08/05/2014 Dal bilancio al reddito d’impresa Luca Fornaciari Università degli Studi di Parma 1 SOMMARIO IL REDDITO D’IMPRESA: - caratteri generali - ill principio di d derivazione; d - la competenza civile e fiscale; - il principio di inerenza; - le variazioni in aumento e in diminuzione. Le principali differenze tra regole civilistiche e fiscali; - la deducibilità degli interessi passivi; - la fiscalità differita. Differenze temporanee e differenze definitive; - classificazioni di bilancio e informazioni in nota integrativa; - versamento dell’IRES. 2 1 08/05/2014 SOMMARIO IRAP: - caratteri generali dell’imposta; - la base imponibile IRAP; - le deduzioni dalla base imponibile IRAP; - determinazione dell’imposta; - i versamento dell’IRAP. 3 IL REDDITO D’IMPRESA: caratteri generali 4 2 08/05/2014 COSA E’ IL REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA?? Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio per pprofessione f abituale ((se occasionale redditi diversi), ), ancorché non esclusiva (Art. 55 TUIR): - delle attività indicate nell’art. 2195 c.c.; - delle attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi ≠ da quelle previsti dall’art. 2195 c.c. (es. prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio o fotografiche); - dell’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; - delle attività agricole di cui all’art. 32 TUIR se eccedono i limiti ivi indicati. 5 I SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO D’IMPRESA Producono solo reddito d’impresa (= reddito complessivo): oggetto sociale) (art. (art 6 TUIR); - le SNC e le SAS (quale che sia ll’oggetto - le SPA, SRL, SAPA, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee (Reg. UE 2157/01) e le soc. coop. europee (Reg. UE 1435/03) da qualsiasi fonte provenga (artt. 73 e 81 TUIR); - gli enti pubblici e privati (≠ società), nonché i trust, residenti nello stato italiano con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (artt. 73 e 81 TUIR); - le società e gli enti commerciali non residenti, nonché i trust, ma con stabile organizzazione (sede fissa di affari) in Italia (artt. 73, 151 e 152 TUIR). 6 3 08/05/2014 I SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITO D’IMPRESA Producono anche reddito d’impresa (reddito complessivo sommatoria di tutte le tipologie di reddito prodotte): - le l società i à semplici li i per l’attività l’ i i à commerciale i l (artt. ( 6 8 e 55 TUIR); 6, TUIR) - le persone fisiche per l’attività commerciale svolta per professione abituale (se occasionale redditi diversi) (artt. 6, 8 e 55 TUIR); - gli enti pubblici e privati (≠ società), nonché i trust, residenti nello stato italiano per l’attività commerciale compiuta che non costituisce pperò oggetto gg esclusivo o pprincipale p della ppropria p attività (artt. 73 e 143 TUIR); - le società e gli enti commerciali non residenti, nonché i trust, senza stabile organizzazione in Italia (artt. 73, 151 e 152 TUIR); - gli enti non commerciali e non residenti per l’attività commerciale svolta nel territorio dello stato Italiano (artt. 73 e 153 TUIR). 7 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO La disciplina base per la determinazione del reddito di impresa è contenuta nella sezione I del capo II del titolo II del TUIR (artt. 81-116). 8 4 08/05/2014 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Per specificate valutazioni queste norme sono integrate da quelle previste dal capo IV del titolo I del TUIR (artt. (artt 55-66), se la determinazione del reddito di impresa riguarda i seguenti soggetti: - persone fisiche (imprenditore individuale) (art. 56 TUIR); - gli enti non commerciali non residenti (art. (art 154 TUIR); - gli enti non commerciali residenti (art. 144 TUIR); - le società e gli enti commerciali non residenti e senza stabile organizzazione in Italia (art. 152 TUIR). 9 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: L’IMPOSTA APPLICABILE Il reddito d’impresa può essere oggetto di tassazione dell’IRPEF o dell’IRES a seconda del soggetto che lo produce. In via generale, applicano l’IRPEF: gli imprenditori p individuali;; -g - i soci (persone fisiche) delle società di persone per il reddito prodotto da queste ultime. 10 5 08/05/2014 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: L’IMPOSTA APPLICABILE In via generale, applicano l’IRES (art. 73 TUIR): - le SPA, SPA SRL, SRL SAPA, SAPA le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee (Reg. UE 2157/01) e le soc. coop. europee (Reg. UE 1435/03); - gli enti pubblici e privati (≠ società), nonché i trust, residenti nello stato italiano con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; - gli enti pubblici e privati (≠ società), società) nonché i trust, trust residenti nello stato italiano che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; - le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza responsabilità giuridica, non residenti. 11 SOGGETTI IRES E OGGETTO ESCLUSIVO O PRINCIPALE L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente va determinato in base alla legge, gg , all’atto costitutivo o allo statuto se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autentica o registrata. Se mancano l’atto costitutivo o lo statuto nelle forme predette l’oggetto principale va determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato italiano (art. 73 TUIR). Se vi è difformità prevale l’attività effettivamente svolta (istruzioni Unico, Sent. Cass. 4 ottobre 1991 n. 10409). Per gli enti non residenti l’attività principale va valutata in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato italiano (art. 73 TUIR). 12 6 08/05/2014 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: IL PERIODO D’IMPOSTA SOGGETTI IRPEF L’anno solare costituisce il normale pperiodo d’imposta p pper determinare il reddito tassabile per le persone fisiche e delle società di persone. L’imposta deve essere determinata solo con riferimento alle vicende economiche fiscalmente rilevanti che hanno riguardato l’anno solare (art. 7 TUIR). SOGGETTI IRES Il periodo d’imposta è costituito dall’esercizio o periodo di gestione previsto dalla legge o dall’atto costitutivo. Se non è previsto o è determinato in due o più anni, allora il periodo d’imposta è costituito dall’anno solare (art. 76 TUIR). 13 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: L’IMPOSTA APPLICABILE Per le SPA, SRL, SAPA, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee (Reg. UE 2157/01) e le soc. coop. europee (Reg. UE 1435/03), i cui soci siano società di capitali, il TUIR consente l’opzione per la trasparenza fiscale. Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 115 TUIR, se si opta per la trasparenza fiscale, il reddito d’impresa degli enti suddetti è tassato in capo ai partecipanti soggetti IRES. 14 7 08/05/2014 REDDITO D’IMPRESA D’IMPRESA:: L’IMPOSTA APPLICABILE Anche per le SRL partecipate da sole persone fisiche è possibile, b l a determinate d condizioni d (art. ( 116 TUIR) TUIR), optare per la trasparenza fiscale. In tale circostanza il reddito d’impresa parteciperà, in proporzione, alla determinazione della base imponibile IRPEF dei soci. 15 DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 16 8 08/05/2014 REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO: REGIME ORDINARIO 1) Il regime ordinario (contabilità ordinaria) è obbligatorio per le società di capitali poiché tenute a redigere e depositare il bilancio dd’esercizio esercizio. 2) Il regime ordinario è obbligatorio per le società di persone e per gli imprenditori individuali che, nell’anno solare precedente a quello in corso, hanno conseguito ricavi superiori a: - € 400.000 per le attività di prestazioni di servizi; - € 700.000 per le attività diverse dalle precedenti. 3) Per le società di persone o le imprese individuali che non superano i limiti è possibile applicare il regime ordinario su opzione. Si applica il principio di derivazione 17 REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO: REGIME SEMPLIFICATO Il regime semplificato (contabilità semplificata) è il regime naturale (salvo opzione per ll’ordinario) ordinario) per le società di persone e gli imprenditori individuali che, nell’anno solare precedente a quello in corso, non hanno conseguito ricavi superiori a: - € 400.000 per le attività di prestazioni di servizi; - € 700.000 per le attività diverse dalle precedenti. Il reddito d’impresa è determinato quale differenza tra componenti positivi e negativi di reddito rilevati coerentemente a quanto previsto dall’art. 66 del TUIR (imprese minori). 18 9 08/05/2014 IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE La determinazione del reddito d’impresa avviene apportando all’utile o alla perdita emersi dal conto economico i le l variazioni i i i in i aumento e/o / in i diminuzione di i i derivanti all’applicazione delle disposizioni fiscali previste dal TUIR. (art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Se le disposizioni fiscali non prevedono particolari criteri di valutazione per un determinato valore patrimoniale, allora la valutazione operata ai fini civilistici ha automaticamente rilievo anche ai fini fiscali. 19 IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE Nel principio di derivazione rientra anche uno dei concetti previsti dall’art. 109 TUIR che prevedono le regole generali per individuare quali componenti reddituali concorrono alla determinazione della base imponibile (art. 109, commi 3 e 4 TUIR). - Affinché i costi possano concorrere alla determinazione del reddito, è necessario che siano imputati a conto economico (ossia annotati nelle scritture contabili) poiché, poiché in caso contrario, non sono deducibili. - I ricavi, gli altri proventi di ogni tipo e le rimanenze concorrono a formare il reddito d’impresa anche se non imputati a conto economico. 20 10 08/05/2014 IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE Sono in ogni caso deducibili (art. 109, comma 4, TUIR): - i costi imputati al conto economico di esercizi precedenti se la l deduzione d d viene rinviata conformemente f alle ll norme del TUIR (es. aliquota di ammortamento civile ≠ da quella fiscale, compensi agli amministratori vanno per cassa); - i costi non imputati a conto economico se la deduzione è specificata da disposizioni di legge (es. i compensi erogati agli li amministratori i i t t i sotto tt forma f di partecipazione t i i agli li utili); - i costi e gli oneri non rilevati a conto economico afferenti i ricavi se risultano da elementi certi e precisi (es. costi imputati in un esercizio ma di competenza di uno preced.). 