Il protocollo di Kyoto • Il Protocollo di Kyoto impegna i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione (i Paesi dell’est europeo) a ridurre complessivamente del 5% nel periodo 2008–2012 le principali emissioni antropogeniche dei gas serra (questi Stati sono attualmente responsabili di oltre il 70% delle emissioni). • Le riduzioni devono calcolarsi sulla base delle emissioni del 1990 • Per i Paesi in via di sviluppo il Protocollo di Kyoto non prevede alcun obiettivo di riduzione. • I gas serra sono: anidride carbonica, gas metano, protossido di azoto, esafloruro di zolfo, idrofluorocarburi e perfluorocarburi PEA - Modulo I, Bimonte PEA - Modulo I, Bimonte PEA - Modulo I, Bimonte Ripartizione del gettito della Carbon Tax in Italia Progetti ecoambientali 13% Riduzione della pressione fiscale 30% Riduzione imposte sul lavoro 57% La proposta di Carbon tax in Svizzera PEA - Modulo I, Bimonte • Per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione i Paesi possono servirsi di diversi strumenti. Nell’ampio ventaglio di strumenti, ne vengono espressamente indicati tre, tutti appartenenti alle cosiddette misure di flessibilità, e cioè: • L’Emissions trading - è una misura ammessa tra i Paesi appartenenti all’Annesso I e si sostanzia nella creazione di un mercato dei permessi di emissione; • La Joint Implementation - è una misura che prevede la collaborazione tra Paesi sviluppati e che consente a un Paese dell’Annesso I di ottenere dei crediti di emissione grazie a dei progetti di riduzione delle emissioni oppure di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra sviluppati in un altro Paese dell’Annesso I; • Il Clean Development Mechanism (meccanismo di sviluppo pulito) è uno strumento analogo alla JI e si differenzia da quest’ultima in quanto coinvolge attori diversi ovvero Paesi appartenenti all’Annesso I e Paesi che non vi appartengono. • Le misure di flessibilità vengono considerate supplementari rispetto alle azioni domestiche. http://www.spazioambiente.com/kyoto/protocollo_di_kyoto.html PEA - Modulo I, Bimonte La direttiva 2003/87 sui permessi negoziabili La direttiva (2003/87/CE) istituisce un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all'interno dell'Unione Europea L'avvio del sistema di scambio è fissato per il 1 gennaio 2005 A tale riguardo la direttiva prevede che dal 1 gennaio 2005 nessun impianto che ricade nel campo di applicazione della stessa, possa emettere gas a effetto serra, ossia possa continuare ad operare, in assenza di apposita autorizzazione. La direttiva stabilisce, inoltre, che entro il 28 febbraio 2005 a tutti gli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva siano rilasciate quote di emissioni di CO2 per consentire loro di partecipare allo scambio sul mercato comunitario. I titoli di efficienza energetica o certificati bianchi (istituiti dai decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministro per le attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente) PEA - Modulo I, Bimonte