Le modalità tecniche di controllo della condizionalità Paolo Tosi, Agrisian La condizionalità in agricoltura: principi, norme e applicazione Seminario di approfondimento Roma 2 – 3 marzo 2005 Oggetto del controllo Oggetto del controllo di condizionalità è l’azienda agricola nel suo complesso. “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole,specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione,siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.” art. 5 del Reg. CE 1782/03 3 marzo 2005 2 Regimi di aiuto diretto e condizionalità – 1 Quali sono le aziende soggette a vincoli di condizionalità? “… gli agricoltori che beneficiano di aiuti in virtù di tutti i regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del Reg. CE 1782/03 sono soggetti ad obblighi di condizionalità” dalle premesse del Reg. CE 796/04 3 marzo 2005 3 Regimi di aiuto diretto e condizionalità – 2 Di conseguenza: • Pagamento unico; • Aiuti alla superficie (grano duro, riso, seminativi, frutta a guscio, colture e produzioni di qualità ex art. 69, legumi, ecc.); • Aiuti alla produzione (sementi, olio di oliva, tabacco, ecc.); • Aiuti nel settore zootecnia. 3 marzo 2005 4 Condizionalità popolazione e campione Qual è la popolazione di aziende da cui sarà estratto il campione relativo alla condizionalità? • Domanda unica (compresa zootecnia) 870.000 aziende; • Olio di oliva 1.000.000 aziende; • Tabacco 20.000 aziende; Considerando le sovrapposizioni, si può considerare che la popolazione di aziende italiane soggette a vincoli di condizionalità sia pari a circa 1.600.000 unità. 3 marzo 2005 5 3 marzo 2005 6 Condizionalità popolazione e campione – 2 “… l’autorità di controllo competente effettua controlli su almeno l’1% degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuti istituiti ai titoli III e IV del Reg. CE 1782/03” art. 44 Reg. CE 796/04. L’ambiguità del riferimento (titolo I o titoli III e IV) è stato risolto dalla risposta avuta ad una domanda diretta alla Commissione, che ha confermato che tutte le aziende destinatarie di aiuti diretti sono soggette a condizionalità. Il campione pertanto è l’1% di questa popolazione, pari a circa 16.000 aziende su base nazionale. 3 marzo 2005 7 3 marzo 2005 8 3 marzo 2005 9 Vincoli di condizionalità L’azienda agricola viene sottoposta a controllo rispetto ai vincoli di condizionalità alla quale è sottoposta. Per il 2005, vincoli si riferiscono agli atti e alle norme comprese nei seguenti campi di condizionalità: • Ambiente; • Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; • Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. 3 marzo 2005 10 Individuazione del vincolo aziendale – 1 In sede di formazione del fascicolo aziendale o, al più tardi, in sede di domanda, il produttore sarà informato della sua situazione aziendale rispetto alla condizionalità secondo le due seguenti modalità: • in funzione della sua dichiarazione di utilizzazione del suolo e di eventuale attività zootecnica; • in funzione della posizione geografica della sua azienda, rispetto alla delimitazione delle aree soggette a vincolo ambientale all’interno della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e vulnerabilità rispetto ai nitrati. 3 marzo 2005 11 Individuazione del vincolo aziendale – 2 A completamento del panorama dei vincoli di condizionalità, l’azienda si farà parte attiva nella definizione di alcuni vincoli, sotto forma di dichiarazione sostitutiva (o autocertificazione), resa ai sensi della normativa vigente. Queste dichiarazioni sono riferite sicuramente agli atti A3 (fanghi) ed alla norma 4.4 (presenza di terrazzamenti all’interno del territorio aziendale). Si sta verificando l’opportunità di procedere ad una dichiarazione anche per quanto riguarda l’atto A2 (sostanze pericolose). 3 marzo 2005 12 3 marzo 2005 13 Individuazione del vincolo aziendale – 3 Al termine delle operazioni di costituzione del fascicolo aziendale e/o di domanda, è da prevedere il rilascio di un documento sintetico il quale, in funzione della procedura, dia ragione dei vincoli attivi a carico della singola azienda. Tale documento sarà controfirmato a parte dal rappresentante aziendale, al quale se ne rilascerà copia. Tale documento sarà il punto di riferimento per l’Amministrazione per le seguenti operazioni di verifica amministrativa, di estrazione del campione e di controllo oggettivo. 3 marzo 2005 14 Come effettuare i controlli – 1 “Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri utilizzano i sistemi amministrativi e di controllo già predisposti.” paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03. “Enti specializzati: le competenti autorità incaricate di verificare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui al paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03.” punto 36, art. 2 del Reg. CE 796/04. “1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni … 2. in deroga al par. 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all’organismo pagatore i controlli … purché garantisca che l’efficacia dei controlli sia almeno pari …” art. 42 del Reg. CE 796/04 Con il decreto 5406 del 2004, il MiPAF ha deciso di avvalersi della deroga prevista ed ha stabilito che le autorità di controllo competenti per il controllo siano gli organismi pagatori 3 marzo 2005 15 Come effettuare i controlli – 2 “… gli Stati membri devono cercare di combinare i vari controlli contemplati dal presente regolamento” dalle premesse del Reg. CE 796/04 “I controlli in loco sono svolti di norma nell’ambito di una sola ispezione e consistono in un accertamento relativo ai requisiti ed elle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell’ispezione …” dal secondo comma dell’art. 47 del Reg. CE 796/04 Il programma di controlli prevede che sia assicurata la massima coincidenza tra controlli di ammissibilità e controlli di condizionalità. 