Il protocollo di Kyoto
• Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati e quelli ad
economia in transizione (i Paesi dell’est europeo) a ridurre
complessivamente del 5% nel periodo 2008–2012 le principali
emissioni antropogeniche dei gas serra (questi Stati sono
attualmente responsabili di oltre il 70% delle emissioni).
• Le riduzioni devono calcolarsi sulla base delle emissioni del 1990
• Per i Paesi in via di sviluppo il Protocollo di Kyoto non prevede alcun
obiettivo di riduzione.
• I gas serra sono: anidride carbonica, gas metano, protossido di
azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi
PEA - Modulo I, Bimonte
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Ripartizione del gettito della Carbon Tax in Italia
Progetti ecoambientali
13%
Riduzione della
pressione fiscale
30%
Riduzione imposte
sul lavoro
57%
La proposta di Carbon tax in Svizzera
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•
Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione i Paesi possono servirsi di
diversi strumenti. Nell’ampio ventaglio di strumenti, ne vengono
espressamente indicati tre, tutti appartenenti alle cosiddette misure di
flessibilità, e cioè:
•
L’Emissions trading - è una misura ammessa tra i Paesi appartenenti
all’Annesso I e si sostanzia nella creazione di un mercato dei permessi di
emissione;
•
La Joint Implementation - è una misura che prevede la collaborazione tra
Paesi sviluppati e che consente a un Paese dell’Annesso I di ottenere dei
crediti di emissione grazie a dei progetti di riduzione delle emissioni oppure
di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra sviluppati in un altro
Paese dell’Annesso I;
•
Il Clean Development Mechanism (meccanismo di sviluppo pulito) è uno
strumento analogo alla JI e si differenzia da quest’ultima in quanto
coinvolge attori diversi ovvero Paesi appartenenti all’Annesso I e Paesi che
non vi appartengono.
•
Le misure di flessibilità vengono considerate supplementari rispetto alle
azioni domestiche.
http://www.spazioambiente.com/kyoto/protocollo_di_kyoto.html
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La direttiva 2003/87 sui permessi negoziabili
La direttiva (2003/87/CE) istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea


L'avvio del sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005
A tale riguardo la direttiva prevede che dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che
ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra,
ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione.

La direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che
ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni
di CO2 per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario.


I titoli di efficienza energetica o certificati bianchi
(istituiti
dai decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro per le attività produttive
di concerto con il Ministro dell'ambiente)
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