La sicurezza in edilizia.
Effetti pratici delle modifiche apportate
dal DLgs 106/09 al Testo Unico sulla
sicurezza (DLgs 81/08)
SEMINARIO
Bologna, 19 Novembre 2009
Dott. Claudio Gaddoni
AUSL di Imola
APPLICAZIONE DEL
DLgs 81/08 NEI CANTIERI EDILI
Stato dell’arte sulla situazione nei cantieri edili
nelle attività di vigilanza ordinaria effettuata dagli
operatori
dei
Servizi
di
Prevenzione
delle AUSL.
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L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E
CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI

Le violazioni più frequenti sono sempre le stesse e
sono riferite ad aspetti tecnico-antinfortunistici
(cadute dall’alto, rischio elettrico, organizzazione di
cantiere, utilizzo DPI, ecc.)

La documentazione riferita agli aspetti gestionali e di
organizzazione del cantiere e delle lavorazioni (PSC,
POS, PIMUS) è spesso un mero adempimento formale,
che non tiene conto della realtà del cantiere e della
sua effettiva gestione.
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L’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E
CONTROLLO NEI CANTIERI EDILI



Ancora scarsa percezione e consapevolezza dei
rischi da parte dei lavoratori
Insoddisfacente assunzione di comportamenti
sicuri, e tutela della propria salute e sicurezza
da parte dei lavoratori
Ancora carente utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (soprattutto elmetti, occhiali, maschere antipolvere,
otoprotettori)

Ancora carente formazione e addestramento dei
lavoratori, soprattutto di base, ma anche specifica
(addestramento per DPI, uso attrezzature particolari, montaggio
ponteggi, ecc.)
ANNO 2008 AUSL IMOLA
PROGETTO VERIFICA ADEMPIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI IN 50 AZIENDE EDILI
FORMAZIONE
n. aziende in cui è
presente il
SI
CORSO
STRUTTURATO
IN
CORSO
NO
RSPP=DL
37
(74%)
25
8
4 (11%)
RSPP≠ DL
13
(26%)
11
0
2(15 %)
RLS
21
(42%)
15
1
5 (24%)
RLST
10
(20%)
10
0
0
ADD.
1°Soccorso
49
(98%)
40
0
9
ADD. PREV. INC.
48
(96%)
39
5
4
0
16 (32%)
LAVORATORI
34 (68%)
7
5
NOVITA’ del DLgs 106/09
in Edilizia
 Maggior attenzione ai soggetti dell’organizzazione
aziendale (obblighi del datore di lavoro, dirigenti e
preposti).
 Individuazione dei soggetti di cantiere con compiti
di gestione della sicurezza nelle imprese affidatarie
(DL, dirigenti, preposti)
 Completamento della formazione dei soggetti
destinatari di obblighi sulla sicurezza (dirigenti)
 Incremento delle
addestramento
dei
attrezzature.
attività di
lavoratori
formazione e
nell’uso
delle
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SOGGETTI INCARICATI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
COMMITTENTE
PROGETTAZIONE
COORDINATORE PER
LA SICUREZZA
ESECUZIONE
RESPONSABILE
DEI LAVORI
DATORI DI LAVORO
Dirigenti
IMPRESE
AFFIDATARIE
Preposti
IMPRESE
ESECUTRICI
LAVORATORI
AUTONOMI
IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI
Viene confermato e ampliato il ruolo centrale delle
imprese affidatarie nella gestione della
sicurezza nel processo edilizio.
 Redige un proprio Piano Operativo di Sicurezza.
 Verifica l’idoneità professionale imprese esecutrici
 Trasmette il POS delle imprese esecutrici al CSE previa
verifica di congruenza con il proprio.
 Verifica la sicurezza lavori affidati e l’applicazione delle
disposizioni e prescrizioni del PSC
 Coordina le imprese esecutrici sulle misure di tutela e
sicurezza del cantiere
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE
APPALTO GENERAL CONTRACTOR
COMMITTENTE
RESPONSABILE DEI LAVORI
COORDINATORI NELLE FASI DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE
IMPRESA AFFIDATARIA
IMPRESA
ESECUTRICE 1
IMPRESA
ESECUTRICE 2
IMPRESA
ESECUTRICE 3
LAVORATORE
AUTONOMO 1
LAVORATORE
AUTONOMO 2
LAVORATORE
AUTONOMO 3
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE
APPALTO SCORPORATO
COMMITTENTE
RESPONSABILE DEI LAVORI
COORDINATORI
CSP - CSE
IMPRESA
AFFIDATARIA 1
IMPRESA
AFFIDATARIA 2
IMPRESA
ESECUTRICE 1
IMPRESA
ESECUTRICE 2
LAVORATORE
AUTONOMO 2
LAVORATORE
AUTONOMO 3
IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI
All'art. 97 è previsto:
 che in relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli
apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati
dalle
imprese
esecutrici,
l’impresa
affidataria
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri
della sicurezza.
 che l‘impresa affidataria deve possedere dirigenti e/o
preposti adeguatamente formati a gestire il cantiere
All. XVII - I nominativi del/dei soggetti (dirigenti e/o
preposti) dell’impresa affidataria con specifiche mansioni
devono essere comunicati al committente.
All'art. 100 è stato inserito il comma 6 bis che affida al
committente il compito di assicurarsi che l‘impresa
affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere
e che trasferisca gli oneri della sicurezza alle imprese
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in subappalto.
CHIARIMENTI
CAMPO APPLICAZIONE TITOLO IV (art. 88)





E’ prevista l’esclusione dal campo di applicazione
del TITOLO IV per i lavori relativi a:
Impianti elettrici
Reti informatiche
Gas
Acqua
Condizionamento e riscaldamento
Impianti tecnologici
che non comportino lavori edili o di ingegneria
civile di cui all’Allegato X.
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Impresa affidataria
Articolo 89, DLgs. 81/2008
CONSORZIO DI
IMPRESE
CASO A
CASO B
UNA SOLA
IMPRESA
CONSORZIATA
ASSEGNATARIA
DEI LAVORI
PIÙ IMPRESE
CONSORZIATE
ASSEGNATARIE
DEI LAVORI
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA PER L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
È IMPRESA AFFIDATARIA
L’IMPRESA CONSORZIATA
INDICATA COME TALE DAL CONSORZIO,
SEMPRE CHE VI SIA FORMALE
ACCETTAZIONE
NOVITA’
LAVORI PRIVATI: COORDINATORI E PIANO DI SICUREZZA
ART. 90 C.11.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo
inferiore ad Euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori.
IN PRATICA, IN TUTTI I LAVORI PRIVATI CON DUE IMPRESE
ESECUTRICI, E’ SEMPRE NECESSARIO ALMENO IL CSE E IL PSC
La bozza condivisa anche in Conferenza Stato-Regioni prevedeva per
lavori <200 u.o. e non rischi particolari di allegato XI il coordinamento
del CSE senza PSC.
LAVORI PRIVATI: COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
Circolare N°30/09 del 29/10/2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Oggetto: Applicazione art. 90 comma 11 del DLgs 81/08
Precisazioni:
Il legislatore persegue la finalità di consentire la nomina del solo CSE
nei lavori non particolarmente complessi affidando allo stesso anche gli
obblighi in capo al CSP.
Il Coordinatore per l’Esecuzione (CSE) deve essere nominato
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione
dell’opera affinché possa svolgere anche i compiti connessi al
ruolo del Coordinatore per la Progettazione (CSP).
CHIARIMENTI
ESCLUSIONE DI REDAZIONE POS (art. 96 1-bis)
Il POS non è richiesto per le “mere” forniture di
materiali o attrezzature.
In tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni dell’art. 26 (contratti d’appalto, d’opera
o somministrazione)
 Anche nell’art. 26 è esclusa la previsione del
DUVRI per le mere forniture di materiali e
attrezzature.
Rimane comunque l’obbligo, in capo al DL committente e
alle imprese di fornitura materiali e attrezzature di:
 Informazione reciproca sui rischi specifici……
 Cooperazione sull’attuazione delle misure preventive…
 Coordinamento sugli interventi di protezione …..

ESCLUSIONE DI REDAZIONE POS (art. 96 c.1-bis)
“MERE FORNITURE”
Fornitura di
materiali senza
posa in opera
Fornitura di
attrezzature
senza
installazione
CHIARIMENTI
ESCLUSIONE DI REDAZIONE PSC (art. 100 c.6)
Il PSC non è previsto nei lavori attivati
per garantire la continuità in condizioni
di emergenza nell'erogazione di servizi
essenziali per la popolazione quali
corrente elettrica, acqua, gas, reti di
comunicazione
Opportuna questa modifica in quanto la vecchia
formulazione limitava l’esclusione ai lavori per
“prevenire incidenti imminenti o per urgenti
misure di salvataggio”
CAPO II DEL TITOLO IV DEL DLgs 81/08
SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE
art. 106 Attività escluse
1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole
disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze
minerali;
b) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
c) ai lavori svolti in mare
Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell’uso
di attrezzature per lavori in quota
.....omissis..
8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.
Art. 115 Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota ...omissis.. , é necessario che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i
seguenti:
...omissis..
Nel comma 1il legislatore inserisce le parole “idonei per l’uso specifico “ rafforza il concetto che il
datore di lavoro, non attuando prioritariamente misure di protezione collettiva, nell’ utilizzo di un
sistema di protezione anticaduta deve specificatamente descrivere ed elencare tutti gli elementi
da cui questo è composto definendo precisamente anche il luogo di lavoro. Inoltre inserendo le
parole “conformi alle norme tecniche” si richiama in modo evidente che l’obbligo legislativo viene
soddisfatto dalla applicazione delle specifiche norme tecniche di settore (EN 795 ed altre).
SEZIONE III
SCAVI E FONDAZIONI
art. 118 Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto
l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione
alla natura del terreno, da impedire franamenti.
…omissis…
AL comma 1 il legislatore, con il Dlgs 106/09, ha sostituito le parole “eseguiti senza l'impiego di
escavatori meccanici” con le parole “se previsto l’accesso di lavoratori” evidenziando un innalzamento
del sicurezza nell’ambito della fase degli scavi. Infatti si evidenzia che le precauzioni che il legislatore,
nella prima stesura del Dlgs 81/08, richiedeva solo negli scavi effettuati senza l’impiego di mezzi
meccanici (manuali) oggi, con le integrazioni del Dlgs 106/09, il legislatore li richiede sempre ed in ogni
caso nel momento in cui un lavoratore (a piedi o su di un mezzo) accede all’interno dello scavo.
L’adempimento della disposizione, di cui al comma 1 del art. 118 prima parte, non viene attuata solo nel
caso lo scavo venga effettuato da fuori.
Art. 125 Disposizione dei montanti
…omissis..
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti
devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a
protezione esclusivamente dei lavoratori che operano
sull’ultimo impalcato.
…omissis..
art. 137 Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei
controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
…omissis..
Sono sostituite le parole “Il responsabile del cantiere” con le parole “Il preposto” definendo con
esattezza ciò che era nel pensiero del legislatore fin dalla prima stesura del Dlgs 81/08. Il problema è
che le sanzioni a carico del preposto contenute nel titolo IV non sono più presenti, e l’unica possibilità
prescrittiva per richiamare il preposto ai disposti contenuti all’articolo in questione è di applicare l’art. 18
3-bis. In connessione all’art. 19.
art. 138 Norme particolari
…omissis..
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla
muratura non superiore a 20 centimetri.
…omissis..
SEZIONE VI
Ponteggi movibili
art. 148 Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari,
tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di
predisporre misure di protezione collettiva, deve essere
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
..omissis..
Il Dlgs 106/09 sostituisce tutto il comma 1. La particolarità che questo rimane pressoché identico a
quello presente nella prima stesura del Dlgs 81/08 ma con una precisa indicazione che consiste
nell’evidenziare e ribadire che il datore di lavoro deve anche in questo caso privilegiare l’adozione di
sistemi di protezione di tipo collettivo.
Grazie per l’attenzione!
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Impresa affidataria