La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale La compilazione giustinianea comprende frammenti di fonti giurisprudenziali e normative risalenti ad epoche differenti e corrispondenti a diverse forme di organizzazione La compilazione giustinianea e’ diritto vigente I frammenti contenuti nella compilazione giustinianea sono di sovente contradditori Le contraddizioni interne, attraverso Inoltre, ogni “caso”, ossia ogni negozio o istituzione che nella compilazione giustianea non erano previsti, trova e deve trovare nel corpus iuris una soluzione: è solo problema di interpretazione SCUOLA DEI GLOSSATORI • Metodo didattico • Metodo scientifico Metodo didattico I • Leggere il testo (lectura) • Fare esempi (ponere casum) • Esame dei passi paralleli del corpus iuris (solutio contrariorum e distinctio = conciliazione di passi contrastanti del corpus iuris: ogni norma è valida perché applicabile a casi differenti) • ……………. Metodo didattico II ……………. • Principi o regole di carattere generale (notabilia, argumenta ad causas, generalia) • Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda) • ad es. in tema di ignoranza delle norme di diritto: ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non excusat) • Questo principio si può applicare anche agli statuti: nessuno straniero è tenuto a conoscere gli statuti di un’altra città, ma vi sono norme comuni a tutti gli statuti (ad es. il divieto di portare armi dopo il tramonto o in certe zone della città) Metodo didattico III ……………. • Quaestiones de facto, quaestiones sabbatinae, quaestiones disputatae • ad es.: • quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma bulgaricum; • Quaestiones di Pillio: • ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i membri della citta’ o soltanto dai consoli? Si afferma che basta il goiramento del defensor civitatis contro il principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus comprobatur) Metodo scientifico nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel “travisamento” del diritto romano La legge è contenuta in un solo libro il libro è privo di contraddizioni ogni caso deve essere disciplinato da quel libro Metodo scientifico I • La base della cultura dei dottori sta nelle arti liberali. La retorica e la dialettica sono fondate sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e Boezio • Quando il caso concreto non è risolto dalle norme occorre ricorrere ai principi generali (luoghi comuni dialettici = Topica): • ………………………….. Metodo scientifico II • ………………………….. • MODUS ARGUENDI (metodi di argomentazione) • Argomento a contrario • Analogia (argumentum a simili: elasticità della norma, oppure risalire dal caso alla ratio decidendi, il problema è stabilire quando si può dire che un caso è “simile”) • Argomento dal genere alla specie (argumentum a genere in specie) : ad esempio la frode è una forma speciale di dolo I metodi della ricerca e dell’insegnamento del diritto • • • • • • • • La lectura Quaestiones Le quaestiones legitimae e de facto Le distinctiones I casus Le dissensiones dominorum Le Summae Le regulae iuris e i brocarda Un esempio: Giustificare le consuetudini cittadine contrarie al diritto romano imperiale vigente Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro (Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…) • consuetudo hominum modernorum (autonomia dei comuni cittadini e consuetudini locali) • Giudici e arbitri: Forse e’ il mondo intero a sbagliare? AZZONE (fine XII, inizio XIII secolo) Allievo di Giovanni Bassiano Docente a Bologna Summa codicis Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis) Accursio e la glossa magna o ordinaria al Corpus Iuris civilis (Bologna 1230-1250) 100.000 glosse al testo costituiscono l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo delle fonti giustinianee e si diffondono in tutta l’Europa prima con la circolazione dei manoscritti, poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la stampa Postaccursiani FONTI GIURIDICHE 1250-1300 • Statuti • Prassi notarile • Diritto romano • Decretum e decretali FORME LETTERARIE E STRUMENTI INTERPRETAT IVI • Quaestiones • Trattati ISTITUZIONI o o o o o Comuni Impero Chiesa Regni Feudi La trattatistica dei postaccussiarsiani (1250-1300) Metodo: raccolta di quaestiones su un unico tema Temi principali: Statuti Diritto penale Processo Notariato Il notariato nel XII Secolo • Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo • Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per sé piena prova L’ars notaria (1255)di Rolandino Passeggeri (Bologna 1215-1300) alle origini del notariato moderno • Tra un passato di formulari erratici e contra ius e alieni • E un presente dibattuto tra exercitium dell’arte e scientia iuris L’ars notaria (1255) di Rolandino Passeggeri • L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve offrire: Anchora di credibilità, efficacia e verità Lucerna sulla via del diritto Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la volontà di colui o coloro che si rivolgono al notaio (omnium hominum voluntates ) Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali Statuti (fonte normativa del particolarismo giuridico) • Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) • Corporativi (particolarismo personale) lex municipalis, idest consuetudo municipalis • Così secondo l’interpretazione di due Glossatori: • Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del Codice)* • Azzone (…1190- 1229/39) Il diritto delle autononomie cittadine dalla categoria della consuetudine a quella dello statuto • Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo • Fonti sostanziali degli statuti: • • • Giuramenti di consoli (successivamente podestà), giudici, notai …. Consuetudini Delibere delle assemblee Alberto da Gandino pratico e podestà • Il trattato De statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l’interpretazione degli statuti e le questioni statutarie • Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra diritto processuale e diritto sostanziale Guillaume Durand • Lo speculum iudiciale • Come nuova scienza del processo romanocanonico e comune: il superamento dell’arbor actionum alle origini del diritto processuale civile moderno Come “giustificare” il potere normativo e giurisdizionale delle corporazioni Le corporazioni e la giurisdizione corporativa: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale • PROBLEMA: individuare una fonte che giustifichi le corporazioni come associazioni autonome dotate di poteri normativi , giurisdizionali e esecutivi • FONTE: D.3,4,1 distingue tra collegia licita e illicita E pone limitazioni per le associazioni private e legittimazione di alcune categorie professionali, strettamente subordinate alla burocrazia pubblica Ugolino de Presbiteri - allievo di Giovanni Bassiano • I. SOLUZIONE: permissae quoque videntur omnes societates professionum • Ad esempio sono ammesse le associzioni di mercanti insieme con i collegia causa pietatis instituta, le citta’ e le comunita’ rurali (vici) Sinibaldo de Fieschi, Innocenzo IV, sulle decretali 2. SOLUZIONE Occorre distinguere i collegi personali con carattere volontario, come le corporazioni e i collegi professionali, dai collegi reali e necessari come città borghi e chiese Le associazioni professionali e mercantili, purché il loro scopo fosse lecito, non dovevano richiedere alcuna conferma superiore per costituirsi validamente: erano per Sinibaldo Approbatae a lege Corporazioni e collegi • Corporazioni di mestieri • Collegi professionali: il caso dei collegi dei giudici e degli avvocati • La lotta per il primato tra medici e giuristi Le corporazioni: un esempio della creatività o di giurisprudenzialità del diritto medievale PROBLEMI o Rapporto tra le associazioni di carattere personale e gli ordinamenti territoriali (in particolare i comuni) o Estensione del potere normativo delle corporazioni (= limitazione del potere normativo dei comuni, signorie, monarchie ecc.) o Efficacia del potere normativo delle corporazioni (v. in particolare l’applicazione del ius mercatorum nei negozi giuridici misti e sistema probatorio nei processi davanti ai tribunali di commercio) o Potere punitivo e statuti penali delle corporazioni o Monopolio delle corporazioni per l’esercizio dei mestieri e delle professioni (= limite alla libertà personale)