PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
E
RISARCIMENTO
PER MANCATA
PRESENTAZIONE DEL CLIENTE
Corte di Cassazione
Sez. III
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
Pres. Giuliano
Rel. Segreto
P.M. Fedeli (Conf.)
Ric. International Vacanze s.a.s.
Res. Doga Fabrizio
MASSIMA
Il contratto di albergo, in ragione del carattere di offerta al
pubblico che l'albergatore fa con la gestione dell’impresa
alberghiera nelle forme d'uso, si conclude, a norma dell'art. 1326
c.c., in riferimento al successivo art. 1336 c.c. nel momento in cui
l'albergatore viene a conoscenza dell'accettazione del cliente, al
quale fine assume rilievo anche la cosiddetta prenotazione
effettuata per un periodo futuro.
Per il principio di libertà della forma contrattuale l’accettazione
dell’offerta al pubblico può essere fatta anche telefonicamente
salvo che tale forma non si escluda dall’offerta.
Inoltre per valere come accettazione dell’offerta la prenotazione
deve essere conforme alla proposta stessa a norma dell’art.
1326 c.c. Pertanto non determina la conclusione del contratto
la semplice richiesta di informazioni da parte del cliente,
anche se impropriamente definita come prenotazione
dall’agenzia di viaggi.
Articolo 1322 - Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche
concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina
particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico.
Articolo 1326 - Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha
conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere
al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente
necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può
ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente
avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una
forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Articolo 1336 - Offerta al pubblico
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla
cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente
dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa
forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi
non ne ha avuto notizia.
RICOSTRUZIONE GRAFICA DEI FATTI
Doga
Fabrizio
telefona
non si presenta non
pagando alcun
corrispettivo
International
Vacanze s.a.s
prenota e versa
l’ammontare del
soggiorno
albergo presso
stazione sciistica
in Francia
FASI DEL GIUDIZIO
INTERNATIONAL VACANZE s.a.s.
1997
Pretura di Novi Ligure
vs
1° GRADO
DOGA
DOGA
1999
Tribunale di Alessandria
vs
2° GRADO
INTERNATIONAL VACANZE s.a.s.
2002
Corte di Cassazione
INTERNATIONAL VACANZE s.a.s.
(richiedente)
vs
DOGA
(resistente)
PRIMA FASE
2 dicembre 1997
Pretura di Novi Ligure
International Vacanze s.a.s cita in giudizio Doga
Fabrizio per la mancata presentazione in un
albergo presso la stazione sciistica Les Deux
Alpes in Francia, dopo aver prenotato 3 camere
doppie per alcuni giorni nell’agosto 1994.
Il pretore accoglie l’appello e condanna il Doga al
pagamento nei confronti dell’attore la somma di
£ 2.160.000.
SECONDA FASE
1° Aprile 1999
Tribunale di Alessandria
Il suddetto tribunale accoglie l’appello del Doga
ritenendo che non fosse stata data prova
dell’effettiva conclusione di un contratto da parte
del cliente nonostante vi fosse stato un contatto
telefonico, finalizzato alla mera richiesta di
informazioni e, come tale, in assenza del
pagamento di un acconto, non idoneo ad essere
qualificato come accettazione di proposta.
SECONDA FASE
Si arriva a questo giudizio poiché non era stata
fornita la prova della conclusione del contratto, in
quanto dalle deposizioni della teste Angeli Daniela
risultava che a seguito della telefonata del
convenuto, lei aveva effettuato una prenotazione
delle camere a suo nome; ma alla richiesta di
chiarimento sul termine “prenotazione” la teste non
si pronunciava a riguardo e quindi il solo contatto
telefonico, in assenza del pagamento, lasciava
intendere che si trattasse di semplice richiesta di
informazioni. La società avversa da questa
sentenza ha proposto ricorso alla Cassazione.
TERZA FASE
3 dicembre 2002
Corte di Cassazione
L’International Vacanze S.a.s. ricorre davanti alla
Corte proponendo i seguenti motivi di ricorso:
lamentava l’omessa e/o insufficiente motivazione
in relazione alla ritenuta mancata conclusione del
contratto, in seguito alla dichiarazione di
inattendibilità della testimonianza della teste
Angeli, perché dipendente dell’attrice; lamentava
inoltre che, trattandosi di offerta al pubblico, la
semplice adesione a tale offerta è sufficiente a
determinare la conclusione del contratto d’albergo,
implicando la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 1322.
MOTIVAZIONI DELLA CORTE
I principi di diritto non sono stati violati,
poiché la sentenza impugnata non ha
escluso che l’accettazione del contratto
possa avvenire anche per telefono, ma ha
solo ritenuto che non vi sia stata
un’accettazione dell’offerta al pubblico
effettuata per il tramite della mandataria da
parte del Doga, essendo lui solo interessato
a richiedere informazioni.
MOTIVAZIONI DELLA CORTE
Inoltre la sentenza impugnata ha motivato la
ritenuta poca attendibilità delle teste Angeli
osservando un’anomalia della prenotazione
effettuata per telefono alla quale non era
seguito il versamento dell’acconto che era
previsto sia dalla prassi che
dall’informazione pubblicitaria.
CONCLUSIONI
La Corte ritiene quindi il giudizio precedente
insindacabile in sede di legittimità non
presentando un vizio di mancanza,
insufficienza e contraddittorietà. Il ricorso
quindi va rigettato prevedendo la
compensazione per intero tra le parti delle
spese processuali.
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