DIRITTO PRIVATO PROF. MICHELE ONORATO Anno accademico 2013/2014 II semestre 1 IL CONTRATTO (NOZIONI INTRODUTTIVE E CLASSIFICAZIONI). GLI ELEMENTI ESSENZIALI: L’ACCORDO, LE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. 2 Ai sensi dell’art. 1173 c.c. il legislatore indica tra le fonti dell’obbligazione il CONTRATTO 3 ACCORDO di DUE O PIÙ PARTI (autonomo centro di imputazione di interessi) per: COSTITUIRE (porre in essere un rapporto prima inesistente) REGOLARE (apportare delle modifiche ad un rapporto preesistente) ESTINGUERE (porre fine ad un rapporto preesistente) tra loro un RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE. (il contenuto patrimoniale del rapporto comporta che siano esclusi i rapporti aventi invece un carattere personale ) 4 Ed ha FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI 5 Dall’art. 1325 c.c. si ricavano gli elementi essenziali del contratto che sono: L’ACCORDO DELLE PARTI; LA CAUSA; L’OGGETTO; LA FORMA QUANDO È RICHIESTA DALLA LEGGE A PENA DI NULLITÀ. 6 Il contratto va inteso sotto un duplice profilo: - come ATTO DI VOLONTÀ: dichiarazione di volontà delle parti che confluiscono nell’accordo; - come RAPPORTO GIURIDICO: che è creato dalle parti e dal quale discendono in capo ad esse una serie di diritti ed obblighi. 7 Inizialmente, libertà nei confronti del potere pubblico. In seguito, libertà considerata nei limiti della compatibilità con l’uguaglianza intesa in senso sostanziale (lavoratore, consumatore, soggetto debole, etc.) Infine, passaggio dall’autonomia individuale all’autonomia collettiva (organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, etc.). 8 Al fine di perseguire i proprio interessi, alle parti viene rimessa la possibilità di: - “determinare il CONTENUTO DEL CONTRATTO nei limiti imposti dalla legge”; - di concludere i c.d. contratti ATIPICI “che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. L’autonomia privata, pertanto, comporta: la libertà di concludere il contratto; 2. la libertà di determinarne il contenuto; 3. la libertà di stipulare contratti atipici (v. slide successive); Si tratta di prerogative che si sostanziano in diritti soggetti e limiti funzionali al loro corretto esercizio. 1. 9 Contratti TIPICI: sono quelli predeterminati dal legislatore (es. contratto di compravendita, di locazione etc…). Contratti ATIPICI: sono quei contratti non corrispondenti ad alcuno schema contrattuale già predisposto dal legislatore, ma rimessi all’autonomia delle parti purché finalizzati a realizzare interessi meritevoli di tutela. 10 Attiene alla idoneità dello schema previsto dai La meritevolezza opera a livello di TIPO e NON DI CAUSA e si risolve in un giudizio sulla idoneità privati a regolamentare gli interessi in assenza di una preventiva opera di tipizzazione. dell’assetto privato a derogare dallo schema tipico nel rispetto delle norme inderogabili di carattere procedimentale e formale. Si differenzia, invece, dal GIUDIZIO DI LICEITÀ che attiene alla eventuale contrarietà ai canoni regolamentari dell’ordinamento giuridico che ha già valutato la configurazione dell’operazione economica. 11 Gli artt. generale. 1321-1469 c.c. sui contratti in Disciplina del tipo contrattuale a cui quel contratto si avvicina di più (ove occorra colmare le lacune lasciate nel regolamento dalla incompleta determinazione delle parti) 12 Si ha quando l’operazione economica si è assestata nel comune utilizzo, acquistando la c.d. tipicità sociale. In tal caso, il legislatore è indotto a regolare il modello contrattuale e a disciplinarlo, trasformandolo da socialmente tipico in legislativamente tipico. 13 L’imprenditore vende i suoi macchinari al finanziatore, che poi glieli concede in leasing da molti ritenuta inconfigurabile perché contraria al divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.: «È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno»). 14 1. 2. LEASING OPERATIVO simile alla locazione, in quanto una parte concede all’altra un bene, verso il corrispettivo di un canone periodico, stabilendo che alla fine del contratto questa parte potrà scegliere se restituire la cosa, rinnovare il contratto, riscattarne la proprietà LEASING FINANZIARIO vi sono 3 parti: il concedente finanziatore, il conduttore, il fornitore del bene che fornisce l’oggetto del contratto. Il finanziatore-concedente è proprietario del bene locato. Il vantaggio del conduttore finanziato, oltre a quello di non anticipare l’intera somma, è quello di avere alla fine del contratto diverse opzioni, oltre a conseguire vantaggi fiscali, dato che i canoni possono essere imputati al passivo dell’impresa. Ulteriore aspetto che allontana il leasing dalla locazione si rinviene nel fatto che il conduttore si assume il rischio per il perimento e deterioramento del bene e si obbliga, in genere, ad assicurarlo. 15 Ricorre quando le parti, per realizzare l’interesse che intendono conseguire, concludono un contratto in cui si trovano commisti più tipi contrattuali che si condizionano reciprocamente dando luogo ad un’unica causa. 16 TEORIA DELL’ASSORBIMENTO secondo cui la disciplina applicabile viene rintracciata con il criterio della prevalenza. TEORIA DELLA COMBINAZIONE I diversi tipi di contratto non confluiscono, ma mantengono ciascuno una propria autonomia. 17 Ipotesi che ricorre allorquando diversi contratti, pur restando distinti tra loro, sono collegati in vista della finalità complessiva dell’operazione perseguita dalle parti. Il collegamento non è solo volontario, a volte è la legge stessa che prevede un collegamento, che si pone come collegamento necessario. 18 Con riferimento alla STRUTTURA del contratto possiamo distinguere contratti BILATERALI PLURILATERALI Con riferimento, invece, al TITOLO del contratto si hanno contratti a titolo ONEROSO GRATUITO 19 Se si pone l’accento sul MOMENTO PERFEZIONATIVO del contratto si differenziano i contratti: CONSENSUALI REALI (es. c. di compravendita) (es. c. di mutuo) Con riguardo, invece, agli EFFETTI del contratto, si distinguono i contratti: AD EFFETTI REALI AD EFFETTI OBBLIGATORI (es. c. di compravendita) (es. c. preliminare) 20 Con riferimento alla durata dell’efficacia del contratto nel tempo C. AD ESECUZIONE C. AD ESECUZIONE CONTINUATA O DIFFERITA PERIODICA (art,1467,co. 1, c.c.). (c. di durata). C. A TEMPO INDETERMINATO 21 Sotto il profilo delle attribuzioni e dei sacrifici patrimoniali, si distinguono: I C. A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE I C. CON OBBLIGAZIONI A CARICO DI UNA SOLA PARTE Altra categoria è quella dei C. ALEATORI 22 Sono quei contratti in cui ciò che rileva è L’IDENTITÀ DEI CONTRAENTI Non sono trasmissibili Sono impugnabili per errore sulle qualità personali della persona. 23 IL CONTRATTO E GLI ATTI UNILATERALI 24 La disciplina che regolamenta i contratti, se non è disposto diversamente dalla legge, trova applicazione anche per gli ATTI UNILATERALI TRA VIVI a patto che abbiano un CONTENUTO PATRIMONIALE 25 1. 2. Il tenore della norma sembra indurre a ritenere che gli atti unilaterali siano tipici. Viceversa, si propende per la possibilità di atti unilaterali atipici, purché siano rispettati due principi fondamentali: che producano solo effetti incrementativi; che sia lasciata la possibilità di respingerli, rinunciandovi. Tecnicamente vi è differenza tra rifiuto, che opera sul piano della conclusione del contratto, interrompendo il procedimento formativo, e rinuncia, che postula un atto già formato ed incide sulla efficacia ed operatività del medesimo. 26 Atti che riguardano solo il patrimonio di chi li compie (es. accettazione o rinuncia all’eredità, abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario - art. 927 c.c.: «Cose ritrovate. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento») Atti che possono influire su situazioni giuridiche diverse da chi li compie, in quanto in capo al terzo sussiste la possibilità di rendere quegli atti ed i loro effetti del tutto indifferenti per sé (procura). Qualora atti unilaterali incidano sulle situazioni altrui in modo svantaggioso (es. il recesso ex artt. 1373, 1569, 1660 c.c., l’avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., etc.): in questo caso la manifestazione di volontà non è, per così dire, autonoma, ma è espressione di un diritto potestativo che deriva dal contratto o dalla legge. 27 “Le parti, nello svolgimento delle TRATTATIVE e nella FORMAZIONE DEL CONTRATTO, devono comportarsi secondo BUONA FEDE” 28 Prima della conclusione de contratto, le parti svolgono delle trattative nel corso delle quali cercano di raggiungere, nel perseguimento del rispettivo interesse, l'accordo sul contenuto del futuro contratto. - Quanto tale accordo viene conseguito solo su alcuni punti del contratto da concludere in un momento successivo, tali scritture, sono ritenute prive di valore giuridico e non vincolanti e prendono il nome di MINUTE O PUNTUAZIONI. 29 Il modello di condotta da seguire nella fase delle trattative (e nell’esecuzione del contratto) è quello improntato sulla BUONA FEDE, che va intesa nel suo duplice aspetto: OGGETTIVO Dovere di correttezza (es.: SOGGETTIVO “ignoranza di ledere l’altrui diritto” (art. 1147 c.c.) 30 Attiene alla fase delle TRATTATIVE finalizzate alla conclusione di un ACCORDO . La condotta delle parti, come abbiamo detto, deve essere improntata alla BUONA FEDE e quindi alla chiarezza informazione riservatezza 31 E quindi nel dovere di: 1) non coinvolgere l'altra parte in trattative inutili (sebbene lo svolgimento delle trattative non comporti un obbligo di contrarre, è contrario a buona fede: suscitare nell'altra parte la ragionevole convinzione sulla conclusione del contratto nonché recedere ingiustificatamente dalle trattative); 2) informare l'altra parte sulle circostanze che possono rendere invalido il contratto; 3) chiarezza (tesa ad evitare fraintendimenti all'altra parte); 4) compiere tutti gli atti necessari per la validità o efficacia del contratto; 5) non coartare l'altrui volontà negoziale, (cioè di non ingannare l'altra parte al fine di indurla ad un contratto che non avrebbe altrimenti concluso oppure avrebbe stipulato, ma a condizioni diverse ovvero di non indurre l'altra parte in errore). 32 La responsabilità precontrattuale è volta a sanzionare la violazione della correttezza nella fase delle aspettative tesa a ledere l’aspettativa nella conclusione del contratto. Effetto: RISARCIMENTO DEL DANNO TUTELA DELL’INTERESSE NEGATIVO: 33 Il procedimento di formazione del contratto si realizza attraverso la sequenza contratto preliminare- contratto definitivo e rappresenta la forma più intensa e compiuta di vincolo che ha per oggetto la conclusione di un futuro contratto. 34 È quel contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto detto definitivo: 1) produce effetti obbligatori; 2) deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo); 3) deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo; 4) è possibile concludere un contratto preliminare ad effetti anticipati. 5) è trascrivibile e la trascrizione ha natura prenotativa (v. slide successive); 6) si può chiedere l’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento (art. 2932 c.c.) – una sentenza del giudice che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso - (v. slide successiva). 35 “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”. 36 “ i contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare. gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).” 37 Primo elemento essenziale del contratto è L’ACCORDO 38 Convergenza obiettiva dell’intento dei due soggetti su un certo programma contrattuale quale risulta dalle dichiarazioni di volontà delle parti 39 L’accordo può essere concluso in modo espresso o tacito a seconda della modalità di espressione della volontà delle parti. La DICHIARAZIONE ESPRESSA è quella esplicitata con le parole. La DICHIARAZIONE TACITA è quella che viene esternata concludenti con fatti 40 LE MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 41 PROPOSTA ACCETTAZIONE CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 42 Il contratto si considera concluso nel momento in cui colui che ha formulato la proposta viene a conoscenza del fatto che il suo destinatario l’abbia accettata. La CONCLUSIONE DEL CONTRATTO si ha pertanto con l’incontro tra: PROPOSTA ACCETTAZIONE completa di conforme alla proposta, poiché, tutti gli elementi in caso contrario si avrà una nuova proposta e deve giungere nel termine stabilito dal proponente o in quello richiesto dagli usi L’accettazione tardiva è ammessa se ne viene dato avviso alla controparte non ha effetto l’accettazione avvenuta con una forma differente rispetto a quella richiesta . 43 Proposta e accettazione: sono ATTI UNILATERALI RECETTIZI, devono, cioè, essere portati a conoscenza di un soggetto determinato. sono ATTI REVOCABILI Sono caratterizzati dalla CONFORMITÀ (art. 1326, comma 5, c.c.) 44 “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto. L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione”. 45 LA PROPOSTA È IRREVOCABILE quando il proponente si è obbligato a MANTENERLA FERMA per un certo tempo. Si tratta di un atto unilaterale che non viene privato di efficacia in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente. 46 Contratto o clausola contrattuale con cui le parti stabiliscono che il proponente rimane vincolato alla propria dichiarazione. L’opzionario è titolare di un diritto potestativo avente ad oggetto la possibilità di concludere il contratto attraverso una dichiarazione unilaterale di accettazione della proposta entro il tempo prestabilito. Se non è fissato un termine , può essere stabilito dal giudice. 47 Nel preliminare unilaterale, si hanno due contratti ed occorre una nuova manifestazione di volontà per il definitivo; nell’opzione, il contratto definitivo si conclude a seguito dell’esercizio di un diritto potestativo. Si preferirà il preliminare unilaterale quando le parti vincolate vogliono riservarsi la possibilità di controllare presupposti o sopravvenienze o quando il regolamento d’interessi abbisognerà di ulteriori integrazioni; diversamente si può optare per il patto di opzione. 48 Offerta rivolta ad una generalità di persone contenente tutti gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Nel momento in cui è resa pubblica diventa efficace (non è recettizia) equivale ad una proposta contrattuale che può essere accettata in modo tacito o espresso. Es.: esposizione della merce con il relativo prezzo in vetrina. 49 “Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.” Si tratta quindi del caso in cui un contratto sia stato già concluso tra due o più parti,ma al quale altri soggetti possono aderire. Esempio tipico è quello delle società. 50 Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione se: - su richiesta del proponente - o in base alla natura dell’affare o degli usi. La prestazione va eseguita senza una preventiva risposta. L’accettante deve prontamente dare avviso al proponente dell’inizio dell’esecuzione della prestazione, in mancanza è tenuto al risarcimento del danno. 51 “La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino OBBLIGAZIONI SOLO PER IL PROPONENTE è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può RIFIUTARE la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”. Il SILENZIO DEL DESTINATARIO DELLA PROPOSTA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE. 52 Come abbiamo già visto, il perfezionamento di tale tipologia contrattuale si verifica al moneto della consegna della bene oggetto del contratto, in quanto non è sufficiente il consenso delle parti per raggiungere tale fine. 53 Sono quella categoria di contratti il cui contenuto non è oggetto di contrattazione tra le parti, in quanto le clausole ivi contenute sono state predisposte unilateralmente dalla parte più forte. Ciò accade attraverso quei contratti redatti con moduli o formulari ove la controparte non può far altro che accettare o rifiutare la proposta contrattuale. Ove tuttavia, siano state aggiunte al modulo o al formulario delle clausole, quest’ultime prevarranno nel caso in cui siano incompatibili con quelle in essi contenuti (art. 1342 c.c.). 54 CLAUSOLE CONTRATTUALI PREDISPOSTE DA UNO SOLO DEI CONTRAENTI ED EFFICACI NEI CONFRONTI DELL’ALTRA PARTE SE: 1) quest’ultima le “ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza”. 2) In ogni caso devono essere specificamente approvate per iscritto, qualora stabiliscano, a favore di colui che le ha predisposte, “limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. CLAUSOLE VESSATORIE (v. codice del consumo) 55 “Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento”. 56