La compilazione di Giustiniano
nella cultura giuridica medievale
La compilazione giustinianea comprende
frammenti di fonti giurisprudenziali e
normative risalenti ad epoche differenti e
corrispondenti a diverse forme di
organizzazione
La compilazione giustinianea e’ diritto
vigente
I frammenti contenuti nella compilazione
giustinianea sono di sovente
contradditori
Le contraddizioni interne, attraverso
Inoltre, ogni “caso”, ossia ogni
negozio o istituzione che nella
compilazione giustianea non erano
previsti, trova e deve trovare nel
corpus iuris una soluzione:
è solo problema di interpretazione
SCUOLA DEI GLOSSATORI
 Metodo didattico
 Metodo scientifico
Metodo didattico I
 Leggere il testo (lectura)
 Fare esempi (ponere casum)
 Esame dei passi paralleli del corpus iuris
(solutio contrariorum e distinctio =
conciliazione di passi contrastanti del
corpus iuris: ogni norma è valida perché
applicabile a casi differenti)
 …………….
Metodo didattico II
…………….
 Principi o regole di carattere generale (notabilia,
argumenta ad causas, generalia)
 Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda)
 ad es. in tema di ignoranza delle norme di diritto:
ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non
excusat)
 Questo principio si può applicare anche agli statuti:
nessuno straniero è tenuto a conoscere gli statuti di
un’altra città, ma vi sono norme comuni a tutti gli
statuti (ad es. il divieto di portare armi dopo il
tramonto o in certe zone della città)
Metodo didattico III
…………….
 Quaestiones de facto, quaestiones sabbatinae,
quaestiones disputatae
 ad es.:
 quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma
bulgaricum;
 Quaestiones di Pillio:
 ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il
giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i
membri della citta’ o soltanto dai consoli? Si afferma
che basta il giuramento del defensor civitatis contro il
principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus
comprobatur)
Metodo scientifico
nell’interpretazione estensiva o restrittiva
o nel “travisamento” del diritto romano
La legge è contenuta in un solo libro
il libro è privo di contraddizioni
ogni caso deve essere disciplinato da quel
libro
Metodo scientifico I
 La base della cultura dei dottori sta nelle
arti liberali. La retorica e la dialettica sono
fondate sulla Logica di Aristotele
attraverso Cicerone e Boezio
 Quando il caso concreto non è risolto dalle
norme occorre ricorrere ai principi
generali (luoghi comuni dialettici =
Topica):
 …………………………..
Metodo scientifico II
 …………………………..
 MODUS ARGUENDI (metodi di argomentazione)
 Argomento a contrario
 Analogia (argumentum a simili: elasticità
della norma, oppure risalire dal caso alla ratio
decidendi, il problema è stabilire quando si
può dire che un caso è “simile”)
 Argomento dal genere alla specie
(argumentum a genere in specie) : ad esempio
la frode è una forma speciale di dolo
I metodi della ricerca e
dell’insegnamento del diritto
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La lectura
Quaestiones
Le quaestiones legitimae e de facto
Le distinctiones
I casus
Le dissensiones dominorum
Le Summae
Le regulae iuris e i brocarda
Un esempio:
Giustificare le consuetudini cittadine
contrarie al diritto romano imperiale vigente
Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro
(Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…)
 consuetudo hominum modernorum (autonomia dei
comuni cittadini e consuetudini locali)
 Giudici e arbitri:
Forse e’ il mondo intero a sbagliare?
AZZONE
(fine XII, inizio XIII secolo)
Allievo di Giovanni Bassiano
Docente a Bologna
Summa codicis
Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis)
Accursio e la glossa magna o ordinaria
al Corpus Iuris civilis (Bologna 1230-1250)
100.000 glosse al testo costituiscono
l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo
delle fonti giustinianee e si diffondono in
tutta
l’Europa
prima con la circolazione dei manoscritti,
poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la
stampa
Postaccursiani
FONTI GIURIDICHE
1250-1300
• Statuti
• Prassi notarile
• Diritto romano
• Decretum e
decretali
FORME
LETTERARIE
E STRUMENTI
INTERPRETAT
IVI
• Quaestiones
• Trattati
ISTITUZIONI
o
o
o
o
o
Comuni
Impero
Chiesa
Regni
Feudi
La trattatistica dei
postaccussiarsiani (12501300)
Metodo: raccolta di quaestiones su un
unico tema
Temi principali:
 Statuti
 Diritto penale
 Processo
 Notariato
Il notariato nel XII Secolo
 Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva
efficacia probatoria: consisteva in un
complesso di testimonianze convalidate
dalle parti e dai testimoni e, in caso di
contestazione, si soleva ricorrere al
giudice per convalidarlo
 Dal XII secolo è il notaio che conferisce
efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di
per sé piena prova
L’ars notaria
(1255)di Rolandino
Passeggeri
(Bologna 1215-1300)
alle origini del notariato moderno
 Tra un passato di formulari erratici e
contra ius e alieni
 E un presente dibattuto tra exercitium
dell’arte e scientia iuris
L’ars notaria (1255)
di Rolandino Passeggeri
 L’attività del notaio, fondata
sull’esperienza dei rapporti sociali e sulla
scienza del diritto deve offrire:
 Anchora di credibilità, efficacia e verità
 Lucerna sulla via del diritto
 Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e
la volontà di colui o coloro che si rivolgono
al notaio (omnium hominum voluntates )
 Esempio di buoni costumi nei rapporti
sociali
Statuti
(fonte normativa del particolarismo
giuridico)
 Di città (municipali), di comuni rurali, di
pieve, di valle (particolarismo territoriale)
 Corporativi (particolarismo personale)
lex municipalis, idest
consuetudo municipalis
 Così secondo l’interpretazione di due
Glossatori:
 Piacentino (m. 1182 il primo che scrive
sui Tres libri del Codice)*
 Azzone (…1190- 1229/39)
Il diritto delle autononomie cittadine
dalla categoria della consuetudine
a quella dello statuto
 Statuto: creazione di una nuova fonte
di diritto non prevista dal diritto
romano giustinianeo
 Fonti sostanziali degli statuti:
 Giuramenti di consoli (successivamente
podestà), giudici, notai ….
 Consuetudini
 Delibere delle assemblee
Alberto da Gandino
pratico e podestà
 Il trattato De statutis: la giustificazione
degli statuti, i modi della loro formazione,
l’interpretazione degli statuti e le questioni
statutarie
 Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra
diritto processuale e diritto sostanziale
Guillaume Durand
 Lo speculum iudiciale
 Come nuova scienza del processo
romano-canonico e comune: il
superamento dell’arbor actionum alle
origini del diritto processuale civile
moderno
Come “giustificare” il potere
normativo e giurisdizionale
delle corporazioni
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Glossatori e postaccursiani - Sezione di Storia del diritto medievale