DIRITTO PRIVATO
PROF. MICHELE ONORATO
Anno accademico 2013/2014
II semestre
1
IL CONTRATTO (NOZIONI
INTRODUTTIVE E
CLASSIFICAZIONI).
GLI ELEMENTI ESSENZIALI:
L’ACCORDO, LE TRATTATIVE E
LA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO.
2
Ai sensi dell’art. 1173 c.c. il
legislatore indica tra le fonti
dell’obbligazione il
CONTRATTO
3
ACCORDO di DUE O PIÙ PARTI (autonomo centro
di imputazione di interessi) per:
COSTITUIRE
(porre in essere un rapporto prima inesistente)
REGOLARE
(apportare delle modifiche ad un rapporto preesistente)
ESTINGUERE
(porre fine ad un rapporto preesistente)
tra loro un
RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE.
(il contenuto patrimoniale del rapporto comporta che siano esclusi i
rapporti aventi invece un carattere personale )
4
Ed ha
FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI
5
Dall’art. 1325 c.c. si ricavano gli elementi
essenziali del contratto che sono:
 L’ACCORDO DELLE PARTI;
 LA CAUSA;
 L’OGGETTO;
 LA FORMA QUANDO È RICHIESTA DALLA
LEGGE A PENA DI NULLITÀ.
6
Il contratto va inteso sotto un duplice profilo:
- come ATTO DI VOLONTÀ:
dichiarazione di volontà delle parti che
confluiscono nell’accordo;

- come RAPPORTO GIURIDICO: che è creato
dalle parti e dal quale discendono in capo ad
esse una serie di diritti ed obblighi.
7



Inizialmente, libertà nei confronti del potere
pubblico.
In seguito, libertà considerata nei limiti
della compatibilità con l’uguaglianza intesa
in senso sostanziale (lavoratore,
consumatore, soggetto debole, etc.)
Infine, passaggio dall’autonomia
individuale all’autonomia collettiva
(organizzazioni sindacali, associazioni dei
consumatori, etc.).
8
Al fine di perseguire i proprio interessi, alle parti viene
rimessa la possibilità di:
- “determinare il CONTENUTO DEL CONTRATTO nei limiti
imposti dalla legge”;
- di concludere i c.d. contratti ATIPICI “che non
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare,
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di
tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
L’autonomia privata, pertanto, comporta:
la libertà di concludere il contratto;
2. la libertà di determinarne il contenuto;
3. la libertà di stipulare contratti atipici (v. slide
successive);
 Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti
soggetti e limiti funzionali al loro corretto esercizio.

1.
9


Contratti TIPICI: sono quelli predeterminati
dal legislatore (es. contratto di
compravendita, di locazione etc…).
Contratti ATIPICI: sono quei contratti non
corrispondenti ad alcuno schema contrattuale
già predisposto dal legislatore, ma rimessi
all’autonomia delle parti purché finalizzati a
realizzare interessi meritevoli di tutela.
10

Attiene alla idoneità dello schema previsto dai

La meritevolezza opera a livello di TIPO e NON DI
CAUSA e si risolve in un giudizio sulla idoneità
privati a regolamentare gli interessi in assenza di
una preventiva opera di tipizzazione.
dell’assetto privato a derogare dallo schema
tipico nel rispetto delle norme inderogabili di
carattere procedimentale e formale.
Si differenzia, invece, dal GIUDIZIO DI LICEITÀ che
attiene alla eventuale contrarietà ai canoni
regolamentari dell’ordinamento giuridico che ha
già valutato la configurazione dell’operazione
economica.
11
Gli artt.
generale.
1321-1469
c.c.
sui
contratti
in
Disciplina del tipo contrattuale a cui quel
contratto si avvicina di più (ove occorra colmare
le lacune lasciate nel regolamento dalla
incompleta determinazione delle parti)
12


Si ha quando l’operazione economica si è
assestata nel comune utilizzo, acquistando la
c.d. tipicità sociale.
In tal caso, il legislatore è indotto a regolare il
modello contrattuale e a disciplinarlo,
trasformandolo da socialmente tipico in
legislativamente tipico.
13
L’imprenditore vende i suoi macchinari al
finanziatore, che poi glieli concede in leasing
da molti ritenuta inconfigurabile perché
contraria al divieto del patto commissorio
(art. 2744 c.c.: «È nullo il patto col quale si
conviene che, in mancanza del pagamento
del credito nel termine fissato, la proprietà
della cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore
alla costituzione dell'ipoteca o del pegno»).
14
1.
2.
LEASING OPERATIVO simile alla locazione, in quanto una parte
concede all’altra un bene, verso il corrispettivo di un canone
periodico, stabilendo che alla fine del contratto questa parte potrà
scegliere se restituire la cosa, rinnovare il contratto, riscattarne la
proprietà
LEASING FINANZIARIO
vi sono 3 parti: il concedente
finanziatore, il conduttore, il fornitore del bene che fornisce
l’oggetto del contratto. Il finanziatore-concedente è proprietario del
bene locato.
Il vantaggio del conduttore finanziato, oltre a quello di non
anticipare l’intera somma, è quello di avere alla fine del contratto
diverse opzioni, oltre a conseguire vantaggi fiscali, dato che i canoni
possono essere imputati al passivo dell’impresa. Ulteriore aspetto
che allontana il leasing dalla locazione si rinviene nel fatto che il
conduttore si assume il rischio per il perimento e deterioramento del
bene e si obbliga, in genere, ad assicurarlo.
15
Ricorre quando le parti, per realizzare
l’interesse
che
intendono
conseguire,
concludono un contratto in cui si trovano
commisti più tipi contrattuali che si
condizionano reciprocamente dando luogo ad
un’unica causa.
16
TEORIA DELL’ASSORBIMENTO
secondo cui la disciplina applicabile viene
rintracciata con il criterio della prevalenza.
TEORIA DELLA COMBINAZIONE
I diversi tipi di contratto non confluiscono, ma
mantengono
ciascuno
una
propria
autonomia.
17


Ipotesi che ricorre allorquando diversi
contratti, pur restando distinti tra loro, sono
collegati in vista della finalità complessiva
dell’operazione perseguita dalle parti.
Il collegamento non è solo volontario, a volte
è la legge stessa che prevede un
collegamento,
che
si
pone
come
collegamento necessario.
18
Con riferimento alla STRUTTURA del contratto
possiamo distinguere contratti
BILATERALI
PLURILATERALI
Con riferimento, invece, al TITOLO del
contratto si hanno contratti a titolo
ONEROSO
GRATUITO
19
Se si pone l’accento sul MOMENTO
PERFEZIONATIVO del contratto si differenziano i
contratti:
CONSENSUALI
REALI
(es. c. di compravendita) (es. c. di mutuo)
Con riguardo, invece, agli EFFETTI del contratto, si
distinguono i contratti:
AD EFFETTI REALI
AD EFFETTI OBBLIGATORI
(es. c. di compravendita)
(es. c. preliminare)
20
Con riferimento alla durata dell’efficacia del
contratto nel tempo
C. AD ESECUZIONE
C. AD ESECUZIONE
CONTINUATA O
DIFFERITA
PERIODICA
(art,1467,co. 1, c.c.).
(c. di durata).

C. A TEMPO
INDETERMINATO
21

Sotto il profilo delle attribuzioni e dei sacrifici
patrimoniali, si distinguono:
I C. A PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE
I C. CON OBBLIGAZIONI
A CARICO DI UNA SOLA
PARTE
Altra categoria è quella dei C. ALEATORI
22
Sono quei contratti in cui ciò che rileva è
L’IDENTITÀ DEI CONTRAENTI
Non sono
trasmissibili
Sono impugnabili
per errore sulle qualità
personali della persona.
23
IL CONTRATTO
E
GLI ATTI UNILATERALI
24
La disciplina che regolamenta i contratti, se
non è disposto diversamente dalla legge,
trova applicazione anche per gli
ATTI UNILATERALI
TRA VIVI
a patto che abbiano un
CONTENUTO
PATRIMONIALE
25


1.
2.
Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che
gli atti unilaterali siano tipici.
Viceversa, si propende per la possibilità di atti
unilaterali atipici, purché siano rispettati due principi
fondamentali:
che producano solo effetti incrementativi;
che sia lasciata la possibilità di respingerli,
rinunciandovi.
Tecnicamente vi è differenza tra rifiuto, che opera sul
piano della conclusione del contratto, interrompendo
il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un
atto già formato ed incide sulla efficacia ed
operatività del medesimo.
26



Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es.
accettazione o rinuncia all’eredità, abbandono di una cosa
mobile da parte del proprietario - art. 927 c.c.: «Cose ritrovate.
Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se
non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del
luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del
ritrovamento»)
Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li
compie, in quanto in capo al terzo sussiste la possibilità di
rendere quegli atti ed i loro effetti del tutto indifferenti per sé
(procura).
Qualora atti unilaterali incidano sulle situazioni altrui in modo
svantaggioso (es. il recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 c.c.,
l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.,
etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, per così
dire, autonoma, ma è espressione di un diritto potestativo che
deriva dal contratto o dalla legge.
27
“Le parti, nello svolgimento delle TRATTATIVE
e nella FORMAZIONE DEL CONTRATTO,
devono comportarsi secondo BUONA FEDE”
28
Prima della conclusione de contratto, le parti
svolgono delle trattative nel corso delle quali
cercano di raggiungere, nel perseguimento
del rispettivo interesse, l'accordo sul
contenuto del futuro contratto.
- Quanto tale accordo viene conseguito solo su
alcuni punti del contratto da concludere in un
momento successivo, tali scritture, sono
ritenute prive di valore giuridico e non
vincolanti e prendono il nome di MINUTE O
PUNTUAZIONI.
29



Il modello di condotta da seguire nella fase
delle trattative (e nell’esecuzione del
contratto) è quello improntato sulla BUONA
FEDE, che va intesa nel suo duplice aspetto:
OGGETTIVO
Dovere di correttezza (es.:
SOGGETTIVO
“ignoranza di ledere l’altrui
diritto” (art. 1147 c.c.)
30
Attiene alla fase delle TRATTATIVE finalizzate
alla conclusione di un ACCORDO .
La condotta delle parti, come abbiamo detto,
deve essere improntata alla BUONA FEDE e
quindi alla
chiarezza
informazione
riservatezza
31
E quindi nel dovere di:
1) non coinvolgere l'altra parte in trattative inutili (sebbene lo
svolgimento delle trattative non comporti un obbligo di
contrarre, è contrario a buona fede: suscitare nell'altra parte la
ragionevole convinzione sulla conclusione del contratto nonché
recedere ingiustificatamente dalle trattative);
2) informare l'altra parte sulle circostanze che possono rendere
invalido il contratto;
3) chiarezza (tesa ad evitare fraintendimenti all'altra parte);
4) compiere tutti gli atti necessari per la validità o efficacia del
contratto;
5) non coartare l'altrui volontà negoziale, (cioè di non ingannare
l'altra parte al fine di indurla ad un contratto che non avrebbe
altrimenti concluso oppure avrebbe stipulato, ma a condizioni
diverse ovvero di non indurre l'altra parte in errore).
32
La responsabilità precontrattuale è volta a
sanzionare la violazione della correttezza nella
fase delle aspettative tesa a ledere l’aspettativa
nella conclusione del contratto.
Effetto: RISARCIMENTO DEL DANNO
TUTELA DELL’INTERESSE NEGATIVO:
33

Il procedimento di formazione del contratto
si realizza attraverso la sequenza contratto
preliminare- contratto definitivo e
rappresenta la forma più intensa e compiuta
di vincolo che ha per oggetto la conclusione
di un futuro contratto.
34
È quel contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare
un futuro contratto detto definitivo:
1) produce effetti obbligatori;
2) deve contenere tutti gli elementi essenziali del
contratto da stipulare (definitivo);
3) deve avere la stessa forma richiesta per il contratto
definitivo;
4) è possibile concludere un contratto preliminare ad effetti
anticipati.
5) è trascrivibile e la trascrizione ha natura prenotativa (v.
slide successive);
6) si può chiedere l’esecuzione in forma specifica in caso di
inadempimento (art. 2932 c.c.) – una sentenza del giudice
che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso
- (v. slide successiva).
35
“Se colui che è obbligato a concludere un
contratto non adempie l'obbligazione, l'altra
parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal
titolo, può ottenere una sentenza che produca gli
effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa
determinata o la costituzione o il trasferimento di
un altro diritto, la domanda non può essere
accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue
la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di
legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile”.
36
“ i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di
taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo
2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da
costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se
risultano da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di
cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la
domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica
dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed
iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la
trascrizione del contratto preliminare.
gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano
e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla
data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione
predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto
definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione
del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui
all'articolo 2652, primo comma, numero 2).”
37
Primo elemento essenziale
del contratto è
L’ACCORDO
38
Convergenza obiettiva dell’intento
dei due soggetti su un certo
programma contrattuale quale
risulta dalle dichiarazioni di volontà
delle parti
39
L’accordo può essere concluso in modo
espresso o tacito a seconda della modalità di
espressione della volontà delle parti.
La DICHIARAZIONE ESPRESSA
è quella esplicitata con le parole.
La DICHIARAZIONE TACITA
è quella che viene esternata
concludenti
con
fatti
40
LE MODALITÀ DI
CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO
41
PROPOSTA
ACCETTAZIONE
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
42
Il contratto si considera concluso nel momento in cui colui che ha
formulato la proposta viene a conoscenza del fatto che il suo
destinatario l’abbia accettata.
La CONCLUSIONE DEL CONTRATTO si ha pertanto con l’incontro
tra:
PROPOSTA
ACCETTAZIONE
completa di
conforme alla proposta, poiché,
tutti gli elementi
in caso contrario si avrà una
nuova proposta e deve giungere nel
termine stabilito dal proponente o in
quello richiesto dagli usi
L’accettazione tardiva è
ammessa se ne viene dato
avviso alla controparte
non ha effetto l’accettazione
avvenuta con una forma
differente rispetto a quella
richiesta .
43



