Le invasioni dei
popoli del nord e i
Regni romano barbarici
Secoli V - VIII
Dall’Età tardo - antica
al Medioevo
Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura
greca e romana e, in particolare, del diritto romano
Monachesimo
Ideale dell’impero cristiano
Struttura gerarchica della Chiesa
Età tardo-antica
476 d.C.
Medioevo
Insediamenti dei popoli germanici - I
476 d.C. CADUTA
DELL’IMPERO
ROMANO
D’OCCIDENTE
NAZIONI
FONTI GIURIDICHE
507-888 in
Francia
Franchi
• Consuetudini
• Pactus Legis Salicae (507-511)
• Capitolari carolingi
 Influenze della Chiesa e del Diritto
romano
In Spagna e nel
sud della Francia
Visigoti
•
•
•
•
50\-534 Nella
Francia centrale
Burgundi • Lex Burgundionum (501-515)
774-888
In Francia, Italia
e Germania
Consuetudini
Codex Euricianus (475-476)
Lex Romana Visigothorum (506)
Liber Iudiciorum (654)
Insediamenti dei popoli germanici - II
476 d.C. FINE
DELL’IMPERO
ROMANO
D’OCCIDENTE
NAZIONI
FONTI GIURIDICHE
568-774
In Italia
Longobard • Consuetudini
i
• Editto di Rotari (643)
• Editti di Liutprando
(717-747)
ISTITUZIONI
o Ducati
o Fare
o Sale
o
Arimannie
Visigoti
FONTI GIURIDICHE
Nel sud della
Francia (capitale
Tolosa) fino al 506
In Spagna fino
alla conquista
degli Arabi del
711
• Consuetudini
• Codex Euricianus (475476)
• Lex Romana Visigothorum
(507)
• Liber Iudiciorum (654) di
re Recesvindo; dopo la
conquista rimane in vigore
per la popolazione “non
araba”
Burgundi
FONTI GIURIDICHE
Nella Francia
centrale
• Lex Burgundionum (501-515)
Franchi
FONTI GIURIDICHE
507-888 in
Francia
774-888
In Francia, Italia
e Germania
• Consuetudini
• Pactus Legis Salicae (507511)
• Capitolari carolingi
 Influenze della Chiesa e del
Diritto romano
Popoli barbarici
Avanzata dei longobardi
Italia
bizantina
e
longobarda
(sec. VI-VIII)
La conquista longobarda di
Pavia
Longobardi
FONTI GIURIDICHE
ISTITUZIONI
568-774
• Consuetudini
In Italia
• Editti pubblicati davanti
all’all’assemblea degli
uomini liberi
•Editto di Rotari (643)
• Editti di Liutprando (717747)
•………….
o
o
o
o
o
Ducati
Arimannie
Fare
Sale
Città
Editto di Rotari re dei
longobardi (643)
Mettere in iscritto le consuetudini
del popolo longobardo, affinché i
giudici le applichino con certezza e
imparzialità

Editto di Rotari
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut
consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius
infiscentur.
2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut hominem
per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit culpabilis, nec ille
nec heredes eius quoquo tempore ab illo aut heredes ipsius
requisitionem aut molestia patiatur; quia postquam corda
regum in manum Dei credimus esse, non est possibile, ut
homo possit eduniare, quem rex occidere iusserit.
Editto di Rotari (643 d.C.)
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Se un uomo trama o si accorda [con qualcuno] per uccidere il re,
la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni siano confiscati.
2. Se qualcuno si accorda con il re per uccidere un altro, o ha
ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto] colpevole di
nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai querela o molestie
da parte di quell'altro o dei suoi eredi: infatti, dal momento che
crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio, non è
possibile che un uomo possa scagionare colui che il re ha
ordinato di uccidere.
Editto di Rotari (643 d.C.)
composizione pecuniaria
48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum
adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem
personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui
oculum excusserit.
49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii
ipsius conponat, ut supra.
50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos
sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat
solidos viginti.
51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit,
pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu
apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur.
52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut
plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.
Editto di Rotari (643 d.C.)
composizione
pecuniaria
48. Dell'occhio
levato. Se qualcuno strappa
un occhio ad un altro, si
calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base
all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di
tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.
49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la
metà del valore di costui, come sopra.
50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi
una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre,
paghi una composizione di 20 solidi.
51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di
quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si
tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si
paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.
52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o
più molari, paghi per un dente una composizione di 8 solidi.
Editto di Rotari
•L’elemento soggettivo del reato: il reato di
incendio
Roth. 344

Se qualcuno ha deliberatamente (asto
animo) lasciato entrare cavalli o una
mandria nel pascolo altrui e ha provocato
danni paghi la composizione di un soldo
per ciascun capo di bestiame e risarcisca
il danno secondo la valutazione che ne
sarà fatta o secondo la consuetudine, se
non ha il coraggio di giurare che non l’ha
fatto deliberatamente. Se giura, paghi
invece soltanto il risarcimento del danno.
La fine del VII secolo



672-670 affermazione decisiva del cattolicesimo
ai vertici del regno, lotta contro gli ariani, gli
eretici e gli ebrei: superamento del dualismo
etnico tra Romani e Longobardi
680 pace con Bisanzio: maggior libertà di
circolazione delle persone (presenze greche in
Italia, artisti e maestranze orientali)
Accentuazione dei tratti romanici nella regalità e
nelle manifestazioni del potere: convocazione
del sinodo di Pavia del 698
Liutprando 712-744





Conversione dall’arianesimo al
cattolicesimo
Disposizioni pubblicate su richiesta del
Pontefice o conformi al diritto canonico.
Ad esempio:
manumissione del servo davanti all’altare;
impedimenti canonici al matrimonio;
miglioramento dei diritti successori delle
figlie
Nel processo:
Appello al re contro le sentenze di I°
grado
Preferenza per la prova testimoniale e
l’inquisizione
Liutprando re cattolico
prologo alle leggi del 713
Le leggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso
di stabilire e valutare con saggezza non le ha
concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese
proficuamente compiute con le opere per la propria
previdenza, ma per volontà e ispirazione di Dio,
perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta
il saggissimo Salomone che dice:
" Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è
nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si
seccano, ma se per la sua clemenza le lascia andare,
tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. "
Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo
ha dichiarato nella sua lettera, dicendo: " ogni ottimo
regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto,
Liutprando
prologo alle leggi del 713
Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati, come crediamo,
dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a
togliere ed aggiungere quelle cose che ci sono parse
conformi alla legge di Dio, come abbiamo ordinato di
scrivere in questa pagina.
Per questo io, Liutprando, in nome di Dio, eccellentissimo
cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno
con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende
di marzo, nell'undicesima indizione, assieme a tutti i
giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia
anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri
Longobardi miei fedeli, alla presenza di tutto il mio popolo,
di comune accordo, abbiamo stabilito tutto quanto segue
in quanto conforme al timore ed all'amore di Dio.
Liutprando
prologo alle leggi del 713
Leges quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire
disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo concepit,
mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in mano Dei est,
atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae, ita cor regis in mano
Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem clementer eas demiserit,
universa inrigantur et replentur suavitatem. Quidem et apostolus domini Iacobus
in epistola sua ededit dicens: Omnem donum optimum et omnem datum
perfectum desursum est, discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam
sequentes, divinitus ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem
nobis congrua paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in
presentem paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand
excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente regni mei
primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una cum omnibus
iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et de Tusciae finibus, vel
cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto populo adsistente, haec nobis
commune consilio, iuxta ob Dei timore atque ac sancta conparuerunt et
placuerunt.
Liutp. 118 le prove irrazionali e il duello


Avevamo stabilito con i nostri giudici che colui che
uccide un uomo libero perde tutti i propri beni
(Liutp. 20). Ora veniamo a sapere che alcuni
denunciano altri per aver ucciso loro psrenti
avvelendandoli. In questi casi, secondo la
consuetudine, la colpevolezza si stabilisce con il
duello. Ci sembra, però, grave che una persona
possa perdere tutte le proprie sostanze per aver
perso in un duello, combattuto personalmente o
con “campioni”.
Stabiliamo pertanto ……
continua
Liutp. 118 - il duello



Che in questi casi, il duello sia preceduto dal
giuramento da noi regolato nel cap. 71, secondo
la quale il denunciante deve giurare sul Vangelo
che ha motivi fondati per sospettare che il
denunciato abbia commesso l’avvelenamento;
dopo il giuramento potrà richiedere il duello
secondo la consuetudine.
QUIA INCERTI SUMUS DE IUDICIO DEI:
abbiamo sentito che a causa dei duelli, alcune
persone hanno perso tutti i loro beni
ingiustamente
E tuttavia non possiamo vietare il duello a causa
della CONSUETUDINE DELLA NOSTRA GENTE
Liutp. 118 il regime del duello
…….
ossia il ricorrente problema del
rapporto tra sensibilità e cultura
della società e volontà del
legislatore; tra opinione pubblica
e riforme del diritto
Liutprando 744 d.C.
c. 91 de scribis
La personalità del diritto
« De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent
sive ad legem langobardorum, quoniam apertissima
et pene omnibus nota est, sive ad romanorum, non
aliter faciat, nisi quomodo in ipsis legibus
contenetur; nam contra legem langobardorum aut
romanorum non scribant. Quod si non sciunt,
interrogent alteros, et si non potuerunt ipsas legis
pleniter scire, non scribant ipsas cartolas. Et si
quiscumque de lege sua subdiscendere voluerit e
pacionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe
partis consenserent, isto non impotetur contra
legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi
qui tales cartolas scribent, culpavelis non inveniatur
esse ».
Principio della personalità
della legge




In un medesimo ordinamento, vigono leggi
diverse applicate con riguardo alla
nazionalità delle persone
I romani vivono secondo la legge romana, i
longobardi secondo quella longobarda ecc.
Si eccettuano generalmente le norme di
diritto “pubblico” e penale
Quale legge è applicabile nei rapporti misti?
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I regno romano-barbarici - Sezione di Storia del diritto medievale e