L’EUROPA TRA XI E XII SECOLO Rinnovamento della società e nuova scienza del diritto Trasformazione della società e dell’economia Estensione delle terre coltivate e introduzione di nuove tecniche agrarie Sviluppo dei commerci e dell’artigianato Incremento demografico Trasformazione della società e delle istituzioni Riforma della Chiesa e degli ordini monastici Rinascita delle città e origine dei comuni cittadini e rurali Trasformazione dei rapporti feudali Formazione di strutture monarchiche nell’Italia meridionale, in Francia, in Inghilterra, in Castiglia … Trasformazione della cultura Esigenza di regole e di metodi nuovi per la gestione dei rapporti pubblici e privati Nascita dell’Università e di una nuova cultura giuridica Il diritto “civile” o temporale e il diritto canonico sono universali e comuni, astatuali, superiori e generali rispetto ai diritti particolari, locali e speciali, complessi di norme e di principi applicabili in ogni tipo di ordinamento giuridico Quale diritto per la nuova società? La compilazione del diritto romano elaborata a bisanzio sotto l’Impero di Giustiniano dalla commissione diretta da Triboniano (527-565) Selezione tra tutte le opere della giurisprudenza classica e tra rescritti e costituzioni 534 Codice in dodici libri 533 Digesto in 50 libri Istituzioni 564 Novelle (le costituzioni di Giustiniano pubblicate dopo il 534) Rimaste in vigore in oriente fino al 1453 (caduta di Costantinopoli La nuova scienza del diritto L’evoluzione delle scuole di diritto da Pavia (sec. XI) a Bologna (fine XI) alle cosiddette scuole minori (Pillio da Medicina a Modena) Stretto collegamento tra scuola e prassi Stretto collegamento tra scuola e ricerca scientifica La scienza e la conoscenza rendono liberi Il ruolo della ricerca giuridica nella fondazione di sistemi di aggregazione più giusti Universita’ di Bologna studenti stranieri a Bologna :1155 costituzione di Federico Barbarossa Arles, Valence , Montpellier Modena, Piacenza, Vercelli Formazione di docenti Formazione di professionisti Rinvenimento e ricostruzione della compilazione giustinianea Nella prima metà del XII secolo ad opera di Irnerio e dei suoi allievi (Bulgaro, Martino, Ugo e Jacopo che nel 1158 collaborano con Federico Barbarossa) Codice Digestum vetus Digestum novum Digestum Infortiatum Novelle Scuola dei Glossatori Civilisti e Canonisti (1100-1250) FONTI GIURIDICHE • Compilazione giustinianea • Decretum di Graziano e decretali • Statuti cittadini e corporativi FORME ISTITUZIONI LETTERARIE STRUMENTI INTERPRETATI VI Glossa Quaestio Distinctiones Summa Trattati o o o o Comuni Impero Chiesa Regni Lo studio del diritto prepara professionisti che dal XII secolo in poi sono onnipresenti e indispensabili per la stipulazione di qualsiasi negozio giuridico pubblico o privato Il ruolo del giurista nella società medievale Nelle istituzioni comunali e monarchiche In chiese e monasteri Nelle signorie feudali Nelle comunità rurali Nelle corporazioni di mestieri e nei consorzi nobiliari e familiari La compilazione giustinianea comprende frammenti di fonti giurisprudenziali e normative risalenti ad epoche differenti e corrispondenti a diverse forme di organizzazione La compilazione giustinianea e’ diritto vigente Le contraddizioni interne, attraverso l’interpretazione, la rendono polivalente Ottone III Imperatore e i giudici Roma date dicembre 999 mihi consilium de hoc quid faciendum sit Prima citazione del Digesto in giudizio (1076) Placito di Marturi 1076: membri della corte giudicante il rappresentante della marchesa Beatrice di Canossa, Guglielmo giudice, Pepo legis doctor e altri Lege Digestorum libris inserta considerata ( D. 4, 6, 26, 4 ), i giudici garantiscono la restitutio in integrum La citazione del diritto romano, considerato come diritto vigente, fa vincere la causa Ogni caso trova nel corpus iuris una soluzione è solo problema di interpretazione Metodo didattico Metodo scientifico Metodo didattico I Leggere il testo (lectura) Fare esempi (ponere casum) Esame dei passi paralleli del corpus iuris (solutio contrariorum e distinctio = conciliazione di passi contrastanti del corpus iuris: ogni norma è valida perché applicabile a casi differenti) ……………. Metodo didattico II ……………. Principi o regole di carattere generale (notabilia, argumenta ad causas, generalia) Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda ad es. in tema di ignoranza ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non excusat) Quaestiones de facto e quaestiones sabbatinae (es. quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma bulgaricum; Quaestiones di Pillio: ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i menbri della citta’ o soltanto dai consoli? funzioni del defensor civitatis contro il principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus comprobatur Metodo scientifico nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel travisamento del diritto romano La legge è contenuta in un solo libro il libro è privo di contraddizioni ogni caso deve essere disciplinato da quel libro Metodo scientifico I La base della cultura dei dottori sta nelle arti liberali. La retorica e la dialettica sono fondate sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e Boezio Quando il caso concreto non è risolto dalle norme occorre ricorrere ai principi generali (luoghi comuni dialettici = Topica): ………………………….. Metodo scientifico II ………………………….. MODUS ARGUENDI (metodi di argomentazione) Argomento a contrario Analogia (argumentum a simili) Argomento dal genere alla specie (argumentum a genere in specie) : ad esempio la frode è una forma speciale di dolo I metodi della ricerca e dell’insegnamento del diritto La lectura Quaestiones Le quaestiones legitimae e de facto Le distinctiones I casus Le dissensiones dominorum Le Summae Le regulae iuris e i brocarda Giustificare le consuetudini cittadine contrarie al diritto romano imperiale vigente Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro (Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…) consuetudo hominum modernorum (autonomia dei comuni cittadini e consuetudini locali) Giudici e arbitrati: Forse e’ il mondo intero a sbagliare? AZZONE (fine XII, inizio XIII secolo) Allievo di Giovanni Bassiano Docente a Bologna Summa codicis Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis) Le corporazioni e la giurisdizione corporativa: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale PROBLEMA: individuare una fonte che giustifichi le corporazioni come associazioni autonome dotate di poteri normativi , giurisdizionali e esecutivi FONTE: D.3,4,1 distingue tra collegia licita e illicita limitazioni per le associazioni private e legittimazione di alcune categorie professionali, strettamente subordinate alla burocrazia pubblica Ugolino de Presbiteri - allievo di Giovanni Bassiano I. SOLUZIONE: permissae quoque videntur omnes societates professionum , item negociationum insieme con i collegia causa pietatis instituta, le civitates e i vici. Sinibaldo de Fieschi, Innocenzo IV, sulle decretali 2. SOLUZIONE Occorre distinguere i collegi personali con carattere volontario, come le corporazioni e i collegi professionali, dai collegi reali e necessari come città borghi e chiese Le associazioni professionali e mercantili, purché il loro scopo fosse lecito, non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per costituirsi validamente: erano per Sinibaldo Approbatae a lege o Accursio e la glossa magna o ordinaria al Corpus Iuris civilis , (Bologna 1230-1250) 100.000 glosse al testo costituiscono l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo delle fonti giustinianee e si diffondono - prima con la circolazione dei manoscritti, poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la stampa - in tutta Europa Postaccursiani 1250-1300 FONTI GIURIDICHE FORME LETTERARIE E STRUMENTI INTERPRETAT IVI ISTITUZIONI • Statuti • Prassi notarile • Diritto romano • Decretum e decretali o Quaestio o Distintiones o Summa o Trattati Comuni Impero Chiesa Regni La trattatistica dei postaccussiarsiani Metodo: raccolta di quaestiones su un unico tema Temi principali: Statuti Diritto penale Processo notariato