REPERTORIO N.___________
ATTI N.___________
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA
(Articoli 43 e 45 Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2014 addì [ ] del mese di [ ], in Valenza, in una sala del Palazzo Comunale
in [ ], avanti a me [ ], Notaio iscritto al Collegio Notarile di [ ], sono presenti:
(1)
il
signor
[ ............................. ],
nato
a
[ ...............................]
il
[..................................... ], domiciliato per la carica in [ ] presso il Palazzo
Municipale, che interviene al presente atto non in proprio ma nella qualità
di [ ] del Comune di Valenza, con sede in Valenza, [ ], codice fiscale [ ] (in
seguito per brevità denominato "Comune") munito dei necessari poteri per
quanto infra:
(i)
[ .............................. ]
(ii)
[ ................................ ];
e, dall'altra parte:
(2)
il signor [ ], nato a [ ] il [ ], che interviene al presente atto non in proprio ma
nella qualità di procuratore di Bulgari Gioielli S.p.A. con sede in [ ............... ],
[ ....................... ], codice fiscale [ .............................. ], in forza di procura
speciale a rogito Notaio [...................... ] di [............................. ] in data
[............................. ] (rep. n. [ .......................... ], racc. n. [................................ ])
che, omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti, si allega al
presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "D", (in seguito
per brevità denominata “Proponente”) munito dei necessari poteri per
quanto infra;
comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io sono certo, i quali,
fatta espressa rinuncia all’assistenza di testimoni,
PREMETTONO CHE
a.
Bulgari Gioielli S.p.A. (Bulgari) è il promissario acquirente dell’area censita al
Nuovo Catasto Terreni del Comune di Valenza (Provincia di Alessandria) al
foglio n. 35, mappali 77, 79, 81, 82, 189, 190, 306, 315, 316, 317 (l’Area).
b.
L’Area ricade interamente all’interno della zona fieristico-espositiva del
Comune di Valenza che nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano
Regolatore Generale Comunale (PRGC) è denominata T12 ed è destinata a
ospitare strutture espositive specializzate e servizi connessi per la
valorizzazione della produzione orafa del distretto valenzano.
c.
In base all’art. 13.14 delle NTA, la zona T12 è suddivisa in tre comparti distinti:
(b)
T 12a: destinato a ospitare le principali strutture espositive;
(c)
T 12b: destinato alle strutture di supporto nel settore terziario di
rappresentanza e ricettivo;
(d)
T 12c: destinato a spazi per viabilità, accessibilità, sosta e verde
integrato.
d.
La medesima norma urbanistica precisa al comma 3 che l’edificazione è
consentita esclusivamente nei comparti T 12a e T 12b mediante attuazione
demandata al Piano per Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della Legge
n. 865/1971.
e.
L’Area individuata da Bulgari coincide con il comparto T12b ed è di
proprietà di Expo Piemonte S.p.A. (Expo Piemonte), società a
partecipazione pubblica e privata appositamente costituita per la
realizzazione della nuova struttura fieristico-espositiva valenzana, alla quale
sono state conferite le aree necessarie per tale scopo.
f.
In ottemperanza all’accordo di programma siglato con il Comune di
Valenza in data 22 febbraio 2005, Expo Piemonte ha presentato una
proposta di Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) ai sensi dell’art. 42 della
Legge Urbanistica della Regione Piemonte n. 56/1977 (LUR). Il PIP è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 30
gennaio 2006.
g.
In esecuzione del PIP e della relativa convenzione urbanistica stipulata in
data 12 maggio 2006, Expo Piemonte ha completato la realizzazione del
fabbricato del nuovo padiglione orafo e parte delle opere di urbanizzazione
previste.
h.
Con la variante parziale al PRGC n. 42, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 in data 12 aprile 2012 (Variante 42), al fine di
rafforzare il polo espositivo creando un’area di sviluppo polifunzionale, le
destinazioni d’uso del comparto T12b sono state ampliate con quella
produttiva.
i.
Con la successiva variante parziale al PRGC n. 44, adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 27 maggio 2013 e
approvata con deliberazione n. 87 in data 13 novembre 2013 (Variante 44),
il Comune di Valenza, pur mantenendo inalterate le possibilità edificatorie
complessive previste per l’area T12 e perseguendo un migliore sfruttamento
delle stesse, ha redistribuito le superfici lorde di pavimento realizzabili nei
diversi comparti interni aumentando quelle consentite nel comparto T12b, al
fine di consentire progetti di recupero dei volumi esistenti (Cascina
dell’Orefice e/o Villa Clerici) e la realizzazione di nuovi spazi produttivi.
j.
A seguito dell’osservazione alla Variante 44 presentata da Expo Piemonte in
data 4 luglio 2013, detta variante ha inoltre consentito che l’attuazione
dell’area T12b possa avvenire mediante lo strumento urbanistico del Piano
Esecutivo Convenzionato (PEC) ai sensi dell’art. 43 della LUR.
k.
In data .......... è stato sottoscritto tra Bulgari e Expo Piemonte un contratto
preliminare di compravendita immobiliare per l’acquisizione dell’Area
condizionato, tra l'altro, alla stipulazione della convenzione per l'attuazione
del PEC con il Comune.
(A)
In data [ ], il Proponente ha presentato al Comune proposta di PEC ai sensi
dell’Articolo 43 della LUR, riguardante l’area di proprietà meglio descritta
alla precedente premessa a).
(B)
che sul progetto di Piano Esecutivo si è espressa favorevolmente la
Commissione Igienico Edilizia, nella seduta del ..........................
(C)
che il Comune con deliberazione di giunta comunale n. ……. in data
…………….. ha deciso l’accoglimento del progetto del Piano Esecutivo e
dello schema di convenzione, i quali sono stati depositati presso la
Segreteria del Comune e pubblicati per estratto all’Albo pretorio per la
durata di 15 giorni consecutivi;
(D)
che, con la legge regionale n° 3 del 25/03/2013, sono state peraltro
apportate variazioni essenziali all' art.43 della L.R. 56/77 che prevedono che
il P.E.C. venga sottoposto alla procedura di cui all’art. 40, comma 7, della
medesima legge, ossia alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.);
(E)
che in relazione a tale adempimento il proponente il PEC ha quindi
presentato al Comune di Valenza in data ....................... il Documento
Tecnico preliminare di verifica (D.T.P.) di assoggettabilità del suddetto P.E.C.
alla V.A.S., all’uopo predisposto dall’Arch. Giovanni ROLUTI di Alessandria.
(F)
che in data ................il Comune, in qualità di Amministrazione competente
alla V.A.S., ha quindi dato avvio alla fase di Verifica preliminare della
necessità o meno di assoggettare ad essa il Piano in argomento,
trasmettendo a mezzo dei propri Uffici il predetto Documento ai soggetti
competenti in materia ambientale ( Provincia di Alessandria ARPA e
ASL.............................), invitandoli a fornire il proprio contributo entro il termine
di trenta giorni;
(G)
che, a seguito di tale invito, sono pervenuti al Comune i seguenti contributi
che, depositati agli atti del procedimento, qui si intendono integralmente
richiamati :
PROVINCIA DI Alessandria - Settore Gestione Risorse del Territorio, con nota
Prot. ................ del ..................;
ASL Casale Monferrato - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con nota Prot.
................. del ....................;
ARPA PIEMONTE - Dipartimento di Alessandria, con nota Prot. n.° ....... In
data ................
(H)
Che, nel fornire il proprio contributo, i predetti soggetti hanno concluso a
favore della non assoggettabilità di detto P.E.C. alla procedura di VAS,
subordinatamente al rispetto delle indicazioni e prescrizioni dai medesimi
specificate nei relativi pareri;
(I)
A seguito della pubblicazione del PEC, .................... sono /non sono
pervenute osservazioni.
(J)
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. [ ] del .......... il Comune ha
approvato il PEC e lo schema della presente convenzione dando mandato
al dirigente competente di procedere alla stipula della stessa.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1.
PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e
sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
2.
PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI
Il Proponente è promissario acquirente dei terreni e fabbricati indicati al punto a)
delle premesse. La Promittente Venditrice è proprietaria unica ed esclusiva del
complesso immobiliare costituito da terreni con entrostante immobile denominato
Cascina dell'Orefice sito in Comune di Valenza, strada Provinciale per Bassignana
n. 78, località Cascina dell'Orefice, della superficie complessiva di metri quadrati
43.460 (quarantatremila quattrocentosessanta) circa, il tutto, in unico corpo, a
confini: strada Pontecurone, mappali 308 e 83 del foglio 35 e strada vicinale.
Quanto sopra risulta censito come segue:
al Catasto Fabbricati del Comune di Valenza
Sez. VAL - foglio 35 - mappale 77 (ex mappale 103) – unità collabenti - strada
Doglia San Zeno n. 43 - piano S1-T-1-2,
Sez. A - foglio 35 - mappale 77 - ente urbano - are 32 - centiare 20, comprendente
i mappali 77 sub. 2 e 307;
al Catasto Terreni del Comune di Valenza
Sez. A - foglio 35 – mappale 79 - seminativo – classe 2 - are 48 - centiare 00 - R.D.E.
48,34 - R.A.E. 39,66;
Sez. A - foglio 35 – mappale 81 - vigneto – classe 1 - are 60 - centiare 20 - R.D.E.
80,84 - R.A.E. 48,19;
Sez. A - foglio 35 – mappale 82 - seminativo – classe 2 - are 70 - centiare 40 - R.D.E.
70,90 - R.A.E. 58,17;
Sez. A - foglio 35 – mappale 189 - seminativo – classe 2 - are 01 - centiare 10 R.D.E. 1,11 - R.A.E. 0,91;
Sez. A - foglio 35 – mappale 190 - seminativo – classe 2 - are 01 - centiare 30 R.D.E. 1,31 - R.A.E. 1,07;
Sez. A - foglio 35 – mappale 306 (ex mappale 78) - seminativo –- are 96 - centiare
50 Sez. A - foglio 35 – mappale 315 (ex mappale 76) - vigneto –- ettari 1 - are 17 centiare 20
Sez. A - foglio 35 – mappale 316 (ex mappale 76) - vigneto –- are 03 - centiare 46 Sez. A - foglio 35 – mappale 317 (ex mappale 76) - vigneto –- are 04 - centiare 24
Provenienza: il tutto è pervenuto alla Promittente Venditrice in forza di atto a
rogito Notaio Guido Zunino di Valenza in data 15 dicembre 2005, Numero 64.757
del Repertorio, registrato a Valenza in data 28 dicembre 2005 al numero 65 e
trascritto ad Alessandria in data 28 dicembre 2005 ai numeri 12007/6871.
