della convenzione per l'attuazione del PEC con il Comune. (A) In data [ ], il Proponente ha presentato al Comune proposta di PEC ai sensi dell’Articolo 43 della LUR, riguardante l’area di proprietà meglio descritta alla precedente premessa a). (B) che sul progetto di Piano Esecutivo si è espressa favorevolmente la Commissione Igienico Edilizia, nella seduta del .......................... (C) che il Comune con deliberazione di giunta comunale n. ……. in data …………….. ha deciso l’accoglimento del progetto del Piano Esecutivo e dello schema di convenzione, i quali sono stati depositati presso la Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all’Albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi; (D) che, con la legge regionale n° 3 del 25/03/2013, sono state peraltro apportate variazioni essenziali all' art.43 della L.R. 56/77 che prevedono che il P.E.C. venga sottoposto alla procedura di cui all’art. 40, comma 7, della medesima legge, ossia alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); (E) che in relazione a tale adempimento il proponente il PEC ha quindi presentato al Comune di Valenza in data ....................... il Documento Tecnico preliminare di verifica (D.T.P.) di assoggettabilità del suddetto P.E.C. alla V.A.S., all’uopo predisposto dall’Arch. Giovanni ROLUTI di Alessandria. (F) che in data ................il Comune, in qualità di Amministrazione competente alla V.A.S., ha quindi dato avvio alla fase di Verifica preliminare della necessità o meno di assoggettare ad essa il Piano in argomento, trasmettendo a mezzo dei propri Uffici il predetto Documento ai soggetti competenti in materia ambientale ( Provincia di Alessandria ARPA e ASL.............................), invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine di trenta giorni; (G) che, a seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i seguenti contributi che, depositati agli atti del procedimento, qui si intendono integralmente richiamati : PROVINCIA DI Alessandria - Settore Gestione Risorse del Territorio, con nota Prot. ................ del ..................; ASL Casale Monferrato - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con nota Prot. ................. del ....................; ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Alessandria, con nota Prot. n.° ....... In data ................ (H) Che, nel fornire il proprio contributo, i predetti soggetti hanno concluso a favore della non assoggettabilità di detto P.E.C. alla procedura di VAS, subordinatamente al rispetto delle indicazioni e prescrizioni dai medesimi specificate nei relativi pareri; (I) A seguito della pubblicazione del PEC, .................... sono /non sono pervenute osservazioni. (J) Con Deliberazione della Giunta Comunale n. [ ] del .......... il Comune ha approvato il PEC e lo schema della presente convenzione dando mandato al dirigente competente di procedere alla stipula della stessa. Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte. 2. PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI Il Proponente è promissario acquirente dei terreni e fabbricati indicati al punto a) delle premesse. La Promittente Venditrice è proprietaria unica ed esclusiva del complesso immobiliare costituito da terreni con entrostante immobile denominato Cascina dell'Orefice sito in Comune di Valenza, strada Provinciale per Bassignana n. 78, località Cascina dell'Orefice, della superficie complessiva di metri quadrati 43.460 (quarantatremila quattrocentosessanta) circa, il tutto, in unico corpo, a confini: strada Pontecurone, mappali 308 e 83 del foglio 35 e strada vicinale. Quanto sopra risulta censito come segue: al Catasto Fabbricati del Comune di Valenza Sez. VAL - foglio 35 - mappale 77 (ex mappale 103) – unità collabenti - strada Doglia San Zeno n. 43 - piano S1-T-1-2, Sez. A - foglio 35 - mappale 77 - ente urbano - are 32 - centiare 20, comprendente i mappali 77 sub. 2 e 307; al Catasto Terreni del Comune di Valenza Sez. A - foglio 35 – mappale 79 - seminativo – classe 2 - are 48 - centiare 00 - R.D.E. 48,34 - R.A.E. 39,66; Sez. A - foglio 35 – mappale 81 - vigneto – classe 1 - are 60 - centiare 20 - R.D.E. 80,84 - R.A.E. 48,19; Sez. A - foglio 35 – mappale 82 - seminativo – classe 2 - are 70 - centiare 40 - R.D.E. 70,90 - R.A.E. 58,17; Sez. A - foglio 35 – mappale 189 - seminativo – classe 2 - are 01 - centiare 10 R.D.E. 1,11 - R.A.E. 0,91; Sez. A - foglio 35 – mappale 190 - seminativo – classe 2 - are 01 - centiare 30 R.D.E. 1,31 - R.A.E. 1,07; Sez. A - foglio 35 – mappale 306 (ex mappale 78) - seminativo –- are 96 - centiare 50 Sez. A - foglio 35 – mappale 315 (ex