Definizioni art. 89 comma 1 lettera i Impresa Affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese sub-appaltatrici o di lavoratori autonomi. 1. Nuova definizione 2. E’ obbligatorio nominarla? 3. Un Lavoratore Autonomo può fare da Impresa Affidataria? Definizioni art. 89 comma 1 lettera l Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera. (All. XVII) Prima: iscrizione Camera di Commercio organico medio e contratto collettivo DURC In più: DVR e nomine RSPP e RLS elenco lavoratori e idoneità sanitaria eventuali interdizioni di cui all’art. 14 Definizioni art. 89 comma 1 lettera l Novità: l’Idoneità tecnico-professionale è parzialmente richiesta anche per i Lavoratori Autonomi In particolare: • Iscrizione Camera di Commercio • DURC • Elenco DPI • Conformità macchine e attrezzature • Attestati per formazione e idoneità sanitaria Obblighi del Coordinatore per la progettazione (CSP) art. 91 comma 1 lettera a: redige il PSC come specificato nell’allegato XV . art. 91 comma 1 lettera b: predispone un fascicolo tecnico dell’opera come definito dall’allegato XVI . L’allegato XV ingloba l’ex- DPR 222/03 arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti art. 96 comma 1 I Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci dipendenti: b) Predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) Curano la disposizione o l’accatastamento di materiale o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) Curano la protezione contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute. Commi b e c: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti art. 96 comma 2 I Datori di Lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci dipendenti: Redigono il piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi degli artt. 17 comma 1 lettera a, 18 comma 1 lettera z, 26 comma 1 lettera b e comma 3 Art. 17 comma 1 lettera a: • arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 5000 a 15000 euro (non fa il POS o lo fa incompleto) per cantieri con uomini-giorno inferiori a 200 •arresto da 6 mesi a 1 anno (non fa il POS) per cantieri con uomini-giorno superiori a 200 Obblighi del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria art. 97 comma 1 Il Datore di Lavoro dell’ Imprese Affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di Sicurezza e Coordinamento L’Imp. Affidataria funge anche da organo di controllo interno sull’operato delle imprese presenti Nasce una sinergia tra CSE e Impresa Affidataria? arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3000 a 12000 euro Obblighi del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria art. 97 comma 2 Gli obblighi derivanti dall’art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 96 comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. Art. 26 è l’ex-art. 7/626: si applica solo per lavori “non di genio civile” L’Imp. Affidataria fa il POS (non c’è il CSE) e vigila sul coordinamento con le altre imprese. Il coordinamento è promosso dal datore di lavoro – committente attraverso il DUVRI. E’ al stessa cosa se l’Impresa Affidataria coincide con il Committente. L’impresa Affidataria deve rispettare i requisiti tecnico-professionali come le altre imprese. Obblighi del datore di lavoro dell’Impresa Affidataria art. 97 comma 3 a) b) Il Datore di Lavoro dell’ Imprese Affidataria deve inoltre: Coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro ..); Verificare la congruenza dei piani operativi (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al CSE Caso tipico: il CSE non sa che in cantiere c’è una nuova impresa La nuova impresa ha iniziato a lavorare senza produrre il POS Questo comma tutela il CSE in alcune fasi della sua attività arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 500 a 2000 euro Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 comma 1 Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il PSC è correlato da tavole esplicative di progetto ……una tavola tecnica sugli scavi … I contenuti minimi del PSC sono definiti nell’allegato XV. Obblighi di trasmissione art. 101 comma 2 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Fa da tramite tra CSE e imprese esecutrici Il CSE tiene contatti con una sola impresa Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria Obblighi di trasmissione art. 101 comma 3 Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I Lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. Se ho più imprese affidatarie, ognuna trasmette al CSE il proprio POS Sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per l’impresa affidataria e/o le imprese esecutrici E mi raccomando!! Casco sempre in testa!!!!