Le modalità tecniche di
controllo della condizionalità
Paolo Tosi, Agrisian
La condizionalità in agricoltura:
principi, norme e applicazione
Seminario di approfondimento
Roma 2 – 3 marzo 2005
Oggetto del controllo
Oggetto del controllo di condizionalità è
l’azienda agricola nel suo complesso.
“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre
agricole,specialmente le terre non più utilizzate
a fini di produzione,siano mantenute in buone
condizioni agronomiche e ambientali.” art. 5 del
Reg. CE 1782/03
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Regimi di aiuto diretto e
condizionalità – 1
Quali sono le aziende soggette a vincoli di
condizionalità?
“… gli agricoltori che beneficiano di aiuti in
virtù di tutti i regimi di pagamento diretto
elencati nell’allegato I del Reg. CE
1782/03 sono soggetti ad obblighi di
condizionalità” dalle premesse del Reg.
CE 796/04
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Regimi di aiuto diretto e
condizionalità – 2
Di conseguenza:
• Pagamento unico;
• Aiuti alla superficie (grano duro, riso,
seminativi, frutta a guscio, colture e
produzioni di qualità ex art. 69, legumi,
ecc.);
• Aiuti alla produzione (sementi, olio di oliva,
tabacco, ecc.);
• Aiuti nel settore zootecnia.
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Condizionalità
popolazione e campione
Qual è la popolazione di aziende da cui sarà
estratto il campione relativo alla condizionalità?
• Domanda unica
(compresa zootecnia)
870.000 aziende;
• Olio di oliva
1.000.000 aziende;
• Tabacco
20.000 aziende;
Considerando
le
sovrapposizioni,
si
può
considerare che la popolazione di aziende
italiane soggette a vincoli di condizionalità sia
pari a circa 1.600.000 unità.
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Condizionalità
popolazione e campione – 2
“… l’autorità di controllo competente effettua controlli su
almeno l’1% degli agricoltori che presentano domande
per i regimi di aiuti istituiti ai titoli III e IV del Reg. CE
1782/03” art. 44 Reg. CE 796/04.
L’ambiguità del riferimento (titolo I o titoli III e IV) è stato risolto dalla
risposta avuta ad una domanda diretta alla Commissione, che ha
confermato che tutte le aziende destinatarie di aiuti diretti sono
soggette a condizionalità.
Il campione pertanto è l’1% di questa popolazione, pari a
circa 16.000 aziende su base nazionale.
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Vincoli di condizionalità
L’azienda agricola viene sottoposta a controllo
rispetto ai vincoli di condizionalità alla quale è
sottoposta.
Per il 2005, vincoli si riferiscono agli atti e alle
norme comprese nei seguenti campi di
condizionalità:
• Ambiente;
• Sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali;
• Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.
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Individuazione del vincolo
aziendale – 1
In sede di formazione del fascicolo aziendale o, al più
tardi, in sede di domanda, il produttore sarà
informato della sua situazione aziendale rispetto alla
condizionalità secondo le due seguenti modalità:
• in funzione della sua dichiarazione di utilizzazione
del suolo e di eventuale attività zootecnica;
• in funzione della posizione geografica della sua
azienda, rispetto alla delimitazione delle aree
soggette a vincolo ambientale all’interno della Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS) e vulnerabilità rispetto ai
nitrati.
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Individuazione del vincolo
aziendale – 2
A completamento del panorama dei vincoli di
condizionalità, l’azienda si farà parte attiva nella
definizione di alcuni vincoli, sotto forma di
dichiarazione sostitutiva (o autocertificazione),
resa ai sensi della normativa vigente.
Queste dichiarazioni sono riferite sicuramente agli
atti A3 (fanghi) ed alla norma 4.4 (presenza di
terrazzamenti all’interno del territorio aziendale).
Si sta verificando l’opportunità di procedere ad una
dichiarazione anche per quanto riguarda l’atto
A2 (sostanze pericolose).