3 marzo 2005 16 Come effettuare i controlli – 3 3 marzo 2005 17 Metodologia di controllo Le fasi – 1 3 marzo 2005 18 Metodologia di controllo Le fasi – 2 Descrizione sintetica delle Fasi di controllo • Fase 1 – Telerilevamento – a - effettuazione di riprese aeree nell’anno corrente, nel periodo compreso tra Aprile e Giugno, o acquisizione di immagini satellitari; – b - fotointerpretazione delle immagini satellitari o delle fotografie aeree; – nei casi in cui al termine della fase di telerilevamento sia possibile accertare il rispetto degli atti e delle norme oggetto del controllo, non si procederà ad ulteriori controlli. • Fase 2 – Controllo speditivo – effettuazione dell’indagine speditiva in campo per tutte le particelle appartenenti alle aziende ricedenti nel campione e per le quali l’indagine mediante telerilevamento o fotointerpretazione preliminare non sia stata risolutiva per l’accertamento del rispetto della BCAA (dubbie e negative). Il controllo è sempre supportato da fotografie di campo ed il tecnico incaricato ha a disposizione l’elenco completo degli obblighi relativi ad atti ed impegni a cui è soggetta l’azienda. 3 marzo 2005 19 Metodologia di controllo Le fasi – 3 • Fase 3 – Controllo aziendale – controllo finalizzato alla verifica, in contraddittorio con l’agricoltore, dell’esistenza della documentazione (autorizzazioni, …, ecc.) o dei requisiti relativi alle colture ed allevamenti previsti dagli indici di verifica descritti nella Circolare AGEA ACIU.2005.20, eventualmente integrati dalle risoluzioni prese a livello regionale, in termini di deroghe o contestualizzazione delle norme; – nel corso dei controlli aziendali sono compilate le check list e la Relazione di controllo, che raccoglie tutte le risultanze della verifica. • Fase 4 – Aggiornamento basi dati – I dati rilevati durante le fasi precedenti sono inseriti nella banca dati GIS e alfanumerica attraverso un apposito software. – Il software consentirà l’applicazione dei necessari algoritmi di calcolo per individuare il livello delle violazioni riscontrate, in funzione degli indici di portata, gravità e durata. 3 marzo 2005 20 Metodologia di controllo Le fasi – 4 • Fase 5 – Calcolo dell’esito – in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in banca dati, l’Organismo pagatore competente procede al calcolo dell’esito ed alla definizione del livello dell’eventuale riduzione degli aiuti a carico dell’azienda. • Fase 6 – Incontro con i produttori – durante questa Fase, i produttori per i quali è stata riscontrata una violazione, sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei diversi controlli effettuati e sono informati della rilevanza delle violazioni stesse; – in questa Fase, l’azienda riceve un verbale di notifica delle eventuali segnalazioni o livelli di riduzione; – in funzione delle tipologie di violazione e del loro livello, è data facoltà alle aziende di procedere alla realizzazione di interventi correttivi (già individuati in sede di circolare AGEA), che hanno lo scopo di ridurre il livello di durata della violazione e l’effetto di minimizzare il livello di riduzione degli aiuti. • Fase 7 – Controllo degli interventi correttivi – secondo quanto notificato all’agricoltore nel corso della fase di incontro descritta (fase 6), saranno svolti dei controlli in loco finalizzati alla verifica del rispetto delle modalità di attuazione degli “interventi correttivi” prescritti a seguito dell’accertamento della violazione. 3 marzo 2005 21 Relazione di controllo • Le informazioni e i dati risultanti dalle attività di controllo sono registrati in una relazione di controllo. Il rappresentante aziendale deve essere messo nelle condizioni di conoscere e firmare la relazione; • L’agricoltore viene informato di ogni infrazione rilevata, all’atto della firma della relazione; • In caso di controllo per telerilevamento, questa opzione può essere limitata ai casi in cui siano riscontrate irregolarità. 3 marzo 2005 22 Metodologia di controllo I materiali I tecnici incaricati di svolgere i controlli avranno a disposizione i seguenti materiali ed informazioni: • Consistenza aziendale (mod. 34-bis integrato) su base catastale; • Supporto aerofotografico (da archivio, da volo dell’anno, da satellite) e base catastale; • Strumentazione di campo (GPS, fotocamera); • Documento di definizione dei vincoli dell’azienda; • Check list relative ai requisiti ed alle norme oggetto del controllo, riunite all’interno della Relazione di controllo. 3 marzo 2005 23 Il Telerilevamento Strumento utile per: • Controllare ampie zone a bassi costi; • Verificare lo stato dei terreni in diversi momenti dell’anno (multitemporalità); • Riconoscere l’uso del suolo, in base ad una interpretazione delle immagini e delle risposte spettrali; • Guidare l’analisi di rischio o il controllo a terra; • Effettuare un monitoraggio continuo su zone test. 3 marzo 2005 24 3 marzo 2005 25 3 marzo 2005 26 Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio 3 marzo 2005 27 Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio – 2 Come definire la superficie a rischio per l’erosione del suolo? Qualsiasi riferimento a pendenze specifiche avrebbe introdotto il problema di avere uno strumento di verifica puntuale delle pendenze ed una metodologia di controllo che ne tenesse conto. Max pendenza Area con pendenza >10% Area interna con pendenza <10% Come si può calcolare a livello di azienda e particella catastale? 3 marzo 2005 28 Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio – 3 La problematica è “risolta” individuando la violazione in funzione della presenza del fenomeno erosivo contestuale all’assenza o inadeguatezza dell’intervento di regimazione. 3 marzo 2005 29