Lezioni
L’Alto Medioevo
Giustiniano e la sua corte rendono
omaggio alla Chiesa
Lascito dell’Età tardo-antica
al Medioevo
Testi di diritto romano
 Struttura gerarchica della Chiesa
 Ideale dell’impero cristiano
 Monachesimo

Dall’Età tardo-antica
al Medioevo
Testi di diritto romano
Monachesimo
Ideale dell’impero cristiano
Struttura gerarchica della Chiesa
Età tardo-antica
476 d.C.
Medioevo
Penitenziale di Finnian
(metà 500 d.C.)
35. Si quis autem laicus ex malis actibus suis conversus fuerit ad
Dominum et omnem malum egerit, id est fornicando et
sanguinem effundendo, tribus annis peniteat et inermis existat
nisi virga tantum in manu eius et non maneat cum uxore sua
sed in primo anno cum pane et aqua et sale ieiunet per
mensura et non maneat cum uxore;
post penitentiam trium annorum det pecuniam pro
redemptionem anime sue et fructum penitentie in manus
sacerdotis et cenam faciat servis Dei et in cena consummabitur
et recipietur ad communionem; intret ad uxorem suam post
integram et perfectam penitentiam suam et si ita libuerit
iungatur altario.
.
Penitenziale di Finnian
(metà 500 d.C.)
35. Per quel che riguarda i laici, se qualcuno, allontanandosi dalle
cattive azioni, si sarà convertito al Signore dopo aver però
compiuto ogni sorta di malvagità, ad esempio fornicando od
uccidendo, faccia penitenza per tre anni, e vada senza armi,
eccettuato un bastone, e non stia con sua moglie, e nel primo
anno faccia penitenza a pane ed acqua, e non stia con sua
moglie.
Dopo una penitenza di tre anni offra del denaro nelle mani del
sacerdote, per la redenzione della sua anima e come frutto
della penitenza, e imbandisca una cena per i servi di Dio, e
nella cena sia riammesso alla comunione; e dopo aver portato
integralmente a termine la penitenza potrà unirsi a sua moglie.
Italia
bizantina
e
longobarda
(sec. VI-VIII)
La conquista longobarda di Pavia
Editto di Rotari (643 d.C.)
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut
consiliaverit, animae suae incurrat periculum et res eius
infiscentur.
2. Si quis cum rege de morte alterius consiliaverit, aut
hominem per ipsius iussionem occiderit, in nullo sit
culpabilis, nec ille nec heredes eius quoquo tempore ab
illo aut heredes ipsius requisitionem aut molestia patiatur;
quia postquam corda regum in manum Dei credimus esse,
non est possibile, ut homo possit eduniare, quem rex
occidere iusserit.
Editto di Rotari (643 d.C.)
attentati contro il re e omicidio per conto del re
1. Se un uomo trama o si consiglia [con qualcuno] contro la
vita del re, la sua vita sia messa in pericolo e i suoi beni
siano confiscati.
2. Se qualcuno si consiglia con il re per la morte di un altro, o
ha ucciso un uomo su suo ordine, non sia [ritenuto]
colpevole di nulla e né lui né i suoi eredi subiscano mai
querela o molestie da parte di quell'altro o dei suoi eredi:
infatti, dal momento che crediamo che il cuore del re sia
nella mano di Dio, non è possibile che un uomo possa
scagionare colui che il re ha ordinato di uccidere.
Editto di Rotari (643 d.C.)
composizione pecuniaria
48. De oculo evulso. Si quis alii oculum excusserit, pro mortuum
adpretietur, qualiter in angargathungi, id est secundum qualitatem
personae; et medietas praetii ipsius conponatur ab ipsum, qui
oculum excusserit.
49. De naso absciso. Si quis alii nasum absciderit, medietatem pretii
ipsius conponat, ut supra.
50. De labro absciso. Si quis alii labrum absciderit, conponat solidos
sedicem, et si dentes apparuerint unus duo aut tres, conponat
solidos viginti.
51. De dentes priores. Si quis alii dentem excusserit, qui in riso apparit,
pro uno dentem dit solidos sidicem; si duo aut amplius fuerint in risu
apparentis, per hoc numero conponantur et adpretietur.
