SEMINARIO AIIPA IL NUOVO REGOLAMENTO UE INFORMAZIONE AL CONSUMATORE L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ETICHETTATURA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI SALUTISTICI Roberto Copparoni Ministero della Salute Direzione Generale Igiene Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Milano 14 febbraio 2012 1 CONSULTAZIONI ETICHETTATURA GENERALE Consumatori difficoltà nel leggere e comprendere le etichette chiedono maggiori e migliori informazioni (precise, semplici, comprensibili e non contestabili) Imprese del settore semplificazione delle norme vigenti, tenendo presente i costi che tali modifiche comportano Stati membri evoluzione qualitativa ed equilibrio tra le esigenze dei consumatori e quelle dell'industria 2 CONSULTAZIONI ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Consumatori insoddisfatti dell'attuale normativa auspicano un miglioramento ma con pareri discordanti (es. numero dei nutrienti da riportare obbligatoriamente) Imprese del settore particolarmente attente all'impatto e ad eventuali vincoli sproporzionati (maggiore flessibilità) Stati membri approccio maggiormente armonizzato e più efficace (alcuni hanno richiesto sistemi di etichettatura nutrizionale alternativi come semafori, keyhole, ecc.) 3 SVILUPPI NORMATIVI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI Dir. 2000/13/CE ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Dir. 90/496/CEE Regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori 4 ALTRI PROVVEDIMENTI COINVOLTI Direttiva 87/250/CEE (indicazione del grado alcolico delle bevande) Direttive 79/112/CEE e 94/54/CE e2004/77 (indicazioni obbligatorie da apporre sulle etichette di alcuni prodotti) Direttiva 2002/67/CE (etichettatura di prodotti contenenti chinino e caffeina) Regolamento CE n. 608/2004 (etichettatura dei prodotti addizionati con fitosteroli, fitostanoli e/o esteri dei fitostanolo) 5 Regolamento(UE) n. 1169 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 RELATIVO ALLA FORNITURA DI INFORMAZIONI ALIMENTARI AI CONSUMATORI votato dal Parlamento Europeo il 6 luglio 2011 formalmente adottato dal Consiglio UE il 25 ottobre 2011 pubblicato sulla GU UE il 22 novembre 2011 previsto periodo transitorio generale dall’entrata in vigore: - 3 anni per lo smaltimento delle scorte di etichette non conformi - 5 anni per l’etichettatura nutrizionale 6 REGOLAMENTO INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI CONSUMATORI non rappresenta una semplice modifica ma… una “trasformazione culturale” - maggiore coinvolgimento delle Aziende - migliori indicazioni per i consumatori Obiettivo comune: sicurezza nutrizionale 7 REGOLAMENTO INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ALIMENTARI AI CONSUMATORI approccio completo ed evolutivo definizione ampia della normativa che non si limita alla sola etichetta ma comprende anche informazioni fornite utilizzando mezzi diversi consente ai consumatori di effettuare scelte maggiormente consapevoli, garantendo altempo stesso una concorrenza efficace all’industria EFFETTI FUTURI Il consumatore è maggiormente interessato al rapporto tra l'alimentazione e salute e sempre di più sceglie una dieta adeguata alle esigenze individuali Consumatori e Industria, attori della strategia sugli aspetti sanitari legati all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità e alle malattie croniche non trasmissibili Riformulazione degli alimenti Maggiore competitività MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ NUTRIZIONALE TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI responsabilità degli operatori del settore dichiarazioni obbligatorie leggibilità delle informazioni fornite forme aggiuntive di espressione e presentazione luogo di origine dei prodotti informazioni relative agli alimenti non preimballati 10 Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art. 8) vengono stabilite le responsabilità per gli operatori del settore (vendita o distribuzione), che devono verificare le informazioni e non immettere sul mercato prodotti che non sono in linea con le disposizioni del Regolamento non possono modificare le informazioni se tali modifiche risultano ingannevoli per il consumatore finale o comportano la riduzione del livello di protezione del consumatore stesso 11 Responsabilità degli operatori del settore alimentare (Art.8) • Il responsabile è l’operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto • Non vengono commercializzati (a qualsiasi livello) prodotti con etichettatura non conforme • Una eventuale modifica (a qualsiasi livello) rende l’operatore responsabile • Business to business 12 Informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.9) denominazione ingredienti allergeni quantità netta quantità di alcuni ingredienti (primario, enfatizzato, caratterizzante essenziale) termine minimo di conservazione o data di scadenza condizioni particolari di conservazione e/o impiego nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore paese di origine o luogo di provenienza istruzioni per l’uso (se necessarie) titolo alcolometrico per bevande con più di 1,2% di alcol in volume dichiarazione nutrizionale La Commissione, previa adozione di atti delegati di esecuzione, può permettere l’espressione in alternativa attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri 13 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 – allegato III) « confezionato in atmosfera protettiva» (conservazione mediante gas d’imballaggio) «con edulcorante/i» «con zucchero/i ed edulcorante/i» «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)» se l’aspartame figura nell’elenco degli ingredienti con il solo numero E «contiene una fonte di fenilalanina» quando figura nella sua denominazione specifica «contiene liquirizia» dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro. «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e bevande con più di 1,2 % per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» seguita, tra parentesi da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml : bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè» in una proporzione superiore a 150 mg/l). Integratori alimentari: il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti di carne, preparazioni a base di carne e i non trasformati a base di pesce congelati o che sono stati congelati più di una volta 14 DICITURE COMPLEMENTARI: Esempio CHEWING GUM CON CAFFEINA SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI Ingredienti: edulcoranti: E 953, E 420, E 965, E 967, E 951, E 955, gomma base, acido citrico, acido malico, agente umidificante: E 422, aromi, guaranà, addensante: gomma arabica, caffeina, agente di rivestimento: E 903, colorante: E 120, caffeina, emulsionante: lecitine (di soia), antiossidante: E 320 Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina). Contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina 800 mg/100 g). Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Po, 61- Roma 28 g contiene 20 confetti Da consumarsi preferibilmente entro il 12 12 2012 Aspartame - se è indicato come E 951, è obbligatorio specificare «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)». Caffeina – Alimenti solidi con caffeina per scopi fisiologici, non aromatizzanti, è obbligatorio indicare nello stesso campo visivo della denominazione «contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza (tenore di caffeina X mg/100g)» 15 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTI (art.10 – allegato III) alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo “addizionato di steroli/stanoli vegetali” nello stesso campo visivo della denominazione dell’alimento “l’alimento è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre i livello di colesterolo nel sangue” “ i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico” “il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni” “l’assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi “ “evitare il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti “ va riportato nell’elenco degli ingredienti (espresso in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di alimento) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti va definita la porzione dell’alimento o dell’ingrediente alimentare interessato (di preferenza in g o ml), con un’indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione. 16 Presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari (art.13) facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili e in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche LA NORMATIVA PRECEDENTE GIÀ PREVEDEVA ETICHETTE LEGGIBILI MA NON UN CRITERIO MISURABILE DI LEGGIBILITÀ Viene introdotto per la dimensione dei caratteri: pari o superiore a 1,2 mm (altezza della x) se la superficie maggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x è pari o superiore a 0,9 mm altri criteri di leggibilità verranno stabiliti in seguito dalla Commissione (tipo di testo, formato, layout, ecc) denominazione, quantità netta e titolo alcolometrico, appaiono nello stesso campo visivo 17 ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI superficie maggiore < 25 cm2 - no etichettatura nutrizionale superficie maggiore < 10 cm2 – obbligatori solo: •denominazione •allergeni •quantità •TMC La lista degli ingredienti può essere fornita mediante altri mezzi o messi a disposizione su richiesta del consumatore Non richiesto stesso campo visivo per denominazione e quantità “Campo visivo": le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale 18 VENDITA A DISTANZA (Art. 14) viene inserito il concetto di vendita con mezzi di comunicazione a distanza tutte le informazioni obbligatorie (ad eccezione del TMC e la data di scadenza) devono essere fornite prima che l'acquisto sia concluso senza oneri per il consumatore vanno distinti i prodotti alimentari non preconfezionati per cui (ad eccezione degli allergeni), le indicazioni devono essere espressamente previste da parte degli Stati membri 19 Omissione di alcune indicazioni obbligatorie (art.16) Ingredienti e dichiarazione nutrizionale, non obbligatorie per: bevande con contenuto alcolico sup. all’1,2 % in volume entro il 13 dicembre 2014: Commissione stila una relazione sulla necessità o meno, per alcune bevande alcoliche, di prevedere in futuro l’esenzione dall’obbligo di fornire il valore energetico verrà proposta anche una definizione di «alcopops» 20 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI) Alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con uno diverso: indicazione del componente o dell’ingrediente sostituito Prodotti e preparazioni a base di carne o della pesca contenenti proteine aggiunte di diversa origine animale, la denominazione reca l’indicazione della presenza di tali proteine nonché della loro origine) Prodotti e preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, contengono più del 5 % del peso del prodotto finito di acqua aggiunta, la denominazione dell’alimento comprende l’indicazione della presenza di acqua aggiunta I prodotti e le preparazioni a base di carne nonché i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne o di pesce ma che sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti tra cui additivi ed enzimi alimentari oppure mediante sistemi diversi, recano l’indicazione: «carne ricomposta» e «pesce ricomposto» 21 Disposizioni specifiche sulla denominazione e sulle indicazioni che l’accompagnano (all.VI) Alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione è accompagnata dalla designazione «decongelato» Esenzioni: - scongelamento dei singoli ingredienti (es. burro) - prodotti per i quali il congelamento è un passaggio tecnologico necessario (es. torte congelate – conservazione di alimenti alle basse temperature) - prodotti per i quali lo scongelamento non ha un impatto negativo sulla sicurezza e sulla qualità (es. croissant congelato somministrato dopo cottura, senza manipolazione) 22 Elenco degli ingredienti (Art. 18 ) …. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. 23 Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (Art. 21) le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figurano nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto la denominazione è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo In mancanza di un elenco degli ingredienti l’indicazione include il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/ prodotto allergenico Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto allergenico, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni sull’allergene non sono richieste 24 SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE (ALL. II) 1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 ); b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. ( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 25 ESEMPIO Allergeni Oli e grassi vegetali – va indicata la specie vegetale da cui derivano. Prevista l'espressione «totalmente o parzialmente idrogenato» Oli e grassi animali – indicazione della specie rimane facoltativa Aromi - Il termine «naturale» è utilizzato conformemente all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1334/2008. Biscotti Ingredienti: farina di frumento, zucchero, grasso vegetale parzialmente idrogenato (palma, cocco in proporzione variabile), grasso animale, amido di frumento, latte scremato in polvere, agenti lievitanti (carbonato acido d’ammonio, pirofosfato acido sodio, carbonato acido di sodio), sciroppo di glucosiofruttosio, sale, proteine del latte, aroma naturale di vaniglia (con amido di frumento). Conservare in luogo fresco e asciutto. Prodotto da XXXX srl – Via Fiorio, 61 – Roma 350 g Da consumarsi preferibilmente entro il 14 09 2012 26 QUANTITÀ – ART. 23 e Allegato IX REGOLA GENERALE: in unità di volume per i prodotti liquidi; in unità di massa per gli altri prodotti. Mantenimento disposizioni nazionali (es. gelati, miele). Difformità sul mercato comunitario La Commissione può stabilire un modo diverso di espressione per migliorare la comprensione del consumatore (semisolido, fluido) 27 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (Art. 29) non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della seguente normativa: a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari; b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali si applica agli alimenti destinati a un’alimentazione particolare 28 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Le modifiche recepiscono il vasto consenso sull’opportunità di rafforzare l’efficacia dell’E.N. in quanto in grado di facilitare scelte informate ed educare il consumatore a seguire una alimentazione equilibrata 29 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE dichiarazione obbligatoria per alcuni nutrienti elementi dichiarati anche in rapporto ai consumi di riferimento 30 DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIE VALORE ENERGETICO GRASSI TOTALI GRASSI SATURI ZUCCHERI PROTEINE SALE (una dicitura indicante che il contenuto FACOLTATIVE AC. GRASSI TRANS AC. GRASSI MONOINSATURI AC. GRASSI POLINSATURI POLIOLI AMIDO FIBRE ALIMENTARI VITAMINE E MINERALI di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale) 31 MISURE DI IMPLEMENTAZIONE ATTESE NEI PROSSIMI ANNI ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Indicazione grassi trans (entro 3 anni) Porzioni % assunzioni di riferimento – (GDA) Tolleranze Forme di espressione e presentazione supplementari 32 Presentazione dichiarazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie (art.34) STESSO CAMPO VISIVO in un formato chiaro (tabulare o, se lo spazio non lo consente, in formato lineare) e nell’ordine di presentazione stabilito Bevande alcoliche possono riportare (volontariamente) anche il solo il valore energetico Quando le indicazioni sono ripetute, devono sono presentate nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, utilizzando una dimensione di carattere conforme e possono riportare anche il solo il valore energetico Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» ??? 33 VALORI DI RIFERIMENTO VALORE ENERGETICO E NUTRIENTI VANNO ESPRESSI PER 100 g o 100 ml POSSONO ESSERE ESPRESSI ANCHE PER PORZIONE INDICANDONE IL NUMERO IN ETICHETTA POSSONO ESSERE ESPRESSE UNICAMENTE PER PORZIONE NEL CASO DI: - RIPETIZIONE DELLE INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - PRODOTTO NON PREIMBALLATO 34 CONSUMI DI RIFERIMENTO ENERGIA 8400 kJ (2000 kcal) GRASSI TOTALI 70 g GRASSI SATURI 20 g CARBOIDRATI 260 g ZUCCHERI 90 g PROTEINE 50 g SALE 6g 35 CONSUMI DI RIFERIMENTO Articolo 31 Calcolo Il valore energetico è calcolato mediante coefficienti di conversione (kcal/kJ) Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive si riferiscono all’alimento così com’è venduto. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l’attuazione uniforme per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali (tolleranze analitiche) 36 FORME DI ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI Il valore energetico e le sostanze nutritive possono essere, in aggiunta, indicate volontariamente per mezzo di altre forme di espressione se: si basano su ricerche accurate e fondate e su consultazioni con consumatori e gruppi interessati facilitano la comprensione al consumatore sul contributo e sull’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta devono essere obiettivi e non discriminatori e non devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci Gli Stati membri possono chiedere agli operatori di non utilizzarli nel caso in cui non in linea con i requisiti del Regolamento. Entro il 13 dicembre 2017 , la Commissione presenta una relazione sull'utilizzazione di tali forme di espressione e di presentazione, del loro effetto sul mercato interno e sull' opportunità di un'ulteriore armonizzazione. 37 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA (ART.26) viene stabilita l’indicazione d’origine obbligatoria per le carni suine, ovi-caprine e di pollame (precedentemente era prevista soltanto per le carni bovine) 38 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA obbligatoria: - nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali - per le carni suine, ovi-caprine e di pollame Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: (es. Panettone di Milano, Cioccolato belga) - è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario, oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello del prodotto alimentare. Entro il 13 dicembre 2013 , la Commissione adotta norme di attuazione relative all'applicazione di quanto sopra riportato Entro 5 anni dalla data di applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'indicazione obbligatoria per i prodotti sopra descritti 39 LUOGO DI ORIGINE O DI PROVENIENZA Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per: tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle già previste; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; i prodotti alimentari non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; (es. pasta) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria per le carni usate quali ingrediente; Tali relazioni prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità, l'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali 40 ORIGINE - DEFINIZIONI UE Il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario). Regolamento (CEE) n. 2913/92 Articolo 24: Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. «ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa (QUID); 41 Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari Entrata in vigore il 6 marzo 2011. La determinazione dell’origine degli alimenti trasformati (il “luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti” - cfr. art. 4, comma 2) è subordinato a modalità applicative che saranno decise con ulteriori decreti interministeriali del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Organizzazioni maggiormente rappresentative dei settori della produzione e della trasformazione. Predisposto un decreto applicativo concernente l’indicazione d’origine sulle etichette di alcuni alimenti, quali: olio d’oliva, carni bovine, carni di pollame, miele, latte fresco, passata di pomodoro. Nuove regole circa: il posizionamento dell’indicazione d’origine (nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita); l’altezza dei caratteri tipografici (pari o superiori a 2 mm). Sul provvedimento è stato fissato il periodo di statu quo (o clausola di stand still, che consiste nell’obbligo di “non facere” in attesa delle osservazioni di altri Stati membri e della verifica di compatibilità da parte dei competenti Servizi della Commissione) al 17 ottobre 2011. INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI Art. 36 Requisiti applicabili . Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non devono essere ambigue e/o confuse per il consumatore e se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza (es. Può contenere tracce di…); b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento stabiliti (es. bambini, anziani, donne in gravidanza). 43 Disposizioni nazionali Art. 38 Quanto alle materie espressamente armonizzate dal Regolamento gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento. 44 Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari (Art. 39) Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli Stati membri possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale Gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. 45 Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione (Art. 43 ) In attesa dell’adozione delle disposizioni dell’Unione gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all’indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure 46 PRODOTTI NON PREIMBALLATI (Art. 44 ) Necessità di informare i consumatori della presenza di allergeni in tutti gli alimenti Diventa obbligatoria l’indicazione degli ingredienti allergenici nei prodotti alimentari non preimballati venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo 47 Altre informazioni relative agli alimenti non preimballati Gli alimenti non-preimballati sono di regola esentati dal requisito di fornire tutte le indicazioni. Gli Stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altri elementi oltre gli allergeni e scegliere il modo in cui le rispettive indicazioni sono messe a disposizione 48 Relazioni con le indicazioni nutrizionali e di salute Quando viene riportato un claim nutrizionale o di salute, la dichiarazione nutrizionale è resa obbligatoria, senza eccezioni 49 Conclusioni La proposta di Regolamento modernizza, semplifica e chiarisce l’attuale scenario cercando di evitare contraddizioni, incoerenze, ripetizioni o lacune giuridiche Le innovazioni normative in materia di etichettatura consentiranno scelte alimentari più consapevoli e, quindi una maggiore tutela per il consumatore e avranno un ruolo positivo anche sulle scelte del settore industriale in tema di formulazione dei prodotti Gli S.M. sono coinvolti attivamente in questo processo di rinnovamento e di valutazione dei risultati conseguiti 50 51