Detto complesso immobiliare della superficie territoriale di circa mq. 43.460
(quarantatremila quattrocentosessanta) con entrostante immobile (Cascina
dell'Orefice) corrisponde all'area definita comparto T 12B nel PRGC (piano
Regolatore Generale Comunale) vigente ed è definito il "Complesso Immobiliare").
Si specifica che per la realizzazione delle opere infrastrutturali del PEC nonchè per
attivazione di aree per servizi e standards vengono altresì utilizzate (come già
previsto dal vigente PRGC e sua variante) le aree di proprietà comunale
contraddistinte dai seguenti estremi catastali: Sez. A - foglio 35 – mappale 319-375
sup. mq. 2.415+155 = 2.560 mq.
3.
ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
Formano parte integrante e sostanziale del PEC, in conformità a quanto previsto
dagli articoli 38 e 39 della LUR, oltre al presente schema di convenzione i seguenti
elaborati:
- All. n.° 1 :
- All. n.° 2 :
- All. n.° 3 :
- All. n.° 4 :
- All. n.° 5 :
- All. n.° 6;
Relazione tecnico-illustrativa;
Norme Tecniche di Attuazione;
Stima sommaria dei costi di urbanizzazione a scomputo oneri
Schema di convenzione;
Atto preliminare di acquisto dei terreni
Relazione geologica.
QUADRO CONOSCITIVO – STATO DI FATTO:
TAVOLA 01 Planimetria aereo-fotogrammetrica e fotografia aerea, con
Documentazione catastale e scheda PRG
TAVOLA 02 Documentazione fotografica, con indicazione dei relativi punti di vista
su cartografia d’insieme;
TAVOLA 03 Planimetria del PIP approvato T12A T12B e T12C
TAVOLA 04 Planimetria - Rilievo area e fabbricati esistenti.
TAVOLA 05 Sezioni e profili lotto
TAVOLA 06 Rilievo Edifici Esistenti Piante
TAVOLA 07 Rilievo Edifici Esistenti Prospetti e Sezioni
RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO:
TAVOLA 08 Verifica del rispetto della scheda del PRG
TAVOLA 09 Planimetria con individuazione dei lotti e degli standard in cessione
TAVOLA 10 Planimetria calcolo S.U.L. progetto- livello PINT-PT-P1-P2
TAVOLA 11 Sezioni e profili (movimentazione terreni)
TAVOLA 12 Sezioni edificio
TAVOLA 13 Planivolumetrico degli interventi previsti con indicati i principali
parametri di intervento
TAVOLA 14 Sintesi progettuale dei principali prospetti previsti in progetto (nuove
costruzioni e ristrutturazione edificio esistente).
TAVOLA 15 Schemi opere di urbanizzazione parcheggi e aree verdi
TAVOLA 16 Schemi reti adduzione acque bianche e nere con indicazione del
punto di allaccio
TAVOLA 17 Schemi reti adduzione acquedotto e gas metano con indicazione dei
punti di allaccio
TAVOLA 18 Planivolumetrico di sintesi e ortofoto
TAVOLA 19 Rappresentazioni prospettiche tridimensionali con simulazione
dell’inserimento nel contesto.
TAVOLA 20 Schema rete viaria in progetto con indicazione delle sezioni
tipologiche e del profilo
TAVOLA 21 Legge 13/89 Tavola con indicazione eliminazione barriere
architettoniche.
TAVOLA.22
Elaborati relativi al processo di VAS ( documento tecnico
preliminare)
4.
ATTUAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
L’attuazione del Piano avverrà in conformità alle norme di cui alla presente
Convenzione e secondo quanto previsto dal progetto redatto a firma del
progettista Ing. Silvio Manfredini di Open Project, iscritto all’ordine
de............................( pos. n.°................) e costituito dagli elaborati grafici ed allegati
elencati nell'art. 3.
Il progetto di PEC prevede la realizzazione di un complesso edilizio costituito dalla
realizzazione di n.° 1 fabbricato ad uso produttivo orafo della SLP massima di mq.
11.985 . Per quanto attiene l’intervento sui fabbricati esistenti si prevede:
Il blocco 1 denominato “Cascina dell’Orefice”, pur versando in cattivo stato di
conservazione e in parte collabente, rappresenta il blocco più antico ed
interessante dal punto di vista morfologico e tipologico. Per esso si prevedono
interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’articolo 27 della L.R.
3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013, con mantenimento della
sagoma.
Il blocco 2 attiguo al primo non presente caratteristiche tipologiche e
morfologiche rappresentative e verte in pessime condizioni di conservazione.
Per il blocco 2 si prevedono interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 27
della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013.
Blocchi 3, 4 e 5 costituiscono delle pertinenze del nucleo principale (blocco 1).
Si prevede, per i manufatti, la demolizione
La realizzazione dell’intervento edilizio oggetto di PEC avverrà previo rilascio di
titoli abilitativi ai sensi dell’art. 10 del TU Edilizia, entro i termini indicati all’Articolo 15
della presente Convenzione.
Il rilascio del titolo abilitativo in questione è subordinato alla presentazione da
parte del proponente del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui
al successivo articolo 8 e al rilascio del permesso di costruire.
Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al collaudo provvisorio delle
opere di urbanizzazione a scomputo.
5.
UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE
Il PEC ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica dell’area meglio
descritta in premessa a), di superficie catastale di mq. 43.460 secondo le modalità
previste dal precedente Articolo 4.
Il PEC prevede la utilizzazione urbanistica dell’area, la cui capacità edificatoria
massima è di mq. 11.985 di SLP, secondo la seguente destinazione, come
individuate dall’Art. 3 delle Norme Specifiche di Attuazione del PEC medesimo:
SLP a destinazione produttiva-orafa : mq. 11.894
In conformità a quanto previsto dall’art. 4 delle NTA al PEC, si prevedono per gli
edifici esistenti i seguenti interventi:.
Il blocco 1 denominato “Cascina dell’Orefice”, pur versando in cattivo stato di
conservazione e in parte collabente, rappresenta il blocco più antico ed
interessante dal punto di vista morfologico e tipologico. Per esso si prevedono
interventi di ristrutturazione edilizia, così come previsti dall’articolo 27 della L.R.
3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013, con mantenimento della
sagoma.
Il blocco 2 attiguo al primo non presente caratteristiche tipologiche e
morfologiche rappresentative e verte in pessime condizioni di conservazione.
Per il blocco 2 si prevedono interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 27
della L.R. 3/2013 così come modificata dalla legge 17/2013.
Blocchi 3, 4 e 5 costituiscono delle pertinenze del nucleo principale (blocco 1).
Si prevede, per i manufatti, la demolizione
6.
AREE PER SERVIZI PUBBLICO E DI USO PUBBLICO
Il Proponente, in relazione alla legislazione vigente, si obbliga per sé e per i suoi
aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune di Valenza (o
ove consentito a disciplinarne l'uso pubblico) le aree necessarie per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, chiaramente indicate nel progetto di
Piano Esecutivo alla Tav. 09 di superficie complessiva pari a mq. 11.257 così
ripartite:
•
Aree per parcheggio pubblico 4.984 mq
•
Area per verde pubblico
5.166 mq
•
Area per viabilità
1.107 mq
•
Totale aree per servizi pubblici previste dal PEC escluso aree per viabilità
10.150 mq. L'area per viabilità insiste per la porzione di circa mq. 670 su area già di
proprietà comunale.
L'area per verde pubblico per la porzione di circa mq. 1.900 insiste su area già di
proprietà comunale.
Il totale delle aree per servizi pubblici previste dal PEC è quindi pari a mq.
4.984+5.166 = 10.150 mq.
La cessione delle aree in questione soddisfa pienamente il fabbisogno di
standards urbanistici secondo quanto previsto dall’art. 21 comma 11 della LUR.
Le Parti danno atto che in fase attuativa del PEC, anche a seguito della migliore
definizione del progetto esecutivo delle OO.UU., saranno ammesse, senza che
costituiscano variante né al PEC né alla presente Convenzione, limitate modifiche
ed adattamenti all’individuazione e alla quantificazione delle aree a servizi, anche
dovute rispetto a marginali modifiche delle aree fondiarie, purché sia garantita la
quantità minima complessiva di aree per servizi pubblici che deriva
dall’applicazione del metodo di calcolo sopra indicato (fabbisogno minimo).
L’obbligo del trasferimento al Comune delle suddette aree è assunto dal
proponente con formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, qualora per
qualsiasi ragione dipendente da colpa del proponente le aree destinate
all’edificazione privata non venissero in tutto o in parte utilizzate dal Proponente o
dai suoi aventi causa.
L’atto di trasferimento verrà formalizzato a spese del Proponente entro il termine di
validità della presente Convenzione a seguito di richiesta scritta del Comune
medesimo.
Il Proponente assume altresì l’onere di realizzare e mantenere a propria cura e
spese, sulle aree private o pubbliche, le reti di scarico delle acque meteoriche
opportunamente dimensionate, al fine di recepire e smaltire se necessario, anche
le acque provenienti dalle aree a servizi, il tutto secondo gli schemi e le prescrizioni
che risulteranno dal progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.
7.
ONERI DI URBANIZZAZIONE.
In relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, n. 2, della LUR e dell'articolo 28,
comma 5, n. 2, l. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., per sé e per i propri aventi diritto
a qualsiasi titolo, il Proponente s’impegna ad assumere gli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione previsti per l’attuazione dell’intervento oggetto della presente
Convenzione.
Tali oneri verranno assolti curando la realizzazione, ai sensi del seguente Articolo 8,
di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste in PEC.
Le parti si danno atto che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti dal
Proponente sarà determinato al momento del rilascio dei titoli abilitativi relativi ai
singoli interventi edilizi previsti dal PEC, sulla base dei valori tabellari vigenti a detto
momento versando al Comune l'importo dovuto per gli oneri di urbanizzazione
secondaria, restando salva la possibilità per le parti di raggiungere un accordo
per lo scomputo che sarà oggetto di altro accordo ai sensi dell'art. 11 della legge
241/1990.
L’importo previsionale complessivo degli oneri di urbanizzazione è pari a Euro
275.512,16, di cui Euro 172.090,24 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro
103.421,92 per oneri di urbanizzazione secondaria.
8.
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
In conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/01 (il “TU Edilizia”),
il Proponente si obbliga a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria
previste dal PEC in oggetto, a scomputo totale degli oneri di urbanizzazione
primaria, secondo le indicazioni fornite dal relativo schema di progetto e sulla
base della stima sommaria ivi allegata, riportante l’elenco delle opere da eseguire
a scomputo, con le modalità individuate nei successivi progetti definitivo ed
esecutivo, nei termini e con la scansione di cui al presente articolo.
Le opere da realizzare risultano le seguenti:
 parcheggi pubblici afferenti all'area produttiva
 aree a verde pubblico attrezzato afferenti all'area produttiva
 aree per viabilità accesso e raccordo con quella esistente.
 Rete di distribuzione idrica
 Rete di distribuzione gas metano
 Rete fognaria acque nere, grigie e bianche
 Rete Energia elettrica
 Rete TELECOM
 Reti ed impianti di pubblica illuminazione
L’ammontare complessivo delle opere, come risulta indicato nella stima sommaria
posta agli atti, ascende ad € 1.342.000,00 e si definisce convenzionalmente pari
all’entità degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, senza nessuna possibilità di
conguaglio per la parte in eccedenza delle stesse.
Le opere di urbanizzazione o parti di esse sono passibili di modificazione e/o
rilocalizzazione nell’ambito della perimetrazione del piano stesso secondo le
necessità dell’Amministrazione Comunale.
I lavori, previe intese con il Comune, potranno essere eseguiti per lotti funzionali da
completarsi in modo che ogni singolo edificio sia dotato delle opere principali
prima del rilascio del Certificato di agibilità.
Il Proponente si impegna ad eseguire le opere sopra indicate sulla base delle
indicazioni contenute nello schema di progetto allegato al PEC e dei successivi
approfondimenti progettuali che saranno contenuti nel progetto esecutivo,
oggetto di approvazione da parte del Comune.
Resta inoltre inteso che il Proponente non assume alcun onere e/o impegno in
relazione ai costi delle predette opere, ma solo con riferimento alla realizzazione
delle stesse in conformità ai contenuti del progetto esecutivo e dei relativi allegati.
8.1.
Principi generali
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 bis del TU Edilizia, in considerazione del fatto che le
opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo sono di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l’esecuzione diretta delle stesse è a carico del
Proponente e non trova quindi applicazione il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (il. “Codice
dei Contratti Pubblici”); le opere saranno eseguite da soggetto/i in possesso dei
necessari requisiti di qualificazione e dovrà essere acquisito il CIG (codice
identificativo gara) ai soli fini dell’utilizzo per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. n. 136/2010 (delib. N. 46/2012 A.V.C.P.).
Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare è determinato,
sulla base del computo metrico estimativo delle stesse, allegato al progetto
definitivo-esecutivo, redatto da professionista abilitato, utilizzando l’elenco dei
“prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte” in vigore
al momento della presentazione del progetto esecutivo attraverso cui sarà
attuato il PEC.
Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate a perfetta regola d’arte, in
conformità con gli elaborati del progetto esecutivo approvati.
8.2.
Progettazione e quadro economico
determinazione del valore di scomputo
delle
opere
-
criteri
per
la
La progettazione delle opere di urbanizzazione consta di due fasi:
•
Progetto di massima, approvato contestualmente al PEC, comprensivo degli
elaborati previsti dalla normativa vigente nonché della stima sommaria;
•
Progetto definitivo (in base al quale dovranno essere acquisiti i pareri
favorevoli degli altri Enti competenti sulle opere da realizzare) e progetto
esecutivo, corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi il
programma di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione
secondo le modalità di cui alla Legge 106/2008 e s.m.i.
La progettazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, la direzione dei lavori,
il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si
intendono a totale carico del Proponente e non sono, pertanto, riconosciute a
scomputo degli oneri.
Il Comune si impegna ad approvare il progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni
dalla consegna della documentazione completa dello stesso da parte del
Proponente, fermo restando che l'iter di realizzazione dello stesso sarà condiviso
tra le parti e che il progetto è soggetto alla verifica (art. 112 Codice dei Contratti
e artt. 45, 52, 53, 54, 55 DPR n. 207/2010) da eseguirsi a cura e spese del
Proponente, svolta da soggetto ii cui nominativo dovrà essere preventivamente
comunicato al Comune per una condivisione.
8.3.
Esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
Le opere di urbanizzazione a scomputo saranno eseguite sotto la Direzione dei
Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, che
sarà incaricato a cura e a spese dal Proponente e comunicato al Comune.
Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei Lavori è tenuto a redigere la
contabilità dei lavori a misura, secondo le norme correnti dei lavori pubblici, onde
consentire all’organo di collaudo la puntuale verifica delle opere eseguite.