21 IL PRINCIPIO DI COMPETENZA Il reddito d’esercizio deve essere determinato nel rispetto del pprincipio p di competenza p il q quale deve essere temperato p dai requisiti di certezza ed obiettiva determinabilità (art. 109, comma 1, TUIR). Infatti, una volta individuato ll’esercizio Infatti esercizio di competenza per un componente reddituale è necessario, prima della sua considerazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa, valutare che sia certo e oggettivamente determinabile. 22 11 08/05/2014 IL PRINCIPIO DI COMPETENZA In generale, rileva il momento di maturazione dei fatti gestionali (manifestazione economica dell’evento) e non quello in cui avviene la movimentazione monetaria (art. 109, comma 1, TUIR). p f disposizione p normativa,, infatti, f ,i Salvo diversa e specifica ricavi, i costi e gli altri componenti di reddito concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Solo in alcuni specifici casi si applica il principio di cassa. 23 COMPETENZA VS CASSA Il TUIR prevede numerosi casi in cui è necessario applicare il principio di cassa al posto della competenza, tra cui si ricorda: - gli interessi di mora (art. 109 TUIR); - i dividendi distribuiti dalle società di capitali (art. 89 TUIR); - i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99 TUIR); - gli utili da associazioni di partecipazione con apporto di solo capitale l o misto capitale l e lavoro l ( (art. 89 TUIR); ) - le imposte diverse da quelle sui redditi e quelle per cui è ammessa la rivalsa (art. 99 TUIR); - i compensi degli amministratori (art. 95 TUIR). 24 12 08/05/2014 DEFINIZIONE ESERCIZIO DI COMPETENZA BENI MOBILI (art. 109, comma 2 lettera a, TUIR) I ricavi si considerano d conseguiti e lle spese di d acquisto sostenute alla data di consegna o di spedizione del bene. Tuttavia, se l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o altro diritto reale) è successivo alla data di spedizione o consegna, allora la competenza emerge alla data in cui si verifica l’ effetto traslativo o costitutivo (es. macchinario oggetto di collaudo o la vendita con riserva di gradimento). 25 DEFINIZIONE ESERCIZIO DI COMPETENZA BENI IMMOBILI E AZIENDE (art. 109, comma 2 lettera a, TUIR) I ricavi si considerano d conseguiti e lle spese di d acquisto sostenute alla data di stipula dell’atto (sufficiente una scrittura privata di vendita). Tuttavia, se l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o altro diritto reale) è successivo alla data di stipula dell’atto, allora la competenza emerge alla data in cui si verifica l’ effetto traslativo o costitutivo. 26 13 08/05/2014 DEFINIZIONE ESERCIZIO DI COMPETENZA L‘art. 109 comma 2 TUIR precisa che, al fine dell’individuazione del momento in cui emerge g la competenza per beni mobili ed immobili, non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà. Vi sono stati numerosi interventi ministeriali, ministeriali dell’Agenzia e della Cassazione per chiarire la presenza o meno della riserva di proprietà (es. contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti – leasing finanziario). 27 DEFINIZIONE ESERCIZIO DI COMPETENZA PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 109, comma 2 lettera b, TUIR) I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate (accettazione senza riserve p – contratto di appalto) pp ) ovvero pper le pprestazioni dell’opera con corrispettivi periodici (contratti di locazione, mutuo, assicurazione, ecc.) alla data di maturazione (economica) dei singoli corrispettivi (ratei e risconti). 28 14 08/05/2014 DEFINIZIONE ESERCIZIO DI COMPETENZA I contratti di concessione di diritti di utilizzazione economica di beni immateriali vanno assimilati alle prestazioni di servizi (Ris. Min. 12 febbraio 1999 n. 21). Hanno rilievo fiscale al momento in cui la prestazione è ultimata o quando sono maturati i singoli corrispettivi se periodici 29 IL PRINCIPIO DI CORRELAZIONE corollario del principio di competenza Il principio di competenza impone inoltre il principio di correlazione l i secondo d ill quale, l per ogni esercizio, occorre ricercare la massima correlazione possibile tra ricavi e costi (Ris. Min. del 26 maggio 1980 n. 9/934). Secondo tale principio, individuato l’esercizio di competenza dei ricavi, divengono deducibili tutti i costi (certi e determinabili) che hanno concorso alla realizzazione dei ricavi 30 15 08/05/2014 CERTEZZA ED OBIETTIVA DETERMINABILITA’ Il principio di competenza deve essere derogato se i componenti di reddito (sia positivi che negativi) sono incerti nella loro esistenza e/o non sono determinabili (oggettivamente) nell’ammontare (devono risultare da atti o documenti probatori, es. fatture o contratti, non da stime discrezionali). In tali situazioni, concorrono a formare il reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono verificate queste due condizioni. 31 CERTEZZA ED OBIETTIVA DETERMINABILITA’ Affinché un componente reddituale sia di competenza di un esercizio è necessario che le due condizioni siano verificate nell’esercizio stesso (Ris. Min. 31 ottobre 1979 n. 54/7621). Se emergono nell’esercizio nell esercizio successivo successivo, entro la redazione del bilancio, hanno rilievo solo civilistico ma non fiscale. Es. un indennizzo certo al 31/12 ma oggettivamente determinabile al 10/02 va in bilancio ma non in dichiarazione 32 16 08/05/2014 PRINCIPIO DI INERENZA Sono deducibili i costi sostenuti per attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla determinazione del reddito dd’impresa impresa e che non vi concorrono perché esclusi (Circ. Min. 7 luglio 1983 n. 30/9/944). Il principio non si applica per gli interessi passivi e per gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale (art. 109, comma 5, TUIR). L’onere della prova spetta all’imprenditore. Sono invece indeducibili i costi da cui emergono ricavi esenti (esplicitamente previsti dalla legge). 33 INERENZA VS CORRELAZIONE PRINCIPIO C O DI INERENZA Individua se i costi sono deducibili (relazione con l’attività dell’impresa) PRINCIPIO DI CORRELAZIONE Individua quando i costi sono deducibili (esercizio di competenza) 34 17 08/05/2014 I RICAVI E I PROVENTI EQUIPARATI ART. 85 TUIR Secondo la normativa fiscale sono considerati ricavi: - il corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui è adibita d b l’attività l’ à d’impresa; d’ - il corrispettivo della cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (no strumentali) acquistati o prodotti e da usare per la produzione; - il corrispettivo dalla cessione delle attività finanziarie (azioni, obbligazioni e altri titoli) non iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie; - le indennità ricevute per il risarcimento delle perdite o del danneggiamento dei beni di cui prima; continua … 35 I RICAVI E I PROVENTI EQUIPARATI ART. 85 TUIR … continua: - i contributi in conto esercizio e quelli che spettano in base a un contratto; - il valore normale (art. 9 del TUIR) dei beni/attività finanziarie assegnati ai soci, destinati ad attività estranee all’esercizio dell’impresa o destinati al consumo personale o famigliare dell’imprenditore (art. 57 TUIR). 36 18 08/05/2014 PROVENTI FINANZIARI: UTILI DA PARTECIPAZIONI Da partecipazioni in soggetti IRES (anche nel caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione capitale e liquidazione, art. 47, comma 7,, TUIR)) vanno tassati qquando ppercepiti p (p (per cassa): ) - se percepiti da società di capitali o enti comm. concorrono al reddito d’impresa nella misura del 5% del loro ammontare (art. 89 TUIR); - se percepiti da società di persone e imprese individuali concorrono al reddito d’impresa nella misura del 49,72% del loro ammontare (40% ante 2008) con presunzione di distribuire prioritariamente quelli ante 2008 (art. 59 TUIR e D.M. 2 aprile 2008); le riserve utilizzate a copertura di perdite si presumono prioritariamente quelle post 31/12/2007 (Circ. Ag. En. 13 marzo 2009 n. 8). Sono equiparati gli utili da associazioni in partecipazione con apporto di solo capitale o di capitale e lavoro. 37 PROVENTI FINANZIARI: UTILI DA PARTECIPAZIONI Da partecipazioni in società di persone vanno tassati quando maturati (per competenza): - concorrono a formare f il reddito ddit nell ll’esercizio i i in i cuii sono maturati (indipendentemente dalla distribuzione effettiva) in proporzione alla % di partecipazione (art. 89 TUIR). In caso di recesso, esclusione, liquidazione e riduzione di capitale da società di persone viene tassata la parte che eccede ((differenza ff da recesso)) il costo ffiscalmente deducibile della partecipazione. È determinato sommando al costo di acquisto o sottoscrizione, i redditi imputati per trasparenza, i versamenti a fondo perduto, copertura perdite o in conto capitale e sottraendo gli utili distribuiti e le perdite (Circ. Ag. En. 13 febbraio 2006 n. 6). 38 19 08/05/2014 PROVENTI FINANZIARI: UTILI DA PARTECIPAZIONI In caso di recesso, esclusione, liquidazione e riduzione di capitale da società di persone, la parte che eccede il costo fiscalmente deducibile della partecipazione va tassato diversamente a seconda del percipiente (art. 20 bis TUIR). Imprenditore individuale Tassazione ordinaria o, se la società era Altri soci costituita da più di 5 anni, si può optare per la Tassazione ordinaria tassazione separata (art. 17, commi 1, lett. l), 2 e 3 TUIR). La “differenza da recesso” è deducibile per la società di persone nell’esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione. 39 PROVENTI FINANZIARI: INTERESSI ATTIVI In generale, gli interessi attivi concorrono alla d t determinazione i i del d l reddito ddit d’impresa d’i nella ll misura i in i cuii sono maturati nell’esercizio (art. 89 TUIR). Gli interessi di mora, invece, concorrono alla determinazione del reddito d’impresa nell’esercizio in cui sono percepiti coerentemente al principio di cassa (art. 109, comma 7, TUIR). 40 20 08/05/2014 PROVENTI FINANZIARI: PRONTI CONTRO TERMINE (art. 89, comma 6, TUIR) Il compratore a pronti pronti, che finanzia il venditore venditore, deve considerare gli interessi cartolari maturati dal momento dell’acquisto fino alla data di cessione dei titoli. Lo scarto tra ill prezzo pagato a pronti e quello ll ricevuto a termine, se positivo è un ulteriore provento finanziario per il compratore a pronti mentre se negativo rappresenta un onere da dedurre. 