mappale 76) - vigneto –- ettari 1 - are 17 centiare 20 Sez. A - foglio 35 – mappale 316 (ex mappale 76) - vigneto –- are 03 - centiare 46 Sez. A - foglio 35 – mappale 317 (ex mappale 76) - vigneto –- are 04 - centiare 24 Provenienza: il tutto è pervenuto alla Promittente Venditrice in forza di atto a rogito Notaio Guido Zunino di Valenza in data 15 dicembre 2005, Numero 64.757 del Repertorio, registrato a Valenza in data 28 dicembre 2005 al numero 65 e trascritto ad Alessandria in data 28 dicembre 2005 ai numeri 12007/6871. Detto complesso immobiliare della superficie territoriale di circa mq. 43.460 (quarantatremila quattrocentosessanta) con entrostante immobile (Cascina dell'Orefice) corrisponde all'area definita comparto T 12B nel PRGC (piano Regolatore Generale Comunale) vigente ed è definito il "Complesso Immobiliare"). Si specifica che per la realizzazione delle opere infrastrutturali del PEC nonchè per attivazione di aree per servizi e standards vengono altresì utilizzate (come già previsto dal vigente PRGC e sua variante) le aree di proprietà comunale contraddistinte dai seguenti estremi catastali: Sez. A - foglio 35 – mappale 319-375 sup. mq. 2.415+155 = 2.560 mq. 3. ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO Formano parte integrante e sostanziale del PEC, in conformità a quanto previsto dagli articoli 38 e 39 della LUR, oltre al presente schema di convenzione i seguenti elaborati: - All. n.° 1 : - All. n.° 2 : - All. n.° 3 : - All. n.° 4 : - All. n.° 5 : - All. n.° 6; Relazione tecnico-illustrativa; Norme Tecniche di Attuazione; Stima sommaria dei costi di urbanizzazione a scomputo oneri Schema di convenzione; Atto preliminare di acquisto dei terreni Relazione geologica. QUADRO CONOSCITIVO – STATO DI FATTO: TAVOLA 01 Planimetria aereo-fotogrammetrica e fotografia aerea, con Documentazione catastale e scheda PRG TAVOLA 02 Documentazione fotografica, con indicazione dei relativi punti di vista su cartografia d’insieme; TAVOLA 03 Planimetria del PIP approvato T12A T12B e T12C TAVOLA 04 Planimetria - Rilievo area e fabbricati esistenti. TAVOLA 05 Sezioni e profili lotto TAVOLA 06 Rilievo Edifici Esistenti Piante TAVOLA 07 Rilievo Edifici Esistenti Prospetti e Sezioni RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO: TAVOLA 08 Verifica del rispetto della scheda del PRG TAVOLA 09 Planimetria con individuazione dei lotti e degli standard in cessione TAVOLA 10 Planimetria calcolo S.U.L. progetto- livello PINT-PT-P1-P2 TAVOLA 11 Sezioni e profili (movimentazione terreni) TAVOLA 12 Sezioni edificio TAVOLA 13 Planivolumetrico degli interventi previsti con indicati i principali parametri di intervento TAVOLA 14 Sintesi progettuale dei principali prospetti previsti in progetto (nuove costruzioni e ristrutturazione edificio esistente). TAVOLA 15 Schemi opere di urbanizzazione parcheggi e aree verdi TAVOLA 16 Schemi reti adduzione acque bianche e nere con indicazione del punto di allaccio TAVOLA 17 Schemi reti adduzione acquedotto e gas metano con indicazione dei punti di allaccio TAVOLA 18 Planivolumetrico di sintesi e ortofoto TAVOLA 19 Rappresentazioni prospettiche tridimensionali con simulazione dell’inserimento nel contesto. TAVOLA 20 Schema rete viaria in progetto con indicazione delle sezioni tipologiche e del profilo TAVOLA 21 Legge 13/89 Tavola con indicazione eliminazione barriere architettoniche. TAVOLA.22 Elaborati relativi al processo di VAS ( documento tecnico preliminare) 4. ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO L’attuazione del Piano avverrà in conformità alle norme di cui alla presente Convenzione e secondo quanto previsto dal progetto redatto a firma del progettista Ing. Silvio Manfredini di Open Project, iscritto all’ordine de............................( pos. n.°................) e costituito dagli elaborati grafici ed allegati elencati nell'art. 3. Il progetto di PEC prevede la realizzazione di un complesso edilizio costituito dalla realizzazione di n.