CONTRATTO IN GENERALE
ARTT. 1321-1469 C.C.
• Regole che valgono x ogni contratto
• Per decenni parte generale ha prevalso sulla
speciale, oggi parte speciale prevale sulla generale
• Art. 1321 nozione; il contratto è un’espressione
del negozio giuridico inteso quale
manifestazione di volontà del privato diretta
alla produzione di effetti giuridici
• X essere contratto: a) almeno 2 centri di interesse
b) patrimonialità del contenuto
• X relazioni caratterizzate dalla cortesia manca
spesso patrimonialità e giuridicità
Atti unilaterali inter vivos
art.1324
• Manifestazione unilaterale di volontà con
effetti giuridici
• Si cerca di estendere a questi la disciplina
del contratto
• Sono recettizi ex art. 1334
Nel linguaggio comune
CONTRATTO ha diversi significati:
•
•
•
•
•
1. atto di autonomia privata
2. testo del documento
3. regolamento contrattuale / clausole
4. rapporto giuridico.
Espressione di “patto” talvolta equivalente
(patto di famiglia 768bis…) talvolta
accessorio a contratto ( patto di riscatto
1500)
Requisiti essenziali
•
•
•
•
•
Art. 1325 c.c.
ACCORDO
CAUSA: funzione economico-sociale
OGGETTO
FORMA quando richiesta dalla legge a
pena di nullità
Autonomia contrattuale 1322
• Contenuti, tempi, modi, adeguatezza
economica
• Limiti legali es: clausole vessatorie,
limitative responsabilità, patto commissorio
• Atipici : purché meritevoli di tutela (con
una causa e lecita)
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
ART.1326
• Perfezionamento dell’accordo: fra presenti non vi è problema, ma
fra lontani: 2 figure coinvolte proponente e accettante
• In quale momento si considera concluso?
• Teoria emissione: quando destinatario proposta ha conoscenza della
proposta ed accetta
• Teoria spedizione: quando accettante spedisce propria accettazione
• Teoria della recezione: quando accettazione giunge all’indirizzo del
proponente
• Teoria della COGNIZIONE: quando proponente abbia effettiva
conoscenza dell’accettazione: quella accettata dal c.c. (1326 e 1335
presunzione di conoscenza, meglio nella sfera di CONOSCIBILITA’)
REVOCA (art.1328 c.c.)
• Proposta ed accettazione sono entrambe revocabili ma
su principi diversi:
• Revoca proposta: vale principio della spedizione
perché vale se spedita prima della conoscenza
dell’accettazione
• Revoca accettazione: vale principio della cognizione
cioè efficace solo se conosciuta dal proponente prima
dell’accettazione
• Indennizzo x inizio attività al fine di perequare le
posizioni (1328 comma1)
• Proposta irrevocabile: 1329 c.c. tecnicamente non è
assunzione di obbligo ma rinuncia di revoca; necessita
di un termine altrimenti è semplice cioè revocabile
CONCLUSIONE A MEZZO
ESECUZIONE (ART.1327)
• Richiesta del proponente
• Inizio di esecuzione
• Avviso all’altra parte pena risarcimento del
danno
CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE
DI UNA SOLA PARTE 1333 C.C.
• IN MANCANZA DI RIFIUTO è CONCLUSO
(es. assunzione di garanzia non a titolo oneroso o
proposta di deposito a titolo gratuito)
• Oggetto del rifiuto non è un diritto già
acquisito,ma la proposta della controparte
• La proposta conosciuta dal destinatario diviene
irrevocabile
• Solo se oblato riesce a dimostrare che il suo
silenzio non poteva essere interpretato come
adesione l’accordo potrà dirsi non raggiunto.
CONTRATTI TELEMATICI
• Validità sancita da d.p.r. 10-11-1997 n. 513
conclusione a mezzo firma digitale
CONTRATTI DI FATTO
• Tipici delle contrattazioni di massa
• Non scambio di consensi, ma
comportamento di fatto
• Quando l’utilizzazione della prestazione
offerta è “consapevole” si assume concluso
il contratto (fonti atipiche ex 1173 c.c.)
OFFERTA AL PUBBLICO (ART. 1336
C.C.)
• E’ caratterizzata dal fatto che è diretta ad una
generalità di soggetti (es. merce esposta in vetrina)
• Quando contiene gli elementi essenziali del
contratto vale come PROPOSTA
• OFFERTA AL
PUBBLICO
• 1336 c.c.
• Impegnativa solo dopo
l’accettazione
• Elemento di contratto
(es. bando di concorso)
• PROMESSA AL
PUBBLICO
• 1989 c.c.
• Vincola non appena
resa pubblica
• Negozio unilaterale
fonte di obbligazioni
ELEMENTI IN COMUNE: entrambe rivolte al
pubblico / revocabili (anche se la promessa solo x
giusta causa)
Art. 1376 c.c. contratto con
effetti reali
• Nei contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale ovvero il
trasferimento di un altro diritto, la proprietà
o il diritto si trasmettono e si acquistano per
effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato.
• Le conseguenze giuridiche sono rilevanti: le
cause (nullità o annullabilità) che
travolgono il contratto (titolo) travolgono
anche il trasferimento (modo).
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO
art. 1376 cc
• Principio che necessita di limiti in funzione
dell’interesse dei terzi; essi sono rappresentati da:
• Art. 1155 : x beni mobili possesso vale titolo
• Art. 2644 e ss. : x beni immobili soccorre la
trascrizione nei registri immobiliari
• Fra le parti prevale il consenso (art. 1321)
• Eccezione: i contratti reali che si perfezionano con
la consegna (comodato, deposito, pegno , mutuo..)
Contratti consensuali e reali
• Contratto consensuale: si conclude allo
scambio dei consensi 1376 c.c.
• Contratto reale:si conclude con la
consegna del bene (es. deposito, comodato,
mutuo)
Scarica

12 contratto - Scuola di Giurisprudenza