FORMAZIONE SPECIFICA PER DATORI DI
LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE
IMPRESE AFFIDATARIE
sabato 8 maggio 2010
Ing. Paolo Balladore - CPT
L’organizzazione della sicurezza
nei cantieri
• Cenni sui documenti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
• I sistemi di gestione della sicurezza (OHSAS e UNI INAIL)
Quadro normativo
Impresa affidataria …post 106
Articolo 89 - Definizioni
impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di
lavoratori autonomi.
Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio
tra imprese che svolga la funzione di promuovere la
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati,
anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,
l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei
lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio
nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in
caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre
che abbia espressamente accettato tale individuazione.
Definizioni
Articolo 89 - Definizioni
impresa esecutrice: impresa che esegue
un’opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali.
idoneità tecnico-professionale: possesso
di capacità organizzative, nonché disponibilità
di forza lavoro, di macchine e di attrezzature,
in riferimento ai lavori da realizzare.
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di
lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera
a), i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV;
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
nuovi obblighi previsti dall’articolo 97
(Obblighi del datore di lavoro dell’impresa
affidataria) che deve:
• vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni
del
piano
di
sicurezza
e
coordinamento.
• verificare dell’idoneità tecnico-professionale
delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi ai quali affida lavori da svolgere in
cantiere.
• coordinare
gli
interventi
finalizzati
all’attuazione delle misure generali di tutela (art.
95) e degli obblighi previsti dall’articolo 96.
• verificare la congruenza dei piani
operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici rispetto al proprio, prima della loro
trasmissione al coordinatore per l’esecuzione.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati
e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma
2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità
tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ ALLEGATO XVII.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al
coordinatore per l’esecuzione.
(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili
e individuabili;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture
di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 26.
(datore di lavoro:
1) arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
2. si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la
violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in
presenza di rischi particolari, individuati in base all’Allegato XI;
3. si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è
redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’Allegato XV)
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo
26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29 comma 3.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
Articolo 95 - Misure generali di tutela
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento
a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti
alla gara di appalto.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei
lavori)
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle
imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei
lavori)
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto
al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre
15 giorni dall’avvenuta ricezione.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei
lavori)
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei
lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici
nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o
attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al
responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del presente decreto legislativo
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE
ALLEGATO XVII
IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente
previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica
l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2
IN SINTESI
IN SINTESI
IN SINTESI
IN SINTESI
IN SINTESI
ADEMPIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
LAVORI
PRIVATI
Numero imprese
1
>1
1
>1
verifica idoneità tecnicoprofessionale
SI
SI
SI
SI
notifica preliminare
SI (1)
SI
SI (1)
SI
nomina del CSP e del CSE
NO
SI
NO
SI (2)
redazione del PSC e del FSC
NO
SI
NO
SI (2)
redazione del PSS
SI
NO
NO
NO
redazione del POS
SI
SI
SI
SI
stima dei costi della sicurezza
SI*
SI**
NO
SI**
riferimenti
normativi
art. 90 comma 9 Committente/RL art 97 - all. XVII,
Impresa affidataria D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. (3)
art. 99 D.Lgs.
Committente/RL
81/2008 e s.m.i.
art. 90 commi 4 e 5
Committente/RL D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.
art. 91 comma 1
lett. a) e b) – art. 92
CSP
comma 2 D.Lgs.
CSE
81/2008 e s.m.i.
a cura di
art. 131 comma 2
lett. b) D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
art. 96 comma 1
Imprese esecutrici
lett. g) D.Lgs.
(tutte)
81/2008 e s.m.i.
* Stazione
All. XV punto 4
appaltante
D.Lgs. 81/2008 e
** CSP
s.m.i.
Impresa
appaltatrice
(1) La notifica deve essere inviata se l’entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno (art. 99 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(2) Per lavori privati di importo inferiore a 100.000,00 € non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire, il CSE, nominato prima dell’inizio
dei lavori, redige il PSC e il FSC (art. 90 commi 1 e 11 e art. 92 comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa subappaltante verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Per meglio intendersi facciamo ora riferimento ad una struttura generale
organizzativa dei lavori effettuati in una azienda, del tipo indicata e che può
vedere la presenza contestuale di un committente datore di lavoro (A), di uno
o più appaltatori (B), di uno o più subappaltatori (C, D) e di lavoratori
autonomi (E), e di subsubappaltatori (F).
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Nell’esaminare una organizzazione come quella sopraindicata ben si innesta il
quesito:
Una ditta subappaltatrice che ha avuto in appalto dei lavori da una impresa
affidataria e che a sua volta trasferisce ad altra impresa parte dei lavori avuti in
affidamento, deve ritenersi o meno a sua volta, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008,
come ditta affidataria nei confronti della ditta subsubappaltatrice, e sulla stessa
ricadono tutti gli obblighi di vigilanza e di gestione imposti dallo stesso decreto
legislativo per i lavori appaltati?
ci si chiede se, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza
sul lavoro ed in particolare dell’art. 26 sugli appalti, tutte le imprese che
trasferiscono parte dell’appalto avuto in affidamento, quale ad esempio l’impresa
(C) sono da considerarsi o meno quali committenti nel senso di soggetti contraenti
dell’appalto, e se quindi ad esse siano applicabili o meno tutti quegli obblighi già
esistenti fra il committente (A) ed il primo appaltatore (affidataria) (B) e cioè di
verifica della idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici nonché di
informazione, di cooperazione, di coordinamento e di individuazione dei rischi
interferenziali.