° 1 fabbricato ad uso produttivo orafo della SLP massima di mq. 11.985 . Per quanto attiene l’intervento sui fabbricati esistenti si prevede: Il blocco 1 denominato “Cascina dell’Orefice”, pur versando in cattivo stato di conservazione e in parte collabente, rappresenta il blocco più antico ed interessante dal punto di vista morfologico e tipologico. Per esso si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’articolo 27 della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013, con mantenimento della sagoma. Il blocco 2 attiguo al primo non presente caratteristiche tipologiche e morfologiche rappresentative e verte in pessime condizioni di conservazione. Per il blocco 2 si prevedono interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 27 della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013. Blocchi 3, 4 e 5 costituiscono delle pertinenze del nucleo principale (blocco 1). Si prevede, per i manufatti, la demolizione La realizzazione dell’intervento edilizio oggetto di PEC avverrà previo rilascio di titoli abilitativi ai sensi dell’art. 10 del TU Edilizia, entro i termini indicati all’Articolo 15 della presente Convenzione. Il rilascio del titolo abilitativo in questione è subordinato alla presentazione da parte del proponente del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al successivo articolo 8 e al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione a scomputo. 5. UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE Il PEC ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica dell’area meglio descritta in premessa a), di superficie catastale di mq. 43.460 secondo le modalità previste dal precedente Articolo 4. Il PEC prevede la utilizzazione urbanistica dell’area, la cui capacità edificatoria massima è di mq. 11.985 di SLP, secondo la seguente destinazione, come individuate dall’Art. 3 delle Norme Specifiche di Attuazione del PEC medesimo: SLP a destinazione produttiva-orafa : mq. 11.894 In conformità a quanto previsto dall’art. 4 delle NTA al PEC, si prevedono per gli edifici esistenti i seguenti interventi:. Il blocco 1 denominato “Cascina dell’Orefice”, pur versando in cattivo stato di conservazione e in parte collabente, rappresenta il blocco più antico ed interessante dal punto di vista morfologico e tipologico. Per esso si prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’articolo 27 della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013, con mantenimento della sagoma. Il blocco 2 attiguo al primo non presente caratteristiche tipologiche e morfologiche rappresentative e verte in pessime condizioni di conservazione. Per il blocco 2 si prevedono interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 27 della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013. Blocchi 3, 4 e 5 costituiscono delle pertinenze del nucleo principale (blocco 1). Si prevede, per i manufatti, la demolizione 6. AREE PER SERVIZI PUBBLICO E DI USO PUBBLICO Il Proponente, in relazione alla legislazione vigente, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Valenza (o ove consentito a disciplinarne l'uso pubblico) le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, chiaramente indicate nel progetto di Piano Esecutivo alla Tav. 09 di superficie complessiva pari a mq. 11.257 così ripartite: • Aree per parcheggio pubblico 4.984 mq • Area per verde pubblico 5.166 mq • Area per viabilità 1.107 mq • Totale aree per servizi pubblici previste dal PEC escluso aree per viabilità 10.150 mq. L'area per viabilità insiste per la porzione di circa mq. 670 su area già di proprietà comunale. L'area per verde pubblico per la porzione di circa mq. 1.900 insiste su area già di proprietà comunale. Il totale delle aree per servizi pubblici previste dal PEC è quindi pari a mq. 4.984+5.166 = 10.150 mq. La cessione delle aree in questione soddisfa pienamente il fabbisogno di standards urbanistici secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 11 della LUR. Le Parti danno atto che in fase attuativa del PEC, anche a seguito della migliore definizione del progetto esecutivo delle OO.UU., saranno ammesse, senza che costituiscano variante né al PEC né alla presente Convenzione, limitate modifiche ed adattamenti all’individuazione e alla quantificazione delle aree a servizi, anche dovute rispetto a marginali modifiche delle aree fondiarie, purché sia garantita la quantità minima complessiva di aree per servizi pubblici che deriva dall’applicazione del metodo di calcolo sopra indicato (fabbisogno minimo). L’obbligo del trasferimento al Comune delle suddette aree è assunto dal proponente con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, qualora per qualsiasi ragione dipendente da colpa del proponente le aree destinate all’edificazione privata non venissero in tutto o in parte utilizzate dal Proponente o dai suoi aventi causa. L’atto di trasferimento verrà formalizzato a spese del Proponente entro il termine di validità della presente Convenzione a seguito di richiesta scritta del Comune medesimo. Il Proponente assume altresì l’onere di realizzare e mantenere a propria cura e spese, sulle aree private o pubbliche, le reti di scarico delle acque meteoriche opportunamente dimensionate, al fine di recepire e smaltire se necessario, anche le acque provenienti dalle aree a servizi, il tutto secondo gli schemi e le prescrizioni che risulteranno dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 7. ONERI DI URBANIZZAZIONE. In relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, n. 2, della LUR e dell'articolo 28, comma 5, n. 2, l. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., per sé e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo, il Proponente s’impegna ad assumere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione previsti per l’attuazione dell’intervento oggetto della presente Convenzione. Tali oneri verranno assolti curando la realizzazione, ai sensi del seguente Articolo 8, di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste in PEC. Le parti si danno atto che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti dal Proponente sarà determinato al momento del rilascio dei titoli abilitativi relativi ai singoli interventi edilizi previsti dal PEC, sulla base dei valori tabellari vigenti a detto momento versando al Comune l'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, restando salva la possibilità per le parti di raggiungere un accordo per lo scomputo che sarà oggetto di altro accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990. L’importo previsionale complessivo degli oneri di urbanizzazione è pari a Euro 275.512,16, di cui Euro 172.090,24 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 103.421,92 per oneri di urbanizzazione secondaria. 8. OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO In conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/01 (il “TU Edilizia”), il Proponente si obbliga a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dal PEC in oggetto, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo le indicazioni fornite dal relativo schema di progetto e sulla base della stima sommaria ivi allegata, riportante l’elenco delle opere da eseguire a scomputo, con le modalità individuate nei successivi progetti definitivo ed esecutivo, nei termini e con la scansione di cui al presente articolo. Le opere da realizzare risultano le seguenti: parcheggi pubblici afferenti all'area produttiva aree a verde pubblico attrezzato afferenti all'area produttiva aree per viabilità accesso e raccordo con quella esistente. Rete di distribuzione idrica Rete di distribuzione gas metano Rete fognaria acque nere, grigie e bianche Rete Energia elettrica Rete TELECOM Reti ed impianti di pubblica illuminazione L’ammontare complessivo delle opere, come risulta indicato nella stima sommaria posta agli atti, ascende ad € 1.342.000,00 e si definisce convenzionalmente pari all’entità degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, senza nessuna possibilità di conguaglio per la parte in eccedenza delle stesse. Le opere di urbanizzazione o parti di esse sono passibili di modificazione e/o rilocalizzazione nell’ambito della perimetrazione del piano stesso secondo le necessità dell’Amministrazione Comunale. I lavori, previe intese con il Comune, potranno essere eseguiti per lotti funzionali da completarsi in modo che ogni singolo edificio sia dotato delle opere principali prima del rilascio del Certificato di agibilità. Il Proponente si impegna ad eseguire le opere sopra indicate sulla base delle indicazioni contenute nello schema di progetto allegato al PEC e dei successivi approfondimenti progettuali che saranno contenuti nel progetto esecutivo, oggetto di approvazione da parte del Comune. Resta inoltre inteso che il Proponente non assume alcun onere e/o impegno in relazione ai costi delle predette opere, ma solo con riferimento alla realizzazione delle stesse in conformità ai contenuti del progetto esecutivo e dei relativi allegati. 8.1. Principi generali Ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del TU Edilizia, in considerazione del fatto che le opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo sono di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’esecuzione diretta delle stesse è a carico del Proponente e non trova quindi applicazione il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (il. “Codice dei Contratti Pubblici”); le opere saranno eseguite da soggetto/i in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e dovrà essere acquisito il CIG (codice identificativo gara) ai soli fini dell’utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 (delib. N. 46/2012 A.V.C.P.). Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare è determinato, sulla base del computo metrico estimativo delle stesse, allegato al progetto definitivo-esecutivo, redatto da professionista abilitato, utilizzando l’elenco dei “prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” in vigore al momento della presentazione del progetto esecutivo attraverso cui sarà attuato il PEC. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, in conformità con gli elaborati del progetto esecutivo approvati. 8.2. Progettazione e quadro economico determinazione del valore di scomputo delle opere - criteri per la La progettazione delle opere di urbanizzazione consta di due fasi: • Progetto di massima, approvato contestualmente al PEC, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente nonché della stima sommaria; • Progetto definitivo (in base al quale dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli altri Enti competenti sulle opere da realizzare) e progetto esecutivo, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi il programma di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione secondo le modalità di cui alla Legge 106/2008 e s.m.i. La progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si intendono a totale carico del Proponente e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli oneri. Il Comune si impegna ad approvare il progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione completa dello stesso da parte del Proponente, fermo restando che l'iter di realizzazione dello stesso sarà condiviso tra le parti e che il progetto è soggetto alla verifica (art. 112 Codice dei Contratti e artt. 45, 52, 53, 54, 55 DPR n. 207/2010) da eseguirsi a cura e spese del Proponente, svolta da soggetto ii cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Comune per una condivisione. 8.3. Esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo Le opere di urbanizzazione a scomputo saranno eseguite sotto la Direzione dei Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, che sarà incaricato a cura e a spese dal Proponente e comunicato al Comune. Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere la contabilità dei lavori a misura, secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde consentire all’organo di collaudo la puntuale verifica delle opere eseguite. All’occorrenza il Direttore dei Lavori potrà emettere stati di avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. Il Proponente assumerà il ruolo di Committente dei Lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza. Il Proponente, su indicazione del Direttore dei Lavori, dovrà comunicare lo stato di avanzamento dei lavori al Comune (cronoprogramma, inizio lavori, fine lavori, ecc.). In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dal Comune, dietro presentazione della perizia di variante da parte del Proponente; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest'ultimo. Il personale del Comune addetto alla sorveglianza avrà la possibilità di effettuare sopralluoghi in cantiere. Il Direttore dei Lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte del Comune, alla consegna degli elaborati “as built” di quanto realizzato. Il Proponente potrà chiedere al Comune l’autorizzazione alla redazione di varianti o integrazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione già approvati, senza che ciò costituisca variante alla presente Convenzione o al PEC. Il Proponente dichiara espressamente di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere per l’intero periodo in cui esse resteranno nella propria esclusiva disponibilità. 8.4. Collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo Le opere di urbanizzazione realizzate dal Proponente a scomputo degli oneri di urbanizzazione sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori, i cui oneri laddove previsti dalla legge o chiesti dagli enti competenti per ottenere le necessarie autorizzazioni sono a carico del Proponente Il collaudatore sarà nominato dal Proponente a sue spese prima dell'inizio dei lavori e comunicato al Comune sulla base di una terna di soggetti indicata dal Comune stesso. I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, unitamente ad ogni altro elemento utile per consentire il controllo sull'andamento dei lavori, sono trasmessi a cura del Proponente agli uffici competenti del Comune. L’ultimazione dei lavori di ciascuna opera si considererà avvenuta alla data in cui il Proponente depositerà presso il Comune la dichiarazione di fine lavori, sempreché il Comune stesso non sollevi obiezioni in merito nei 30 giorni successivi. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Trascorsi 2 anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato dal Comune in forma definitiva. Il certificato provvisorio di collaudo emesso al termine delle relative operazioni dovrà contenere lo stato di consistenza e valore delle opere realizzate. Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un’eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere realizzate questa sarà a totale carico del Proponente senza alcun conguaglio a favore del medesimo. Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e alla presa in carico delle opere eseguite ai sensi del presente articolo. Il Collaudo potrà essere effettuato anche per parti funzionali delle opere realizzate. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, se compatibile con la tipologia di opere realizzate e le modalità di realizzazione e di affidamento adottate dal Proponente. 8.5. Consegna delle opere al Comune. Le opere, gli impianti e tutti i servizi di cui al progetto delle opere di urbanizzazione in cessione a scomputo oneri, verranno consegnati al Comune successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. In seguito all’ultimazione dei lavori, in pendenza del collaudo e su richiesta specifica del Comune, il Proponente potrà provvedere alla consegna provvisoria di una o più delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle parti, previo accertamento dell’organo di collaudo e parere favorevole del Settore che prenderà in consegna l’opera collaudata. In tal caso, tutti gli oneri di custodia e manutenzione delle opere passeranno integralmente in capo al Comune dal momento della consegna. L’apertura al pubblico e/o ogni altro utilizzo di natura pubblica delle opere per fatto del Comune, ad eccezione dell'accesso di strada Diglia e della viabilità provinciale, anche in difetto di atti formali di presa in carico, costituirà a tutti gli effetti consegna e formale accettazione delle opere medesime. 9. PARCHEGGI PUBBLICI In esecuzione delle previsioni urbanistiche applicabili, il Proponente assume l’obbligo di progettare e realizzare a proprie cura e spese la quota di parcheggi pubblici a standard urbanistico correlata all’attuazione del presente PEC. Le aree per parcheggi pubblici della superficie di mq. 4.984,00 saranno realizzate su area di proprietà privata e pertanto in cessione. Le aree in questione sono individuate nella Tav. 09 del PEC. La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione dei parcheggi sarà contenuta in un atto di accordo attuativo al PEC che dovrà essere stipulata tra il Proponente e il Comune successivamente all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 10. SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI In esecuzione delle previsioni urbanistiche applicabili, il Proponente assume l’obbligo di progettare e realizzare a proprie cura e spese gli spazi pubblici attrezzati a standard urbanistico, e, nella specie, il verde pubblico. Le aree per verde pubblico attrezzato della superficie di mq. 5.166,00 saranno realizzate per la superficie di circa mq. 3.266,00 su area di proprietà privata e pertanto in cessione e/o ad uso pubblico e per la superficie di circa mq. 1.900,00 su area già pubblica di proprietà del Comune di Valenza che rimarrà tale anche dopo i lavori. Le aree in questione sono individuate nella Tav. 09 del PEC. La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree a verde pubblico attrezzato sarà contenuta in atto di accordo attuativo al PEC che dovrà essere stipulata tra il Proponente e il Comune successivamente all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione fermo restando già da ora l'obbligo da parte del proponente della manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime. 11. PREVISIONI GENERALI RELATIVE ALLE CESSIONI. Per tutte le opere che ai sensi della presente Convenzione saranno cedute al Comune (ossia quelle indicate nei precedenti articolo ..........................), quest’ultimo si impegna ad accettarle nel momento indicato dalla Convenzione, previa comunicazione del Proponente. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il Comune non adottasse gli atti necessari per completare le cessioni, la responsabilità e tutti gli oneri connessi, ivi compresi quelli di gestione e di manutenzione delle opere in questione passeranno comunque al Comune, con totale liberazione del Proponente a fare data dalla comunicazione di cui al comma precedente. L’effettiva messa a disposizione al Comune delle aree sopra indicate avverrà, dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio delle varie realizzazioni dal Collaudatore. Le aree in questione dovranno essere cedute libere da vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantito da evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni in pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione. 12. CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE In considerazione della destinazione dell’intervento, non corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione 13. è prevista la TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PERMESSI DI COSTRUIRE I lavori qui previsti, assentiti con permesso di costruire e successivo certificato di agibilità emessi mediante procedura autonoma, dovranno essere iniziati entro e non oltre un anno dalla data di emissione dei permessi di costruire stessi e dovranno essere condotti in modo da pervenire ad ultimazione entro e non oltre tre anni dall’inizio lavori. In presenza di circostanze eccezionali o per forza maggiore, il Comune potrà concedere proroghe agli anzidetti termini. Gli eventi anzidetti dovranno essere segnalati per iscritto al Comune. Le modifiche riguardanti la più precisa definizione delle tipologie edilizie che non modifichino le superfici e le volumetrie complessive realizzabili e gli standards urbanistici richiesti, nonché le quantità e l’assetto complessivo del PEC, potranno essere apportate in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, senza che ciò costituisca variante al PEC. Inoltre, si richiama espressamente quanto previsto dall’art. 12 delle NTA al PEC. Stante la possibile complessità funzionale dei fabbricati previsti potranno essere richiesti e rilasciati singoli certificati di agibilità parziale per porzione di fabbricato funzionalmente riconoscibile purché siano state eseguite le opere di urbanizzazione funzionali a quanto realizzato in parte. 14. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL PROPONENTE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE Il Comune si impegna a garantire al Proponente la disponibilità a titolo gratuito, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei parcheggi pubblici e degli spazi pubblici attrezzati, fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione. Il Comune si impegna altresì a garantire al Proponente la disponibilità a titolo gratuito, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici necessari a realizzare la viabilità di accesso al sito oggetto dell’intervento. Il Comune si impegna inoltre a garantire al Proponente, a titolo gratuito, la disponibilità in capo al Proponente, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici esterne alla delimitazione del PEC, di proprietà del Comune ed attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, necessari per la realizzazione delle opere di completamento degli interventi di urbanizzazione. Il Comune si impegna a collaborare (a titolo gratuito) per l’ottenimento dei provvedimenti per la parzializzazione del traffico e per l’ottenimento delle “bolle di manomissione”, nonché di tutto quanto necessario per la tempestiva e corretta realizzazione di interventi. 15. DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione ha durata pari ad anni 10 (dieci) dalla data di stipulazione, e potrà essere prorogata per ragioni di pubblico interesse o laddove il ritardo nell’ultimazione dei lavori non dipenda dall’inerzia del Proponente, mediante la stipulazione di una nuova convenzione nelle stesse forme e/o in quelle in allora previste dalle vigenti leggi. Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o rinnovata, per la parte nella quale non fosse eventualmente completata l’edificazione, resteranno in vigore le previsioni del progetto urbanistico approvato con il PEC presentato dal Proponente, fino a quando il Comune non dovesse adottare variante di P.R.G.C. o altro piano che comportino modifiche al progetto urbanistico stesso. Il Proponente, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, n. 4, della LUR, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di urbanizzazione di cui al precedente Articolo 8 entro il termine di validità della presente Convenzione, salvo proroghe e in ogni caso prima della richiesta di agibilità del fabbricato/fabbricati previsti in PEC. Anche qualora gli interventi edilizi oggetto di PEC non vengano ultimati all'interno del periodo di validità della presente Convenzione, il Proponente, o i suoi eventuali aventi causa, si impegnano comunque ad adempiere agli obblighi relativi all'urbanizzazione primaria dell’ambito di PEC, nel rispetto degli impegni assunti con il Comune. 