All’occorrenza il Direttore dei Lavori potrà emettere stati di avanzamento lavori,
verificabili in sede di collaudo.
Il Proponente assumerà il ruolo di Committente dei Lavori, anche ai fini del rispetto
della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità
dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.
Il Proponente, su indicazione del Direttore dei Lavori, dovrà comunicare lo stato di
avanzamento dei lavori al Comune (cronoprogramma, inizio lavori, fine lavori,
ecc.).
In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche
dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dal Comune, dietro
presentazione della perizia di variante da parte del Proponente; eventuali
maggiori oneri saranno a carico di quest'ultimo. Il personale del Comune addetto
alla sorveglianza avrà la possibilità di effettuare sopralluoghi in cantiere.
Il Direttore dei Lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da
parte del Comune, alla consegna degli elaborati “as built” di quanto realizzato.
Il Proponente potrà chiedere al Comune l’autorizzazione alla redazione di varianti
o integrazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione già approvati,
senza che ciò costituisca variante alla presente Convenzione o al PEC.
Il Proponente dichiara espressamente di sollevare il Comune da qualsiasi
responsabilità derivante dall'esecuzione delle opere per l’intero periodo in cui esse
resteranno nella propria esclusiva disponibilità.
8.4.
Collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo
Le opere di urbanizzazione realizzate dal Proponente a scomputo degli oneri di
urbanizzazione sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo in corso
d'opera, secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici, previa eventuale
assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale
dei lavori, i cui oneri laddove previsti dalla legge o chiesti dagli enti competenti
per ottenere le necessarie autorizzazioni sono a carico del Proponente
Il collaudatore sarà nominato dal Proponente a sue spese prima dell'inizio dei
lavori e comunicato al Comune sulla base di una terna di soggetti indicata dal
Comune stesso.
I verbali delle visite di collaudo in corso d'opera e le allegate relazioni, unitamente
ad ogni altro elemento utile per consentire il controllo sull'andamento dei lavori,
sono trasmessi a cura del Proponente agli uffici competenti del Comune.
L’ultimazione dei lavori di ciascuna opera si considererà avvenuta alla data in cui
il Proponente depositerà presso il Comune la dichiarazione di fine lavori,
sempreché il Comune stesso non sollevi obiezioni in merito nei 30 giorni successivi.
Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto entro 6 (sei)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Trascorsi 2 anni, in assenza di ulteriore
formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato dal Comune
in forma definitiva.
Il certificato provvisorio di collaudo emesso al termine delle relative operazioni
dovrà contenere lo stato di consistenza e valore delle opere realizzate.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un’eccedenza di costi delle opere
rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori
progettuali e/o maggiori opere realizzate questa sarà a totale carico del
Proponente senza alcun conguaglio a favore del medesimo.
Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e
straordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino
all'approvazione del collaudo provvisorio e alla presa in carico delle opere
eseguite ai sensi del presente articolo.
Il Collaudo potrà essere effettuato anche per parti funzionali delle opere
realizzate.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla disciplina contenuta
nell'art. 141 del D.Lgs. 163/2006, se compatibile con la tipologia di opere realizzate
e le modalità di realizzazione e di affidamento adottate dal Proponente.
8.5.
Consegna delle opere al Comune.
Le opere, gli impianti e tutti i servizi di cui al progetto delle opere di urbanizzazione
in cessione a scomputo oneri, verranno consegnati al Comune successivamente
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
In seguito all’ultimazione dei lavori, in pendenza del collaudo e su richiesta
specifica del Comune, il Proponente potrà provvedere alla consegna provvisoria
di una o più delle opere eseguite, redigendo apposito verbale sottoscritto dalle
parti, previo accertamento dell’organo di collaudo e parere favorevole del
Settore che prenderà in consegna l’opera collaudata. In tal caso, tutti gli oneri di
custodia e manutenzione delle opere passeranno integralmente in capo al
Comune dal momento della consegna.
L’apertura al pubblico e/o ogni altro utilizzo di natura pubblica delle opere per
fatto del Comune, ad eccezione dell'accesso di strada Diglia e della viabilità
provinciale, anche in difetto di atti formali di presa in carico, costituirà a tutti gli
effetti consegna e formale accettazione delle opere medesime.
9.
PARCHEGGI PUBBLICI
In esecuzione delle previsioni urbanistiche applicabili, il Proponente assume
l’obbligo di progettare e realizzare a proprie cura e spese la quota di parcheggi
pubblici a standard urbanistico correlata all’attuazione del presente PEC.
Le aree per parcheggi pubblici della superficie di mq. 4.984,00 saranno realizzate
su area di proprietà privata e pertanto in cessione.
Le aree in questione sono individuate nella Tav. 09 del PEC.
La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione dei parcheggi
sarà contenuta in un atto di accordo attuativo al PEC che dovrà essere stipulata
tra il Proponente e il Comune successivamente all’approvazione del progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione.
10.
SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI
In esecuzione delle previsioni urbanistiche applicabili, il Proponente assume
l’obbligo di progettare e realizzare a proprie cura e spese gli spazi pubblici
attrezzati a standard urbanistico, e, nella specie, il verde pubblico.