41 PROVENTI IMMOBILIARI ART. 90 TUIR SI TRATTA DI PROVENTI CHE DERIVANO DA IMMOBILI NON STRUMENTALI E CHE NON COSTITUISCONO I BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E VENDITA DELL’AZIENDA. - Per i terreni si considera il reddito dominicale rivalutato dell’80% + reddito agrario rivalutato del 70%. - Per i fabbricati non locati si considera la rendita catastale rivalutata l d l 5%. del 5% - Per i fabbricati locati si considera, se superiore alla rendita catastale rivalutata, il canone di locazione ridotto delle sole spese di manutenzione ordinaria che possono essere considerate fino al 15% del canone medesimo. 42 21 08/05/2014 PROVENTI IMMOBILIARI ART. 90 TUIR Si ipotizzi un canone di locazione annuo di € 25.000 e che l’azienda sostenga g costi pper ammortamenti 2.000,, manutenzione ordinaria € 4.000 ed altre spese per 1.500. In bilancio l’operazione ha un effetto netto di 17.500. In sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario effettuare le seguenti rettifiche (25.000 x 15% = 3.750 – 25.000 = 21.250): Utile di bilancio 17.500 Variazione in aumento per i costi +7.500 Variazione in aumento per il canone imponibile +21.250 Variazione in diminuzione del canone incassato -25.000 Reddito imponibile 21.250 43 RIMANENZE ART. 92 TUIR In tema di rimanenze diverse dai lavori in corso su ordinazione la normativa fiscale non differisce da quelle ordinazione, civilistica. È necessario determinare il costo (di acquisto o di produzione (art. 110, comma 1 lettera b, TUIR)) delle rimanenze (applicando il FIFO, il LIFO o la media ponderata) confrontarlo con il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio (art. 9 TUIR) e rilevare il minore. 44 22 08/05/2014 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE ARTT.. 92 E 93 TUIR ARTT SI TRATTA DI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE. SOMMINISTRAZIONE Affinché emergano rimanenze è necessario che le prestazioni siano indivisibili fino alla conclusione del contratto. Pur essendoci più obbligazioni a carico del prestatore queste sono connesse in modo d dda perdere autonoma rilevanza e costituire un’unica prestazione volta al raggiungimento di un risultato finale diverso ed ulteriore dalle singole prestazioni 45 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE ARTT.. 92 E 93 TUIR ARTT Contratto di appalto: se l’opera è frazionabile i corrispettivi i tti i ricevuti i ti sono definitivi d fi iti i e vanno tra t i ricavi, i i se non fosse frazionabile, invece, i corrispettivi sono liquidazioni provvisorie e l’opera partecipa alla definizione delle rimanenze. Contratto di somministrazione: se è a carattere continuativo i corrispettivi costituiscono sempre ricavi mentre se è a carattere periodico i corrispettivi costituiscono ricavo solo liquidati in modo definitivo. 46 23 08/05/2014 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE ARTT.. 92 E 93 TUIR ARTT Le rimanenze vanno valutate applicando criteri differenti a seconda d che h abbiano bb d durata entro o oltre l l’esercizio. l’ i i Ciò Cò che rileva è quanto specificato sul contratto. - Durata non superiore a 12 mesi: valutazione al costo anche se si eccedono i 12 mesi e non si va oltre la chiusura dell’esercizio successivo (art. 92, comma 6, TUIR) TUIR). - Durata superiore a 12 mesi: la valutazione deve avvenire sulla base dei corrispettivi pattuiti (art. 93 TUIR). 47 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE ARTT.. 92 E 93 TUIR ARTT - La determinazione dei corrispettivi pattuiti maturati da imputare ad ogni esercizio deve avvenire applicando corretti principi contabili (OIC 23 e IAS 11); il metodo preferito è il “cost to cost”. - Nel caso siano stati previsti degli “stati avanzamento lavori” (SAL), la valutazione di fine esercizio deve essere fatta sulla base dei corrispettivi liquidati non definitivi. - Nel caso siano corrisposti acconti, tali valori non rilevano poiché rappresentano semplici crediti e debiti tra i contraenti. - Le perdite vanno rilevate nell’esercizio di competenza. 48 24 08/05/2014 RIMANENZE DI TITOLI ART. 94 TUIR SI TRATTA DEI TITOLI (azioni e strumenti finanziari similari, l obbligazioni bbl e quote di d fondi f d comuni)) ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE. La valutazione deve avvenire applicando ll’art art. 93 TUIR a cui rimanda l’art. 94. In termini generali si applicano i criteri di valutazione disciplinati per le rimanenze di magazzino diverse dai lavori su ordinazione. 49 RIMANENZE DI TITOLI ART. 94 TUIR - I versamenti effettuati a fondo perduto, in conto capitale o a copertura delle perdite, nonché la rinuncia a crediti, vanno ad incrementare il costo dei titoli. - Gli aumenti gratuiti del capitale realizzati attraverso l’assegnazione di azioni comportano l’incremento del numero di azioni possedute ed il nuovo costo unitario sarà dato dal rapporto tra il costo e il nuovo numero delle azioni. 50 25 08/05/2014 COSTI SOSTENUTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI PARADISI FISCALI Non sono deducibili i componenti negativi di reddito (costi ammortamenti, (costi, ammortamenti perdite, perdite svalutazioni, svalutazioni minusvalenze, minusvalenze ecc.) che emergono da (art. 110, commi 10 e 11, TUIR): - operazioni intercorse con imprese domiciliate in paradisi fiscali; - prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in paradisi d fiscali. f l Per valutare la residenza è necessario analizzare la Convenzione contro la doppia imposizione, se esiste, o in mancanza i principi internazionali. 51 COSTI SOSTENUTI DA IMPRESE E PROFESSIONISTI DI PARADISI FISCALI L’indeducibilità non sussiste se il soggetto italiano fornisce la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale (o professionale) effettiva o che le operazioni compiute rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta attuazione. Tale prova va data ricorrendo all’interpello preventivo oppure successivamente al compimento dell’operazione quando vi sarà la richiesta dell’Amministrazione. 52 26 08/05/2014 COSTI SOSTENUTI DA IMPRESE E PROFESSIONISTI DI PARADISI FISCALI In particolare, i costi in oggetto vanno rappresentati in dichiarazione in modo separato ossia in specifici righi al fine di consentire all’Amministrazione di richiedere al contribuente la prova dei requisiti. Tale rappresentazione deve avvenire attraverso una variazione in aumento ed una in diminuzione al fine di rendere nullo l’effetto delle variazioni in quanto i costi sono già rilevati a conto economico. 53 COMPENSI E SPESE PER I DIPENDENTI ART. 95 TUIR SALVO SPECIFICI CASI INDICATI DI SEGUITO, QUANTO CORRISPOSTO AI DIPENDENTI E’ DEDUCIBILE PER COMPETENZA. LIBERALITA’: le erogazioni liberali fatte alla generalità dei dipendenti, come la strenna di Natale, sono deducibili; quelle ffatte volontariamente ((se obbligatorie q g per contratto p sono interamente deducibili) dall’impresa con fini di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria e culto sono deducibili nella misura del 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 TUIR). 54 27 08/05/2014 COMPENSI E SPESE PER I DIPENDENTI ART. 95 TUIR TRASFERTE: i costi sostenuti e rimborsati per le trasferte fuori dal territorio comunale dell’impresa dei dipendenti e d i soggettii assimilati dei i il i sono deducibili, d d ibili se documentate, d nella misura di € 180,76 o di € 258,23 se all’estero, mentre sono interamente deducibili i rimborsi dei biglietti di viaggio. I rimborsi che riguardano “vitto e alloggio” nel comune in cui ll’imprenditore imprenditore ha la sede dei suoi affari sono deducibili nella misura del 75%. Se il dipendente, autorizzato, utilizza un autoveicolo di sua proprietà o noleggiato sono deducibili i costi di percorrenza o la tariffa di noleggio per auto fino a 17 (benzina) o 20 55 (diesel) cavalli fiscali. COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI ART. 95 TUIR - I compensi agli amministratori (fissi e/o in misura variabile) sono deducibili nell’esercizio in cui sono stati corrisposti. Se corrisposti entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo sono deducibili nell’esercizio precedente (criterio di cassa allargato); è deducibile anche la distribuzione di utili. - Il TFM è deducibile per competenza se il diritto risulta da atto avente data certa o, o in caso contrario, contrario nel periodo in cui avviene il relativo pagamento. - Il compenso corrisposto all’amministratore unico (in quanto equiparato ad imprenditore) non è deducibile (Sent. Cass. 13 novembre 2006). 56 28 08/05/2014 ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ART. 99 TUIR Le imposte sul reddito, l’ICI, l’IVA (salvo in alcuni casi la indetraibile)) e le sanzioni sono indeducibili, mentre l’IRAP è deducibile nella misura del 10% di quanto versato nel periodo d’imposta. Le altre imposte/tasse sono deducibili per cassa (imp. di registro, imp. ipotecarie e catastali, imp. di bollo, i dazi doganali, ecc.). I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili per cassa nella misura dovuta in base alle delibere delle associazioni (no deducibili le liberalità). 57 ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ART. 99 TUIR La deduzione del 10% dell’IRAP è subordinato alla presenza di spese per il personale e/o oneri finanziari e va determinata su quanto versato nel periodo d d’imposta imposta, ossia: - il saldo relativo al periodo precedente (es. 2009 se periodo imposta 2010); - l’acconto per il periodo d’imposta (es. I° e II° rata di acconto per il 2010) considerato però solo nel limite dell’imposta dell imposta dovuta per il periodo (es. (es se saldo a credito per il 2010, questo va stornato dall’acconto per la determinazione della deduzione del 10%); - il versamento per ravvedimento operoso o iscrizione a ruolo (Circ. Ag. En. 14 aprile 2009 n. 16). 