n. 134 del 15.01.2015 3 ETICHETTATURA ALIMENTARE ED ALLERGENI NOVITA’ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 1169/2011 Gentile cliente, la presente al fine di portare alla Sua attenzione le principali novità introdotte dal Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 Dicembre 2014 (ad eccezione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) in tema di etichettatura nutrizionale, che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016): - Ambito di applicazione: il Regolamento si applica non solo ai prodotti alimentari preconfezionati, bensì l’obbligo dell’informazione riguarda tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli preparati dalla ristorazione collettiva (mense, bar, ristoranti, ecc) e quelli proposti a distanza (per esempio, acquistati online). - Responsabilità dell’operatore del settore alimentare: responsabile delle informazioni riportate in etichettatura è il soggetto con il cui nome o ragione sociale viene commercializzata la merce, anche se prodotta da altro stabilimento; chi rivende le merci alimentari è responsabile delle informazioni riportate in etichettatura e deve pertanto verificare preventivamente la completezza delle stesse; nel caso di prodotti provenienti da Paesi extra Ue la responsabilità della corretta informazione ai consumatori ricade sull’importatore. - Modalità di presentazione dell’etichettatura: Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Salvo eccezioni, dimensione minima di carattere pari a 1,2 mm. - Denominazione di vendita: sull’imballaggio dei prodotti venduti previo precedente scongelamento nella denominazione deve essere specificato “decongelato”; devono essere citati nella denominazione eventuali ingredienti che hanno sostituito ingredienti usuali per il tipo di preparazione (ad esempio maionese a base di proteine vegetali al posto delle uova); va specificato lo stato fisico dell’alimento (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato); va specificato l’eventuale trattamento con radiazioni ionizzanti, l’aggiunta di proteine, l’aggiunta di acqua oltre il 5 % del peso del prodotto finito; va specificato se trattasi di carne o pesce ricomposto e non in unico taglio; è stata fornita una classificazione delle carni macinate; occorre specificare se i budelli sono commestibili 1 - Elenco ingredienti: reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento. Anche per i prodotti rivenduti sfusi dovranno essere specificati gli eventuali allergeni*: la loro denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. In etichettatura dovrà essere specificata la natura degli oli e grassi vegetali impiegati e non solo genericamente citata la categoria; dovranno essere menzionati in etichettatura i nanomateriali - Data di congelamento: carni, preparazioni a base di carne e prodotti ittici non trasformati dovranno riportare l’eventuale data di congelamento o primo congelamento - Data di scadenza: è preceduta dai termini «da consumare entro …» La data comprende, nell’ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l’anno. La data di scadenza è indicata su ogni singola porzione preconfezionata. - Paese d’origine o luogo di provenienza: sono state ampliate le categorie di alimenti per cui è richiesta l’indicazione dell’origine in etichettatura (oltre a carne bovina, pesce, frutta e verdura, miele, olio extra vergine di oliva, sono state aggiunte carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola della voce 0105). - Dichiarazione nutrizionale (in vigore da Dicembre 2016): tale dichiarazione prevede l’indicazione del valore energetico dell’alimento e il suo contenuto in grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale riferiti a 100 g o 100 ml dell’alimento così come venduto al consumatore; l’informazione nutrizionale potrà essere riferita, oltre che a 100 g o 100 ml di prodotto, anche alla singola porzione o unità di consumo; la porzione, però, deve essere quantificata in etichetta e sull’imballaggio deve essere riportato il numero di porzioni o unità in esso contenute. La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria salvo le eccezioni di cui all’allegato V. - Vendita a distanza: Le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione del Termine Minimo di Conservazione o data di scadenza, sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Esse devono essere disponibili al momento della consegna. - Disposizioni transitorie “Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non ne soddisfino i requisiti possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito “dichiarazione nutrizionale” possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato VI, parte B - “requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate” possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35. Ge.Ma. S.r.l.: Sede operativa: Via G.S. Sonnino n. 21/A - 43126 Parma - Tel 0521 030848 – Fax 0521 030818 2 *- Elenco Allergeni (Allegato II del Reg.): 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati salvo eccezioni; 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei; 3. Uova e prodotti a base di uova; 4. Pesce e prodotti a base di pesce salvo eccezioni; 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi; 6. Soia e prodotti a base di soia salvo eccezioni; 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) salvo eccezioni; 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci (Juglans regia), noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti, salvo eccezioni; 9. Sedano e prodotti a base di sedano; 10. Senape e prodotti a base di senape; 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale; 13. Lupini e prodotti a base di lupini; 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. Nel ricordarLe che può contattare il nostro ufficio per informazioni in merito al numero 0521/030848 oppure mandando una mail all’indirizzo [email protected], cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. Ufficio Tecnico Ge.Ma. S.r.l.: Sede operativa: Via G.S. Sonnino n. 21/A - 43126 Parma - Tel 0521 030848 – Fax 0521 030818 3