Le aree per verde pubblico attrezzato della superficie di mq. 5.166,00 saranno
realizzate per la superficie di circa mq. 3.266,00 su area di proprietà privata e
pertanto in cessione e/o ad uso pubblico e per la superficie di circa mq. 1.900,00
su area già pubblica di proprietà del Comune di Valenza che rimarrà tale anche
dopo i lavori.
Le aree in questione sono individuate nella Tav. 09 del PEC.
La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree a
verde pubblico attrezzato sarà contenuta in atto di accordo attuativo al PEC che
dovrà essere stipulata tra il Proponente e il Comune successivamente
all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione fermo
restando già da ora l'obbligo da parte del proponente della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle medesime.
11.
PREVISIONI GENERALI RELATIVE ALLE CESSIONI.
Per tutte le opere che ai sensi della presente Convenzione saranno cedute al
Comune (ossia quelle indicate nei precedenti articolo ..........................),
quest’ultimo si impegna ad accettarle nel momento indicato dalla Convenzione,
previa comunicazione del Proponente.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui il Comune non adottasse gli atti necessari per
completare le cessioni, la responsabilità e tutti gli oneri connessi, ivi compresi quelli
di gestione e di manutenzione delle opere in questione passeranno comunque al
Comune, con totale liberazione del Proponente a fare data dalla comunicazione
di cui al comma precedente.
L’effettiva messa a disposizione al Comune delle aree sopra indicate avverrà,
dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio delle varie realizzazioni dal
Collaudatore.
Le aree in questione dovranno essere cedute libere da vincoli, diritti reali ed
obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantito da
evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni in
pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione.
12.
CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
In considerazione della destinazione dell’intervento, non
corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione
13.
è
prevista
la
TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PERMESSI DI COSTRUIRE
I lavori qui previsti, assentiti con permesso di costruire e successivo certificato di
agibilità emessi mediante procedura autonoma, dovranno essere iniziati entro e
non oltre un anno dalla data di emissione dei permessi di costruire stessi e
dovranno essere condotti in modo da pervenire ad ultimazione entro e non oltre
tre anni dall’inizio lavori.
In presenza di circostanze eccezionali o per forza maggiore, il Comune potrà
concedere proroghe agli anzidetti termini.
Gli eventi anzidetti dovranno essere segnalati per iscritto al Comune.
Le modifiche riguardanti la più precisa definizione delle tipologie edilizie che non
modifichino le superfici e le volumetrie complessive realizzabili e gli standards
urbanistici richiesti, nonché le quantità e l’assetto complessivo del PEC, potranno
essere apportate in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, senza che ciò
costituisca variante al PEC.
Inoltre, si richiama espressamente quanto previsto dall’art. 12 delle NTA al PEC.
Stante la possibile complessità funzionale dei fabbricati previsti potranno essere
richiesti e rilasciati singoli certificati di agibilità parziale per porzione di fabbricato
funzionalmente riconoscibile purché siano state eseguite le opere di
urbanizzazione funzionali a quanto realizzato in parte.
14.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL PROPONENTE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE
Il Comune si impegna a garantire al Proponente la disponibilità a titolo gratuito,
per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici necessari per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei parcheggi pubblici e degli spazi
pubblici attrezzati, fino al collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione.
Il Comune si impegna altresì a garantire al Proponente la disponibilità a titolo
gratuito, per tutto il periodo necessario, delle aree e degli spazi pubblici necessari
a realizzare la viabilità di accesso al sito oggetto dell’intervento.
Il Comune si impegna inoltre a garantire al Proponente, a titolo gratuito, la
disponibilità in capo al Proponente, per tutto il periodo necessario, delle aree e
degli spazi pubblici esterne alla delimitazione del PEC, di proprietà del Comune ed
attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, necessari per la realizzazione
delle opere di completamento degli interventi di urbanizzazione.
Il Comune si impegna a collaborare (a titolo gratuito) per l’ottenimento dei
provvedimenti per la parzializzazione del traffico e per l’ottenimento delle “bolle di
manomissione”, nonché di tutto quanto necessario per la tempestiva e corretta
realizzazione di interventi.
15.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione ha durata pari ad anni 10 (dieci) dalla data di
stipulazione, e potrà essere prorogata per ragioni di pubblico interesse o laddove il
ritardo nell’ultimazione dei lavori non dipenda dall’inerzia del Proponente,
mediante la stipulazione di una nuova convenzione nelle stesse forme e/o in
quelle in allora previste dalle vigenti leggi.
Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui questa non fosse prorogata o
rinnovata, per la parte nella quale non fosse eventualmente completata
l’edificazione, resteranno in vigore le previsioni del progetto urbanistico approvato
con il PEC presentato dal Proponente, fino a quando il Comune non dovesse
adottare variante di P.R.G.C. o altro piano che comportino modifiche al progetto
urbanistico stesso.
Il Proponente, in relazione al disposto dell’art. 45, comma 1, n. 4, della LUR, si
obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di
urbanizzazione di cui al precedente Articolo 8 entro il termine di validità della
presente Convenzione, salvo proroghe e in ogni caso prima della richiesta di
agibilità del fabbricato/fabbricati previsti in PEC.