52. De dentes maxillares. Si quis alii dentem maxillarem unum aut
plures excusserit, per unum dentem conponat solidos octo.
Editto di Rotari (643 d.C.)
pecuniaria
48. Dell'occhiocomposizione
levato. Se qualcuno strappa
un occhio ad un altro, si
calcoli il valore [di quell'uomo] come se lo avesse ucciso, in base
all'angargathungi, cioè secondo il rango della persona; e la metà di
tale valore sia pagata da quello che ha strappato l'occhio.
49. Del naso tagliato. Se qualcuno taglia il naso ad un altro, paghi la
metà del valore di costui, come sopra.
50. Del labbro tagliato. Se qualcuno taglia il labbro ad un altro, paghi
una composizione di 16 solidi e se si vedono i denti, uno, due o tre,
paghi una composizione di 20 solidi.
51. Dei denti davanti. Se qualcuno fa cadere ad un altro un dente di
quelli che si vedono quando si ride, dia per un dente 16 solidi; se si
tratta di due o più [denti], di quelli che si vedono quando si ride, si
paghi e si calcoli la composizione in base al loro numero.
52. Dei denti della mascella. Se qualcuno fa cadere ad un altro uno o
più denti della mascella, paghi per un dente una composizione di 8
solidi.
Editto di Rotari

L’elemento soggettivo del reato: il reato di
incendio
Liutprando 744 d.C.
c. 91 de scribis
La personalità del diritto
« De scrivis hoc prospeximus, ut qui cartolas scribent sive
ad legem langobardorum, quoniam apertissima et pene
omnibus nota est, sive ad romanorum, non aliter faciat,
nisi quomodo in ipsis legibus contenetur; nam contra
legem langobardorum aut romanorum non scribant.
Quod si non sciunt, interrogent alteros, et si non
potuerunt ipsas legis pleniter scire, non scribant ipsas
cartolas. Et si quiscumque de lege sua subdiscendere
voluerit e pacionis aut convenientias inter se fecerent, et
ambe partis consenserent, isto non impotetur contra
legem, quia ambae partis volontariae faciunt: et illi qui
tales cartolas scribent, culpavelis non inveniatur esse ».
Liutprando re cattolico
prologo alle leggi (713 d.C.)
Le leggi, che un principe cristiano e cattolico ha deciso di stabilire e valutare con
saggezza non le ha concepite nell'animo, ponderate nella mente e rese
proficuamente compiute con le opere per la propria previdenza, ma per volontà e
ispirazione di Dio, perchè il cuore del re è nelle mani di Dio, come attesta il
saggissimo Salomone che dice: " Come lo scorrere dell'acqua, così il cuore del re è
nelle mani di Dio: se le trattiene tutte le cose si seccano, ma se per la sua
clemenza le lascia andare, tutte le cose sono irrigate e si colmano di dolcezza. "
Certamente anche Giacomo, apostolo del Signore, lo ha dichiarato nella sua
lettera, dicendo: " ogni ottimo regalo e ogni dono perfetto vengono dall'alto,
discendendo dal Padre della luce". [...] Noi, seguendo la norma di [Rotari], ispirati,
come crediamo, dalla volontà divina, abbiamo analogamente provveduto a togliere
ed aggiungere quelle cose che ci sono parse conformi alla legge di Dio, come
abbiamo ordinato di scrivere in questa pagina. Per questo io, Liutprando, in nome
di Dio, eccellentissimo cristiano re dei Longobardi, nel primo anno del mio regno
con la protezione di Dio, nel giorno precedente le calende di marzo, nell'undicesima
indizione, assieme a tutti i giudici, sia delle parti dell'Austria e della Neustria sia
anche dei territori della Tuscia, e con tutti gli altri Longobardi miei fedeli, alla
presenza di tutto il mio popolo, queste cose con consiglio comune ci sono parse e
piaciute sante e conformi al timore ed all'amore di Dio.
Liutprando re cattolico
prologo alle leggi (713 d.C.)
Legis quas christianus ac catholicus princeps instituere et prudenter cinsire
disponit, non sua providentia, sed Dei notu et inspiratione eas animo
concepit, mente petractat et salubriter opere conplit, quia cor regis in
mano Dei est, atestante sapientissimo Salomonem, qui ait: Sicut aquae,
ita cor regis in mano Dei; si tenuerit eas, omnia siccabantur, si autem
clementer eas demiserit, universa inrigantur et replentur suavitatem.
Quidem et apostolus domini Iacobus in epistola sua ededit dicens:
Omnem donum optimum et omnem datum perfectum desursum est,
discendens a patre luminum. [...] Cuius nos normam sequentes, divinitus
ut credimus inspirati, simili modo ea que iuxta Dei legem nobis congrua
paruerunt, subtrahere et addere previdemus, sicut et in presentem
paginam scrivere iussimus. Ob hoc ego in Dei nomine Liutprand
excellentissimus christianus Langobardorum rex, anno Deo protegente
regni mei primo, pridiae kalendarum Martiarum, indictione undecima, una
cum omnibus iudicibus tam de Austriae et Neustriae partibus, necnon et
de Tusciae finibus, vel cum reliquis fedelibus meis Langobardis et cuncto
Impero carolingio
Capitolare Admonitio generalis (789 d.C.)
l’istruzione
72. Ai sacerdoti. Anche di questo preghiamo la vostra benevolenza: che i ministri di Dio
ornino i loro altari con l'onestà dei loro costumi, sia gli ordini di osservanza
canonica che le congregazioni sottomesse alla regola monastica; li esortiamo a
condurre una vita onesta e degna d'approvazione, come Dio stesso prescrive nel
vangelo: così brilli la vostra luce di fronte agli uomini, che, vedendo le vostre buone
opere, glorifichino il Padre vostro che sta nei cieli, in modo che, attratti dalle vostre
rette abitudini di vita, molti si dedichino al servizio di Dio, e possiate raccogliere
non soltanto i fanciulli di condizione servile ma anche i figli degli uomini liberi. E si
formino scuole di ragazzi istruiti. In ogni monastero e vescovado si sottopongano
ad accurati emendamenti i Salmi, le note, il canto, i calcoli matematici, la
grammatica e i libri cattolici: perché spesso alcuni, pur intendendo pregare Dio
come si conviene, pregano male perché i libri non sono corretti. E non permettete
che i vostri allievi, leggendo o scrivendo, alterino il testo; se fosse necessario
scrivere un vangelo, un salterio un messale, il compito sia affidato ad uomini di età
matura che vi si dedichino con ogni diligenza.
Alto Medioevo
Pluralità dei centri di potere
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Feudi
Signorie rurali
Castelli
Ducati e Contee
Monasteri e abbazie
Vescovati
Alto Medioevo
il feudo
La sottomissione
del vassallo
La gerarchia feudale
Omaggio ligio di Arturo, duca di Bretagna, al re di Francia
Filippo - luglio 1202
Arturo, duca di Bretagna e d’Aquitania, conte di Anjou e del
Maine, a tutti coloro a cui giungerà questo scritto, salute.
Sappiate che io ho prestato al mio signore, l’illustre re di Francia
Filippo, l’omaggio ligio contro tutti coloro che possono vivere o
morire per il feudo di Bretagna, d’Angiou, del Maine e della
Turenna […] Quest’accordo è avvenuto alle seguenti condizioni:
quando io riceverò gli omaggi d’Angiou, del Maine e della Turenna,
li riceverò facendo salvi gli accordi tra il re e me , di modo che,
se io vengo meno agli accordi intervenuti tra il re e me, i vassalli
con i loro feudi passeranno al re e lo aiuteranno contro di me. […]
Se l’illustre re di Pastiglia pretende qualche diritto su quello
terra [Poitou] , la contesa sarà risolta con un giudizio della curia
del nostro signore il re di Francia, se questi non sarà riuscito a
pacificare il re di pastiglia e me con il nostro comune consenso.
[…]
Fatto a Gournay nell’anno del Signore 1202 nel mese di luglio.
Esempio di incastellamento
Almansa (Spagna)
la signoria rurale
Castello e curtis
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