58 29 08/05/2014 ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ART. 99 TUIR Si ipotizzi i seguenti versamenti IRAP effettuati nel 2010 ed il saldo 2010 (vi sono spese per il personale e oneri fin.): - saldo IRAP 2009 € 5.000 versato nel 2010; - acconto IRAP 2010 € 34.000 versato nel 2010; - saldo IRAP 2010 a debito di € 1.500 versato nel 2011. IRAP deducibile: (5.000 + 34.000) x 0,1 = 3.900 Risparmio di imposta IRES: (3.900 (3 900 x 0,275) 0 275) = 1.072,5 1 072 5 In sede di dichiarazione di società di capitale bisogna fare una variazione in aumento per l’ammontare delle imposte dell’esercizio (IRES + IRAP) e una variazione in diminuzione di 3.900 per la deduzione del 10% IRAP. 59 ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ART. 99 TUIR Si ipotizzi i seguenti versamenti IRAP effettuati nel 2010 ed il saldo 2010 (vi sono spese per il personale e oneri fin.): - saldo IRAP 2009 € 5.000 versato nel 2010; - acconto IRAP 2010 € 34.000 versato nel 2010; - saldo IRAP 2010 a credito di € 1.500. IRAP deducibile: (5.000 + 34.000 – 1.500) x 0,1 = 3.750 Risparmio di imposta IRES: (3.750 x 0,275) = 1.031,25 In sede di dichiarazione di società di capitale bisogna fare una variazione in aumento per l’ammontare delle imposte dell’esercizio (IRES + IRAP) e una variazione in diminuzione di 3.750 per la deduzione del 10% IRAP. 60 30 08/05/2014 ONERI CONTRIBUTIVI E FISCALI ART. 99 TUIR A decorrere dal pperiodo d’imposta p in corso al 31/12/2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, del D.Lgs. n. 446/97 (novità ( i à introdotta i d dal d l D.L. D L 6 dicembre di b 2011 – Decreto Salva Italia). 61 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o, in quote costanti, costanti in un massimo di 5 esercizi (ciò che rileva è la contabilizzazione nel conto economico). SPESE DI PUBBLICITA’ E PROPAGANDA: sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o, in quote costanti, in un massimo di 5 esercizi (ciò che rileva è la contabilizzazione nel conto economico). economico) Le altre spese pluriennali diverse da quelle di rappresentanza sono deducibili nei limiti della quota imputabile all’esercizio (ciò che rileva è la contabilizzazione nel conto economico). 62 31 08/05/2014 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR SPESE DI RAPPRESENTANZA: sono spese sostenute per erogazioni a titolo gratuito con finalità di pubbliche relazioni e/o ppromozionali. omo ionali. Affinché ffinché siano deducibili è necessa necessaria ia l’idoneità a generare benefici economici anche solo potenzialmente o la coerenza rispetto a pratiche commerciali ritenute usuali nel settore in cui opera l’impresa. In tale ambito rientrano le spese: - per viaggi turistici in cui avviene attività promozionale d documentata; t t - per feste e ricevimenti organizzate per ricorrenze aziendali, inaugurazione di nuove sedi, mostre e fiere in cui sono esposti i beni dell’impresa (bisogna documentare i destinatari); - beni e servizi erogati gratuitamente (omaggi di Natale). 63 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR SPESE DI RAPPRESENTANZA Sono deducibili nel periodo in cui sono state sostenute entro un limite % dei ricavi icavi della gestione ca caratteristica atte istica ((A1 + A5): 5): - 1,3% per i ricavi fino ad € 10.000.000; - 0,5% per la parte che eccede € 10.000.000 e fino ad € 50.000.000; - 0,1% per la parte che eccede € 50.000.000. Sono totalmente deducibili le spese pe per beni dist distribuiti ibuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50. N.B.: le spese di rappresentanza per prestazioni alberghiere e di ristorazione non sono deducibili per il 25% del loro ammontare. Il 75% concorre invece a determinare l’importo da confrontare con il limite deducibile. 64 32 08/05/2014 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR Si ipotizzino € 60.000.000 di ricavi della gestione caratteristica e spese di rappresentanza effettivamente sostenute per € 380.000 380 000 di cui € 50.000 50 000 per prestazioni alberghiere e ristoranti. Applicando la normativa si ha un limite di deducibilità pari ad € 340.000. Le spese sostenute sono 330.000 deducibili poiché inferiori al g sono limite mentre qquelle pper pprestazioni alberghiere indeducibili per € 12.500 (25%) e per € 27.500 poiché eccedono il limite indicato. In tale circostanza occorre effettuare una variazione in aumento per € 40.000 (12.500 + 27.500) non deducibili. 65 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR Sono invece interamente deducibili, se debitamente documentate, le spese di vitto, viaggio e alloggio: - sostenute per ospitare la clientela in occasione di mostre fiere in cui sono esposti i prodotti dell’impresa o per visite a sedi, stabilimenti ecc. - quelle sostenute dall’imprenditore individuale per le trasferte per partecipare a mostre o fiere in cui sono espostii i prodotti d i dell’impresa d ll’i o di concorrentii o di fornitori (vitto e alloggio comunque al 75%); - sostenute per ospitare clienti da parte di imprese che organizzano fiere e mostre al fine di proporre specifiche manifestazioni espositive. 66 33 08/05/2014 SPESE A UTILITA’ PLURIENNALE ART. 108 TUIR LE SPESE PLURIENNALI INDICATE, PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE SONO DEDUCIBILI A PARTIRE DALL’ESERCIZIO IN CUI SONO CONSEGUITI I PRIMI RICAVI (quelle di rappresentanza solo per il primo ed il secondo e nei limiti predetti). 67 AMMORTAMENTO ARTT.. 102 E 103 TUIR ARTT L’ammortamento deve iniziare nell’esercizio in cui entra in ffunzione il bene materiale e dall’acquisto q per l’immateriale. p I beni strumentali con costo unitario non superiore ad € 516,46 sono ammortizzabili in un unico esercizio. I terreni, compresa la parte su cui insiste l’immobile, non sono soggetti ad ammortamento. L’ammortamento L ammortamento deducibile si determina applicando al costo storico (di acquisto o di produzione) il coefficiente stabilito dal D. M. 31 dicembre 1988. È possibile determinare quote di ammortamento inferiori a quelle fiscalmente deducibili. 68 34 08/05/2014 AMMORTAMENTO ARTT.. 102 E 103 TUIR ARTT I costi per l’acquisto dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, g g dei brevetti, dei p processi, delle fformule, sono deducibili in quote non superiori al 50% del costo. I marchi e l’avviamento sono ammortizzati in quote pari 1/18. Il costo dei diritti in concessione (es. occupazione di suolo pubblico)) è ammortizzabile: p - per la durata contrattuale o legale se minore a quella economica; - per la durata economica se inferiore a quella contrattuale o legale. 69 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT I beni ad uso promiscuo sono quelli utilizzati sia nell’attività d’impresa che per uso personale. I costi (quote ammortamento, costi di impiego, di noleggio) dei telefoni f sono deducibili nella misura dell’80%. Per i mezzi di trasporto le regole di deducibilità variano in funzione dell’utilizzo e di chi li usa. 70 35 08/05/2014 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT MEZZI DI TRASPORTO AD USO ESCLUSIVO STRUMENTALE: per tali beni è ammessa la deduzione totale delle quote di ammortamento. Es.: autocarri e autobus; b aeromobili b l da d turismo, navi edd imbarcazioni da diporto, autovetture utilizzati come beni strumentali dell’impresa; le autovetture per le imprese di noleggio; autoveicoli immatricolati ed effettivamente utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose . 71 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT MEZZI DI TRASPORTO AD USO STRUMENTALE NON ESCLUSIVO: è ammessa la deduzione parziale. parziale Per i veicoli aziendali strumentali ma utilizzati in via non esclusiva, come ad esempio l’auto usata dall’amministratore, sono previste due limitazioni: - deduzione pari al 20% (fino al 2013 40%) delle spese relative ai mezzi di trasporto (es. costo carburante), delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing o di noleggio; - limite massimo del costo (€ 18.075,99) a cui applicare l’ammortamento e dei canoni di leasing (€ 18.075,99) o di noleggio (€ 3.615,2). 72 36 08/05/2014 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT Si ipotizzi l’autovettura acquisita al costo di € 28.000 e data in uso all all’amministratore amministratore, il coefficiente di ammortamento è 25%. Il costo su cui applicare il coefficiente di ammortamento è € 18.075,99 a sua volta l’ammortamento sarà deducibile del 20%. - (18.075,99 (18 075 99 x 0,25) 0 25) x 0,2 0 2 = 903,80 903 80 quota di ammortamento ammessa in deduzione. - (28.000 x 0,25) = 7.000 – 903,80 = 6.096,20 quota di ammortamento non deducibile. 73 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT Nel caso i veicoli siano utilizzati da rappresentanti, promotori finanziari ed agenti di assicurazione la deducibilità è parziale ma maggiore rispetto al caso precedente. La deducibilità è pari all’80% Il limite massimo è pari ad € 25.822,84 74 37 08/05/2014 BENI AD USO PROMISCUO ARTT.. 102 E 164 TUIR ARTT Nel caso i veicoli siano dati in uso promiscuo ai dipendenti (≠ collaboratori) la deducibilità dipende dal periodo di assegnazione. Assegnati per la maggior parte del periodo d’imposta (metà più uno), la deducibilità è pari al 70% (90% prima del 2013) Assegnati per un periodo inferiore, la deducibilità è pari al 20% 75 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR A FINI FISCALI I COSTI DEL LEASING SONO DEDUCIBILI SOLO SE SI RIFERISCONO A BENI STRUMENTALI AMMORTIZZABILI. AMMORTIZZABILI Per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2007, il criterio di deduzione da adottare dipende dal criterio contabile adottato. METODO PATRIMONIALE sono deducibili i canoni per competenza METODO FINANZIARIO sono deducibili gli ammortamenti e gli oneri finanziari 76 38 08/05/2014 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR NEL CASO SI APPLICHI IL METODO PATRIMONIALE DEVONO ESSERE RISPETTATE SPECIFICHE CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA’. Per i contratti stipulati fino al 28.04.2012 i canoni possono essere dedotti se viene rispettata una durata minima del contratto che varia in funzione dell’oggetto del leasing. L’eventuale maxicanone deve essere imputato a conto economico e dedotto per competenza e in modo proporzionale per tutta la durata del contratto. Il valore di riscatto deve essere ammortizzato coerentemente ai coefficienti ministeriali o, se inferiore a 516,46, in un anno. 77 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR DURATA MINIMA: - beni mobili (≠ mezzi trasporto): non inferiore a 2/3 (contratti stipulati dal 1° gennaio 2008) o alla metà (contratti stipulati prima) del periodo di ammortamento (coefficiente ordinario); - mezzi di trasporto (parziale deducibilità se uso promiscuo): non inferiore al periodo di ammortamento (contratti stipulati dal 12 agosto 2006) o alla metà dello stesso (contratti stipulati prima); continua … 78 39 