Anche qualora gli interventi edilizi oggetto di PEC non vengano ultimati all'interno
del periodo di validità della presente Convenzione, il Proponente, o i suoi eventuali
aventi causa, si impegnano comunque ad adempiere agli obblighi relativi
all'urbanizzazione primaria dell’ambito di PEC, nel rispetto degli impegni assunti
con il Comune.
16.
SANZIONI CONVENZIONALI
Oltre alle sanzioni previste dalla legge e dalle norme aventi forza di legge, il
Comune avrà facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione previste in sostituzione del Proponente ed a spese di questo,
rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge qualora lo stesso non vi abbia provveduto
entro la durata della presente Convenzione ed il Comune l' abbia messa in mora
con preavviso non inferiore a mesi tre, fermo restando che il Proponente non ha
alcun onere di realizzare le opere di urbanizzazione nel caso in cui non realizzi
l'intervento edilizio privato oggetto del PEC.
Il Comune potrà inoltre rivalersi sulla garanzia fideiussoria qualora parti delle opere
di urbanizzazione non siano state eseguite conformemente al progetto esecutivo
o non a regola d’arte e ciò emerga dal certificato di collaudo, e il Proponente,
adeguatamente diffidato, non abbia provveduto a rimuovere tali inconvenienti
lamentati.
Peraltro, nel caso in cui dal certificato di collaudo emerga che i lavori relativi alle
opere di urbanizzazione siano eseguiti in sostanziale difformità dal progetto
contemplato esecutivo delle stesse, il Comune potrà dichiarare, con atto
motivato, la decadenza della presente convenzione.
Il Comune potrà altresì dichiarare la decadenza del Proponente dalla presente
Convenzione, nel caso di mancata reintegrazione, nel termine fissato, delle
garanzie di cui al successivo art. 17 per la mancata esecuzione delle opere di
urbanizzazione previste al precedente art. .9, decorsi ulteriori 90 gg. dalla diffida
del Comune a reintegrare.
17.
GARANZIE
A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione, il Proponente, per se stesso, suoi successori, o aventi
causa, rilascerà a favore del Comune con le tempistiche di volta in volta indicate,
la seguente polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a scalare.
(1)
Al momento della stipulazione della presente Convenzione: a garanzia degli
impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a
scomputo degli oneri dovuti, nonché per le opere da cedere al Comune
quali standards urbanistici che dovranno essere eseguite a cura e spese del
Proponente, pari al valore di tali opere maggiorato del 20% cosi' come
risulta dal progetto esecutivo e dal computo metrico estimativo verificato
dai competenti uffici comunali.
La garanzia sopra indicata, emessa da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi
dell’art. 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 349 e s.m.i., dovrà essere accettata dal
Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità della
garanzia medesima.
La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà contenere la espressa condizione
della esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice
Civile.
La fideiussione di cui al punto (1), fino alla corrispondenza dell’80%, verrà
proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati
del Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d’opera. Resta inteso
che il restante 30% sarà svincolato entro 60 giorni da quando il collaudo diventerà
definitivo.
La garanzia di cui al precedente punto 1) sarà estinta, dal Comune, previo
accertamento di compiuto ed esatto soddisfacimento di tutte le obbligazioni
convenzionali.
Le suddette fideiussioni dovranno prevedere espressamente la loro operatività
entro 30 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia del beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa ad ogni
opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e l’esonero da ogni
responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune
intenderà fare.
18.
TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI
Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardanti l'attuazione
degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione comprese nel PEC, nonché
quelle relative agli standards urbanistici sono assunti dal Comune e dal
Proponente per se stesso, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi
titolo.
Qualora il Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei
fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, lo stesso
s’impegna a fare espressa menzione nei relativi atti di trasferimento degli obblighi
e degli oneri di cui alla Convenzione stessa. Gli aventi causa del Proponente
dovranno inoltre fornire idonee garanzie fidejussorie per l'attuazione degli
interventi previsti in Convenzione.
In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopra citati, il
Proponente ed i suoi successori ed aventi causa restano solidalmente responsabili
verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti.
19.
SPESE
La presente convenzione sarà trascritta integralmente in tutte le sue parti. Tutte le
spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico
del proponente che chiede l’applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in
materia.
20.
RINVIO A NORME DI LEGGE
Per quanto non contenuto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento
alle leggi regionali e statali ed ai regolamenti applicabili, ivi comprese le seguenti:
la legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, la LUR, nonché il TU Edilizia e al Codice
dei Contratti Pubblici, con loro successive modifiche ed integrazioni.
21.
DOMICILIO LEGALE - FORO COMPETENTE
Il proponente per gli effetti della presente convenzione elegge domicilio legale in
Valenza.
Inoltre, si stabilisce che unico Foro competente a giudicare sulle eventuali
controversie nascenti dall’applicazione o interpretazione di quanto qui previsto, è
quello di Alessandria.
Letto approvato e sottoscritto
Valenza, lì _______________
per il proponente
per il Comune
Sig. ________________________
Sig. _______________________
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Schema di convenzione