16. SANZIONI CONVENZIONALI Oltre alle sanzioni previste dalla legge e dalle norme aventi forza di legge, il Comune avrà facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste in sostituzione del Proponente ed a spese di questo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge qualora lo stesso non vi abbia provveduto entro la durata della presente Convenzione ed il Comune l' abbia messa in mora con preavviso non inferiore a mesi tre, fermo restando che il Proponente non ha alcun onere di realizzare le opere di urbanizzazione nel caso in cui non realizzi l'intervento edilizio privato oggetto del PEC. Il Comune potrà inoltre rivalersi sulla garanzia fideiussoria qualora parti delle opere di urbanizzazione non siano state eseguite conformemente al progetto esecutivo o non a regola d’arte e ciò emerga dal certificato di collaudo, e il Proponente, adeguatamente diffidato, non abbia provveduto a rimuovere tali inconvenienti lamentati. Peraltro, nel caso in cui dal certificato di collaudo emerga che i lavori relativi alle opere di urbanizzazione siano eseguiti in sostanziale difformità dal progetto contemplato esecutivo delle stesse, il Comune potrà dichiarare, con atto motivato, la decadenza della presente convenzione. Il Comune potrà altresì dichiarare la decadenza del Proponente dalla presente Convenzione, nel caso di mancata reintegrazione, nel termine fissato, delle garanzie di cui al successivo art. 17 per la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione previste al precedente art. .9, decorsi ulteriori 90 gg. dalla diffida del Comune a reintegrare. 17. GARANZIE A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, il Proponente, per se stesso, suoi successori, o aventi causa, rilascerà a favore del Comune con le tempistiche di volta in volta indicate, la seguente polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a scalare. (1) Al momento della stipulazione della presente Convenzione: a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti, nonché per le opere da cedere al Comune quali standards urbanistici che dovranno essere eseguite a cura e spese del Proponente, pari al valore di tali opere maggiorato del 20% cosi' come risulta dal progetto esecutivo e dal computo metrico estimativo verificato dai competenti uffici comunali. La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’art. 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 349 e s.m.i., dovrà essere accettata dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della garanzia medesima. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione della esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile. La fideiussione di cui al punto (1), fino alla corrispondenza dell’80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati del Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d’opera. Resta inteso che il restante 30% sarà svincolato entro 60 giorni da quando il collaudo diventerà definitivo. La garanzia di cui al precedente punto 1) sarà estinta, dal Comune, previo accertamento di compiuto ed esatto soddisfacimento di tutte le obbligazioni convenzionali. Le suddette fideiussioni dovranno prevedere espressamente la loro operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune intenderà fare. 18. TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardanti l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione comprese nel PEC, nonché quelle relative agli standards urbanistici sono assunti dal Comune e dal Proponente per se stesso, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, lo stesso s’impegna a fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla Convenzione stessa. Gli aventi causa del Proponente dovranno inoltre fornire idonee garanzie fidejussorie per l'attuazione degli interventi previsti in Convenzione. In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopra citati, il Proponente ed i suoi successori ed aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti. 19. SPESE La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutte le sue parti. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del proponente che chiede l’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in materia. 20. RINVIO A NORME DI LEGGE Per quanto non contenuto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alle leggi regionali e statali ed ai regolamenti applicabili, ivi comprese le seguenti: la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, la LUR, nonché il TU Edilizia e al Codice dei Contratti Pubblici, con loro successive modifiche ed integrazioni. 21. DOMICILIO LEGALE - FORO COMPETENTE Il proponente per gli effetti della presente convenzione elegge domicilio legale in Valenza. Inoltre, si stabilisce che unico Foro competente a giudicare sulle eventuali controversie nascenti dall’applicazione o interpretazione di quanto qui previsto, è quello di Alessandria. Letto approvato e sottoscritto Valenza, lì _______________ per il proponente per il Comune Sig. ________________________ Sig. _______________________