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Individuazione del vincolo
aziendale – 3
Al termine delle operazioni di costituzione del fascicolo
aziendale e/o di domanda, è da prevedere il rilascio
di un documento sintetico il quale, in funzione della
procedura, dia ragione dei vincoli attivi a carico della
singola azienda.
Tale documento sarà controfirmato a parte dal
rappresentante aziendale, al quale se ne rilascerà
copia.
Tale documento sarà il punto di riferimento per
l’Amministrazione per le seguenti operazioni di
verifica amministrativa, di estrazione del campione e
di controllo oggettivo.
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Come effettuare i controlli – 1
“Per verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone
condizioni agronomiche ed ambientali, gli Stati membri utilizzano i sistemi
amministrativi e di controllo già predisposti.” paragrafo 2, art. 25 del Reg.
CE 1782/03.
“Enti specializzati: le competenti autorità incaricate di verificare il rispetto dei
CGO e delle BCAA di cui al paragrafo 2, art. 25 del Reg. CE 1782/03.”
punto 36, art. 2 del Reg. CE 796/04.
“1. Gli enti di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento dei
controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti e delle norme. Gli organismi
pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni …
2. in deroga al par. 1, gli Stati membri possono decidere di affidare
all’organismo pagatore i controlli … purché garantisca che l’efficacia dei
controlli sia almeno pari …” art. 42 del Reg. CE 796/04
Con il decreto 5406 del 2004, il MiPAF ha deciso di avvalersi della
deroga prevista ed ha stabilito che le autorità di controllo competenti
per il controllo siano gli organismi pagatori
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Come effettuare i controlli – 2
“… gli Stati membri devono cercare di combinare i vari
controlli contemplati dal presente regolamento” dalle
premesse del Reg. CE 796/04
“I controlli in loco sono svolti di norma nell’ambito di una
sola ispezione e consistono in un accertamento relativo
ai requisiti ed elle norme il cui rispetto può essere
controllato al momento dell’ispezione …” dal secondo
comma dell’art. 47 del Reg. CE 796/04
Il programma di controlli prevede che sia assicurata la
massima coincidenza tra controlli di ammissibilità e
controlli di condizionalità.
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Come effettuare i controlli – 3
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Metodologia di controllo
Le fasi – 1
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Metodologia di controllo
Le fasi – 2
Descrizione sintetica delle Fasi di controllo
•
Fase 1 – Telerilevamento
– a - effettuazione di riprese aeree nell’anno corrente, nel periodo compreso tra
Aprile e Giugno, o acquisizione di immagini satellitari;
– b - fotointerpretazione delle immagini satellitari o delle fotografie aeree;
– nei casi in cui al termine della fase di telerilevamento sia possibile accertare il
rispetto degli atti e delle norme oggetto del controllo, non si procederà ad ulteriori
controlli.
•
Fase 2 – Controllo speditivo
– effettuazione dell’indagine speditiva in campo per tutte le particelle appartenenti
alle aziende ricedenti nel campione e per le quali l’indagine mediante
telerilevamento o fotointerpretazione preliminare non sia stata risolutiva per
l’accertamento del rispetto della BCAA (dubbie e negative). Il controllo è sempre
supportato da fotografie di campo ed il tecnico incaricato ha a disposizione
l’elenco completo degli obblighi relativi ad atti ed impegni a cui è soggetta
l’azienda.
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Metodologia di controllo
Le fasi – 3
• Fase 3 – Controllo aziendale
– controllo finalizzato alla verifica, in contraddittorio con l’agricoltore,
dell’esistenza della documentazione (autorizzazioni, …, ecc.) o dei
requisiti relativi alle colture ed allevamenti previsti dagli indici di verifica
descritti nella Circolare AGEA ACIU.2005.20, eventualmente integrati
dalle risoluzioni prese a livello regionale, in termini di deroghe o
contestualizzazione delle norme;
– nel corso dei controlli aziendali sono compilate le check list e la
Relazione di controllo, che raccoglie tutte le risultanze della verifica.
• Fase 4 – Aggiornamento basi dati
– I dati rilevati durante le fasi precedenti sono inseriti nella banca dati GIS
e alfanumerica attraverso un apposito software.
– Il software consentirà l’applicazione dei necessari algoritmi di calcolo
per individuare il livello delle violazioni riscontrate, in funzione degli
indici di portata, gravità e durata.
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Metodologia di controllo
Le fasi – 4
•
Fase 5 – Calcolo dell’esito
– in funzione dei risultati ottenuti dai controlli effettuati ed acquisiti in banca dati,
l’Organismo pagatore competente procede al calcolo dell’esito ed alla definizione
del livello dell’eventuale riduzione degli aiuti a carico dell’azienda.
•
Fase 6 – Incontro con i produttori
– durante questa Fase, i produttori per i quali è stata riscontrata una violazione,
sono convocati per la visione diretta delle risultanze dei diversi controlli effettuati
e sono informati della rilevanza delle violazioni stesse;
– in questa Fase, l’azienda riceve un verbale di notifica delle eventuali segnalazioni
o livelli di riduzione;
– in funzione delle tipologie di violazione e del loro livello, è data facoltà alle
aziende di procedere alla realizzazione di interventi correttivi (già individuati in
sede di circolare AGEA), che hanno lo scopo di ridurre il livello di durata della
violazione e l’effetto di minimizzare il livello di riduzione degli aiuti.
•
Fase 7 – Controllo degli interventi correttivi
– secondo quanto notificato all’agricoltore nel corso della fase di incontro descritta
(fase 6), saranno svolti dei controlli in loco finalizzati alla verifica del rispetto
delle modalità di attuazione degli “interventi correttivi” prescritti a seguito
dell’accertamento della violazione.
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Relazione di controllo
• Le informazioni e i dati risultanti dalle attività di
controllo sono registrati in una relazione di
controllo. Il rappresentante aziendale deve
essere messo nelle condizioni di conoscere e
firmare la relazione;
• L’agricoltore viene informato di ogni infrazione
rilevata, all’atto della firma della relazione;
• In caso di controllo per telerilevamento, questa
opzione può essere limitata ai casi in cui siano
riscontrate irregolarità.
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Metodologia di controllo
I materiali
I tecnici incaricati di svolgere i controlli avranno a
disposizione i seguenti materiali ed informazioni:
• Consistenza aziendale (mod. 34-bis integrato) su base
catastale;
• Supporto aerofotografico (da archivio, da volo dell’anno,
da satellite) e base catastale;
• Strumentazione di campo (GPS, fotocamera);
• Documento di definizione dei vincoli dell’azienda;
• Check list relative ai requisiti ed alle norme oggetto del
controllo, riunite all’interno della Relazione di controllo.
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Il Telerilevamento
Strumento utile per:
• Controllare ampie zone a bassi costi;
• Verificare lo stato dei terreni in diversi momenti
dell’anno (multitemporalità);
• Riconoscere l’uso del suolo, in base ad una
interpretazione delle immagini e delle risposte
spettrali;
• Guidare l’analisi di rischio o il controllo a terra;
• Effettuare un monitoraggio continuo su zone
test.
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Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle
acque superficiali di terreni in pendio
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Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea
delle acque superficiali di terreni in pendio – 2
Come definire la superficie a rischio per l’erosione del suolo?
Qualsiasi riferimento a pendenze specifiche avrebbe introdotto il
problema di avere uno strumento di verifica puntuale delle
pendenze ed una metodologia di controllo che ne tenesse conto.
Max pendenza
Area con pendenza >10%
Area interna con pendenza <10%
Come si può calcolare a livello di
azienda e particella catastale?
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Norma 1.1 interventi di regimazione temporanea delle acque
superficiali di terreni in pendio – 3
La problematica è “risolta” individuando la
violazione in funzione della presenza del
fenomeno erosivo contestuale all’assenza
o inadeguatezza dell’intervento di
regimazione.
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