FORMAZIONE SPECIFICA PER DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE AFFIDATARIE sabato 8 maggio 2010 Ing. Paolo Balladore - CPT L’organizzazione della sicurezza nei cantieri • Cenni sui documenti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili • I sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS e UNI INAIL) Quadro normativo Impresa affidataria …post 106 Articolo 89 - Definizioni impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Definizioni Articolo 89 - Definizioni impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV; OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA nuovi obblighi previsti dall’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) che deve: • vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. • verificare dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ai quali affida lavori da svolgere in cantiere. • coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di tutela (art. 95) e degli obblighi previsti dall’articolo 96. • verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro) 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. (datore di lavoro: 1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro 2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI; 3. si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV) 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE Articolo 95 - Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE Articolo 101 - Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori) 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori) 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. 1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 IN SINTESI IN SINTESI IN SINTESI IN SINTESI IN SINTESI ADEMPIMENTI LAVORI PUBBLICI LAVORI PRIVATI Numero imprese 1 >1 1 >1 verifica idoneità tecnicoprofessionale SI SI SI SI notifica preliminare SI (1) SI SI (1) SI nomina del CSP e del CSE NO SI NO SI (2) redazione del PSC e del FSC NO SI NO SI (2) redazione del PSS SI NO NO NO redazione del POS SI SI SI SI stima dei costi della sicurezza SI* SI** NO SI** riferimenti normativi art. 90 comma 9 Committente/RL art 97 - all. XVII, Impresa affidataria D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (3) art. 99 D.Lgs. Committente/RL 81/2008 e s.m.i. art. 90 commi 4 e 5 Committente/RL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 91 comma 1 lett. a) e b) – art. 92 CSP comma 2 D.Lgs. CSE 81/2008 e s.m.i. a cura di art. 131 comma 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 96 comma 1 Imprese esecutrici lett. g) D.Lgs. (tutte) 81/2008 e s.m.i. * Stazione All. XV punto 4 appaltante D.Lgs. 81/2008 e ** CSP s.m.i. Impresa appaltatrice (1) La notifica deve essere inviata se l’entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno (art. 99 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (2) Per lavori privati di importo inferiore a 100.000,00 € non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, il CSE, nominato prima dell’inizio dei lavori, redige il PSC e il FSC (art. 90 commi 1 e 11 e art. 92 comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) (3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa subappaltante verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Per meglio intendersi facciamo ora riferimento ad una struttura generale organizzativa dei lavori effettuati in una azienda, del tipo indicata e che può vedere la presenza contestuale di un committente datore di lavoro (A), di uno o più appaltatori (B), di uno o più subappaltatori (C, D) e di lavoratori autonomi (E), e di subsubappaltatori (F). ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Nell’esaminare una organizzazione come quella sopraindicata ben si innesta il quesito: Una ditta subappaltatrice che ha avuto in appalto dei lavori da una impresa affidataria e che a sua volta trasferisce ad altra impresa parte dei lavori avuti in affidamento, deve ritenersi o meno a sua volta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, come ditta affidataria nei confronti della ditta subsubappaltatrice, e sulla stessa ricadono tutti gli obblighi di vigilanza e di gestione imposti dallo stesso decreto legislativo per i lavori appaltati? ci si chiede se, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare dell’art. 26 sugli appalti, tutte le imprese che trasferiscono parte dell’appalto avuto in affidamento, quale ad esempio l’impresa (C) sono da considerarsi o meno quali committenti nel senso di soggetti contraenti dell’appalto, e se quindi ad esse siano applicabili o meno tutti quegli obblighi già esistenti fra il committente (A) ed il primo appaltatore (affidataria) (B) e cioè di verifica della idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici nonché di informazione, di cooperazione, di coordinamento e di individuazione dei rischi interferenziali. La risposta non può che essere positiva perché gli obblighi di cui all’art. 26 citati sono legati ai singoli contratti che sono stati stipulati fra le varie imprese operanti nella stessa azienda o per conto della stessa azienda. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Una diversa interpretazione che vedrebbe gli obblighi indicati nell’art. 26 solo a carico del primo committente (A) nei confronti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici che operano nella propria azienda, limiterebbe inconcepibilmente solo alla fonte quella azione di controllo e di verifica necessaria per assicurarsi della regolarità dei lavori realizzati in azienda e potrebbe mettere in difetto tutta la struttura richiesta dal D. Lgs. n. 81/2008 per garantire la sicurezza sul lavoro nel campo degli appalti e subappalti. In altre parole, in linea generale, sta ad ogni singola impresa che chiama un’altra impresa ad operare per proprio conto, ed alla quale trasferisce parte o tutta la realizzazione dell’opera già avuta in appalto, l’obbligo di verificare, qualunque sia la loro posizione ed il livello nella cascata degli appalti e subappalti, sia l’idoneità tecnico-professionale che la regolarità della posizione contributiva dell’impresa interessata. L'interpretazione sopraindicata è del resto in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza, anche da tempo, in base al quale tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro esistenti fra il committente e l'appaltatore si trasferiscono pari pari fra l'appaltatore ed il suo subappaltatore. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Nel campo dei cantieri temporanei o mobili è vero che l’art. 26 va letto in coordinamento con le disposizioni dettate dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il Titolo IV e che, in base all’art. 96 comma 2, l’accettazione da parte di ciascun datore delle imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni ci cui all’articolo 26 commi 1 lettera b) e 3 e relative alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici, alla elaborazione del DUVRI e alla promozione della cooperazione e del coordinamento. Ma rimangono in pieno vigore tutti gli altri adempimenti dello stesso articolo 26 relativi alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (comma 1 lettera a), alla cooperazione e coordinamento (comma 2, lettera a e b), e della individuazione dei costi della sicurezza relativi allo specifico appalto (comma 5). ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Il testo normativo non specifica come si verifica la congruenza del POS. L’impresa affidataria deve effettuare una verifica che mira ad evidenziare se effettivamente il POS dell’impresa subappaltatrice corrisponde al cantiere ed alle lavorazioni in contratto. Alcune delle domande che il datore di lavoro si deve fare sono: Il POS si riferisce allo specifico cantiere? Le lavorazioni corrispondono a quelle del contratto di subappalto? La gestione delle emergenze del subappaltatore è congruente con quella del cantiere? L’organizzazione di cantiere indicata nel POS (viabilità, wc, baracche, gru, ecc) corrisponde con quella del cantiere? I lavoratori hanno la formazione necessaria per eseguire le lavorazioni previste nel cantiere? ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE A questo punto ci si deve organizzare cercando di dare delle evidenze delle verifiche dei POS. Ad esempio si potrebbe usare una check-list di verifica e di conseguenza inviare all’impresa in subappalto l’esito di tale verifica ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Pretendendo una eventuale integrazione al POS qualora non fosse congruo o completo. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA Si sente oggi nel settore edile più che mai la necessità di creare nuovi strumenti che contribuiscano al miglioramento dell’organizzazione aziendale. In generale il livello di sicurezza aziendale è direttamente collegato al livello organizzativo: Maggior organizzazione = maggior sicurezza La sicurezza aziendale dipende da fattori organizzativi La realizzazione degli adempimenti stabiliti dalla nostra legislazione, nonché le numerose normative presenti nel campo della sicurezza, determinano spesso per le Aziende un’oggettiva difficoltà a tenere sotto controllo l’intero apparato organizzativo. Il problema strutturale Secondo i dati nazionali del 2009 delle Casse Edili, in Italia risultano: 750.000 imprese Su un totale di 2.000.000 di edili di cui 700.000 lavoratori autonomi Siamo quindi sotto alla quota di 3 addetti per impresa! Il problema infortuni Il problema infortuni Il problema infortuni In base ai dati Inail elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel 2008 si sono registrati in Italia circa 875.000 incidenti, di cui l’11,3% all’interno del settore delle costruzioni. Degli 89.254 incidenti registrati nel comparto delle costruzioni, 235 si sono rivelati mortali. ALCUNI DATI Oltre il 40% degli infortuni del settore delle costruzioni coinvolge i muratori, il 16,8% gli operatori e il 7,2% gli elettricisti, ma rapportando il numero di morti al numero di infortuni subiti per ciascuna figura professionale si scopre che anche la categoria dei geometri ha un valore rilevante (circa 9 morti ogni mille incidenti) ed i gruisti e i finitori/rifinitori (circa 6 morti ogni mille incidenti). Gli infortuni che coinvolgono i lavoratori del settore delle costruzioni avvengono, nella maggior parte dei casi, al di fuori del cantiere. Solo il 41,7% degli infortuni del 2006 (il 36,7% nel 2007 in base ai dati provvisori) si è, infatti, originato all’interno del cantiere (fig. successiva), mentre negli altri casi il lavoratore si è infortunato principalmente in un “luogo di produzione, officina, laboratorio” o in un “luogo aperto in permanenza al transito del pubblico (via di accesso, di circolazione, zona di stazionamento) o ancora in un “luogo dedicato principalmente al magazzinaggio, al carico e allo scarico). ALCUNI DATI ALCUNI DATI