Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Trattative e responsabilità precontrattuale.
Vincoli nella formazione dei contratti (obblighi legali e divieti di contrarre).
Prof.ssa Daniela Valentino
328-337
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONCLUSIONE MEDIANTE INIZIO DI ESECUZIONE (art. 1327 c.c.)
• L’oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi,
può iniziare l’esecuzione senza dover prima accettare.
• Il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo di inizio di esecuzione.
• Il proponente non gode dell’ordinario potere di revocare la proposta.
• L’oblato deve dare avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, in mancanza
deve risarcire il danno.
328
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
OFFERTA AL PUBBLICO (art. 1336 c.c.)
La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia
conoscenza.
Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto
manifesti l’accettazione.
La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o
con uno equivalente.
Differenze da altri istituti
Offerta al pubblico: è una proposta revocabile fino all’accettazione ≠ Promessa
al pubblico: negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie.
329
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI CON OBBLIGAZIONI A CARICO DEL SOLO PROPONENTE
(art. 1333 c.c.):
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, a titolo gratuito, ma non
necessariamente a spirito di liberalità.
L’interesse del proponente può avere contenuto economico.
La proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un termine, appena giunge
a conoscenza del destinatario.
Il contratto si considera concluso se l’oblato non rifiuta la proposta nel termine
richiesto dalla natura dell’affare o degli usi.
Natura:
• Contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile): operatività del
regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto; efficacia del
regolamento voluto nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione
sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.
• Atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento
della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o
dell’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma
anteriore al decorso del termine per rifiutare.
330
FORMAZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI REALI:
La conclusione del contratto è subordinata alla consegna materiale del bene
dedotto in oggetto. Tali contratti derogano al principio consensualistico.
Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di
formazione tradizionali sono:
- conclusione a mezzo di tessere magnetiche;
- conclusione mediante l’uso di terminali.
.
331
Trattative, buona fede e responsabilità
precontrattuale
Nozione di trattative
proposte e controproposte strumentali alla
determinazione del regolamento di un
futuro contratto.
Disciplina
Entrambe le parti hanno il dovere di comportarsi
secondo buona fede nello svolgimento delle
trattative e nella formazione del contratto (art.
1337 c.c.).
332
CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Tipologia dei comportamenti di mala fede:
1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali
sortiscono il medesimo risultato;
2) violazione dei doveri di informazione alla controparte;
3) trattative non serie o sleali;
4) dolo incidente.
Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale):
1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo
(rimborso delle spese sostenute e della differenza tra il prezzo offerto prima delle
trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra del prezzo che
dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente);
2) natura: riconducibile o alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) o a
quella contrattuale (tesi preferibile).
333
CONSEGUENZE GIURIDICHE:
Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza
di una causa d’invalidità del contratto (art. 1338 c.c.)
Sanzioni: responsabilità precontrattuale
Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e
consumatore (art. 34 d.lgs. 6.9.05 – codice del consumo)
334
Vincoli nella formazione dei contratti.
Lineamenti generali
Le singole libertà contrattuali possono essere in vario modo
limitate mediante vincoli che incidono sul loro esercizio.
E’ possibile distinguere tra:
• Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione
del contratto) o negativi (divieti di contrarre) . Tali vincoli possono
avere come fonte la legge (obbligo o divieto legale a contrarre) o la
volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre).
• Vincoli alla libertà di scelta del contraente.
• Vincoli alla libertà di determinazione del contenuto contrattuale.
335
Vincoli alla libertà di contrarre
Obblighi legali a contrarre:
Nozione
Tipologia
Contenuto e disciplina
Si verifica una
limitazione della libertà
contrattuale, non una
sostituzione della legge
alla volontà dei privati.
Il rapporto si costituisce
con la conclusione del
contratto, non ex lege.
Le ipotesi di obblighi
legali a contrarre sono
tassative.
Contratti per lo scambio di
beni o di servizi prodotti da
imprese in condizione di
monopolio legale, di monopolio di
fatto ovvero di posizione
dominante.
•
Es.: assicurazione della
responsabilità
civile per danni causati dalla
circolazione di veicoli;
costituzione di rapporti di lavoro
subordinato con categorie cd.
protette.
•
Parità di trattamento
dell’acquirente ex lege
con gli acquirenti
scelti liberamente
dall’alienante
(monopolio e
oligopolio).
Contenuto
predeterminato da
norma imperativa
(assicurazioni
obbligatorie).
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Vincoli alla libertà di contrarre
Divieti di contrarre
Divieti legali
Divieti convenzionali
Per tutelare determinati interessi,
la legge può prevedere specifici
divieti di contrarre.
Es., divieto di alienazione a carico
degli assegnatari di alloggi di
edilizia economica e popolare.
Divieti convenzionali di
alienazione, validi solo se
contenuti entro convenienti limiti
di tempo e rispondenti a un
apprezzabile interesse di una delle
parti.
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337 Formazione contratto Trattative Responsabilita precontrattuale