L’EUROPA TRA XI E XII
SECOLO
Rinnovamento della società
e
nuova scienza del diritto
Trasformazione della società
e dell’economia
 Estensione
delle terre coltivate e
introduzione di nuove tecniche agrarie
 Sviluppo dei commerci e dell’artigianato
 Incremento demografico
Trasformazione della società
e delle istituzioni
 Riforma
della Chiesa e degli ordini
monastici
 Rinascita delle città e origine dei comuni
cittadini e rurali
 Trasformazione dei rapporti feudali
 Formazione di strutture monarchiche
nell’Italia meridionale, in Francia, in
Inghilterra, in Castiglia …
Trasformazione della cultura

Esigenza di regole e di metodi nuovi per la
gestione dei rapporti pubblici e privati
 Nascita dell’Università e di una nuova cultura
giuridica
 Il diritto “civile” o temporale e il diritto canonico
sono universali e comuni, astatuali, superiori e
generali rispetto ai diritti particolari, locali e
speciali, complessi di norme e di principi
applicabili in ogni tipo di ordinamento giuridico
Quale diritto per la nuova
società?

La compilazione del diritto romano elaborata a bisanzio
sotto l’Impero di Giustiniano dalla commissione diretta
da Triboniano (527-565)
 Selezione tra tutte le opere della giurisprudenza classica
e tra rescritti e costituzioni
 534 Codice in dodici libri
 533 Digesto in 50 libri
 Istituzioni
 564 Novelle (le costituzioni di Giustiniano pubblicate
dopo il 534)
Rimaste in vigore in oriente fino al 1453 (caduta di
Costantinopoli
La nuova scienza del
diritto
 L’evoluzione
delle scuole di diritto
da Pavia (sec. XI) a Bologna (fine
XI) alle cosiddette scuole minori
(Pillio da Medicina a Modena)
 Stretto collegamento tra scuola e
prassi
 Stretto collegamento tra scuola e
ricerca scientifica
La scienza e la
conoscenza rendono
liberi
Il ruolo della ricerca giuridica
nella fondazione di sistemi di
aggregazione più giusti
Universita’ di Bologna
studenti stranieri a Bologna :1155 costituzione di Federico
Barbarossa
Arles, Valence , Montpellier
Modena, Piacenza, Vercelli
Formazione di docenti
Formazione di professionisti
Rinvenimento e ricostruzione
della compilazione
giustinianea
Nella prima metà del XII secolo ad opera di Irnerio
e dei suoi allievi (Bulgaro, Martino, Ugo e
Jacopo che nel 1158 collaborano con Federico
Barbarossa)
Codice
Digestum vetus
Digestum novum
Digestum Infortiatum
Novelle
Scuola dei Glossatori
Civilisti e Canonisti (1100-1250)
FONTI GIURIDICHE
• Compilazione
giustinianea
• Decretum di Graziano e
decretali
• Statuti cittadini e
corporativi
FORME
ISTITUZIONI
LETTERARIE
STRUMENTI
INTERPRETATI
VI
 Glossa
 Quaestio

Distinctiones
 Summa
 Trattati
o
o
o
o
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
 Lo
studio del diritto prepara professionisti
che dal XII secolo in poi sono onnipresenti
e indispensabili per la stipulazione di
qualsiasi negozio giuridico pubblico o
privato
Il ruolo del giurista nella
società medievale
 Nelle
istituzioni comunali e monarchiche
 In chiese e monasteri
 Nelle signorie feudali
 Nelle comunità rurali
 Nelle corporazioni di mestieri e nei
consorzi nobiliari e familiari
La compilazione giustinianea comprende
frammenti di fonti giurisprudenziali e
normative risalenti ad epoche differenti e
corrispondenti a diverse forme di
organizzazione
La compilazione giustinianea e’ diritto
vigente
Le contraddizioni interne, attraverso
l’interpretazione, la rendono polivalente
Ottone III Imperatore
e i giudici
 Roma
 date
dicembre 999
mihi consilium de hoc quid
faciendum sit
Prima citazione del Digesto
in giudizio (1076)

Placito di Marturi 1076: membri della corte
giudicante il rappresentante della marchesa
Beatrice di Canossa, Guglielmo giudice, Pepo
legis doctor e altri
 Lege Digestorum libris inserta considerata ( D.
4, 6, 26, 4 ), i giudici garantiscono la restitutio in
integrum

La citazione del diritto romano, considerato
come diritto vigente, fa vincere la causa
Ogni caso trova nel corpus iuris una
soluzione
è solo problema di interpretazione
 Metodo
didattico
 Metodo
scientifico
Metodo didattico I
 Leggere
il testo (lectura)
 Fare esempi (ponere casum)
 Esame dei passi paralleli del corpus iuris
(solutio contrariorum e distinctio =
conciliazione di passi contrastanti del
corpus iuris: ogni norma è valida perché
applicabile a casi differenti)
 …………….
Metodo didattico II
…………….
 Principi o regole di carattere generale (notabilia,
argumenta ad causas, generalia)
 Coppie di principi in opposizione tra loro
(brocarda ad es. in tema di ignoranza ignorantia excusat
-- ignorantia nocet vel non excusat)
 Quaestiones de facto e quaestiones sabbatinae

(es. quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma bulgaricum;
Quaestiones di Pillio: ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il
giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i menbri della citta’ o
soltanto dai consoli? funzioni del defensor civitatis contro il principio
secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus comprobatur
Metodo scientifico
nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel
travisamento del diritto romano
La legge è contenuta in un solo libro
il libro è privo di contraddizioni
ogni caso deve essere disciplinato da quel libro
Metodo scientifico I

La base della cultura dei dottori sta nelle arti
liberali. La retorica e la dialettica sono fondate
sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e
Boezio
 Quando il caso concreto non è risolto dalle
norme occorre ricorrere ai principi generali
(luoghi comuni dialettici = Topica):
 …………………………..
Metodo scientifico II





…………………………..
MODUS ARGUENDI (metodi di
argomentazione)
Argomento a contrario
Analogia (argumentum a simili)
Argomento dal genere alla specie (argumentum
a genere in specie) : ad esempio la frode è una
forma speciale di dolo
I metodi della ricerca e
dell’insegnamento del diritto








La lectura
Quaestiones
Le quaestiones legitimae e de facto
Le distinctiones
I casus
Le dissensiones dominorum
Le Summae
Le regulae iuris e i brocarda
Giustificare le consuetudini cittadine
contrarie al diritto romano imperiale
vigente
Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro
(Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…)
 consuetudo
hominum
modernorum
(autonomia dei comuni cittadini e consuetudini
locali)

Giudici e arbitrati:
Forse e’ il mondo intero a sbagliare?
AZZONE
(fine XII, inizio XIII secolo)
Allievo di Giovanni Bassiano
Docente a Bologna
Summa codicis
Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis)
Le corporazioni e la giurisdizione
corporativa:
un esempio della creatività o di giurisprudenzialità
del diritto medievale


PROBLEMA: individuare una fonte che giustifichi le
corporazioni come associazioni autonome dotate di
poteri normativi , giurisdizionali e esecutivi
FONTE: D.3,4,1 distingue tra collegia licita e illicita
limitazioni per le associazioni private e legittimazione di
alcune categorie professionali, strettamente
subordinate alla burocrazia pubblica
Ugolino de Presbiteri - allievo
di Giovanni Bassiano

I. SOLUZIONE: permissae quoque videntur
omnes societates professionum , item
negociationum insieme con i collegia causa
pietatis instituta, le civitates e i vici.
Sinibaldo de Fieschi,
Innocenzo IV, sulle decretali

2. SOLUZIONE Occorre distinguere i collegi personali con
carattere volontario, come le corporazioni e i collegi
professionali, dai collegi reali e necessari come città
borghi e chiese
Le associazioni professionali e mercantili,
purché il loro scopo fosse lecito,
non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per
costituirsi validamente:
erano per Sinibaldo Approbatae a lege
o
Accursio e la glossa magna
o ordinaria al Corpus Iuris civilis
 , (Bologna
1230-1250)
100.000 glosse al testo costituiscono
l’apparato della conoscenza e
dell’utilizzo delle fonti giustinianee e si
diffondono - prima con la circolazione
dei manoscritti, poi, dall’ultimo quarto
del XV secolo, con la stampa - in tutta
Europa
Postaccursiani
1250-1300
FONTI GIURIDICHE
FORME
LETTERARIE
E STRUMENTI
INTERPRETAT
IVI
ISTITUZIONI
• Statuti
• Prassi notarile
• Diritto romano
• Decretum e
decretali
o
 Quaestio
o
 Distintiones o
 Summa
o
 Trattati
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
La trattatistica dei
postaccussiarsiani
Metodo: raccolta di quaestiones su un unico
tema
Temi principali:
 Statuti
 Diritto penale
 Processo
 notariato
Il notariato nel XII Secolo
 Fino
all’XI secolo l’atto notarile non aveva
efficacia probatoria: consisteva in un
complesso di testimonianze convalidate
dalle parti e dai testimoni e, in caso di
contestazione, si soleva ricorrere al
giudice per convalidarlo
 Dal XII secolo è il notaio che conferisce
efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per
sé piena prova
L’ars notaria
(1255)di Rolandino Passeggeri
(Bologna 1215-1300)
alle origini del notariato moderno
 Tra
un passato di formulari erratici e
contra ius e alieni
 E un presente dibattuto tra exercitium
dell’arte e scientia iuris
L’ars notaria
(1255) di Rolandino Passeggeri





L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei
rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve
offrire:
Anchora di credibilità, efficacia e verità
Lucerna sulla via del diritto
Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la
volontà di colui o coloro che si rivolgono al
notaio (omnium hominum voluntates )
Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali
Statuti
(fonte normativa del particolarismo
giuridico)
 Di
città (municipali), di comuni rurali, di
pieve, di valle (particolarismo territoriale)
 Corporativi (particolarismo personale)
lex municipalis, idest
consuetudo municipalis

Così secondo l’interpretazione di due Glossatori:

Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del
Codice)*
 Azzone (…1190- 1229/39)
Il diritto delle autononomie cittadine
dalla categoria della consuetudine
a quella dello statuto
 Statuto:
creazione di una nuova fonte di
diritto non prevista dal diritto romano
giustinianeo
 Constitutum ---Statutum
Alberto da Gandino
pratico e podestà
 Il
trattato De statutis: la giustificazione
degli statuti, i modi della loro formazione,
l’interpretazione degli statuti e le questioni
statutarie
 Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra
diritto processuale e diritto sostanziale
Guillaume Durand
 Lo
speculum iudiciale
 Come nuova scienza del processo
romano-canonico e comune: il
superamento dell’arbor actionum alle
origini del diritto processuale civile
moderno
Consilium sapientis
Un istituto di natura processuale e
consuetudinaria che costituisce un cardine del
diritto medievale per l’adeguamento
dell’organizzazione e del diritto vivente
(comunale, signorile, monarchico …. ) ai principi
e agli istituti del ius commune
Viceversa: la scientia iuris affronta, attraverso i
consilia, i problemi del diritto vivente.
Soprattutto dal XIV secolo, i consilia diventano
fonti di diritto
Consilium sapientis
Il giurista che redige il consilium ha gli stessi
obblighi di imparzialità e terzietà del
giudice
Due forme di consilia
 Iudiciale (richiesto dal giudice)
 Pro veritate (richiesto dalla parte o dalle
parti)
Consilium sapientis

Origine: nato nel tempo in cui i consoli e i giudici
non erano ancora giuristi, consisteva nel diritto
della parte di chiedere che il caso fosse
esaminato da un giurista di professione per
evitare il rischio di non sentirsi sufficientemente
garantita nel processo
 Modalità: il giudice era obbligato a trasferire gli
atti della causa ad un giurista e a sospendere la
decisione fino a che quest’ultimo non si fosse
pronunciato nel merito
Le corporazioni e la giurisdizione
corporativa:
un esempio della creatività o di giurisprudenzialità
del diritto medievale
PROBLEMI
o Rapporto tra le associazioni di carattere personale e gli ordinamenti
territoriali (in particolare i comuni)
o Estensione del potere normativo delle corporazioni (= limitazione
del potere normativo dei comuni, signorie, monarchie ecc.)
o Efficacia del potere normativo delle corporazioni
(v. in particolare l’applicazione del ius mercatorum nei negozi giuridici misti e
sistema probatorio nei processi davanti ai tribunali di commercio)
o
o
Potere punitivo e statuti penali delle corporazioni
Monopolio delle corporazioni per l’esercizio dei mestieri e delle
professioni (= limite alla libertà personale)
Commentatori
1250
…….
• Compilazione
giustinianea
• Glossa magna
• Consuetudine
• Statuti
• Decretum e
decretali

metodologi
a del
Commento
oSignorie
o Impero
o Chiesa
o Regni
Tra scienza del diritto e
scientificità della prassi: il
commento
 Cino
da Pistoia: il nuovo metodo di
esposizione e insegnamento del diritto
 L’enciclopedia giuridica di Bartolo da
Sassoferrato
 Lo scienziato per eccellenza: Baldo
degli Ubaldi
BARTOLO DA
SASSOFERRATO
 Commento
alla lex Omnes populi per la
“giustificazione” degli statuti
 Omnes
populi iurisdictionem habentes:
dalla teoria della permissio a quella della
Iurisdictio
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Scienza giuridica - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno