SEMINARIO AIIPA
IL NUOVO REGOLAMENTO UE
INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI ETICHETTATURA CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI
ASPETTI SALUTISTICI
Roberto Copparoni
Ministero della Salute
Direzione Generale Igiene Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
Milano 14 febbraio 2012
1
CONSULTAZIONI
ETICHETTATURA GENERALE
Consumatori
difficoltà nel leggere e comprendere le etichette
chiedono maggiori e migliori informazioni (precise, semplici, comprensibili e
non contestabili)

Imprese del settore
semplificazione delle norme vigenti, tenendo presente i costi che tali
modifiche comportano

Stati membri
evoluzione qualitativa
ed equilibrio tra le esigenze dei consumatori e quelle dell'industria

2
CONSULTAZIONI
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Consumatori
insoddisfatti dell'attuale normativa
auspicano un miglioramento ma con pareri discordanti
(es. numero dei nutrienti da riportare obbligatoriamente)
Imprese del settore
particolarmente attente all'impatto
e ad eventuali vincoli sproporzionati (maggiore flessibilità)
Stati membri
approccio maggiormente armonizzato e più efficace
(alcuni hanno richiesto sistemi di etichettatura nutrizionale alternativi come
semafori, keyhole, ecc.)
3
SVILUPPI NORMATIVI
ETICHETTATURA
DEGLI ALIMENTI
Dir. 2000/13/CE
ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE
Dir. 90/496/CEE
Regolamento relativo alla fornitura di
informazioni alimentari ai consumatori
4
ALTRI PROVVEDIMENTI COINVOLTI
Direttiva 87/250/CEE
(indicazione del grado alcolico delle bevande)
Direttive 79/112/CEE e 94/54/CE e2004/77
(indicazioni obbligatorie da apporre sulle etichette di alcuni prodotti)
Direttiva 2002/67/CE
(etichettatura di prodotti contenenti chinino e caffeina)
Regolamento CE n. 608/2004
(etichettatura dei prodotti addizionati con fitosteroli, fitostanoli e/o esteri dei
fitostanolo)
5
Regolamento(UE) n. 1169 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011
RELATIVO ALLA FORNITURA DI
INFORMAZIONI ALIMENTARI AI
CONSUMATORI




votato dal Parlamento Europeo il 6 luglio 2011
formalmente adottato dal Consiglio UE il 25 ottobre 2011
pubblicato sulla GU UE il 22 novembre 2011
previsto periodo transitorio generale dall’entrata in vigore:
- 3 anni per lo smaltimento delle scorte di etichette non
conformi
- 5 anni per l’etichettatura nutrizionale
6
REGOLAMENTO INFORMAZIONI
SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI
CONSUMATORI
non rappresenta una semplice modifica
ma…
una “trasformazione culturale”
- maggiore coinvolgimento delle Aziende
- migliori indicazioni per i consumatori
Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale
7
REGOLAMENTO INFORMAZIONI SUI
PRODOTTI ALIMENTARI AI
CONSUMATORI
approccio completo ed evolutivo
definizione ampia della normativa che non si limita
alla sola etichetta ma comprende anche
informazioni fornite utilizzando mezzi diversi
consente ai consumatori di effettuare scelte
maggiormente consapevoli, garantendo altempo
stesso una concorrenza efficace all’industria
EFFETTI FUTURI
Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e
salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali
Consumatori e Industria, attori della strategia sugli aspetti sanitari legati
all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non
trasmissibili
Riformulazione degli alimenti
Maggiore competitività
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
NUTRIZIONALE
TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI

responsabilità degli operatori del settore
 dichiarazioni obbligatorie
 leggibilità delle informazioni fornite

forme aggiuntive di espressione e
presentazione
 luogo di origine dei prodotti

informazioni relative agli alimenti
non preimballati
10
Responsabilità degli operatori del settore
alimentare (Art. 8)

vengono stabilite le responsabilità per gli operatori
del settore (vendita o distribuzione), che devono
verificare le informazioni e non immettere sul
mercato prodotti che non sono in linea con le
disposizioni del Regolamento
non possono modificare le informazioni se tali
modifiche risultano ingannevoli per il consumatore
finale o comportano la riduzione del livello di
protezione del consumatore stesso