Proposta e accettazione:
sono ATTI UNILATERALI RECETTIZI, devono,
cioè, essere portati a conoscenza di un
soggetto determinato.
sono ATTI REVOCABILI
Sono caratterizzati dalla CONFORMITÀ (art.
1326, comma 5, c.c.)
44
“La proposta può essere revocata finché il
contratto non sia concluso. Tuttavia, se
l'accettante ne ha intrapreso in buona fede
l'esecuzione prima di avere notizia della
revoca, il proponente è tenuto a
indennizzarlo delle spese e delle perdite
subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione può essere revocata, purché la
revoca giunga a conoscenza del proponente
prima dell'accettazione”.
45
LA PROPOSTA È IRREVOCABILE
quando il proponente si è obbligato a
MANTENERLA FERMA per un certo tempo.
Si tratta di un atto unilaterale che non viene
privato di efficacia in caso di morte o
sopravvenuta incapacità del proponente.
46
Contratto o clausola contrattuale con cui le
parti stabiliscono che il proponente rimane
vincolato alla propria dichiarazione.
L’opzionario è titolare di un diritto potestativo
avente ad oggetto la possibilità di concludere il
contratto attraverso una dichiarazione
unilaterale di accettazione della proposta entro il
tempo prestabilito.
Se non è fissato un termine , può essere stabilito
dal giudice.
47


Nel preliminare unilaterale, si hanno due
contratti ed occorre una nuova manifestazione di
volontà per il definitivo; nell’opzione, il contratto
definitivo si conclude a seguito dell’esercizio di
un diritto potestativo.
Si preferirà il preliminare unilaterale quando le
parti vincolate vogliono riservarsi la possibilità di
controllare presupposti o sopravvenienze o
quando il regolamento d’interessi abbisognerà di
ulteriori integrazioni; diversamente si può optare
per il patto di opzione.
48
Offerta rivolta ad una generalità di persone
contenente tutti gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione è diretta.
Nel momento in cui
è resa pubblica diventa
efficace (non è recettizia)
equivale ad una
proposta
contrattuale
che può essere
accettata in modo tacito o
espresso.
Es.: esposizione della merce con il relativo
prezzo in vetrina.
49
“Se ad un contratto possono aderire altre parti
e non sono determinate le modalità
dell'adesione, questa deve essere diretta
all'organo che sia stato costituito per
l'attuazione del contratto o, in mancanza di
esso, a tutti i contraenti originari.”
Si tratta quindi del caso in cui un contratto sia
stato già concluso tra due o più parti,ma al
quale altri soggetti possono aderire.
Esempio tipico è quello delle società.
50
Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha
avuto inizio l’esecuzione se:
- su richiesta del proponente
- o in base alla natura dell’affare o degli usi.
La prestazione va eseguita senza una preventiva
risposta.
L’accettante deve prontamente dare avviso al
proponente dell’inizio dell’esecuzione della
prestazione, in mancanza è tenuto al risarcimento
del danno.
51
“La proposta diretta a concludere un contratto
da cui derivino OBBLIGAZIONI SOLO PER IL
PROPONENTE è irrevocabile appena giunge a
conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può RIFIUTARE la proposta nel
termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli
usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è
concluso”.
Il SILENZIO DEL DESTINATARIO DELLA
PROPOSTA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE.
52
Come abbiamo già visto, il perfezionamento di
tale tipologia contrattuale si verifica al
moneto della consegna della bene oggetto
del contratto, in quanto non è sufficiente il
consenso delle parti per raggiungere tale
fine.
53
Sono quella categoria di contratti il cui contenuto
non è oggetto di contrattazione tra le parti, in
quanto le clausole ivi contenute sono state
predisposte unilateralmente dalla parte più forte.
Ciò accade attraverso quei contratti redatti con
moduli o formulari ove la controparte non può
far altro che accettare o rifiutare la proposta
contrattuale.
Ove tuttavia, siano state aggiunte al modulo o al
formulario delle clausole, quest’ultime
prevarranno nel caso in cui siano incompatibili
con quelle in essi contenuti (art. 1342 c.c.).
54
CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE DA UNO SOLO DEI
CONTRAENTI ED EFFICACI NEI CONFRONTI DELL’ALTRA
PARTE SE:
1) quest’ultima le “ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza”.
2) In ogni caso devono essere specificamente approvate
per iscritto, qualora stabiliscano, a favore di colui che le ha
predisposte, “limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,
ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi,
tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità
giudiziaria”.
CLAUSOLE VESSATORIE (v. codice del consumo)
55
“Chi esercita un'impresa in condizione di
monopolio legale ha l'obbligo di contrattare
con chiunque richieda le prestazioni che
formano oggetto dell'impresa, osservando la
parità di trattamento”.
56
Scarica

ONORATO_SLIDE_N._5