Storia del Diritto Medievale e
Moderno
2007-2008
Il diritto come prodotto della
storia
LE FUNZIONI DEL DIRITTO
CERTEZZA
 GIUSTIZIA
Nei rapporti individuali
Nei rapporti con i governanti
Nei rapporti internazionali
 In considerazione del conflitto tra interessi e valori

Ordinamenti giuridici e Stato in
senso moderno


La lenta conquista del monopolio delle funzioni
giuspubblicistiche
Il problema del diritto di punire e di fare guerra
Si può parlare di storia del
diritto italiano?
Quale Italia?
Si può parlare di una storia del
diritto europeo
Quale Europa?

Italia (da quando Italia?)

Europa (un’idea risalente quella degli Stati Uniti
d’Europa: Victor Hugo, Carlo Cattaneo, Giuseppe
Mazzini ….)

Globalizzazione del diritto come estensione di un
insieme di norme giuridiche al di là dei confini politici e
sociali in cui sono sorte (fenomeno non nuovo ad
esempio nel diritto dei mercanti e nel diritto del mare)
Storia d’Italia e
Storia d’Europa




Migrazione di popoli
Trasmissione di cultura e di idee
Circolazione di uomini
Caratteri della società

religione, cultura, filosofia, strutture familiari
Sovranità dello Stato
Il lento risultato di una lunga evoluzione
che si è concretizzato appieno, con il
monopolio delle funzioni
giuspubblicistiche, soltanto nell’Ottocento
Fonti dell’ordinamento giuridico
nell’evoluzione storica
Intreccio delle fonti nell’evoluzione del diritto,
ossia “metodi di fare” o di produrre diritto:
 Legislazione - fonte autoritativa
 Dottrina - pensiero dei “giuristi”
nell’individuazione, interpretazione e
sistemazione di norme giuridiche

Prassi - consuetudine e decisioni di giudici
Compiti della ricerca storicogiuridica

Mostrare le successive trasformazioni e il
rapporto reciproco di questi grandi filoni in cui
si articolano le fonti del diritto
Gli operatori del diritto




Legislatori
Avvocati
Giudici
Professori
Istituzioni e fonti del diritto:
un processo circolare
Storia delle istituzioni
delle fonti del diritto
della giustizia
Epoche storiche
TARDO ANTICO
313 - 565
Alto Medioevo
Secoli VI-XI
Impero romano
Cristianesimo
Basso Medioevo
Secoli XII-XV
Età moderna
Secoli XV-XVIII
Età delle codificazioni
Secoli XIX-XX
Comuni - Regni nazionali - Impero
Ecc……………….
Migrazione dei popoli germanici Sacro Impero Romano Germanico
Ecc………………………
Stato Moderno
Codici e costituzioni
L’imperatore Costantino
(272-337)




Separazione
dell’amministrazione civile da
quella militare
313 Legittimazione della
religione cristiana
318 Giurisdizione civile dei
vescovi
Controllo sulla Chiesa

I concilio di Nicea (325) condanna dell’arianesimo
Divisione Impero Romano (395 d.C.)
L’eredità del tardo - antico







Impero e imperatore
Fonti del diritto: costituzioni (edicta) e rescritti
Separazione delle gerarchie civili da quelle militari
I caratteri del processo
Codice Teodosiano (438)
Gelasio I (Pontefice 492-496): separazione dei poteri:
“…Due dignità distinte …” - Distinzione tra sfera
religiosa e sfera civile (Vangeli di Luca e Matteo)
Compilazione di Giustiniano (527-565)
Giustiniano (483-565)
Mosaico bizantino in Ravenna
Giustiniano e la sua corte rendono
omaggio alla Chiesa
La regola Benedettina
Benedetto da Norcia
(480-547)