11
Responsabilità degli operatori del
settore alimentare (Art.8)
• Il responsabile è l’operatore con il cui nome o ragione
sociale viene commercializzato il prodotto
• Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello)
prodotti con etichettatura non conforme
• Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende
l’operatore responsabile
• Business to business
12
Informazioni obbligatorie sui prodotti
alimentari (art.9)
denominazione
ingredienti
allergeni
quantità netta
quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale)
termine minimo di conservazione o data di scadenza
condizioni particolari di conservazione e/o impiego
nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore
paese di origine o luogo di provenienza
istruzioni per l’uso (se necessarie)
titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume
dichiarazione nutrizionale
La Commissione, previa adozione di atti delegati di esecuzione, può permettere
l’espressione in alternativa attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e
numeri
13
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER
TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 – allegato III)
« confezionato in atmosfera protettiva» (conservazione mediante gas d’imballaggio)
«con edulcorante/i»
«con zucchero/i ed edulcorante/i»
«contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura nell’elenco degli ingredienti con il
solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica
«contiene liquirizia» dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia
(Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.
«contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dolciumi contenenti acido
glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e bevande
con più di 1,2 % per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l
in caso di bevande
«elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»
seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml : bevande, ad
eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il
termine «caffè» o «tè» in una proporzione superiore a 150 mg/l). Integratori alimentari: il tenore di caffeina
è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero
data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e
i non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una volta
14
DICITURE COMPLEMENTARI:
Esempio
CHEWING GUM CON CAFFEINA SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI
Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955, gomma base,
acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà,
addensante: gomma arabica, caffeina, agente di rivestimento: E 903, colorante: E
120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E 320
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una
fonte di fenilalanina). Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini
e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in
luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Po, 61- Roma
28 g contiene 20 confetti
Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012


Aspartame - se è indicato come E 951, è obbligatorio specificare «contiene aspartame
(una fonte di fenilalanina)».
Caffeina – Alimenti solidi con caffeina per scopi fisiologici, non aromatizzanti, è obbligatorio
indicare nello stesso campo visivo della denominazione «contiene caffeina. Non
raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina X
mg/100g)»
15
INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER
TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 – allegato III)
alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di
fitostanolo
“addizionato di steroli/stanoli vegetali” nello stesso campo visivo della denominazione
dell’alimento
“l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di
colesterolo nel sangue”
“ i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il
prodotto solo sotto controllo medico”
“il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in
gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni”
“l’assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il
consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di
carotenoidi “
“evitare il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti “
va riportato nell’elenco degli ingredienti (espresso in percentuale o in grammi di steroli
vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) il tenore di fitosteroli,
esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti
va definita la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato (di
preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni
porzione.
16
Presentazione delle informazioni
obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13)
facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e in alcun modo
nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche
LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI
MA NON UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ
Viene introdotto per la dimensione dei caratteri:
pari o superiore a 1,2 mm (altezza della x)
se la superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x è pari o
superiore a 0,9 mm
altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione
(tipo di testo, formato, layout, ecc)
denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico, appaiono nello stesso campo
visivo
17
ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI



superficie maggiore < 25 cm2 - no etichettatura nutrizionale
superficie maggiore < 10 cm2 – obbligatori solo:
•denominazione
•allergeni
•quantità
•TMC
La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messi
a disposizione su richiesta del consumatore
Non richiesto stesso campo visivo per denominazione e quantità
“Campo visivo": le superfici di un imballaggio che possono essere lette
da un unico angolo visuale
18
VENDITA A DISTANZA (Art. 14)


viene inserito il concetto di vendita con mezzi di
comunicazione a distanza
tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del
TMC e la data di scadenza) devono essere fornite
prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il
consumatore
vanno distinti i prodotti alimentari non
preconfezionati per cui (ad eccezione degli
allergeni), le indicazioni devono essere
espressamente previste da parte degli Stati membri

19
Omissione di alcune indicazioni
obbligatorie (art.16)
Ingredienti e dichiarazione nutrizionale, non obbligatorie per:
bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume
entro il 13 dicembre 2014: Commissione stila una relazione sulla
necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere
in futuro l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore energetico
verrà proposta anche una definizione di «alcopops»
20
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI)
Alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia
normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con uno diverso:
indicazione del componente o dell’ingrediente sostituito
Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca contenenti proteine aggiunte di
diversa origine animale, la denominazione reca l’indicazione della presenza di tali
proteine nonché della loro origine)
Prodotti e preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette,
porzioni di carne o carcasse, contengono più del 5 % del peso del prodotto finito di
acqua aggiunta, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della
presenza di acqua aggiunta
I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono
sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che sono frutto
dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi
alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione: «carne ricomposta» e
«pesce ricomposto»
21
Disposizioni specifiche sulla denominazione e
sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI)
Alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la
denominazione è accompagnata dalla designazione «decongelato»
Esenzioni:
- scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro)
- prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico necessario
(es. torte congelate – conservazione di alimenti alle basse temperature)
- prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla
sicurezza e sulla qualità (es. croissant congelato somministrato dopo
cottura, senza manipolazione)
22
Elenco degli ingredienti (Art. 18 )


….
Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di
nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente
indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura
«nano», tra parentesi, segue la denominazione
di tali ingredienti.
23
Etichettatura di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze (Art. 21)

le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figurano nell’elenco degli
ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del
prodotto

la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto
dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo

In mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione include il termine «contiene»
seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico


Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da
un’unica sostanza o da un unico prodotto allergenico, ciò è precisato nell’etichettatura
per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione
Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza
o al prodotto in questione, le indicazioni sull’allergene non sono richieste
24
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALL. II)
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati,
tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciroppi di
glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o
carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo
D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati
da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol
etilico di origine agricola; b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa),
pistacchi (Pistacia
vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono
derivati.
25
ESEMPIO


Allergeni
Oli e grassi vegetali – va indicata la specie vegetale da cui derivano.
Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato»

Oli e grassi animali – indicazione della specie rimane facoltativa

Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art. 16 del Regolamento (CE) n.
1334/2008.
Biscotti
Ingredienti: farina di frumento, zucchero, grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma, cocco in
proporzione variabile), grasso animale, amido di frumento, latte scremato in polvere, agenti lievitanti
(carbonato acido d’ammonio, pirofosfato acido sodio, carbonato acido di sodio), sciroppo di glucosiofruttosio, sale, proteine del latte, aroma naturale di vaniglia (con amido di frumento).
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g
Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012
26
QUANTITÀ – ART. 23 e Allegato IX
REGOLA GENERALE:
 in unità di volume per i prodotti liquidi;
 in unità di massa per gli altri prodotti. Mantenimento
disposizioni nazionali (es. gelati, miele). Difformità sul
mercato comunitario
La Commissione può stabilire un modo diverso di
espressione per migliorare la comprensione del
consumatore (semisolido, fluido)
27
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
(Art. 29)
non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di
applicazione della seguente normativa:
a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque
minerali naturali
si applica agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare
28
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Le modifiche recepiscono il vasto consenso
sull’opportunità di rafforzare l’efficacia dell’E.N.
in quanto in grado di facilitare scelte informate
ed educare il consumatore a seguire una
alimentazione equilibrata
29
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

dichiarazione obbligatoria per alcuni nutrienti

elementi dichiarati anche in rapporto ai
consumi di riferimento
30
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
OBBLIGATORIE
VALORE
ENERGETICO
GRASSI TOTALI
GRASSI SATURI
ZUCCHERI
PROTEINE
SALE (una dicitura indicante che il contenuto
FACOLTATIVE
AC. GRASSI TRANS
AC. GRASSI MONOINSATURI
AC. GRASSI POLINSATURI
POLIOLI
AMIDO
FIBRE ALIMENTARI
VITAMINE E MINERALI
di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente
presente può figurare immediatamente accanto alla
dichiarazione nutrizionale)
31
MISURE DI IMPLEMENTAZIONE
ATTESE NEI PROSSIMI ANNI
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE





Indicazione grassi trans (entro 3 anni)
Porzioni
% assunzioni di riferimento – (GDA)
Tolleranze
Forme di espressione e presentazione
supplementari
32
Presentazione dichiarazioni nutrizionali
obbligatorie e volontarie (art.34)
STESSO CAMPO VISIVO
in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato
lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito
Bevande alcoliche possono riportare
(volontariamente) anche il solo il valore energetico
Quando le indicazioni sono ripetute, devono sono presentate nel
CAMPO VISIVO PRINCIPALE, utilizzando una
dimensione di carattere conforme e possono riportare
anche il solo il valore energetico
Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive sia
trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere
sostituite da una dicitura del tipo
«contiene quantità trascurabili di …» ???
33
VALORI DI RIFERIMENTO
VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI
VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml

POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL
NUMERO IN ETICHETTA

POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER
PORZIONE NEL CASO DI:
-
RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
-
PRODOTTO NON PREIMBALLATO
34
CONSUMI DI RIFERIMENTO
ENERGIA
8400 kJ (2000 kcal)
GRASSI TOTALI
70 g
GRASSI SATURI
20 g
CARBOIDRATI
260 g
ZUCCHERI
90 g
PROTEINE
50 g
SALE
6g
35
CONSUMI DI RIFERIMENTO
Articolo 31 Calcolo
Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ)
Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento
così
com’è venduto.
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli
ingredienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per
l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad
esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli
ufficiali (tolleranze analitiche)
36
FORME DI ESPRESSIONE E
PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI
Il valore energetico e le sostanze nutritive possono essere, in aggiunta, indicate volontariamente
per mezzo di altre forme di espressione se:





si basano su ricerche accurate e fondate e su consultazioni con consumatori e gruppi
interessati
facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull’importanza dell’alimento ai fini
dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta
devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera
circolazione delle merci
Gli Stati membri possono chiedere agli operatori di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con
i requisiti del Regolamento.
Entro il 13 dicembre 2017 , la Commissione presenta una relazione sull'utilizzazione di tali forme
di espressione e di presentazione, del loro effetto sul mercato interno e sull' opportunità di
un'ulteriore armonizzazione.
37
LUOGO DI ORIGINE O DI
PROVENIENZA (ART.26)
viene stabilita l’indicazione d’origine obbligatoria per le carni
suine,
ovi-caprine e di pollame
(precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine)
38
LUOGO DI ORIGINE O DI
PROVENIENZA
obbligatoria:
- nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali
- per le carni suine, ovi-caprine e di pollame
Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è
indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: (es. Panettone di
Milano, Cioccolato belga)
- è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente
primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente
primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare.


Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative
all'applicazione di quanto sopra riportato
Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti
39
LUOGO DI ORIGINE O DI
PROVENIENZA
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di
provenienza per:






tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste;
il latte;
il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
i prodotti alimentari non trasformati;
i prodotti a base di un unico ingrediente; (es. pasta)
gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.
Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente;
Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere
informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico
sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali
40
ORIGINE - DEFINIZIONI UE



Il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto,
come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento
(CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario).
Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 24: Una merce alla cui
produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del
paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa
attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione.
«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento
che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati
abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e
per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione
quantitativa (QUID);
41
Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante “Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari
Entrata in vigore il 6 marzo 2011.

La determinazione dell’origine degli alimenti trasformati (il “luogo dell'ultima
trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia
prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei
prodotti” - cfr. art. 4, comma 2) è subordinato a modalità applicative che saranno
decise con ulteriori decreti interministeriali del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali e del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le
Organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori della produzione e
della trasformazione.

Predisposto un decreto applicativo concernente l’indicazione d’origine sulle
etichette di alcuni alimenti, quali: olio d’oliva, carni bovine, carni di pollame,
miele, latte fresco, passata di pomodoro.
Nuove regole circa:

il posizionamento dell’indicazione d’origine (nello stesso campo visivo ed in
prossimità della denominazione di vendita);

l’altezza dei caratteri tipografici (pari o superiori a 2 mm).

Sul provvedimento è stato fissato il periodo di statu quo (o clausola di stand still,
che consiste nell’obbligo di “non facere” in attesa delle osservazioni di altri Stati
membri e della verifica di compatibilità da parte dei competenti Servizi della
Commissione) al 17 ottobre 2011.

INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI
Art. 36 Requisiti applicabili
.


Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono essere
ambigue e/o confuse per il consumatore e se del caso, basate sui dati
scientifici pertinenti.
La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per
le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale
negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranza (es. Può contenere tracce di…);
b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o
vegani;
c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di
popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es.
bambini, anziani, donne in gravidanza).
43
Disposizioni nazionali Art. 38
Quanto alle materie espressamente armonizzate dal
Regolamento gli Stati membri non possono adottare né
mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto
dell’Unione lo autorizza.
Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali
concernenti materie non specificamente
armonizzate dal presente regolamento purché non
vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle
merci conformi al presente regolamento.
44
Disposizioni nazionali sulle indicazioni
obbligatorie complementari (Art. 39)
Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli Stati membri
possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie
specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle
indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine
controllata e repressione della concorrenza sleale
Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione
obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti
solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua
origine o provenienza.
45
Indicazione volontaria delle assunzioni di
riferimento per gruppi specifici di popolazione
(Art. 43 )
In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione gli
Stati membri possono adottare misure nazionali
relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di
riferimento per gruppi specifici di popolazione
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali misure
46
PRODOTTI NON PREIMBALLATI
(Art. 44 )
Necessità di informare i consumatori della presenza di
allergeni in tutti gli alimenti
Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti
allergenici nei
prodotti alimentari non preimballati
venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo
47
Altre informazioni relative agli alimenti
non preimballati
Gli alimenti non-preimballati sono di regola esentati dal
requisito di fornire tutte le indicazioni.
Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di
altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le
rispettive indicazioni sono messe a disposizione
48
Relazioni con le indicazioni
nutrizionali e di salute
Quando viene riportato un claim nutrizionale
o di salute, la dichiarazione nutrizionale è
resa obbligatoria, senza eccezioni
49
Conclusioni



La proposta di Regolamento modernizza, semplifica e
chiarisce l’attuale scenario cercando di evitare
contraddizioni, incoerenze, ripetizioni o lacune giuridiche
Le innovazioni normative in materia di etichettatura
consentiranno scelte alimentari più consapevoli e, quindi
una maggiore tutela per il consumatore e avranno un
ruolo positivo anche sulle scelte del settore industriale in
tema di formulazione dei prodotti
Gli S.M. sono coinvolti attivamente in questo processo di
rinnovamento e di valutazione dei risultati conseguiti
50
51
Scarica

Consumatori