La risposta non può che essere positiva perché gli obblighi di cui all’art. 26 citati
sono legati ai singoli contratti che sono stati stipulati fra le varie imprese operanti
nella stessa azienda o per conto della stessa azienda.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Una diversa interpretazione che vedrebbe gli obblighi indicati nell’art. 26 solo a
carico del primo committente (A) nei confronti delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici che operano nella propria azienda, limiterebbe inconcepibilmente
solo alla fonte quella azione di controllo e di verifica necessaria per assicurarsi
della regolarità dei lavori realizzati in azienda e potrebbe mettere in difetto tutta
la struttura richiesta dal D. Lgs. n. 81/2008 per garantire la sicurezza sul lavoro
nel campo degli appalti e subappalti.
In altre parole, in linea generale, sta
ad ogni singola impresa che chiama
un’altra impresa ad operare per proprio conto, ed alla quale
trasferisce parte o tutta la realizzazione dell’opera già avuta in
appalto, l’obbligo di verificare, qualunque sia la loro posizione ed
il livello nella cascata degli appalti e subappalti, sia l’idoneità
tecnico-professionale
che
la
regolarità
della
posizione
contributiva dell’impresa interessata.
L'interpretazione sopraindicata è del resto in linea con il principio affermato dalla
giurisprudenza, anche da tempo, in base al quale tutti gli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro esistenti fra il committente e l'appaltatore si trasferiscono
pari pari fra l'appaltatore ed il suo subappaltatore.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Nel campo dei cantieri temporanei o mobili è vero
che l’art. 26 va letto in coordinamento con le
disposizioni dettate dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008
con il Titolo IV e che, in base all’art. 96 comma 2,
l’accettazione da parte di ciascun datore delle
imprese esecutrici del PSC e la redazione del POS
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni ci cui
all’articolo 26 commi 1 lettera b) e 3 e relative alla
fornitura di dettagliate informazioni sui rischi
specifici, alla elaborazione del DUVRI e alla
promozione della cooperazione e del coordinamento.
Ma rimangono in pieno vigore tutti gli altri adempimenti dello stesso articolo 26
relativi alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi (comma 1 lettera a), alla cooperazione e coordinamento
(comma 2, lettera a e b), e della individuazione dei costi della sicurezza relativi allo
specifico appalto (comma 5).
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Il testo normativo non specifica come si verifica la congruenza
del POS.
L’impresa affidataria deve effettuare una verifica che mira ad
evidenziare se effettivamente il POS dell’impresa subappaltatrice
corrisponde al cantiere ed alle lavorazioni in contratto.
Alcune delle domande che il datore di lavoro si deve fare sono:
 Il POS si riferisce allo specifico cantiere?
 Le lavorazioni corrispondono a quelle del contratto di
subappalto?
 La gestione delle emergenze del subappaltatore è congruente
con quella del cantiere?
 L’organizzazione di cantiere indicata nel POS (viabilità, wc,
baracche, gru, ecc) corrisponde con quella del cantiere?
 I lavoratori hanno la formazione necessaria per eseguire le
lavorazioni previste nel cantiere?
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
A questo punto ci si deve organizzare cercando di dare delle evidenze delle verifiche
dei POS. Ad esempio si potrebbe usare una check-list di verifica e di conseguenza inviare
all’impresa in subappalto l’esito di tale verifica
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Pretendendo una eventuale integrazione al POS qualora non fosse congruo o
completo.
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Si sente oggi nel settore edile più che mai la
necessità di creare nuovi strumenti che
contribuiscano al miglioramento dell’organizzazione
aziendale.
In generale il livello di sicurezza aziendale è
direttamente collegato al livello organizzativo:
Maggior organizzazione = maggior sicurezza
La sicurezza aziendale dipende da fattori organizzativi
La realizzazione degli
adempimenti
stabiliti
dalla nostra legislazione,
nonché
le
numerose
normative presenti nel
campo della sicurezza,
determinano spesso per
le Aziende un’oggettiva
difficoltà a tenere sotto
controllo l’intero apparato
organizzativo.
Il problema strutturale
Secondo i dati nazionali del
2009 delle Casse Edili, in
Italia risultano:
750.000 imprese
Su un totale di 2.000.000 di
edili di cui
700.000 lavoratori autonomi
Siamo quindi sotto alla
quota di 3 addetti per
impresa!
Il problema infortuni
Il problema infortuni
Il problema infortuni
In base ai dati Inail elaborati dal Centro studi del Consiglio nazionale
degli ingegneri, nel 2008 si sono registrati in Italia circa 875.000 incidenti, di cui
l’11,3% all’interno del settore delle costruzioni. Degli 89.254 incidenti registrati nel
comparto delle costruzioni, 235 si sono rivelati mortali.
ALCUNI DATI
Oltre il 40% degli infortuni del settore delle costruzioni coinvolge i
muratori, il 16,8% gli operatori e il 7,2% gli elettricisti, ma
rapportando il numero di morti al numero di infortuni subiti per ciascuna
figura professionale si scopre che anche la categoria dei geometri ha un
valore rilevante (circa 9 morti ogni mille incidenti) ed i gruisti e i
finitori/rifinitori (circa 6 morti ogni mille incidenti).
Gli infortuni che coinvolgono i lavoratori del settore delle costruzioni
avvengono, nella maggior parte dei casi, al di fuori del cantiere.
Solo il 41,7% degli infortuni del 2006 (il 36,7% nel 2007 in base ai
dati provvisori) si è, infatti, originato all’interno del cantiere (fig.
successiva), mentre negli altri casi il lavoratore si è infortunato
principalmente in un “luogo di produzione, officina, laboratorio” o in un
“luogo aperto in permanenza al transito del pubblico (via di accesso, di
circolazione, zona di stazionamento) o ancora in un “luogo dedicato
principalmente al magazzinaggio, al carico e allo scarico).
ALCUNI DATI
ALCUNI DATI
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Opuscolo “Attività del CPT di Padova”