Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Il sistema dei laboratori di prevenzione
a tutela della salute pubblica
Silvano Severini
L’integrazione delle norme cogenti e volontarie a supporto della
sicurezza nelle imprese agroalimentari
Perugia 5 novembre 2010
La rete dei laboratori ufficiali di controllo degli
alimenti
Ministero delle
Politiche Agricole,
alimentari e Forestali
Ministero
dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e
del Mare
Laboratori dell’Ispettorato
Centrale Repressione
Frodi
Ministero della Salute
Provincie Autonome
Laboratori di Sanità
Pubblica
ISS
Agenzie Regionali per
la Protezione
Ambientale
Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Regioni
Alcune competenze dei singoli laboratori
ufficiali…
I Laboratori dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ai sensi della Legge
462/1986 sono incaricati dell’espletamento dei controlli ufficiali sul territorio
nazionale della qualità merceologica dei prodotti agro-alimentari e sostanze
per uso agricolo e forestale.
Tale attività è disposta sulla base di programmi annuali, anche in concorso con
altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il
Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria della
Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, la Polizia di Stato e
l’Arma dei Carabinieri, il Comando dei Carabinieri Politiche Agricole, ai
sensi dell’art. 6 della Legge 462/1986.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Laboratorio Residui
Laboratorio Contaminanti Ambientali
Modulo Ormoni
Laboratorio Organismi
Geneticamente
Modificati
Laboratorio
Bromatologia
Laboratorio Contaminanti
Biologici
Centro Riferimento Regionale
Enterobatteri patogeni
Laboratorio Controllo
Produzioni Lattiero-Casearie
Unità Operativa Specialistica
Autocontrollo
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella
Sicurezza Alimentare
•
Supporto analitico
– Funzione di Centri di Referenza/Laboratori Nazionali di Riferimento
•
Collaborazione all’attività di pianificazione con Enti decisori (Ministeri e Regioni)
– Funzione di Osservatorio Epidemiologico
– Centri Enteropatogeni (piani di controllo agenti di zoonosi)
– Produzione, raccolta ed analisi dati (Analisi del rischio)
•
Attività di ricerca
– Sviluppo di metodi analitici avanzati
– Indagini di tipo epidemiologico
– Valorizzazione prodotti tradizionali (SIVARS)
Ruolo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nella
Sicurezza Alimentare
•
Supporto alle aziende
-
Sviluppo di piani di autocontrollo
Esecuzione di prove su prodotti
•
Formazione verso operatori pubblici e privati.
•
Esecuzione di prove di laboratorio
Il sistema qualità nei laboratori pubblici
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156
"Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al
controllo dei prodotti alimentari"
I laboratori di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, che effettuano
analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali
per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 e alle
procedure standard previste nei punti 3 e 8 dell'allegato II al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120
REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004
del 29 aprile 2004
Articolo 12 Laboratori ufficiali
1. L'autorità competente designa i laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati
durante i controlli ufficiali.
2. Le autorità competenti, tuttavia, possono designare soltanto i laboratori che operano, sono valutati e
accreditati conformemente alle seguenti norme europee:
a) EN ISO/IEC 17025 su "Criteri generali sulla competenza dei laboratori di prova e di taratura";
b) EN 45002 su "Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova";
c) EN 45003 su "Sistemi di accreditamento dei laboratori di taratura e di prova – requisiti generali per il
funzionamento e il riconoscimento", tenendo conto dei criteri per i diversi metodi di prova stabiliti
nella normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti.
3. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al paragrafo 2 possono riguardare
singole prove o gruppi di prove.
4. L'autorità competente può annullare la designazione di cui al paragrafo 1 se le condizioni di cui al
paragrafo 2 non sono più rispettate.
Accreditamento in Italia
REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione
dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Designazione di
ACCREDIA quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato”
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010 il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative
all’organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento del mercato in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”.
Il 22 dicembre 2009 è stato pubblicato il provvedimento che descrive le modalità di funzionamento dell'organismo
nazionale di accreditamento (ACCREDIA).
Il decreto è stato sottoscritto da tutti i nove Ministri interessati: Sviluppo Economico, Ambiente, Difesa, Interno,
Infrastrutture, Istruzione Università e Ricerca, Lavoro, Politiche Agricole, Salute.
A partire dal 2010, ACCREDIA rappresenta l’Italia in seno a EA (European co-operation for Accreditation), l'Infrastruttura
Europea di accreditamento, così da garantire il mutuo riconoscimento dei certificati tra tutti i Paesi.
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Diapositiva 1 - Università degli Studi di Perugia