Il notariato nel XII Secolo Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per sé piena prova L’ars notaria (1255)di Rolandino Passeggeri (Bologna 1215-1300) alle origini del notariato moderno Tra un passato di formulari erratici e contra ius e alieni E un presente dibattuto tra exercitium dell’arte e scientia iuris L’ars notaria (1255) di Rolandino Passeggeri L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve offrire: Anchora di credibilità, efficacia e verità Lucerna sulla via del diritto Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la volontà di colui o coloro che si rivolgono al notaio (omnium hominum voluntates ) Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali Statuti (fonte normativa del particolarismo giuridico) Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) Corporativi (particolarismo personale) lex municipalis, idest consuetudo municipalis Così secondo l’interpretazione di due Glossatori: Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del Codice)* Azzone (…1190- 1229/39) Il diritto delle autononomie cittadine dalla categoria della consuetudine a quella dello statuto Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo Constitutum ---Statutum Alberto da Gandino pratico e podestà Il trattato De statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l’interpretazione degli statuti e le questioni statutarie Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra diritto processuale e diritto sostanziale Guillaume Durand Lo speculum iudiciale Come nuova scienza del processo romano-canonico e comune: il superamento dell’arbor actionum alle origini del diritto processuale civile moderno Consilium sapientis Un istituto di natura processuale e consuetudinaria che costituisce un cardine del diritto medievale per l’adeguamento dell’organizzazione e del diritto vivente (comunale, signorile, monarchico …. ) ai principi e agli istituti del ius commune Viceversa: la scientia iuris affronta, attraverso i consilia, i problemi del diritto vivente. Soprattutto dal XIV secolo, i consilia diventano fonti di diritto Consilium sapientis Il giurista che redige il consilium ha gli stessi obblighi di imparzialità e terzietà del giudice Due forme di consilia Iudiciale (richiesto dal giudice) Pro veritate (richiesto dalla parte o dalle parti) Consilium sapientis Origine: nato nel tempo in cui i consoli e i giudici non erano ancora giuristi, consisteva nel diritto della parte di chiedere che il caso fosse esaminato da un giurista di professione per evitare il rischio di non sentirsi sufficientemente garantita nel processo Modalità: il giudice era obbligato a trasferire gli atti della causa ad un giurista e a sospendere la decisione fino a che quest’ultimo non si fosse pronunciato nel merito Le corporazioni e la giurisdizione corporativa: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale PROBLEMI o Rapporto tra le associazioni di carattere personale e gli ordinamenti territoriali (in particolare i comuni) o Estensione del potere normativo delle corporazioni (= limitazione del potere normativo dei comuni, signorie, monarchie ecc.) o Efficacia del potere normativo delle corporazioni (v. in particolare l’applicazione del ius mercatorum nei negozi giuridici misti e sistema probatorio nei processi davanti ai tribunali di commercio) o o Potere punitivo e statuti penali delle corporazioni Monopolio delle corporazioni per l’esercizio dei mestieri e delle professioni (= limite alla libertà personale) Commentatori 1250 ……. • Compilazione giustinianea • Glossa magna • Consuetudine • Statuti • Decretum e decretali metodologi a del Commento oSignorie o Impero o Chiesa o Regni Tra scienza del diritto e scientificità della prassi: il commento Cino da Pistoia: il nuovo metodo di esposizione e insegnamento del diritto L’enciclopedia giuridica di Bartolo da Sassoferrato Lo scienziato per eccellenza: Baldo degli Ubaldi BARTOLO DA SASSOFERRATO Commento alla lex Omnes populi per la “giustificazione” degli statuti Omnes populi iurisdictionem habentes: dalla teoria della permissio a quella della Iurisdictio