Insediamento a Cassino (539) distrutto
nel 577 dai Longobardi

Prima citazione della regola nei
Dialogi di Gregorio Magno

Principi fondamentali della
Regola
Obbedienza
Gerarchia
Meritocrazia
Trascrizione di codici antichi
Gregorio Magno (540-604)
Praefectus urbi, monaco benedettino (575), vescovo
di Roma
Evangelizzazione
dell’Inghilterra
Dialoghi (vite dei Santi)
Lettere (Epistolae)
Questioni di interpretazione e di
prassi da risolvere su un consistente
apparato probatorio e con
riferimento ai testi della Scrittura
Ultima citazione del Digesto di
Giustinino e prima citazione della
Regola benedettina
Penitenziali irlandesi e inglesi
o Monaci
irlandesi (San Colombano) fondano
monasteri nell’Europa continentale: in Italia Bobbio
o Penitenziali (manuali per i confessori) insistono
sull’elemento soggettivo (intenzione) dell’azione ai fini
della graduazione della penitenza: influenza sulle
legislazioni dei popoli germanici, in particolare, su quella
longobarda
Penitenziale di Finnian
(sec. VI)
35. Si quis autem laicus ex malis
actibus suis conversus fuerit ad
Dominum et omnem malum egerit,
id est fornicando et sanguinem
effundendo, tribus annis peniteat et
inermis existat nisi virga tantum in
manu eius et non maneat cum
uxore sua sed in primo anno cum
pane et aqua et sale ieiunet per
mensura et non maneat cum uxore;
post penitentiam trium annorum det
pecuniam pro redemptionem anime
sue et fructum penitentie in manus
sacerdotis et cenam faciat servis
Dei et in cena consummabitur et
recipietur ad communionem; intret
ad uxorem suam post integram et
perfectam penitentiam suam et si
ita libuerit iungatur altario.
35. Per quel che riguarda i laici, se
qualcuno, allontanandosi dalle
cattive azioni, si sarà convertito al
Signore dopo aver però compiuto
ogni sorta di malvagità, ad esempio
fornicando od uccidendo, faccia
penitenza per tre anni, e vada senza
armi, eccettuato un bastone, e nel
primo anno faccia penitenza a pane
ed acqua, e non stia con sua moglie.
Dopo una penitenza di tre anni offra
del denaro nelle mani del sacerdote,
per la redenzione della sua anima e
come frutto della penitenza, e
imbandisca una cena per i servi di
Dio, e nella cena sia riammesso alla
comunione; e dopo aver portato
integralmente a termine la penitenza
potrà unirsi a sua moglie.
Dall’Età tardo-antica
al Medioevo
Salvataggio e trasmissione dei testi della cultura
greca e romana e, in particolare, del diritto romano
Monachesimo
Ideale dell’impero cristiano
Struttura gerarchica della Chiesa
Età tardo-antica
476 d.C.
Medioevo
Fonti prevalenti nell’altomedioevo
CONSUETUDINE
 LEGGI DEI REGNI DELLE
NAZIONI GERMANICHE
 FORMAZIONE
CONSUETUDINARIA DI ISTITUTI
NUOVI

Principio della personalità della
legge




In un medesimo ordinamento, vigono leggi diverse
applicate con riguardo alla nazionalità delle persone
I romani vivono secondo la legge romana, i longobardi
secondo quella longobarda ecc.
Si eccettuano generalmente le norme di diritto
“pubblico” e penale
Quale legge è applicabile nei rapporti misti?
Alto Medioevo
Popoli barbarici
476 d.C. CADUTA
DELL’IMPERO ROMANO
D’OCCIDENTE
POPOLI
BARBARICI
FONTI GIURIDICHE
ISTITUZIONI
507-888 in Francia
Franchi

Consuetudini
 Pactus Legis Salicae (507-511)
 Capitolari carolingi
 Influenze della Chiesa e del Diritto
romano
o
Visigoti

774-888
In Francia, Italia e
Germania
In Spagna e nel sud della
Francia



568-774
In Italia
50\-534 Nella Francia
centrale
1000-1100 RINASCITA
GIURIDICA ECONOMICA
E SOCIALE
Longobardi
Burgundi
Consuetudini
Codex Euricianus (475-476)
Lex Romana Visigothorum (506)
Liber Iudiciorum (654)
Consuetudini
 Editto di Rotari (643)
 Editti di Liutprando (717-477)
 Expositio ad librum papiensem (1070
c.)
 Recupero interpretativo del Diritto
romano


Vescovati e
Chiesa romana
o Signorie rurali
o Castelli
o Feudi
o Impero
Lex Burgundionum (501-515)
o
o
o
o
Ducati
Arimannie
Fare
Sale
Visigoti
FONTI GIURIDICHE
Nel sud della
 Consuetudini
Francia (capitale
 Codex Euricianus (475Tolosa) fino al 506 476)
In Spagna fino
 Lex Romana Visigothorum
alla conquista
(507)
degli Arabi del
 Liber Iudiciorum (654) di
711
re Recesvindo; dopo la
conquista rimane in vigore
per la popolazione “non
araba”
Burgundi
FONTI GIURIDICHE
Nella Francia
centrale

Lex Burgundionum (501-515)
Franchi
FONTI GIURIDICHE
507-888 in
Francia
774-888
In Francia, Italia
e Germania
Consuetudini
 Pactus Legis Salicae (507511)
 Capitolari carolingi
 Influenze della Chiesa e del
Diritto romano

Popoli barbarici
Avanzata dei longobardi
Italia
bizantina
e
longobarda
(sec. VI-VIII)
La conquista longobarda di Pavia
Longobardi
FONTI GIURIDICHE
568-774

Consuetudini
ISTITUZIONI
o
o
In Italia
Editti pubblicati davanti
all’all’assemblea degli
uomini liberi
Editto di Rotari (643)
 Editti di Liutprando (717747)
………….

o
o
Ducati
Arimannie
Fare
Sale
Editto di Rotari re dei longobardi
(643)
Mettere in iscritto le consuetudini
del popolo longobardo, affinché i
giudici le applichino con certezza e imparzialità