08/05/2014 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR … continua: - beni immobili: a) per contratti dal 1° gennaio 2008, non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento (coefficiente ordinario) ma se il risultato è inferiore a 11 anni o superiore a 18 allora la durata deve essere, rispettivamente, non inferiore a 11 e almeno 18 anni; b) per contratti dal 4 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007, non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ma se il risultato è inferiore a 8 anni o superiore a 15 allora la durata deve essere, rispettivamente, non inferiore a 8 e almeno 15 anni; c) per contratti stipulati fino al 3 dicembre 2005, non inferiore a 8 anni. 79 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR NEL CASO SI APPLICHI IL METODO PATRIMONIALE DEVONO ESSERE RISPETTATE SPECIFICHE CONDIZIONI DI DEDUCIBILITA’. Per i contratti stipulati dopo il 29.04.2012 i canoni sono deducibili per un periodo minimo variabile in funzione dell’oggetto del contratto. L’eventuale L eventuale maxicanone deve essere imputato a conto economico e dedotto per competenza e in modo proporzionale per tutta la durata del contratto. Il valore di riscatto deve essere ammortizzato coerentemente ai coefficienti ministeriali o, se inferiore a 516,46, in un anno. 80 40 08/05/2014 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR Se il periodo minimo è inferiore alla durata del contratto, allora i canoni sono deducibili per la durata del contratto. Se il periodo minimo è superiore alla durata del contratto, contratto allora si deducono canoni minori e si crea una differenza tra canoni pagati e fiscalmente rilevanti. - beni materiali periodo minimo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento; - beni immobili periodo minimo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento, se il risultato è inferiore a 11 o superiore a 18 anni il periodo deve essere non inferiore a 11 anni ovvero almeno pari a 18 anni. - mezzi di trasporto periodo minimo almeno pari al periodo di ammortamento. 81 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR Si ipotizzi il contratto di leasing finanziario per un autovettura data in uso all’amministratore con durata di 4 anni (1 giugno 2011 – 31 maggio 2015). 2015) In particolare, il costo sostenuto dalla società di leasing per acquisire l’auto è di € 32.500 mentre i canoni da corrispondere ammontano ad € 38.500. La durata del contratto è di 1.460 giorni (365 x 4), mentre nel 2011 il bene viene utilizzato per 214. 1) Determinare l’entità dei canoni fiscalmente rilevanti (proporzionalmente al costo fiscalmente rilevante): (18.075,99/32.500) x 100 = 55,62% (38.500 x 55,62%) = 21.413,7 82 41 08/05/2014 LEASING FINANZIARIO - UTILIZZATORE ART. 102 TUIR 2) Determinare il costo deducibile per ogni esercizio: , x 214)/1.460 ) = 3138,72 , Per il 2011 ((21.413,7 3138,72 x 40% = 1255,49 Per il 2012 (21.413,7 x 365)/1.460 = 5353,43 5353,43 x 40% = 2141,37 Per il 2013 (21.413,7 x 365)/1.460 = 5353,43 5353 43 x 20% = 1070,69 5353,43 1070 69 Per il 2014 (21.413,7 x 365)/1.460 = 5353,43 5353,43 x 20% = 1070,69 Per il 2015 (21.413,7 x 151)/1.460 = 2.214,70 2.214,70 x 20% = 442,94 83 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 102 TUIR BENI DI PROPRIETA’ LE SPESE DI MANUTENZIONE, MANUTENZIONE RIPARAZIONE, RIPARAZIONE AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE NON CAPITALIZZATE SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE DEL 5% DEL COSTO COMPLESSIVO DI TUTTI I BENI AMMORTIZZABILI (attenzione deducibilità parziale per i mezzi di trasporto) CHE RISULTA ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO DAL LIBRO CESPITI. L’ECCEDENZA E’ DEDUCIBILE NEI 5 ESERCIZI SUCCESSIVI. 84 42 08/05/2014 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 102 TUIR BENI DI PROPRIETA’ PER I BENI CEDUTI E PER QUELLI ACQUISTATI (COSTRUITI O FATTI COSTRUIRE) LA DEDUZIONE SPETTAVA IN PROPORZIONE ALLA DURATA DEL POSSESSO FINO AL 31.12.2011. TALE NORMATIVA NON SI APPLICA AI BENI OGGETTO DI CONTRATTI DI MANUTENZIONE PERIODICA PER I QUALI, I CANONI DOVUTI SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO. 85 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 102 TUIR BENI DI PROPRIETA’ Beni ammortizzabili al 1° gennaio 150.000 Acquisti al 1° maggio 20.000 Cessioni al 1° settembre 18.000 Spese di manutenzione in C.E. 22.000 Spese deducibili: (150.000 x 5%) = 7.500 + (22.000 – 7.500) = 14.500 deducibile nei prossimi 5 esercizi 86 43 08/05/2014 SPESE DI MANUTENZIONE ART. 102 TUIR BENI DI TERZI LE SPESE ORDINARIE SONO DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO IN CUI SONO SOSTENUTI SENZA LIMITAZIONI. QUELLE STRAORDINARIE VANNO CAPITALIZZATE ED AMMORTIZZATE C O PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 ANNI. 87 ACCANTONAMENTI ART. 107 TUIR NON SONO AMMESSI IN DEDUZIONE ACCANTONAMENTI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE CONSIDERATI DALLA NORMATIVA Gli accantonamenti non deducibili comportano una variazione in aumento per la determinazione del reddito d’impresa. 88 44 08/05/2014 FONDO RISCHI SU CREDITI ART. 106 TUIR IN TEMA DI SVALUTAZIONE CREDITI, LE NORME FISCALI DIFFERISCONO DA QUELLE CIVILISTICHE SIA IN TERMINI QUANTITATIVI CHE QUALITATIVI La deduzione è ammessa solo per crediti commerciali non assicurati e entro un limite quantitativo 89 FONDO RISCHI SU CREDITI ART. 106 TUIR Fiscalmente è ammessa in deduzione una svalutazione crediti pari allo 0,5% dei crediti commerciali non assicurati (valore nominale) che risultano dal bilancio fino a quando il fondo svalutazione crediti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti stessi. Nel modello UNICO esiste uno specifico prospetto in cui effettuare una riconciliazione tra valori fiscali e valori civilistici. 90 45 08/05/2014 PERDITE SU CREDITI ART. 101 TUIR LE PERDITE SU CREDITI SONO DEDUCIBILI: - SE RISULTANO DA ELEMENTI CERTI E PRECISI; - SE SONO DEFINITIVE; - IN OGNI CASO SE IL CREDITORE E’ SOGGETTO A PROCEDURA CONCORSUALE. Vanno imputate al fondo (fiscale) e per la parte che eccede sono deducibili nell’esercizio in cui sono verificate le suddette condizioni. 91 PERDITE SU CREDITI ART. 101 TUIR Dal 2012 gli elementi certi e precisi si considerano realizzati anche quando: - è prescritto il diritto alla riscossione (10 anni); - per i crediti di un importo modesto quando sono trascorsi almeno 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Modeste dimensioni del credito sono € 2.500 per le imprese < 100 milioni di fatturato e € 5.000 per le altre. 92 46 08/05/2014 SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI ARTT.. 101 E 106 TUIR ARTT Si ipotizzi la seguente situazione: - crediti commerciali non assicurati al 31/12 per € 50.000; - perdita su crediti (rispetta le condizioni) € 4.600; 4 600; - fondo svalutazione crediti civilistico generico iniziale € 3.600; - fondo svalutazione crediti fiscale iniziale € 600; - svalutazione civilistica € 1.300; - svalutazione fiscale deducibile (50.000 x 0,5%) = 250. In bilancio si ha: - una perdita su crediti per € 1.000 che eccede il fondo svalutazione crediti (4.600 – 3.600); - un accantonamento al fondo svalutazione per € 1.300. 93 SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI ARTT.. 101 E 106 TUIR ARTT Fiscalmente, invece, si ha: - una perdita su crediti per € 4.000 che eccede il fondo svalutazione crediti (4.600 (4 600 – 600); - un accantonamento al fondo svalutazione per € 250, si può accantonare tutto poiché non si raggiunge il 5%. La differenza esistente tra valori fiscali e civilistici comporta le seguenti variazioni: gg - variazione in diminuzione pper € 3.000 pper la maggior perdita fiscalmente rilevante rispetto a quella civilistica (1.000 – 4.000); - variazione in aumento per € 1.050 per la differenza tra accantonamento fiscalmente ammesso e quello civile (1.300 – 250). 94 47 08/05/2014 SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI ARTT.. 101 E 106 TUIR ARTT Si ipotizzi la seguente situazione: - crediti commerciali non assicurati al 31/12 per € 50.000; - perdita su crediti da creditore diverso da quelli che hanno generato il fondo (rispetta le condizioni) € 4.600; - fondo svalutazione crediti civilistico specifico iniziale € 3.600; - fondo svalutazione crediti fiscale iniziale € 600; - svalutazione civilistica € 1.300; - svalutazione fiscale deducibile (50.000 x 0,5%) = 250. In bilancio si ha: - una perdita su crediti per € 4.600 che non può essere coperta dal fondo svalutazione crediti; - un accantonamento al fondo svalutazione per € 1.300. 95 SVALUTAZIONE E PERDITE SU CREDITI ARTT.. 101 E 106 TUIR ARTT Fiscalmente, invece, si ha: - una perdita su crediti per € 4.000 che eccede il fondo svalutazione crediti (4.600 (4 600 – 600); - un accantonamento al fondo svalutazione per € 250, si può accantonare tutto poiché non si raggiunge il 5%. La differenza esistente tra valori fiscali e civilistici comporta le seguenti variazioni: - variazione in aumento per € 600 per la minor perdita fiscalmente rilevante rispetto a quella civilistica (4.600 – 4.000); - variazione in aumento per € 1.050 per la differenza tra accantonamento fiscalmente ammesso e quello civile (1.300 – 250). 96 48 08/05/2014 CONTRIBUTI ARTT.. 85 E 88 TUIR ARTT Si distinguono: - contributi in conto esercizio: sono assimilati ai ricavi e concorrono alla determinazione del reddito per competenza; - contributi in conto capitale: concorrono al reddito d’impresa (come sopravvenienze) al momento dell’incasso o quando se ne ha la disponibilità materiale o giuridica ovvero in quote costanti in questo esercizio e nei successivi quattro; - contributi in conto impianti: concorrono per competenza coerentemente alle norme civilistiche. 97 SOPRAVVENIENZE ARTT.. 88 E 101 TUIR ARTT Si considerano sopravvenienze attive art. 88, commi 1 e 3, TUIR: icavi a ffronte onte di spese rilevate ilevate in ese esercizi ci i pprecedenti ecedenti (es. - i ricavi credito stralciato per fallimento poi pagato almeno in parte); - i ricavi conseguiti per un importo superiore a quello rilevato per competenza in esercizi precedenti; - sopravvenuta insussistenza di spese, perdite e costi iscritte in esercizi precedenti; - i risarcimenti conseguiti in esercizi successivi su beni strumentali. Si considera sopravvenienza attiva (art. 88, comma 5, TUIR) la differenza positiva tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale al netto del valore attuale dei canoni residui e del valore di riscatto del bene oggetto di locazione finanziaria. 98 49 08/05/2014 SOPRAVVENIENZE ARTT.. 88 E 101 TUIR ARTT Si considerano sopravvenienze p z ppassive art. 101,, comma 4,, TUIR: - il mancato conseguimento di ricavi che hanno partecipato al reddito in esercizi precedenti; - la sopravvenuta insussistenza di attività (es. incendio che distrugge fabbricato); - maggiori spese e costi relativamente a ricavi conseguiti e rilevati in esercizi precedenti. 99 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT Plusvalenze e minusvalenze sono componenti reddituali che g dalla cessione dei beni immobilizzati ((beni emergono strumentali, beni immobili d’investimento e attività finanziarie iscritte tra le immobilizzazioni). Emergono dalla differenza tra il prezzo pattuito (valore normale in caso di autoconsumo) e il costo fiscalmente rilevante al netto delle eventuali quote di ammortamento. 100 50 08/05/2014 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT Le plusvalenze concorrono a formare il reddito d’impresa: a) se sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate ealizzate mediante il risarcimento isa ci e to pe per il danneggiamento o la distruzione del bene; c) se i beni sono destinati ad autoconsumo o ad un uso estraneo all’attività d’impresa. Le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, in quote costanti nell’esercizio e in quelli successivi non oltre il quarto (solo a e b) PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT Il periodo di tre anni deve essere (ad esclusione delle immobilizzazioni finanziarie): - ininterrotto; i i - conteggiato a partire dal giorno successivo a quello di acquisto; - prorogato al primo giorno non festivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo. Per le attività finanziarie, il periodo va conteggiato in esercizi di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (non assume rilievo la data di acquisto e quella di realizzazione), pertanto bisogna considerare i 3 bilanci relativi agli esercizi precedenti a quello in cui è avvenuto il realizzo. 102 51 08/05/2014 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT Le plusvalenze che emergono dalla cessione, dal risarcimento o dall’autoconsumo di partecipazioni sono parzialmente esenti se (PEX) (PEX): - sussiste un ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione (si applica il LIFO); - classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - residenza fiscale della partecipata non in paradisi fiscali o, o in caso contrario, dimostrazione con interpello della non localizzazione dei redditi in paradisi fiscali, fin dall’inizio del possesso; - esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. 103 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT PERCENTUALI DI ESENZIONE SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI Esente il 95%, il 5% concorre al reddito senza rateazione SOCIETA’ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI (CONTABILITA’ ORDINARIA) Esente per il 50,28%, il 49,72% concorre al reddito senza rateazione 104 52 08/05/2014 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT POSSESSO ININTERROTTO N. AZIONI ACQUISTO COSTO 150 15/05/2008 1.200 230 20/10/2009 2.100 120 20/06/2010 900 500 4.200 Si ipotizzi di vendere tutte le azioni ad € 7.100 in data 10/02/2011. Plusvalenza da cessione € 2.900 Plusvalenza parzialmente imponibile: 2.900/500 x (150 + 230) = 2.204 Plusvalenza interamente imponibile (2.900 – 2.204) = 696 Plusvalenza tassabile 696 + (2.204 x 5%) = 806,2 105 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT CLASSIFICAZIONE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Sono irrilevanti le riclassificazioni nell’attivo circolante effettuate successivamente, in tali circostanze se rispettate le altre l condizioni di i i e la l classificazione l ifi i tra le l immob. i b fin. fi nell primo bilancio chiuso durante il possesso, è possibile avvalersi della esenzione. L’approvazione del bilancio deve comunque avvenire prima della presentazione della dichiarazione in cui si esercita l’esenzione. 106 53 08/05/2014 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT RESIDENZA FISCALE DELLA PARTECIPATA Il requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. S cosìì non fosse, Se f l’esenzione l’ i puòò essere esercitata i solo l successivamente all’esito favorevole dell’interpello in cui si dimostra la non localizzazione dei redditi. 107 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT IMPRESA COMMERCIALE La partecipata deve conseguire reddito d’impresa. Anche tale requisito deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo dd’imposta imposta anteriore al realizzo stesso stesso. Il requisito si presume non sussistere per le società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli strumentali e da quelli alla cui produzione e scambio è effettivamente diretta l’attività della società. 108 54 08/05/2014 PLUSVALENZE E MINUSVALENZE ARTT.. 86, 87 E 101 TUIR ARTT Le minusvalenze sono integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate da una cessione a titolo oneroso o a seguito di un risarcimento per la perdita/distruzione del bene. bene Se emergono da cessione di partecipazioni: - se con requisiti “pex” sono indeducibili per le società di capitali e gli enti commerciali, mentre sono deducibili solo per il 49,72% del loro ammontare per le società di persone e imprese individuali; - se senza i requisiti “pex” sono integralmente deducibili nell’esercizio di realizzo. Le svalutazioni sono deducibili solo con riferimento alle obbligazioni e titoli similari. 109 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT Per gli interessi passivi la normativa fiscale prevede trattamenti differenti a seconda che questi siano o non siano capitalizzati capitalizzati. Per i beni materiali e immateriali strumentali la capitalizzazione è ammessa fiscalmente se risulta dal bilancio secondo corretti principi contabili. Sono inoltre capitalizzabili, per le imprese di costruzione, gli interessi passivi su prestiti contratti per la realizzazione o la ristrutturazione di immobili (IMMOBILI-MERCE) da destinare alla vendita (ART.110 TUIR). 110 55 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT GLI INTERESSI CAPITALIZZATI PARTECIPANO AL COSTO DEL BENE E PARTECIPANO AL REDDITO COERENTEMENTE A COME VI PARTECIPA TALE VALORE. VALORE GLI INTERESSI DI FUNZIONAMENTO, INVECE, SONO DIRETTAMENTE IMPUTATI A CONTO ECONOMICO E PARTECIPANO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA NELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA SECONDO SPECIFICHE REGOLE FISCALI, SALVO GLI INTERESSI DI MORA CHE VENGONO IMPUTATI PER CASSA. 111 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT LE DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI DI FUNZIONAMENTO SONO DIFFERENTI A SECONDA DEL SOGGETTO CHE DETERMINA IL REDDITO D’IMPRESA SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI ART. 96 TUIR – deducibilità subordinata alla presenza di interessi attivi ed al livello di reddito operativo lordo SOCIETA’ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI ART. 61 TUIR – deducibilità totale subordinata alla presenza di ricavi esenti 112 56 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT SOCIETA’ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI Per tali soggetti passivi gli interessi passivi di funzionamento sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra la somma dei ricavi che concorrono al reddito d’impresa e quelli che vi sono esclusi ed il complesso di tutti i redditi. Non è pertanto deducibile la quota di interessi passivi che corrisponde all’entità dei ricavi esenti sul totale dei ricavi. 113 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI Per tali soggetti passivi gli interessi passivi di funzionamento sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e ll’eccedenza eccedenza solo in proporzione al 30% del risultato operativo lordo (ROL) determinato secondo la normativa dell’art. 96 TUIR. 114 57 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI La normativa dell’art. 96 TUIR (Circ. Ag. En. 21 aprile 2009 n. 19) riguarda gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e gli oneri assimilati che derivano da contratti di mutuo, locazione finanziaria, emissione di obbligazioni e titoli similari, nonché da ogni altro rapporto avente causa finanziaria. 115 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT In applicazione dell’art. 96 TUIR, assumono rilievo i seguenti oneri e proventi finanziari: - gli l interessi attivi impliciti l ed d espliciti l d crediti da d commerciali assumono rilevanza e concorrono ad individuare la % di interessi passivi deducibili; - gli interessi passivi impliciti ed espliciti (contrattualmente previsti) da debiti commerciali sono interamente deducibili; - gli interessi passivi impliciti nei contratti di leasing concorrono ad individuare la % di interessi passivi deducibili; continua … 116 58 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT … continua: - gli interessi attivi su prestiti a dipendenti rientrano nella determinazione della % a condizione che derivino da una messa a disposizione di una provvista di denaro per la quale sussiste l’obbligo di restituzione e in relazione alla quale è prevista una specifica remunerazione (Circ. Ag. En. 23 giugno 2010 n. 38); - gli li interessi i i passivi i i derivanti d i i da d rapportii finanziari fi i i rientrano nel calcolo della % deducibile; - gli interessi attivi derivanti da investimenti di liquidità rientrano nel calcolo della % deducibile. 117 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT DEDUCIBILITA’ INTERESSI PASSIVI EX ART. 96 TUIR 1)gli interessi passivi sono deducibili nei limiti di quelli attivi; 2)la parte che eccede è deducibile nei limiti del 30% del ROL (determinato come differenza tra “Valore della produzione” A) e “Costi della produzione” B) al netto di ammortamenti e canoni di leasing finanziario); 3)la parte di interessi passivi che eccede è riportabile e d d b l negli deducibile l esercizi successivi, dopo d aver dedotto d d quelli ll dell’esercizio in corso; 4)la quota del 30% del ROL non utilizzata è riportabile ad incremento del 30% del ROL degli esercizi successivi, senza limitazioni temporali. 118 59 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT DISCIPLINA SOCIETA’ IMMOBILIARI Per gli “immobili patrimonio” la normativa generale va i t integrata t dalle d ll seguenti ti regole: l - indeducibilità integrale degli interessi passivi di funzionamento; - gli interessi passivi da finanziamenti accesi per l’acquisto/costruzione sono deducibili nei limiti di cui all ll’art. t 96 TUIR; TUIR - solo per le “immobiliari di gestione”, gli interessi passivi derivanti dal mutuo ipotecario acceso per acquisire/costruire (o da leasing finanziario) immobili destinati alla locazione sono interamente deducibili. 119 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT Si ipotizzi la seguente situazione: - interessi passivi € 90.000; - interessi attivi € 50.000; 50 000; - valore della produzione € 1.000.000; - costi della produzione € 850.000 di cui € 30.000 per ammortamenti ed € 20.000 per leasing finanziari. ROL: 1.000.000 – (850.000 – 30.000 – 20.000) = 200.000 Eccedenza: d ( (90.000 – 50.000)) = 40.000 % ROL: (200.000 x 30%) = 60.000 > 40.000 In tale circostanza gli interessi passivi sono interamente deducibili e la quota eccedente del ROL viene riportata 120 nel successivo esercizio. 60 08/05/2014 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT Si ipotizzi la seguente situazione: - interessi passivi € 110.000; - interessi i t i attivi tti i € 30.000; 30 000 - valore della produzione € 1.000.000; - costi della produzione € 850.000 di cui € 30.000 per ammortamenti ed € 20.00 per leasing finanziari. ROL: 1.000.000 – (850.000 – 30.000 – 20.000) = 200.000 Eccedenza: (110.000 – 30.000) = 80.000 % ROL: (200.000 x 30%) = 60.000 < 80.000 Interessi passivi non deducibili: (80.000 – 60.000) = 20.000 È necessario apportare una variazione in aumento di 20.000 121 INTERESSI PASSIVI ARTT.. 96 E 110 TUIR ARTT Si ipotizzi la seguente situazione: - interessi passivi 2010 € 90.000; - interessi attivi 2010 € 50.000; 0 000 - interessi passivi 2009 non dedotti € 25.000 - valore della produzione € 1.000.000; - costi della produzione € 850.000 di cui € 30.000 per ammortamenti ed € 20.00 per leasing finanziari. ROL 2010: 1.000.000 1 000 000 – (850.000 (850 000 – 30.000 30 000 – 20.000) 20 000) = 200.000 200 000 Eccedenza 2010: (90.000 – 50.000) = 40.000 % ROL 2010: (200.000 x 30%) = 60.000 – 40.000 = 20.000 Interessi passivi non dedotti sia nel 2009 che nel 2010: (25.000 – 20.000) = 5.000 122 61 08/05/2014 RIPORTO DELLE PERDITE ARTT.. 8 E 84 TUIR ARTT Se una società di capitali consegue una perdita fiscale (reddito d’impresa negativo) questa può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. La limitazione dell’80% non trova applicazione qualora siano presenti contemporaneamente le seguenti condizioni: - realizzazione nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società; - siano relativi ad una nuova attività produttiva (no continuazione). 123 RIPORTO DELLE PERDITE ARTT.. 8 E 84 TUIR ARTT Nel caso si tratti imprenditore individuale o di società di persone la perdita attribuita ai singoli soci in proporzione alla quota partecipativa ha un trattamento differente a seconda che la società sia in contabilità ordinaria o semplificata. • CONTABILITA’ ORDINARIA: la perdita può essere compensata in capo al socio solo con altri redditi d’impresa conseguiti nel medesimo esercizio o nei successivi non oltre il quinto; • CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: la perdita viene dedotta dal reddito complessivo del socio nel medesimo esercizio, l’eventuale eccedenza non può essere riportata. 124 62 08/05/2014 RIPORTO DELLE PERDITE ARTT.. 8 E 84 TUIR ARTT Società di persone e imprenditore individuale in contabilità ordinaria Nuova attività Primi tre periodi di produttiva Perdite emerse dal imposta Non è una nuova 2006 attività produttiva Dal quarto periodo In ogni caso di imposta Riporto senza limiti di tempo Riporto per i 5 esercizi successivi Riporto per i 5 esercizi successivi ATTENZIONE: se la perdita non viene utilizzata nei cinque esercizi previsti dalla legge, la parte residua non può più essere riportata a nuovo 125 IMPRESE MINORI ART. 66 TUIR LE IMPRESE MINORI, QUELLE CHE APPLICANO LA CONTABILITA’ SEMPLIFICATA, DETERMINANO IL REDDITO D’IMPRESA COME DIFFERENZA TRA RICAVI E COSTI DETERMINATI SULLA BASE DELLE NORME DEL TUIR RICHIAMATE DALL’ART. 66 DEL TUIR STESSO. 126 63 08/05/2014 CALCOLO DEL’IMPOSTA PARTENDO DAL RISULTATO DI BILANCIO ED APPORTANDO LE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE, SI DETERMINA IL REDDITO D’IMPRESA CHE RAPPRESENTA LA BASE IMPONIBILE. ALLA BASE IMPONIBILE SI APPLICA L’ALIQUOTA DEL 27,5% PER CALCOLARE L’IRES DI COMPETENZA. PER LE SOCIETA’ DI PERSONE, IL REDDITO D’IMPRESA COSI’ DETERMINATO E’ IMPUTATO AI SOCI, IN MODO PROPORZIONALE ALLA QUOTA DI PARTECIAZIONE AGLI UTILI (ART. 5 TUIR) 127 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 Riassumendo, le differenze tra risultato di bilancio e reddito d’impresa possono derivare: - dalla limitata deducibilità di alcune poste di bilancio a seguito di precisi limiti normativi; - dalla differenza temporale tra rilevanza civilistica e tributaria (spese di rappresentanza, spese pubblicitarie, plusvalenze, ecc.); - da agevolazioni disciplinate dalla legge. legge Differenza tra risultato di esercizio e reddito d’impresa ciò comporta una differenza tra imposte correnti e imposte di competenza. 128 64 08/05/2014 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 Ai fini della corretta redazione del bilancio d’esercizio è necessario determinare le l imposte di competen competenzaa dell’esercizio rilevando le eventuali imposte anticipate e quelle differite che emergono dalle cause (differenze temporanee) che giustificano la differenza esistente tra risultato di bilancio e reddito d’impresa. La rilevazione deve avvenire coerentemente ai principi previsti dall’OIC 25. 129 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 La differenza fra reddito civilistico ante-imposte e l’imponibile fiscale comporta un prelievo fiscale che non corrisponde a quello teorico. Il disallineamento ppuò essere p permanente ((non riassorbibile)) o temporaneo p (fiscalità differita con riassorbimento futuro). Differenze permanenti: (natura definitiva) sorgono quando la normativa fiscale prevede l’esclusione perpetua di alcuni componenti negativi o positivi di reddito del bilancio. Costi e ricavi di competenza che non entreranno mai nella base imponibile fiscale. Differenze temporanee: determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio ad un altro a causa delle diverse modalità di imputazione dei costi e dei ricavi. Lo sfasamento temporale comporta un anticipo o un differimento del momento impositivo rispetto alla competenza civilistica. L’effetto si annulla nel tempo perché i valori diventeranno imponibili o deducibili negli esercizi successivi. 130 65 08/05/2014 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 DIFFERENZE PERMANENTI Positive: - rinuncia rin ncia dei soci ai propri crediti; - riduzione dei debiti a seguito di procedura concorsuale; - proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta; - dividenti. Negative: - imposte sul reddito, IRAP e ICI; - i costi dei beni ad uso promiscuo (automezzi, cellulari); - erogazioni liberali che eccedono i limiti di deducibilità. 131 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 DIFFERENZE TEMPORANEE Positive (tassabili): generano valori in diminuzione della base imponibile e imposte differite. differite Es. Es si deducono componenti positivi di reddito iscritti in bilancio che saranno tassati in esercizi futuri (si riduce il reddito imponibile corrente e si aumenta quello di esercizi futuri). Negative (deducibili): generano valori in aumento della base imponibile e imposte anticipate. Es. i costi imputati nel bilancio dell’esercizio corrente saranno fiscalmente deducibili in esercizi futuri (si aumenta il reddito imponibile corrente e si riduce quello di esercizi futuri). 132 66 08/05/2014 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 DIFFERENZE TEMPORANEE Positive (tassabili): ( ) - plusvalenze patrimoniali tassazione in 5 esercizi. Negative (deducibili): - compensi amministratori; - spese di manutenzione t i e di rappresentanza; t - spese d’impianto, pubblicità, studi e ricerche; - ammortamenti civilistici > ammortamenti fiscali. 133 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 RILEVAZIONE CONTABILE 31/12 Imposte differite (CE 22) a Dare Avere F.do imposte differite (SP B2) Quando emerge l’imposta differita 31/12 F.do imposte differite (SP B2) a Imposte differite (CE 22) Quando viene utilizzato il fondo per incremento della base imponibile 31/12 Crediti per imposte anticipate (SP C2-4ter) a Imposte anticipate (CE 22) Quando emerge l’imposta anticipata 31/12 Imposte anticipate (CE 22) a Crediti per imposte anticipate (SP C2-4ter) Quando viene utilizzato il credito a seguito della riduzione della base imponibile 134 67 08/05/2014 FISCALITA’ DIFFERITA OIC 25 - Il carico fiscale differito si determina applicando l’aliquota q vigente g al momento in cui emergono g le differenze temporanee. - Le passività per imposte differite non devono essere contabilizzate se è improbabile che il debito fiscale emerga negli esercizi futuri. Se si prevedono perdite è inopportuno pp accantonare imposte p differite. - Non è ammesso stanziare le imposte anticipate se non vi è la ragionevole certezza che il valore iscritto sia recuperabile in futuro attraverso la produzione di reddito. 135 VERSAMENTO DELL’IRES Il contribuente, nel corso di ogni periodo d’imposta, deve: - determinare un acconto per il periodo d’imposta in corso applicando il metodo storico (100% dell’imposta del periodo precedente) o il metodo previsionale (applicato nel caso in cui si preveda l’assenza o un minore debito d’imposta rispetto al periodo precedente); - determinare il saldo relativamente al periodo d’imposta passato. 136 68 08/05/2014 VERSAMENTO DELL’IRES Il saldo è la differenza tra l’imposta calcolata sull’imponibile e: - le ritenute subite; versati; sati; - gli acconti calcolati e ve - le eventuali eccedenze di imposta che risultavano da precedenti dichiarazioni (riporto di un credito). Il saldo a debito comporta la necessità di un versamento. Il saldo a credito può comportare: - una compensazione con un altro debito dd’imposta; imposta; - il riporto del credito al periodo d’imposta successivo; - il rimborso se esplicitamente richiesto (possibilità di cederlo); - una compensazione di una parte e il rimborso per la parte 137 residuale. VERSAMENTO DELL’IRES Il pagamento deve avvenire: - per l’acconto l’ t superiore i add € 257,52 257 52 in i due d rate t parii all 40% e al 60% dell’acconto rispettivamente insieme al versamento del saldo e nel mese di novembre o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta (non coincidenza con l’anno solare); acconto uguale o inferiore ad € 257,52 257 52 in una sola rata - per ll’acconto nel mese di novembre o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta (non coincidenza con l’anno solare); continua … 138 69 08/05/2014 VERSAMENTO DELL’IRES … continua: - per il saldo entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. Per i soggetti che possono approvare il bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il saldo deve essere versato entro il 16 del mese successivo a quello stabilito per l’approvazione del bilancio anche se non avviene l’approvazione. 139 VERSAMENTO DELL’IRES I soggetti passivi possono effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo ai termini indicati versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Chi effettua una compensazione, applica la maggiorazione solo alla differenza positiva tra debiti e crediti. 140 70 08/05/2014 VERSAMENTI RATEALI DELL’IRES LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SALDO E DI I° ACCONTO POSSONO ESSERE VERSATE CON RATE MENSILI CON UNA MAGGIORAZIONE DEL 4% ANNUO. IL NUMERO DI RATE VIENE DECISO DAL CONTRIBUENTE MA IL PAGAMENTO DEVE ESSERE COMPLETATO ENTRO NOVEMBRE O LA FINE DELL’UNDICESIMO MESE (ANNO DICHIARAZIONE). IL PAGAMENTO AVVIENE: - ENTRO IL 16 DI OGNI MESE (SOGG. P. IVA); - ENTRO LA FINE DI OGNI MESE. 141 LE IMPOSTE IN BILANCIO Nel bilancio d’esercizio le imposte trovano rappresentazione sia negli schemi di bilancio che nella nota integrativa (OIC 25). - CONTO ECONOMICO E) Proventi ed oneri straordinari 21) Oneri - Imposte relative a esercizi precedenti 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. 142 71 08/05/2014 LE IMPOSTE IN BILANCIO - STATO PATRIMONIALE C) Attivo Atti circolante i l t II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo; 4 bis) Crediti tributari 4 ter) Imposte anticipate B) Fondi per rischi ed oneri 2)) Per imposte, anche h differite d ff D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo; 12) Debiti tributari 143 LE IMPOSTE IN BILANCIO Tra le attività vanno rilevati: - i “crediti tributari” che rappresentano i crediti verso l’Erario di cui si è chiesto il rimborso. Soggiacciono alla regola generale di rappresentazione (presumibile valore di realizzo); - le imposte anticipate ossia le imposte che sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso ma che sono di competenza di esercizi futuri. futuri 144 72 08/05/2014 LE IMPOSTE IN BILANCIO Tra le passività vanno rilevati: - i “debiti tributari” (rappresentati in bilancio al valore nominale comprensivo di sovrattasse, pene pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio) che rappresentano il debito che la società ha verso l’Erario. Devono sempre essere rappresentati al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, legalmente compensabili e di cui non si è richiesto il rimborso; - i fondi per imposte che accolgono gli accantonamenti per imposte probabili, aventi importo o data di manifestazione indeterminata (contenzioso in corso, accertamenti non definitivi). L’accantonamento va rilevato nel conto economico o tra gli oneri straordinari (voce 21) o tra le imposte dell’esercizio (voce 22); - il fondo per imposte differite che rappresenta le imposte di competenza dell’esercizio, ma che sono esigibili in esercizi futuri. 145 LE IMPOSTE IN BILANCIO La NOTA INTEGRATIVA deve fornire le seguenti informazioni: - le variazioni significative rispetto all all’esercizio esercizio successivo dei crediti e debiti tributari; - le variazioni che hanno interessato i fondi e, in particolare, il loro utilizzo e gli accantonamenti. I criteri adottati per gli stanziamenti dei fondi imposte la ragione del mancato accantonamento in presenza di accertamenti e contenziosi; - i crediti di i e i debiti d bi i di rilevante il ammontare e con peculiari li i caratteristiche; - una riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e quello teorico se le differenze sono significative. 146 73 08/05/2014 LE IMPOSTE IN BILANCIO In merito alle imposte differite e anticipate, la NOTA INTEGRATIVA deve fornire le seguenti informazioni: - una descrizione delle principali differenze temporanee che le hanno originate e le voci escluse dal computo e le motivazioni; - l’aliquota applicata alle differenze temporanee; - gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto. In merito alle perdite fiscali la NOTA INTEGRATIVA descrive: - l’ammontare delle imposte anticipate iscritte in bilancio a seguito di perdite fiscali dell’esercizio o di esercizi precedenti; - l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione. 147 LE IMPOSTE IN BILANCIO RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO Determinazione dell’imposta Valore Imposta Risultato prima delle imposte Onere fiscale teorico (aliquota %) Differenze temporale tassabili in esercizi successivi: Differenze temporale deducili in esercizi successivi: Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti: Differenza che non si riversano negli esercizi successivi: Imponibile fiscale Imposte correnti sul reddito dell’esercizio (onere effettivo %) Determinazione dell’imponibile IRAP 148 74 08/05/2014 LE IMPOSTE IN BILANCIO RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO Determinazione dell’imposta Esercizio precedente Esercizio corrente Aliquota ordinaria applicabile …% …% Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all’aliquota ordinaria: …% …% Altre differenze permanenti …% …% Aliquota effettiva …% …% 149 LE IMPOSTE IN BILANCIO RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI 20xy Ammontare delle differenze temporanee Effetto fiscale 20xy‐1 Aliquota (%) Ammontare delle differenze temporanee Effetto fiscale Aliquota (%) Differenze temporanee deducibili (imposte anticipate): Differenze temporanee imponibili (imposte differite): Imposte differite/anticipate nette 150 75 08/05/2014 LE IMPOSTE IN BILANCIO INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI 20xy Ammontare delle perdite fiscali Effetto fiscale (aliquota %) 20xy‐1 Ammontare Effetto delle perdite fiscale fiscali (aliquota %) Perdite fiscali utilizzate: ‐ dell’esercizio ‐ di esercizi precedenti Totale utilizzo Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole certezza Totale beneficio rilevato 151 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL REDDITO D’IMPRESA - D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR); - DM 23 aprile 2004 e Circ. Ag. En. 22 novembre 2004 n. 49 ( (trasparenza f fiscale); l ) - OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito; - Sent. Cass. 4 ottobre 1991 n. 10409 (attività principale); - D.L. 27 aprile 1990 n. 90 (obbligo della rilevazione contabile); - Ris. Ag. En. 10 gennaio 2002 n. 5 e Ris. Min. 2 giugno 1998 n. 52; - Sent. Sent Cass. Cass 11 settembre 2011 n. n 11604 e Ris. Ris Min. Min 29 dicembre 1977 n. 9/2171 (competenza economica); - Sent. Cass. 8 aprile 1999 n. 3415, Circ. Min. 13 maggio 2002 n. 41, Ris. Min. 9 gennaio 2009 n. 11, Ris. Min. 1 agosto 2008 n. 338 (riserva di proprietà – competenza economica); 152 76 08/05/2014 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL REDDITO D’IMPRESA - Circ. Min. 27 maggio 1994 n. 73 e Sent. Cass. 4 ottobre 2000 n.13174 (cessione di immobili – competenza economica); - Circ. Min. 17 maggio 2000 n. 98, Ris. Min. 26 settembre 2005 n. 133, Ris. Min. 27 marzo 2003 n. 75, Ris. Min. 22 ottobre 2009 n. 260, Circ. Min. 27 ottobre 2009, Ris. Min. 27 marzo 2003 n. 75, Ris. Min. 10 gennaio 2002 n. 5, Ris. Min. 12 febbraio 1999 n. 21 (prestazioni di servizi – competenza economica); - Ris. Min. del 26 maggio gg 1980 n. 9/934, Ris. Min. 22 ottobre 1981 n. 9/2940, Ag. En. nota del 22 giugno 2006 n. 954-87316 e Ris. Min. 18 ottobre 2007 n. 301 (principio di correlazione); - Ris. Min. del 31 ottobre 1979 n. 54/7621 e Ris. Min. 11 marzo 1981 n. 9/375 (certezza e oggettiva determinabilità); 153 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL REDDITO D’IMPRESA - Circ. Min. 7 luglio 1983 n. 30/9/944, Ris. Min. 12 febbraio 1985 n. 9/1603, Ris. Min. 16 maggio 2008 n. 196, Sent. Cass. 11 agosto 1995 n. 8818 e Sent. Cass. 27 settembre 2000 n. 12813 (p (principio p di inerenza); - D. M. 2 aprile 2008, Circ. Ag. En. 13 marzo 2009 n. 8, Circ. Ag. En. 13 febbraio 2006 n. 6 e Ris. Ag. En. 25 febbraio 2008 n. 64 (partecipazione agli utili); - Ris. Min. 31 gennaio 1981 n. 9/2492, Ris. Ag. En. 17 settembre 2009 n. n 249, 249 Ris. Ris Ag. Ag En. En 22 ottobre 2009 n. n 260, 260 Sent. Sent Cass. Cass 26 aprile 2001 n. 6084 e Ris. Ag. En. 5 novembre 2010 n. 117 (opere ultrannuali); - Circ. Ag. En. 19 febbraio 2008 n. 12, Circ. Ag. En. 6 ottobre 2010 n. 51, D. M. 23 gennaio, 22 marzo e 27 dicembre 2002 (operazioni con paradisi fiscali); 154 77 08/05/2014 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL REDDITO D’IMPRESA - Sent. Cass. 9 giugno 2010 n. 13851, Circ. Min. 17 maggio 2000 n. 98, Ris. Ag. En. 21 marzo 2002 n. 95, Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48, 48 Circ. C A En. Ag. E 18 giugno 2008 n. 47 e Sent. S C Cass. 13 novembre b 2006 (costo del lavoro e per gli amministratori); - D. M. 19 novembre 2008 e Circ. Ag. En. 13 luglio 2009 n. 34 (spese di rappresentanza); - Ris. Ag. En. 12 febbraio 2002 n. 41, Ris. Ag. En. 23 febbraio 2004 n. 19, Circ. Ag. En. 19 gennaio 2007 n. 1, D. M. 31 dicembre 1988, Ris. Ag. En. 17 giugno 2005 n. 78, Circ. Min. 13 febbraio 1997 n. 37, Ris. Ag. En. 23 marzo 2007 n. 59, Circ. Min. 10 febbraio 1998 n. 48, Circ. Ag. En. 13 marzo 2006 n. 10, Circ. Ag. En. 13 febbraio 2006 n. 6, Ris. Ag. En. 8 agosto 2007 n. 212 e Ris. Min. 10 giugno 1981 n. 9/806 (ammortamento e leasing); 155 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL REDDITO D’IMPRESA - Circ. Ag. En. 13 marzo 2009 n. 8, Circ. Ag. En. 21 aprile 2009 n. 19, Circ. Ag. En. 22 luglio 2009 n. 37 e Circ. Ag. En. 23 giugno 2010 n. 38 (interessi ( passivi); ) - Sent. Cass. 21 aprile 2011 n. 9218; (svalutazione e perdite su crediti). 156 78