Editto di Rotari (643 d.C.)
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut
consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius
infiscentur.
2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut
hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit
culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab
illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur;
quia postquam corda regum in manum Dei credimus esse,
non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex
occidere iusserit.
Editto di Rotari (643 d.C.)
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la
vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni
siano confiscati.
2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o
ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto]
colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai
querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi:
infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia
nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa
scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.
Editto di Rotari (643 d.C.)
composizione pecuniaria
48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum
adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem
personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui
oculum excusserit.
49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii
ipsius conponat, ut supra.
50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos
sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat
solidos viginti.
51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit,
pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu
apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur.
52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut
plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.
Editto di Rotari (643 d.C.)
composizione
pecuniaria
48. Dell'occhio levato. Se qualcuno strappa un occhio ad un altro, si
calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base
all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di
tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.
49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la
metà del valore di costui, come sopra.
50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi
una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre,
paghi una composizione di 20 solidi.
51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di
quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si
tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si
paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.
52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o
più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8
solidi.
La fine del VII secolo



672-670 affermazione decisiva del cattolicesimo ai
vertici del regno, lotta contro gli ariani, gli eretici e gli
ebrei: superamento del dualismo etnico tra Romani e
Longobardi
680 pace con Bisanzio: maggior libertà di circolazione
delle persone (presenze greche in Italia, artisti e
maestranze orientali)
Accentuazione dei tratti romanici nella regalità e nelle
manifestazioni del potere: convocazione del sinodo di
Pavia del 698
Liutprando
Liutprando re cattolico
prologo alle leggi (713 d.C.)
Le leggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con
saggezza non le ha concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese
proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e
ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il
saggissimo Salomone che dice: " Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è
nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua
clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. "
Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua
lettera, dicendo: " ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto,
discendendo dal Padre della luce". [...] Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati,
come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere
ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come
abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome
di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno
con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell'undicesima
indizione, assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia
anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla
presenza di tutto il mio popolo, queste cose con consiglio comune ci sono parse e
piaciute sante e conformi al timore ed all'amore di Dio.
Liutprando re cattolico
prologo alle leggi (713 d.C.)
Legis quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire
disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo
concepit, mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in
mano Dei est, atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae,
ita cor regis in mano Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem
clementer eas demiserit, universa inrigantur et replentur suavitatem.
Quidem et apostolus domini Iacobus in epistola sua ededit dicens:
Omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est,
discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam sequentes, divinitus
ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem nobis congrua
paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in presentem
paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand
excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente
regni mei primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una
cum omnibus iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et
de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto
Liutprando 744 d.C.
c. 91 de scribis
La personalità del diritto
« De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive ad legem
langobardorum, quoniam apertissima et pene omnibus nota est,
sive ad romanorum, non aliter faciat, nisi quomodo in ipsis
legibus contenetur; nam contra legem langobardorum aut
romanorum non scribant. Quod si non sciunt, interrogent
alteros, et si non potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant
ipsas cartolas. Et si quiscumque de lege sua subdiscendere
voluerit e pacionis aut convenientias inter se fecerent, et ambe
partis consenserent, isto non impotetur contra legem, quia
ambae partis volontariae faciunt: et illi qui tales cartolas scribent,
culpavelis non inveniatur esse ».
Impero carolingio a. 800
Regno d’Italia a. 774 -
Regno d’Italia



Carlo Magno comincia a regnare in Italia quando
entra nella Capitale Pavia
Pavia sede del Regno, dell’amministrazione
giudiziaria (giudici di palazzo e conti palatini),
amministrativa e fiscale secondo il modello della
capitale tardo antica che ancora esisteva a
Costantinopoli
Pavia mercato del Regno: associazioni di
produttori e mercanti sotto il controllo della
camera regia.
Le fonti del diritto

Capitolari generali
Capitolari particolari
Leggi nazionali
Consuetudini

Conferma della personalità del diritto



La giustizia




Dal 780 gli scabini - in Italia funzionari longobardi e notai - ,
esperti di diritto longobardo e franco, consuetudini e prassi,
affiancano le autorità militari e politiche (conti)
Attività di controllo dei missi dominici (800-802) per garantire
giustizia contro i soprusi dei potenti (giustizia delegata
dall’imperatore)
Inquisizione
Non si importa un sistema giudiziario (e normativo) nuovo,
ma ci si limita a dettare poche regole di carattere generale
che tendono ad uniformare - talvolta a correggere consuetudini e procedure locali
Fonti e insegnamento del diritto
nell’alto medioevo



Dalle leggi dei re longobardi
e dai capitolari
al capi tolare olonese dell’825 di Lotario: giudici
regi e imperiali e notai insegnano il diritto a
studenti provenienti da Como, Bergamo, Milano,
Brescia, Lodi, Vercelli, Novara, Genova,
Tortona, Asti e Acqui
All’expositio ad librum papiensem (sec. XI)
Cronologia delle Scuole giuridiche
Scuola dei
glossatori
Scuola dei
commentatori
Post
accursiani
1100
Età moderna
Alto Medioevo
Basso Medioevo
1250
1300
1000-1100
Rinascita giuridica economica e sociale
Consiliatori
1400
1500
1492
Scoperta dell’America
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Introduzione - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno